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	<title>Covid-19 &#8211; Rivista Paginauno</title>
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	<description>Rivista di approfondimento politico e culturale</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 11:43:09 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Covid-19 &#8211; Rivista Paginauno</title>
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		<title>Il valore del lavoro essenziale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[I lavoratori essenziali. Ritenuti indispensabili durante la pandemia Covid, il rapporto dell’ILO fotografa le loro condizioni di lavoro: salari più bassi, contratti precari, orari sfiancanti, meno protezione sociale]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">International Labour Organization (ILO)*</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-82-aprile-maggio-2023/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 82, aprile – maggio 2023)</a></em></li>
</ul>



<p></p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>I lavoratori essenziali. Ritenuti indispensabili durante la pandemia Covid, il rapporto dell’ILO fotografa le loro condizioni di lavoro: salari più bassi, contratti precari, orari sfiancanti, meno protezione sociale</p>
</blockquote>



<h4 class="wp-block-heading has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-68a3ca82bacb35cd8f9e3fe75aec876e">INTRODUZIONE</h4>



<p>I lavoratori chiave possono essere individuati in otto gruppi professionali: lavoratori dei sistemi alimentari; operatori sanitari; lavoratori al dettaglio; addetti alla sicurezza; lavoratori manuali; addetti alle pulizie e servizi igienico-sanitari; addetti ai trasporti; tecnici e impiegati dei settori. Nei 90 Paesi con dati disponibili, i lavoratori essenziali costituiscono il 52% della forza lavoro, sebbene la quota sia inferiore nei Paesi ad alto reddito (34%), dove le attività economiche sono più diversificate (Grafico ES1, pag. 31). Le donne rappresentano il 38% di tutti i lavoratori chiave a livello globale, una percentuale inferiore alla loro quota di lavoro non chiave (42%); costituiscono inoltre i due terzi degli operatori sanitari e più della metà dei lavoratori del commercio al dettaglio, ma sono ampiamente sotto-rappresentate nella sicurezza e nei trasporti. I Paesi ad alto reddito fanno molto affidamento sui migranti internazionali per svolgere servizi chiave in occupazioni come l’agricoltura, la pulizia e l’igiene. […]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="600" height="316" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-grafico-1ES.jpg" alt="" class="wp-image-8208" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-grafico-1ES.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-grafico-1ES-300x158.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-c2f0fbddbeda410cafd78a0ce4b538cf">1. CHI SONO I LAVORATORI ESSENZIALI?</h4>



<h4 class="wp-block-heading">1.1. Definizione di lavoratori essenziali</h4>



<p>In questo Report, la definizione di lavoratori chiave proviene dagli elenchi pubblicati dai Paesi di tutto il mondo all’inizio della pandemia Covid-19. In totale, 126 Stati hanno pubblicato elenchi nel marzo-aprile 2020, designando quelle attività o servizi che dovevano continuare a funzionare nonostante la pandemia. Sebbene gli elenchi variassero per scopo, portata e dettaglio, vi erano importanti somiglianze riguardo a quali servizi o attività fossero considerati essenziali, sia in Paesi di diverse regioni del mondo – Africa, Americhe, Stati arabi, Asia o Europa – così come tra Paesi ad alto, medio e basso reddito. Tuttavia, vi erano anche differenze, che riflettevano la struttura delle singole economie e aree geografiche, nonché la pressione politica di alcuni settori affinché continuassero le attività, in particolare durante le successive ondate pandemiche. […]</p>



<p>La maggior parte degli Stati ha incluso ambiti economici per salvaguardare l’accesso al cibo, all’acqua, all’elettricità, ai servizi igienici e all’assistenza sanitaria e per garantire l’ordine pubblico. La fornitura di tali beni e servizi, tuttavia, implicava che altri settori restassero in funzione, dato il loro coinvolgimento nella fornitura. Così, per esempio, nessun Paese ha negato la centralità della produzione alimentare e agricola; ma, oltre ai contadini che coltivano la terra, garantire un approvvigionamento alimentare adeguato significava anche incorporare i trasporti (per consegnare il cibo al mercato), alcune attività manifatturiere (le fabbriche che preparano gli alimenti trasformati), alcuni settori del commercio al dettaglio (i negozi e i mercati che vendono cibo, sia fresco che trasformato), ristoranti che preparano cibo da asporto, nonché servizi di consegna (compresi i lavoratori su piattaforma) che consegnano il cibo ai consumatori. Reti simili di produzione e scambio si applicano, per esempio, anche all’assistenza sanitaria. Oltre a questi ambiti, la maggior parte dei governi ha esteso il proprio elenco di servizi essenziali includendo attività di informazione e comunicazione, attività finanziarie, servizi legali e pubblica amministrazione. Questi servizi erano necessari per la continuazione dell’attività economica e in effetti garantivano il soddisfacimento dei bisogni fondamentali sopra elencati. In tutto, vi erano 13 grandi settori che fornivano servizi considerati essenziali nella maggior parte dei Paesi (Tabella 1.1, pag. 32) [&#8230;]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="600" height="311" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-tabella-1.1.jpg" alt="" class="wp-image-8195" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-tabella-1.1.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-tabella-1.1-300x156.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>Questo Report però si concentra su quei lavoratori che hanno dovuto lasciare la propria casa per svolgere il proprio lavoro. [&#8230;] Queste occupazioni sono classificate nei seguenti otto grandi gruppi occupazionali: lavoratori dei sistemi alimentari; operatori sanitari; lavoratori al dettaglio; addetti alla sicurezza; operai (inclusi operatori di impianti e magazzinieri); addetti alle pulizie e servizi igienico-sanitari; addetti ai trasporti; tecnici e impiegati dei settori (Figura 1.3, pag. 33).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="600" height="394" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.3.jpg" alt="" class="wp-image-8196" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.3.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.3-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">1.2. Quanti sono i lavoratori essenziali e quali sono le loro caratteristiche?</h4>



<p>I lavoratori chiave rappresentano un’ampia quota della forza lavoro mondiale. Per i 90 Paesi per i quali sono disponibili dati, la percentuale varia da un massimo dell’87% in Mozambico a un minimo del 24% in Israele, con una media del 52% in tutti gli Stati. In generale, maggiore è il livello di reddito di un Paese, minore è la percentuale di lavoratori in occupazioni chiave.</p>



<p>Ciò non sorprende dato che, in molti Paesi a basso e medio reddito, l’agricoltura continua a essere una parte importante dell’attività economica e un’occupazione dominante. Tuttavia, la relazione negativa vale anche escludendo i lavoratori agricoli. Con lo sviluppo economico, la struttura delle attività si diversifica, con più persone impiegate in settori non chiave – come finanza, assicurazioni e immobiliare oppure arte, intrattenimento e ricreazione – che non rientrano nella categorizzazione del lavoro essenziale. Di conseguenza, con l’aumento del reddito, c’è un declino complessivo della quota di lavoratori chiave (Figura 1.5, pag. 34), che persiste anche quando l’agricoltura è esclusa.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="285" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.5.jpg" alt="" class="wp-image-8209" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.5.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.5-300x143.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>Inoltre, c’è un cambiamento nei tipi di occupazione che diventano prevalenti nei lavori chiave, in particolare verso l’assistenza sanitaria, la pulizia e l’igiene, il lavoro manuale (manifattura e magazzini) e il lavoro come tecnici e impiegati. Mentre meno del 2% dei lavoratori essenziali è impegnato nel settore sanitario nei Paesi a basso reddito, la quota sale a quasi il 20% in quelli ad alto reddito (Figura 1.6, pag. 35). [&#8230;]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="334" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.6.jpg" alt="" class="wp-image-8197" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.6.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.6-300x167.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>In media, il 51% dei lavoratori chiave sono salariati e dipendenti mentre il restante sono lavoratori autonomi (Figura 1.7, pag. 36). Ciononostante, esistono differenze cruciali tra i gruppi di reddito: nei Paesi ad alto reddito, la maggior parte dei lavoratori essenziali sono dipendenti (84%), mentre è vero il contrario per i Paesi a basso reddito, dove oltre l’87% sono autonomi. Negli Stati ad alto reddito, l’agricoltura e, in misura minore, i trasporti, sono le due principali attività economiche in cui è diffuso il lavoro autonomo; al contrario, nei Paesi a basso reddito, il lavoro autonomo è il tipo di occupazione dominante tra i lavoratori essenziali in tutti i gruppi occupazionali, a eccezione della salute e della sicurezza.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="237" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.7.jpg" alt="" class="wp-image-8198" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.7.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.7-300x119.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>La distinzione in base allo status occupazionale – lavoratori subordinati rispetto a lavoratori autonomi – è fondamentale, poiché nella maggior parte dei sistemi giuridici del mondo il rapporto di lavoro rimane la porta d’accesso alla protezione sociale. Molti dei diritti e dei benefici concessi ai lavoratori sono assenti quando il lavoratore è autonomo. Questi ultimi non sono coperti da tutele sull’orario di lavoro o sul salario minimo, e generalmente non ne beneficiano in materia di sicurezza e salute, accesso alla formazione o protezione sociale. Anche il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, pur riconosciuto dal Committee on Freedom of Association (CFA) come appartenente a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status, non è universalmente applicato. [&#8230;]</p>



<p>Nei Paesi in via di sviluppo, l’informalità è una caratteristica comune dei lavoratori essenziali, specialmente tra i lavoratori autonomi. L’informalità, come definita dall’ILO, include i dipendenti che svolgono lavori informali, i collaboratori familiari e i lavoratori per conto proprio, i datori di lavoro e i membri di cooperative che operano nel settore informale. In media, nei Paesi in via di sviluppo, quasi l’87% di lavoratori occupati hanno uno status informale; nei Paesi a basso reddito, il 95% è informale. Per i dipendenti essenziali, la distribuzione è meno distorta ma comunque preoccupante, poiché il 51% lavora in modo informale. Ancora una volta, i Paesi a basso reddito hanno alti tassi di informalità (64%), mentre nei Paesi a reddito medio-alto la quota scende al 40%, tuttavia ancora elevata. [&#8230;]</p>



<p>Infine, i lavoratori essenziali sono impiegati prevalentemente nel settore privato: in media, poco meno del 15% è nel settore pubblico, contro il 24% dei non essenziali (Figura 1.9, pag. 37). Tuttavia, l’occupazione pubblica dei lavoratori chiave varia notevolmente da un Paese all’altro, con appena il 3% negli Stati a basso reddito rispetto al 25% in quelli ad alto reddito. Questa situazione riflette sia le ridotte dimensioni del settore pubblico nei primi (che a sua volta riflette differenze significative nella quota delle entrate fiscali in percentuale del reddito nazionale), sia il predominio dell’agricoltura in questi Paesi (essendo produzione e distribuzione alimentare quasi interamente privata). Anche escludendo i lavoratori del settore alimentare, tuttavia, la quota di occupazione pubblica tra i lavoratori chiave nei Paesi a basso reddito sale solo all’8%, ben al di sotto della media mondiale del 19,6%: i limitati livelli di investimento pubblico nella sanità in molti Paesi a basso reddito (cfr. sezione 6.1 del Report) si traducono in minime quote di operatori sanitari essenziali; questi ultimi costituiscono infatti solo il 2% di tutti i lavoratori chiave, rispetto al 20% in quelli ad alto reddito.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="301" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.9.jpg" alt="" class="wp-image-8199" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.9.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.9-300x151.jpg 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-1.9-360x180.jpg 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">1.3 Caratteristiche socio-demografiche dei lavoratori essenziali</h4>



<p>Poiché i lavoratori chiave costituiscono una parte considerevole del mercato del lavoro, soprattutto nei Paesi a basso reddito, esistono somiglianze tra il loro profilo demografico nel suo insieme e la popolazione attiva complessiva – sebbene sussistano anche alcune distinzioni, specialmente se disaggregati per gruppo professionale o a livello di reddito del Paese.</p>



<p>Globalmente, tra i lavoratori essenziali le donne sono sotto-rappresentate: sono il 38,3%, mentre rappresentano il 42% dei lavoratori non chiave. [&#8230;]</p>



<p>La distribuzione per età riflette quella dei mercati del lavoro in tutto il mondo: in media, oltre il 71% dei lavoratori essenziali ha un’età compresa tra i 25 e i 54 anni. [&#8230;]</p>



<p>I titoli di studio medi sono inferiori a quelli delle loro controparti non chiave, a ogni livello di sviluppo economico. In media, il 12,5% dei lavoratori essenziali possiede almeno un’istruzione terziaria, rispetto a quasi il 28% dei lavoratori non chiave: i lavoratori meno istruiti hanno maggiori possibilità di essere un lavoratore essenziale, indipendentemente dal livello di reddito del loro Paese. [&#8230;] Tuttavia, i dati mostrano anche che in gruppi professionali come vendita al dettaglio, trasporti, pulizia e servizi igienico-sanitari e lavoro manuale – che generalmente non richiedono competenze avanzate – tra il 6 e l’11% dei lavoratori chiave ha un titolo universitario. Secondo l’ILO, 258 milioni di persone in tutto il mondo sono sovra-scolarizzate per i lavori che svolgono. [&#8230;]</p>



<p>La pandemia ha evidenziato il ruolo importante dei migranti internazionali nella fornitura di servizi essenziali: quasi un lavoratore chiave su cinque, nei Paesi ad alto reddito, era un migrante internazionale.</p>



<h4 class="wp-block-heading has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-e103e4e8f292b3d8a494d282b93587cf">3. CONDIZIONI DI LAVORO DEI LAVORATORI ESSENZIALI</h4>



<p>Il presente capitolo analizza le condizioni di lavoro dei lavoratori essenziali al fine di individuare possibili carenze cui porre rimedio. Si concentra su sette principali condizioni che inquadrano la qualità del lavoro: sicurezza e salute, diritto alla libertà di associazione e contrattazione collettiva, accordi contrattuali, orario di lavoro, retribuzione, protezione sociale e formazione. Come verrà mostrato nell’analisi, queste sette dimensioni si supportano a vicenda, in modo tale che le carenze in una dimensione si traducono tipicamente in carenze in altre dimensioni. [&#8230;]</p>



<h4 class="wp-block-heading">3.1. La sicurezza e la salute sul lavoro</h4>



<p>La sezione 2.1 sulla morbilità e malattia da Covid-19 ha mostrato (per il numero limitato di Paesi per i quali sono disponibili dati) che i lavoratori chiave avevano maggiori probabilità di morire a causa del virus rispetto ai lavoratori non essenziali. Ma ha anche rivelato che, mentre gli operatori sanitari avevano la maggiore esposizione al virus, il loro tasso di morbilità era inferiore a quello di altri lavoratori chiave, in particolare quelli dei trasporti. Questo risultato sconcertante è in parte spiegato dalla maggiore aderenza alle misure di Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) nel settore sanitario, che, a sua volta, riflette la progettazione e la copertura degli stessi sistemi SSL nonché la loro conformità nei diversi luoghi di lavoro [&#8230;]</p>



<p>In tutto il mondo, l’eliminazione dei rischi sul posto di lavoro continua a rappresentare una sfida pressante. Prima della pandemia, 1,9 milioni di persone morivano ogni anno per infortuni e malattie professionali, sulla base del calcolo dell’esposizione dei lavoratori a 19 fattori di rischio occupazionale. Tra questi, le malattie non trasmissibili, in particolare respiratorie e cardiovascolari, erano responsabili dell’81% dei decessi, con gli infortuni sul lavoro che causano il resto. L’esposizione ricorrente a orari di lavoro superiori a 55 ore settimanali è associata al 40% dei decessi complessivi. Inoltre, ogni anno oltre 313 milioni di lavoratori sono coinvolti in incidenti che causano infortuni gravi, e vi sono altri 160 milioni di casi di malattie professionali non mortali. [&#8230;]</p>



<p>I lavoratori essenziali sono particolarmente a rischio, data la maggiore probabilità di lavorare in occupazioni pericolose e ambienti di lavoro ad alto rischio, e di trovarsi in accordi contrattuali (in particolare lavoro informale, subappaltato e temporaneo) associati a una minore formazione in materia di sicurezza e salute e senza una supervisione adeguata [&#8230;]</p>



<p>Nella letteratura sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro sono ben note le differenze settoriali rispetto ai rischi fisici, biologici e psicosociali.</p>



<p>In agricoltura, i rischi noti includono incidenti legati a macchinari e attrezzature nelle fattorie industriali, nonché il verificarsi di malattie polmonari, perdita dell’udito causata dal rumore, malattie della pelle e tumori correlati all’uso di pesticidi o all’esposizione prolungata al sole.</p>



<p>L’estrazione mineraria presenta rischi per la sicurezza e la salute che sono unici per il settore, come instabilità geologica, esplosioni, ambienti termici, radiazioni ionizzanti e problemi di salute respiratoria.</p>



<p>Nel settore sanitario, i lavoratori sono abitualmente esposti a materiale infettivo; gli operatori sanitari soffrono anche di disturbi muscolo-scheletrici dovuti a posture scomode, utilizzate soprattutto nella movimentazione dei pazienti. [&#8230;]</p>



<p>Per i conducenti di trasporti su strada, gli incidenti stradali sono la principale causa di morte e invalidità; anche i lavoratori dei trasporti trascorrono lunghe ore in spazi angusti e sono soggetti a rumore e vibrazioni costanti. Questi sono solo alcuni dei rischi e delle malattie professionali più importanti nei lavoratori e nei settori chiave. [&#8230;]</p>



<p>Oltre ai rischi fisici e biologici, quelli psicosociali sono più comuni tra i lavoratori essenziali: si verificano quando le richieste di lavoro superano le risorse a disposizione. Sono rischi che derivano da una cattiva progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché da un contesto sociale di lavoro inadeguato, e possono tradursi in condizioni psicologiche, fisiche e sociali negative, come lo stress correlato al lavoro, il burnout o la depressione. Le forme psicologiche di violenza, come le molestie, comprese quelle sessuali, il bullismo e il mobbing, sono anch’esse forme gravi di rischi psicosociali.</p>



<p>La Figura 3.1 (pag. 38) fornisce i dati europei del 2015 e del 2021 sulla quota di lavoratori che hanno subito violenze e molestie sul lavoro durante il mese precedente l’indagine; entrambe possono provenire da colleghi o dirigenti, ma anche da clienti, pazienti o altri individui con cui la persona interagisce durante il proprio lavoro. Tra i lavoratori chiave, quasi il 12,4% ha dichiarato di essere stato oggetto di abusi verbali, rispetto all’8,7% dei lavoratori non chiave.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="348" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.1.jpg" alt="" class="wp-image-8200" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.1.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.1-300x174.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">3.2. Libertà di associazione e contrattazione collettiva</h4>



<p>Molti lavoratori, inclusi molti lavoratori chiave, non sono né membri di un sindacato né coperti da un accordo di contrattazione collettiva. La Figura 3.4 (pag. 39) fornisce i dati sull’iscrizione sindacale in 19 Paesi e territori. La Figura 3.5 (pag. 40) si concentra sui tassi di sindacalizzazione negli stessi Paesi per gruppo occupazionale chiave. Combinati, i dati rivelano una scoperta importante: la sindacalizzazione varia ampiamente tra dipendenti essenziali e non, sia tra i Paesi che al loro interno. In tutti i Paesi, le percentuali vanno da quasi zero in El Salvador a circa il 42 e il 55% in Ucraina; all’interno, emergono grandi differenze tra dipendenti chiave e non chiave: mentre i tassi di sindacalizzazione di questi ultimi sono superiori a quelli dei dipendenti essenziali nella maggior parte dei Paesi, in cinque (Bolivia, Swaziland, Territorio Palestinese Occupato, Regno Unito, Stati Uniti) sono più alti. Ciò è in parte dovuto a una maggiore sindacalizzazione nel settore pubblico e tra coloro che lavorano nella sanità e nella sicurezza (compresi gli agenti di polizia). Nel Regno Unito, per esempio, il 47% dei dipendenti della sanità è iscritto a un sindacato, mentre per le altre sette categorie professionali è inferiore al 25%. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, i dipendenti essenziali della sicurezza, in particolare agenti di polizia e vigili del fuoco, sono relativamente più sindacalizzati (37%) rispetto al resto dei lavoratori chiave salariati (11%).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="365" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.4.jpg" alt="" class="wp-image-8201" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.4.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.4-300x183.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>La Figura 3.5 illustra ulteriormente le nette differenze nel tasso di sindacalizzazione tra le principali occupazioni: quello del personale sanitario è del 35,8%, seguito da circa il 23% dei tecnici e degli impiegati e del personale di sicurezza. Al contrario, la sindacalizzazione nei settori delle pulizie e servizi igienico-sanitari, alimentari e vendita al dettaglio è inferiore alla media: appena il 6% per quest’ultimo e il 9% nell’ambito alimentare, una percentuale significativamente inferiore alla media del 17,6% registrata per tutti i dipendenti […]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="297" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.5.jpg" alt="" class="wp-image-8202" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.5.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.5-300x149.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">3.3. Disposizione contrattuale</h4>



<p>Il fatto che l’accordo contrattuale di un individuo sia a tempo parziale, temporaneo o multilaterale (agenzia di collocamento privata o intermediario del lavoro) può avere conseguenze importanti per i benefici salariali e non salariali che una persona riceve, e quindi il grado di protezione del lavoro di cui gode. I lavoratori essenziali hanno maggiori probabilità di essere assunti con contratti part-time, temporanei o multipartitici, indipendentemente dal fatto che lavorino per il settore privato o pubblico. I lavoratori migranti, in particolare, spesso lavorano con contratti a tempo determinato, soprattutto se assunti attraverso schemi di migrazione di manodopera temporanea che sono, per definizione, temporanei [&#8230;]</p>



<p>In linea di principio, non è necessario che vi sia una differenza nelle tutele del lavoro tra questi accordi contrattuali e quelli standard, soprattutto se il regolamento impone la parità di trattamento del lavoratore. In pratica, tuttavia, gli accordi contrattuali non standard sono associati a sanzioni salariali, copertura sociale più debole, tassi di sindacalizzazione inferiori, minore accesso alla formazione, maggiori rischi per la sicurezza e la salute, nonché precarietà. Inoltre, gli studi hanno ha trovato una relazione tra occupazione non standard e condizioni di salute peggiori [&#8230;]</p>



<p>Sebbene nei Paesi a reddito medio-basso i contratti temporanei prevalgano anche tra i dipendenti non essenziali, la percentuale è più alta per i lavoratori chiave, arrivando quasi al 48%; diversamente, nei Paesi a reddito medio-alto e alto, il tasso di contratti temporanei è simile tra i dipendenti chiave e non chiave. [&#8230;]</p>



<p>Quando i lavoratori non sono assunti direttamente dall’organizzazione a cui prestano i loro servizi, la loro disposizione contrattuale è considerata multipartitica o triangolare. Le due principali forme di accordi multipartitici sono il lavoro tramite agenzia interinale e il lavoro subappaltato. [&#8230;] La pulizia e la sicurezza sono comunemente esternalizzate e altre occupazioni chiave sono abitualmente affidate a lavoratori interinali, soprattutto nei magazzini, ma sempre più spesso anche nel settore sanitario. Mentre i lavoratori interinali altamente qualificati, come gli operatori sanitari, possono richiedere un premio per i loro servizi quando assunti tramite un’agenzia, gli studi esistenti indicano che i lavoratori interinali e subappaltati in altre occupazioni hanno prospettive di carriera più limitate, minori benefici e sono soggetti a penalizzazioni salariali. Inoltre, non essendo dipendenti dell’impresa utilizzatrice, sono meno in grado di far sentire la propria voce sul posto di lavoro e non sono coperti dagli accordi collettivi di contrattazione dell’azienda in cui lavorano [&#8230;]</p>



<p>L’orario di lavoro è strettamente correlato alla qualità del lavoro, in quanto troppo poche ore, troppe ore o ore irregolari generano problemi diversi. Gli individui che lavorano meno ore di quanto vorrebbero sono esposti al rischio di non guadagnare abbastanza, specialmente nelle professioni in cui le retribuzioni orarie sono basse. All’estremo opposto, orari troppo lunghi hanno un impatto deleterio sulla sicurezza e la salute e sulla capacità di conciliare lavoro e vita personale. Nei Paesi di tutto il mondo, orari di lavoro eccessivi sono associati a una maggiore probabilità di soffrire di malattie cardiache e ictus, a causa dello stress e delle risposte biologiche e comportamentali a tale stress. Infine, orari di lavoro irregolari e imprevedibili, in particolare quando non sono decisi congiuntamente da lavoratori e datori di lavoro, portano a significativi conflitti tra lavoro e vita privata e causano insicurezza salariale. Anche questo ha ripercussioni sulla salute, provocando stress psicologico e influenzando, tra gli altri effetti, la qualità del sonno e il benessere generale. Orari di lavoro irregolari e imprevedibili possono anche ridurre le interazioni tra lavoratori e sindacati, il che rende più difficile l’organizzazione e la rappresentazione collettiva degli interessi dei lavoratori.</p>



<p>Mentre l’esatta definizione di orario di lavoro standard varia da Paese a Paese, in genere meno di 20 ore sono considerate poche e più di 48 sono ritenute eccessive. A partire dagli anni Cinquanta, l’orario di lavoro medio è diminuito in molti Paesi industrializzati, ma la tendenza è stata invertita negli anni 2000. Uno studio globale condotto su 194 Stati ha rilevato che l’esposizione a orari di lavoro prolungati, in questo caso definiti come 55 ore lavorative settimanali o più, è aumentata di quasi il 10% tra il 2000 e il 2016, raggiungendo un livello dell’8,9%; allo stesso tempo, una quota significativa della forza lavoro globale è sottoccupata e lavora meno ore di quanto vorrebbe; nel frattempo, gli accordi sull’orario di lavoro come il lavoro a chiamata, il telelavoro e i contratti a zero ore sono diventati più comuni, soprattutto con la crescita dell’economia delle piattaforme, e ciò si aggiunge all’irregolarità degli orari [&#8230;]</p>



<p>A livello globale, il 10,6% dei lavoratori essenziali lavora meno di 20 ore settimanali, rispetto all’8% dei lavoratori non essenziali. Questa differenza è maggiore nei Paesi a reddito medio-basso, dove il 12,2% dei lavoratori chiave è a orario ridotto. Tale quota è inferiore di circa 4 punti percentuali per i lavoratori non chiave. In generale, il numero di individui che lavorano meno di 20 ore settimanali aumenta con la diminuzione dei livelli di reddito dei Paesi; ciò suggerisce che questi lavoratori e le loro famiglie hanno redditi mensili relativamente bassi. Questo problema riguarda in modo sproporzionato i lavoratori essenziali, poiché tendono anche a guadagnare salari orari inferiori e quindi potrebbero non avere standard di vita dignitosi.</p>



<p>All’estremo opposto, c’è il problema delle lunghe settimane lavorative: in tutti i Paesi, il 25,3% dei lavoratori chiave e il 23,3% dei lavoratori non chiave hanno settimane lavorative superiori a 48 ore. Ancora una volta, questa percentuale tende ad aumentare quando il livello di reddito di un Paese diminuisce, suggerendo che molti lavoratori compensano l’occupazione a bassa produttività – e quindi i bassi salari orari – aumentando il numero di ore lavorate.</p>



<p>Osservando il divario tra lavoratori essenziali e non, è trascurabile nei Paesi ad alto reddito. In quelli a reddito medio, invece, i lavoratori chiave lavorano un orario eccessivo più spesso rispetto ai lavoratori non chiave, mentre è vero il contrario nei Paesi a basso reddito (Figura 3.8, pag. 41) [&#8230;]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="336" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.8.jpg" alt="" class="wp-image-8203" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.8.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.8-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">3.5. Salari</h4>



<p>La maggior parte dei dipendenti essenziali si trova nella parte inferiore della distribuzione salariale. A livello globale, il 48% è nei primi due quintili, il che significa che la loro retribuzione oraria è inferiore a quella guadagnata dal 60% di tutti i dipendenti (Figura 3.10, pag. 42). In tutti i gruppi di reddito nazionali, il modello è simile e varia tra il 46 e il 50%.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="307" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.10.jpg" alt="" class="wp-image-8204" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.10.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.10-300x154.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>La concentrazione dei dipendenti chiave nella parte inferiore della distribuzione salariale li espone al rischio di una retribuzione bassa, definita dall’ILO come retribuzione inferiore ai due terzi della retribuzione oraria mediana. In media, tra i Paesi, il 29% dei lavoratori essenziali è poco retribuito, rispetto al 20% degli altri dipendenti (Figura 3.11, pag. 43) [&#8230;]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="226" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.11.jpg" alt="" class="wp-image-8205" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.11.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.11-300x113.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">3.6. Protezione sociale</h4>



<p>La protezione sociale comprende politiche e programmi che mirano a mitigare e prevenire la povertà, fornendo l’accesso all’assistenza sanitaria e alla sicurezza del reddito in caso di disoccupazione, infortunio sul lavoro, disabilità, maternità, malattia, vecchiaia e perdita di un capofamiglia. Inoltre, include assistenza sociale come assegni familiari e per i figli, e altre forme di sostegno al reddito [&#8230;]</p>



<p>Eppure quasi il 53% della popolazione mondiale, ovvero 4,1 miliardi di persone, non è coperto da alcun tipo di protezione sociale, compresi i programmi contributivi e non contributivi; meno di due terzi è coperta da un regime di protezione. Le carenze sono peggiori per i lavoratori essenziali. In questo Report, la copertura previdenziale dipende dall’ammissibilità e dall’accesso a due tipi di diritti: pensioni e assenze per malattia retribuite. Come mostra la Figura 3.16 (pag. 44), in media in 54 Paesi a basso e medio reddito solo il 41% dei lavoratori chiave ha qualche forma di protezione sociale, un tasso inferiore di 10 punti percentuali rispetto alla quota di lavoratori non chiave. La copertura è associata a un livello di sviluppo tale che, nei Paesi a basso reddito, solo il 17% dei lavoratori essenziali e il 28% dei non essenziali beneficiano della protezione sociale. Nei Paesi a reddito medio-alto, la quota di lavoratori chiave e altri lavoratori che hanno diritto ad almeno un tipo di prestazione sociale aumenta rispettivamente al 56% e al 65%, ma il divario tra i due gruppi rimane significativo [&#8230;]</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="309" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.16.jpg" alt="" class="wp-image-8206" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.16.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.16-300x155.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<p>Le carenze nella protezione sociale si verificano se vi sono esenzioni nella copertura o se rigidi criteri di ammissibilità impediscono a determinati lavoratori, come quelli con contratti temporanei, di diventare ammissibili. Come accennato, molte prestazioni previdenziali quali pensioni, congedi retribuiti e assicurazione contro la disoccupazione, sono organizzate in regime contributivo. I lavoratori chiave con impieghi temporanei e part-time possono avere contributi insufficienti per diventare ammissibili o, se sono ammissibili, i loro livelli di sussidio sono spesso insufficienti. Ciò può verificarsi quando la durata di un contratto è troppo breve, l’orario di lavoro troppo ridotto o quando le interruzioni di carriera sono frequenti [&#8230;]</p>



<p>La Figura 3.17 (pag. 45) presenta la quota di dipendenti essenziali che hanno diritto a prestazioni sociali per status contrattuale. A ogni livello di sviluppo economico, i dipendenti chiave a tempo determinato hanno una copertura di protezione sociale inferiore rispetto a quelli a tempo indeterminato. Per esempio, mentre il 76% dei dipendenti essenziali con un contratto standard ha una copertura di protezione sociale nei Paesi a reddito medio-alto, solo il 45% tra coloro con contratti a tempo determinato ha diritto alla pensione o al congedo per malattia retribuito. Analogamente, ampi divari si verificano nei Paesi a basso reddito, dove il 15% dei dipendenti essenziali con contratti temporanei ha una copertura di protezione sociale, rispetto al 41% con contratti a tempo indeterminato. [&#8230;]</p>


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<figure class="aligncenter size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="279" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.17.jpg" alt="" class="wp-image-8207" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.17.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/08/report-ILO-figura-3.17-300x140.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading has-vivid-red-color has-text-color has-link-color wp-elements-1428a342ad6436878492dedf94e095b8">4. SFIDE SPECIFICHE AFFRONTATE DAGLI OTTO PRINCIPALI GRUPPI PROFESSIONALI</h4>



<p>L’ampia valutazione globale delle condizioni di lavoro dei lavoratori essenziali fornita nel capitolo 3 ha mostrato l’esistenza di una loro sottovalutazione, sia in termini di retribuzione che rispetto ad altre condizioni: hanno tassi di sindacalizzazione in generale più bassi; una maggiore incidenza di accordi di lavoro temporaneo e multipartitico i quali, a volte, aggravano i deficit di altre condizioni di lavoro; hanno orari di lavoro lunghi e irregolari; e, in media, salari più bassi, anche dopo aver tenuto conto delle differenze nel livello di istruzione e altre caratteristiche osservabili tra dipendenti essenziali e non. I lavoratori chiave tendono anche ad avere una copertura di protezione sociale più limitata, soprattutto nei Paesi a basso reddito. Inoltre, relativamente pochi dipendenti essenziali ricevono formazione, un problema che è ancora più grave nei Paesi a basso reddito. Nel complesso, l’analisi ha rivelato forti interconnessioni tra le condizioni di lavoro, con carenze in un’area che si ripercuotono su altre.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">*Estratto dal Rapporto <em>World Employment and Social Outlook 2023: The value of essential work,</em> Geneva, International Labour Office, 2023, marzo 2023. Traduzione a cura di Paginauno. “This translation was not created by the International Labour Organization (ILO) and should not be considered an official ILO translation. The ILO is not responsible for the content or accuracy of this translation. This is an adaptation of an original work by the International Labour Organization (ILO). Respon­sibility for the views and opinions expressed in the adaptation rests solely with the author or authors of the adaptation and are not endorsed by the ILO.” Per le note, la bibliografia e il rapporto originale completo qui <a href="https://www.ilo.org/digitalguides/en-gb/story/weso2023-key-workers#home" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilo.org/digitalguides/en-gb/story/weso2023-key-workers#home</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid. L&#8217;obbligo vaccinale va alla Corte costituzionale</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/covid-obbligo-vaccinale-corte-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Cracco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[Il CGA siciliano ritiene l'obbligo vaccinale per il personale sanitario in contrasto con la Costituzione, perché “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid” mettono potenzialmente a rischio la salute del vaccinato]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/numero-77-aprile-maggio-2022/" target="_blank"><em>(Paginauno n. 77, aprile – maggio 2022</em>)</a></li><li>Pubbblicato online il 24 marzo 2022</li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Il CGA siciliano ritiene l&#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario in contrasto con la Costituzione, perché “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid” mettono potenzialmente a rischio la salute del vaccinato</p></blockquote>



<p class="has-drop-cap">Scrivevamo nel <a href="https://rivistapaginauno.it/polemos-e-padre-di-tutte-le-cose/" data-type="post" data-id="5788" target="_blank" rel="noreferrer noopener">numero 76 di febbraio-marzo scorso</a>: &#8220;Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) equivale, nell’autonomia riconosciuta alla regione, al Consiglio di Stato italiano: ha dunque il compito di esprimere pareri sugli atti normativi del governo, a partire dalle questioni sollevate nei TAR siciliani. Una sua ordinanza del 12 gennaio 2022 si rivela particolarmente interessante: ritrovandosi a dover decidere in merito all’obbligo vaccinale, i cinque giudici siciliani affrontano i diversi temi che da mesi ruotano intorno ai vaccini Covid e alla loro gestione, e ritrovandosi privi dei dati per deliberare, li richiedono al governo: danno tempo fino al 28 febbraio per produrli, convocano l’udienza il 16 marzo per il confronto, e solo a quel punto decideranno se “sollevare l’incidente di costituzionalità” presso la Consulta. L’obbligatorietà vaccinale potrebbe quindi arrivare (finalmente) davanti alla Corte costituzionale.</p>



<p>Tutto nasce dal ricorso di uno studente di infermieristica: non essendosi vaccinato, l’Università degli Studi di Palermo gli nega la partecipazione al tirocinio – necessario a completare gli studi – all’interno di una struttura sanitaria. L’obbligo che tocca lo studente è quindi quello relativo al personale sanitario, ma ciò che solleva il CGA sulla legittimità costituzionale è – ancor più – applicabile all’obbligo imposto a una parte di popolazione unicamente in base all’età anagrafica&#8230;&#8221; (<a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/polemos-e-padre-di-tutte-le-cose/" data-type="post" data-id="5788" target="_blank">continua a leggere l&#8217;articolo del numero 76</a>)</p>



<p>Il 16 marzo, dati richiesti alla mano, i cinque giudici siciliani hanno sollevato l&#8217;incidente di costituzionalità: l&#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario va davanti alla Corte costituzionale (<a href="https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3219910.pdf" data-type="URL" data-id="https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato3219910.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui il testo dell&#8217;Ordinanza</a>).</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">Estratti salienti dell&#8217;Ordinanza del 16 marzo 2022 (pubblicata il 22 marzo)</span> </h4>



<h4 class="wp-block-heading">Eventi avversi</h4>



<p>Elementi di criticità appaiono emergere […] con specifico riferimento alla problematica degli eventi avversi.</p>



<p>[…] rispetto al totale delle dosi totali somministrate in Italia di vaccini (sia obbligatori che raccomandati: Esavalenti , Tetravalente, Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus, Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni gravi. Invece, dall’esame del “Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19” […] emerge che «complessivamente, durante il primo anno dell’attuale campagna vaccinale, sono state inserite, nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate». Come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla «media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni», ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi).</p>



<p>[…] la raccolta dei dati che emergono dalla consultazione della banca dati europea (EudraVigilance, facilmente accessibile attraverso il sito AIFA) permette di rilevare che a fine gennaio 2022 risultavano somministrati in ambito EU/EEA 570 milioni di dosi (ciclo completo e <em>booster</em>) del vaccino Cominarty (BioNTech and Pfizer), in relazione al quale esultano acquisite 582.074 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 7.023 con esito fatale; quanto al vaccino Vaxzevria (AstraZeneca), a fronte di 69 milioni di dosi si registravano 244.603 segnalazioni di eventi avversi, dei quali 1.447 con esito fatale; quanto al vaccino Spikevax (Moderna), a fronte di 139 milioni di dosi risultavano segnalati 150.807 eventi avversi, dei quali 834 con esito fatale; quanto al Covid-19 Vaccine Janssen, a fronte di 19 milioni di dosi risultavano 40.766 segnalazioni, delle quali 279 con esito fatale.</p>



<p>Indubbiamente, la maggior parte degli effetti collaterali, elencati nel database, evidenziano sintomi modesti e transitori; gli eventi avversi più seri comprendono disordini e patologie a carico dei sistemi circolatorio (tra cui trombosi, ischemie, trombocitopenie immuni), linfatico, cardiovascolare (incluse miocarditi), endocrino, del sistema immunitario, dei tessuti connettivo e muscolo-scheletrico, del sistema nervoso, renale, respiratorio; neoplasie. Nel novero di tale elencazione rientrano, evidentemente, anche patologie gravi, tali da compromettere, in alcuni casi irreversibilmente, lo stato di salute del soggetto vaccinato, cagionandone l’invalidità o, nei casi più sfortunati, il decesso. È, quindi, da dubitarsi che farmaci a carico dei quali si stiano raccogliendo segnalazioni su tali effetti collaterali soddisfino il parametro costituzionale sopra richiamato.</p>



<p>Vero è che le reazioni gravi costituiscono una minima parte degli eventi avversi complessivamente segnalati; ma il criterio posto dalla Corte costituzionale in tema di trattamento sanitario obbligatorio non pare lasciare spazio ad una valutazione di tipo quantitativo, escludendosi la legittimità dell’imposizione di obbligo vaccinale mediante preparati i cui effetti sullo stato di salute dei vaccinati superino la soglia della normale tollerabilità, il che non pare lasciare spazio all’ammissione di eventi avversi gravi e fatali, purché pochi in rapporto alla popolazione vaccinata, criterio che, oltretutto, implicherebbe delicati profili etici (ad esempio, a chi spetti individuare la percentuale di cittadini &#8216;sacrificabili&#8217;). Pare, quindi, che, non potendosi, in generale, mai escludere la possibilità di reazioni avverse a qualunque tipologia di farmaco, il <em>discrimen</em>, alla stregua dei criteri rinvenibili dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, vada ravvisato nelle ipotesi del <em>caso fortuito </em>e <em>imprevedibilità della reazione individuale</em>. Ma nel caso in questione, l’esame dei dati pubblicati nel sito EudraVigilance disaggregati per Stato segnalatore evidenzia una certa omogeneità nella tipologia di eventi avversi segnalati dai vari Paesi […] il che lascia poco spazio all’opzione caso fortuito/reazione imprevedibile. In tale condizione, vi è da dubitarsi della coerenza dell’attuale piano vaccinale obbligatorio con i principi affermati dalla Corte [costituzionale] […]</p>



<h4 class="wp-block-heading">Attendibilità del sistema di raccolta dati in ordine agli eventi collaterali</h4>



<p>Tale questione assume rilievo cruciale, specie per i farmaci sottoposti ad autorizzazione condizionata, per i quali, successivamente alla commercializzazione, prosegue il processo di valutazione […] suscettibile di essere inficiato tanto da un’erronea attribuzione alla vaccinazione di eventi e patologie alla stessa non collegati causalmente, quanto da una sottostima di eventi collaterali, specie gravi e fatali.</p>



<p>[…] Viene introdotto un tema oggettivamente importante, quello dell’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio dei vaccini anti-Covid-19 al fine di individuare la connessione tra la vaccinazione e gli eventi sfavorevoli che colpiscono la popolazione vaccinata nell’ambito di un piano vaccinale “di massa”.</p>



<p>[…] Lo stesso utilizzo dell’algoritmo (dell&#8217;OMS, <em>n.d.r.</em>), che espunge la segnalazione di eventi distanti, nel tempo, rispetto alla data della vaccinazione, non pare coerente con le esigenze di studio dei profili di rischio a medio lungo termine dei farmaci sottoposti ad approvazione condizionata.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Triage pre-vaccinale</h4>



<p>Ulteriori profili di criticità emergono dalla circostanza che, come emerso dalle risultanze dell’istruttoria, non è prevista, a fini della sottoposizione a vaccino, una relazione del medico di base, il quale normalmente ha un’approfondita conoscenza dei propri assistiti. Il triage pre-vaccinale viene, quindi, demandato al personale sanitario che esegue la vaccinazione, che a sua volta deve affidarsi alle (inevitabilmente variabili) capacità del soggetto avviato a vaccinazione di rappresentare (nella ristretta tempistica a ciò destinata) fatti e circostanze rilevanti circa le proprie condizioni generali e lo stato di salute.</p>



<p>Oltretutto […] non vengono richiesti esami di laboratorio, quali accertamenti diagnostici da eseguire prima della vaccinazione, o test, inclusi quelli di carattere genetico, nonostante le risultanze confluite nel rapporto annuale sui vaccini nonché emergenti dal data base europeo abbiano evidenziato alcuni effetti collaterali gravi come miocarditi e pericarditi (correlabili prevalentemente ai vaccini a base di RNA) ed eventi tromboembolici (più frequenti nei vaccini con vettore virale), che potrebbero essere scongiurati esentando dalla vaccinazione, o sottoponendo preventivamente ad idonea terapia farmacologica, soggetti che evidenzino specifici profili di rischio (come trombofilie ereditarie).</p>



<p>Appare particolarmente critica la circostanza che non è previsto, prima della somministrazione del vaccino, nemmeno un tampone Covid, che potrebbe evidenziare una condizione di infezione in atto, che evidentemente sconsiglia la somministrazione del vaccino, avuto riguardo al rischio di reazione anomala del sistema immunitario, su cui hanno ampiamente argomentato gli studiosi incaricati delle consulenze di parte dell’appellante.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Sottoscrizione del consenso informato</h4>



<p>Risulta, evidentemente, irrazionale la richiesta di sottoscrizione di tale manifestazione di volontà all’atto della sottoposizione ad una vaccinazione indispensabile ai fini dell’esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato quale il diritto al lavoro […]</p>



<h4 class="wp-block-heading">Incidente di costituzionalità</h4>



<p>Ritenuto che: […]</p>



<p>b.2) per tutte le ragioni sopra diffusamente esposte, (in disparte la controversa adeguatezza del sistema di monitoraggio, prevalentemente imperniato alla farmacovigilanza passiva) che i parametri costituzionali per valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale, come fissati dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, non sembrano rispettati, in quanto non vi è prova di vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli, non vi è prova di totale assenza di rischio o di rischio entro un normale margine di tollerabilità, e non vi è prova che – in carenza di efficacia durevole del vaccino – un numero indeterminato di dosi, peraltro ravvicinate nel tempo, non amplifichi gli effetti collaterali dei farmaci, danneggiando la salute; non sono state adottate “misure di mitigazione” e “misure di precauzione” ad accompagnamento dell’obbligo vaccinale, quali adeguati accertamenti in fase di triage pre-vaccinale, e adeguata farmacovigilanza post vaccinazione, con il rischio che in nome della vaccinazione di massa risulti sbiadita la considerazione della singola persona umana, che andrebbe invece sostenuta e rassicurata […]</p>



<p>b.4) l’attuale previsione dell’obbligo vaccinale anti SARS-COV-2 presenta profili di criticità, con riferimento alla percentuale di eventi avversi e fatali (ben superiore alla media degli altri vaccini, obbligatori e non), che peraltro allo stato non sembrano oggetto di prevenzione (attraverso un sistematico coinvolgimento dei medici di base e l’esecuzione di test diagnostici pre-vaccinali);</p>



<p>b.5) il sistema di raccolta del consenso informato risulta irrazionale laddove richieda una manifestazione di volontà per la quale non vi è spazio in capo a chi subisce la compressione del diritto all’autodeterminazione sanitaria, a fronte di un dovere giuridico ineludibile;</p>



<p>b.6) il complesso normativo sopra descritto si pone in tensione, per tutte le motivazioni sopra articolate, con i seguenti articoli della Costituzione: 3 (sotto i parametri di razionalità e proporzionalità); 32 (avuto riguardo alla compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria in relazione a trattamenti farmacologici suscettibili di ingenerare effetti avversi non lievi né transitori); 97 (buon andamento, anche in relazione alle criticità del sistema di monitoraggio); 4 (diritto al lavoro), nonché art. 33 e 34 (diritto allo studio), oggetto di compressione in quanto condizionati alla sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria; 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero, che ricomprende il diritto ad esprimere il proprio dissenso), in relazione all’obbligo di sottoscrizione del consenso informato per poter accedere ad un trattamento sanitario imposto; oltre che con il principio di proporzionalità e con il principio di precauzione desumibili dall’art. 32 Cost. (avuto riguardo alle più volte rilevate criticità del sistema di monitoraggio, nonché all’assenza di adeguate misure di attenuazione del rischio quali analisi e test pre-vaccinali e controlli post vaccinazione);</p>



<p>b.7) appare carente un adeguato bilanciamento tra valori tutti di rilievo costituzionale, e in particolare tra tutela della salute da una parte, e tutela dello studio e del lavoro dall’altra, che soddisfano parimenti bisogni primari del cittadino.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pólemos è padre di tutte le cose</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/polemos-e-padre-di-tutte-le-cose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Cracco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo sociale]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[Cinque giudici del CGA siciliano ripercorrono le problematiche che ruotano intorno alla campagna vaccinale Covid e chiedono dati scientifici al governo: l’obbligo potrebbe arrivare davanti la Corte costituzionale, mentre la politica si muove in (apparente) stato dissociativo legiferando discriminazioni e un Green Pass permanente]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-76-febbraio-marzo-2022/" data-type="post" data-id="5779" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>(Paginauno n. 76, febbraio &#8211; marzo 2022</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Cinque giudici del CGA siciliano ripercorrono le problematiche che ruotano intorno alla campagna vaccinale Covid e chiedono dati scientifici al governo: l’obbligo potrebbe arrivare davanti la Corte costituzionale, mentre la politica si muove in (apparente) stato dissociativo legiferando discriminazioni e un Green Pass permanente</p></blockquote>



<p><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">Aggiornamento 22 marzo 2022.<em> </em></span><span class="has-inline-color has-black-color"><em>L&#8217;obbligo vaccinale per il personale sanitario va davanti alla Corte costituzionale: il CGA siciliano lo ritiene in contrasto con la Costituzione perché “il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid” mettono potenzialmente a rischio la salute del vaccinato</em></span> (<a href="https://rivistapaginauno.it/covid-obbligo-vaccinale-corte-costituzionale/" data-type="post" data-id="5851" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leggi i dettagli&#8230;</a>)</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<pre class="wp-block-verse">“La politica non è un asilo: in politica obbedire e appoggiare sono la stessa cosa.”</pre>



<p class="has-drop-cap">Il 6 gennaio scorso il governo Draghi decreta l’obbligo vaccinale Covid 19 per i cittadini di età superiore a cinquant’anni: riguarda non solo le due dosi della “vaccinazione primaria” ma anche il cosiddetto <em>booster</em>, e si traduce in sospensione dall’impiego senza retribuzione per i lavoratori non in regola con la vaccinazione e privi del Green Pass da guarigione. Il provvedimento è chiaramente spinoso dal punto di vista costituzionale – lo vedremo – e sociale – per la fase pandemica nel quale si colloca, al di là della questione no vax – ma il presidente del Consiglio non ritiene di dover argomentare la decisione; lo farà solo quattro giorni dopo, aggiungendo le scuse per aver “sottovalutato le attese per una conferenza stampa”. <em>Noblesse oblige</em> titolano i principali media italiani (“Draghi si scusa”), incapaci (o servili al punto da diventarlo) di riconoscere l’arroganza del potere quando sorride e ha modi garbati; quell’arroganza che ritiene di poter decidere senza dover dare alcuna spiegazione. A sua discolpa, dobbiamo tuttavia riconoscere che Draghi non è abituato a vestire l’abito del politico: nulla gli è più alieno del concetto di ‘rappresentanza del popolo’. E probabilmente considera la Costituzione un vetusto fardello inadeguato alle attuali esigenze dei mercati globali e del <em>sacro</em> Pil.</p>



<p>Iniziamo a entrare nelle questioni.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">C’è un giudice a Palermo</span></h4>



<pre class="wp-block-verse">“<em>È innegabile che quei crimini furono </em><em>commessi nell’ambito di un ordine ‘legale’, e che anzi fu questa la loro principale</em><em> caratteristica.”</em></pre>



<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) equivale, nell’autonomia riconosciuta alla regione, al Consiglio di Stato italiano: ha dunque il compito di esprimere pareri sugli atti normativi del governo, a partire dalle questioni sollevate nei TAR siciliani. Una sua ordinanza del 12 gennaio 2022 (1) si rivela particolarmente interessante: ritrovandosi a dover decidere in merito all’obbligo vaccinale, i cinque giudici siciliani affrontano i diversi temi che da mesi ruotano intorno ai vaccini Covid e alla loro gestione, e ritrovandosi privi dei dati per deliberare, li richiedono al governo (2): danno tempo fino al 28 febbraio per produrli, convocano l’udienza il 16 marzo per il confronto, e solo a quel punto decideranno se “sollevare l’incidente di costituzionalità” presso la Consulta. L’obbligatorietà vaccinale potrebbe quindi arrivare (finalmente) davanti alla Corte costituzionale.</p>



<p>Tutto nasce dal ricorso di uno studente di infermieristica: non essendosi vaccinato, l’Università degli Studi di Palermo gli nega la partecipazione al tirocinio – necessario a completare gli studi – all’interno di una struttura sanitaria. L’obbligo che tocca lo studente è quindi quello relativo al personale sanitario, ma ciò che solleva il CGA sulla legittimità costituzionale è – ancor più – applicabile all’obbligo imposto a una parte di popolazione unicamente in base all’età anagrafica.</p>



<p>Vediamo l’ordinanza nei punti chiave.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Art. 32: autodeterminazione vs interesse collettivo</h4>



<p>Punto di partenza è il noto articolo 32 della Costituzione: “La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie”, scrivono i magistrati siciliani, “è salda nell’affermare che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività”; “è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”, prosegue l’ordinanza, tuttavia “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività <em>non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria</em>. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico [per quelle sole conseguenze che appaiano <em>normali e, pertanto, tollerabili</em>], <em>ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri</em>” (corsivo mio).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Panta rei</h4>



<p>Messi i punti fermi sull’articolo 32, i magistrati evidenziano che “la situazione sanitaria appare in costante divenire e già in parte diversa rispetto quella oggetto di valutazione della citata decisione della III sezione [del Consiglio di Stato, n. 7045/2021, che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario], con specifico riferimento alla diffusione di nuove varianti quale la Omicron, rispetto alle quali i vaccini non sono ancora ‘aggiornati’, di guisa che sulla relativa e attuale efficacia protettiva la comunità scientifica non pare aver raggiunto una conclusione unanime (sebbene l’orientamento prevalente sia favorevole), mentre si profila una reiterazione di somministrazioni in tempi ravvicinati (sei mesi o addirittura quattro), sulla cui opportunità non si ravvisa, parimenti, una posizione unanime, per cui”, continuano i giudici siciliani, “l’<em>attuale obbligo vaccinale pone un (nuovo) problema di proporzionalità</em>, dato che si profila una imposizione di ripetute somministrazioni nell’anno per periodi di tempo indeterminati”; stante l’attuale situazione occorre dunque verificare, concludono i magistrati, “se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini [&#8230;] ossia <em>non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica</em>” (corsivo mio).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ma i dati?</h4>



<p>È a questo punto, dopo aver stabilito l’equilibrio che deve sussistere tra autodeterminazione e interesse collettivo e aver rilevato il mutamento di una situazione in continuo divenire, che i cinque magistrati siciliani si ritrovano impossibilitati a pronunciarsi perché privi dei dati per farlo, e li richiedono al governo.</p>



<p>In particolare, ritengono di dover accertare: “1) le modalità di <em>valutazione di rischi e benefici</em> operata, <em>a livello generale, nel piano vaccinale</em> e, <em>a livello individuale</em>, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti <em>già contagiati dal virus</em>; 2) le modalità di raccolta del <em>consenso informato</em>; 3) l’articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell’applicazione dell’obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sulla elaborazione statistica degli stessi […] e sui dati relativi alla <em>efficacia dei vaccini</em> in relazione alle nuove varianti del virus; 4) articolazione della <em>sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini</em>, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza <em>attiva</em> (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e <em>passiva</em> (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetti reazioni avverse)” (corsivo mio).</p>



<p>Evidenziano infine i magistrati che i dati del governo dovranno dare “chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale” e fornire i “dati attualmente raccolti dall’amministrazione in ordine all’efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una, due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati”.</p>



<p>Ricapitolando, le questioni che l’ordinanza dei magistrati siciliani pone, riguardano: la valutazione rischi/benefici dei vaccini Covid, a livello generale (campagna vaccinale) e individuale; l’inoculazione a soggetti già contagiati dal virus; l’efficacia dei vaccini rispetto alla trasmissibilità del virus e alla malattia Covid, e in merito alle nuove varianti; il consenso informato; il sistema di farmacovigilanza sulle eventuali reazioni avverse. Per tutti gli aspetti sollevati i giudici richiedono i dati e le evidenze scientifiche che hanno supportato le decisioni politiche prese dall’avvio della campagna vaccinale, per poter “accertare se [l’obbligo imposto] sia costituzionalmente legittimo”. Come già rilevato, il governo ha tempo fino al 28 febbraio per ottemperare alla richiesta, il 16 marzo ci sarà l’udienza e poi sapremo se l’obbligo vaccinale andrà davanti la Corte costituzionale.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">(Apparente) stato dissociativo</span></h4>



<pre class="wp-block-verse">“<em>Ma una mezza dozzina di psichiatri lo aveva dichiarato ‘normale’, e uno </em><em>di questi, si dice, aveva esclamato addirittura:</em><em> «Più normale di quello che sono io dopo che l’ho </em><em>visitato.»“</em></pre>



<p>Se ripercorriamo i tre temi focalizzati dall’ordinanza – art. 32 della Costituzione, mutamento della situazione pandemica e dati relativi – ci ritroviamo davanti esattamente i punti critici già sollevati da più parti – anche su queste pagine (3) – contro la campagna di vaccinazione di massa e il collegato Green Pass.</p>



<p>Innanzitutto quell’“interesse della collettività” citato <em>ad libitum</em>, secondo il quale la vaccinazione protegge dalla trasmissione del contagio e dunque protegge gli altri. Una condizione che è ufficialmente alla base del Green Pass, con le relative discriminazioni e i ricatti lavorativi: “La carta verde dà la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose” ha affermato Draghi il 22 luglio scorso, segnando l’avvio dell’imposizione del Pass. Tempo pochi mesi, all’arrivo dell’inverno, e la falsità della dichiarazione si è fatta ‘materia’, con l’esplosione dei positivi sintomatici e contagiosi tra i soggetti vaccinati con due e anche tre dosi. Ma fin dall’estate del 2021 diversi studi scientifici iniziavano ad analizzare questa caratteristica dei vaccini, negandola – la protezione dal contagio è parziale e sussiste per un tempo breve, non oltre i 120 giorni – inserendo dunque i vaccini Covid nella categoria dei “vaccini imperfetti”: agiscono sulla malattia, mitigandola, ma non sulla trasmissione del virus. </p>



<p>Abbiamo riportato uno di questi studi, tra i tanti, nell’analisi pubblicata a ottobre (4), ne citiamo ora un altro più recente uscito su Lancet, a gennaio, ancora più critico, viste le variazioni subite dal virus e la mole di dati che sempre più il tempo assomma: “Questo studio ha mostrato che l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione comunitaria delle varianti circolanti di SARS-CoV-2 non sembra essere significativamente diverso dall’impatto tra le persone non vaccinate. Il razionale scientifico per la vaccinazione obbligatoria negli Stati Uniti si basa sulla premessa che la vaccinazione impedisce la trasmissione ad altri, con conseguente ‘pandemia dei non vaccinati’. Tuttavia, la dimostrazione di infezioni virali da Covid-19 tra gli operatori sanitari completamente vaccinati (HCW) in Israele, che a loro volta possono trasmettere questa infezione ai loro pazienti, richiede una rivalutazione delle politiche di vaccinazione obbligatoria che portano al licenziamento del personale sanitario non vaccinato negli Stati Uniti. Infatti, c’è una crescente evidenza che i titoli virali di picco nelle vie aeree superiori dei polmoni e il virus coltivabile sono simili negli individui vaccinati e non vaccinati” (5).</p>



<p>Eppure, anche l’obbligo della vaccinazione over 50 è stato imposto sulla base di questa condizione: ai fini della “<em>prevenzione dell’infezione</em> da SARS-CoV-2”, si legge nel decreto legge varato dal governo Draghi. (Ma non dimentichiamo mai la responsabilità del Parlamento e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che hanno approvato questo e ogni singolo precedente provvedimento governativo: nel conteggio di Openpolis, sono stati 892 (!) gli atti, di varia natura, emessi dalle istituzioni da gennaio 2020 a gennaio 2022.)</p>



<p>L’ordinanza dei giudici siciliani evidenzia poi la questione del divenire, che è tanto fondamentale quanto banale, ma anche questa pare sfuggire al governo Draghi. Il 6 gennaio, quando l’obbligo vaccinale viene votato in Consiglio dei ministri, si ha già evidenza che la nuova variante Omicron prenderà il sopravvento in breve tempo ed è caratterizzata da una maggiore contagiosità ma da una minore gravità (la stessa ordinanza del GCA infatti, del 12 gennaio, la pone al centro della riflessione): la gran parte dei governi stranieri inizia a dichiarare che si intravede la fine del tunnel, Draghi decreta come se nel tunnel fosse appena entrato. Un obbligo che inevitabilmente deve fare i conti con la pragmatica tempistica della vaccinazione, e infatti diventa esecutivo da lì a tre settimane (1° febbraio, e 15 febbraio per la sospensione dal lavoro senza stipendio), quando probabilmente la curva pandemica di Omicron sarà addirittura in calo – ed è infatti ciò che è avvenuto. Un obbligo legiferato per restare in vigore fino al 15 giugno: governo e Parlamento riusciranno a riconciliarsi con la realtà, facendolo decadere ben prima?</p>



<p>La richiesta dei dati, infine, è l’aspetto più sorprendente dell’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, perché rivela che la mancanza di trasparenza sui numeri della pandemia vige anche tra organismi istituzionali e non solo tra governo e cittadini. La denunciano da due anni sempre più ricercatori scientifici, ripetutamente chiedendo che siano resi pubblici i dati grezzi e non solo quelli già elaborati e aggregati, a sua insindacabile valutazione, dall’Istituto Superiore di Sanità. Fino a ora nessun <em>open data</em> è stato messo a disposizione. È chiaramente un punto centrale, poiché è sui dati che il governo afferma di prendere le proprie decisioni. Ed è lì a ricordarcelo, indelebile, la scenetta del ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa del 10 gennaio: orgoglioso, afferma che “il decreto fa fare un passo avanti molto importante per il Paese” mentre sventola un grafico, fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, con omini colorati grandi e piccini – la bambina di cinque anni che è in me, ringrazia, ricordando anche il libro del ministro, ritirato al suo esordio a ottobre 2020, per <em>pietas</em> (nostra) e vergogna (sua).</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">Criminali e buffoni</span></h4>



<pre class="wp-block-verse">“<em>Chiunque poteva ve</em><em>d</em><em>ere che quest’uomo non era un ‘mostro’ ma era difficile non sospettare che fosse un buffone.”</em></pre>



<p>100 euro di multa una tantum per gli over 50 che non rispettano l’obbligo di vaccinazione. “100 euro sono pochi per i ‘furbi’ no vax”, “La nostra salute vale così poco?” titolano i media mainstream l’8 gennaio, lasciando poi decadere l’indignazione già il giorno successivo: aizzare la massa al ‘linciaggio’ dei no vax è un conto, scagliarla verso un provvedimento del governo, è un altro. Un fondo di verità, eppure, è ravvisabile: se la vaccinazione fosse davvero salvifica nei confronti dell’interesse collettivo, come le leggi approvate ancora ribadiscono nell’impostazione, fissare una sanzione di appena 100 euro è ridicolo. È da buffoni.</p>



<p>La Corte costituzionale ha affermato (sentenza n. 5/2018) che spetta al Legislatore decidere tra ‘raccomandazione’ vaccinale e ‘obbligo’ vaccinale, “nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo” (6). Chiaramente 100 euro non garantiscono affatto “l’effettività dell’obbligo”. Se l’obiettivo fosse stato realmente quello di imporre la vaccinazione agli over 50, sarebbe stato sufficiente fissare una sanzione più gravosa. Quali necessità ha quindi dovuto/voluto “calibrare” con 100 euro il governo Draghi? Difficile dare una risposta. Si può provare a mettere insieme una serie di elementi.</p>



<p>Primo. Innanzitutto, la questione ‘risarcimenti’ in caso di effetti collaterali avversi a causa della vaccinazione, non è una questione sul tavolo: la Corte costituzionale ha infatti già decretato in passato che “sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono differenze” (7). Quindi nulla cambia tra l’obbligo vaccinale e la ‘raccomandazione’ istituita con l’introduzione del Green Pass. Resta aperto l’aspetto della sottoscrizione del consenso informato, e infatti ne chiedono lumi anche i magistrati siciliani.</p>



<p>Secondo. La pressione reale legata all’obbligo è esercitata sulla parte di popolazione over 50 che ha un’occupazione, che vive il ricatto di restare senza stipendio per mesi non avendo più la precedente alternativa (seppur economicamente costosa) del tampone ogni 48 ore. Se restiamo ai dati della variante Delta, ancora dominante nel momento in cui è stato legiferato l’obbligo, l’assenza dal lavoro per malattia dovuta al Covid era pari ad almeno una settimana, più spesso ne servivano due per negativizzarsi. Mentre l’economia è in ripresa dopo il -9% di Pil registrato nel 2020 e Confindustria è sulle barricate da mesi, affermando che tutto deve restare aperto e le ‘maestranze’ devono lavorare, pena la perdita delle posizioni acquisite nei mercati internazionali.</p>



<p>Terzo. Il sistema sanitario pubblico è privo di risorse e mezzi (esattamente come due anni fa) per affrontare un’altra eventuale ondata pandemica, mentre le terapie domiciliari precoci sono sempre al palo perché osteggiate a favore dei vaccini.</p>



<p>Se teniamo insieme tutti gli elementi di realtà – compreso il precedente dato sulla fattispecie di “vaccini imperfetti” – risulta difficoltoso affermare che l’obbligo vaccinale imposto corrisponda a una misura di salute pubblica, di interesse per la collettività: si configura come un trattamento sanitario imposto alla persona, contro il suo diritto all’autodeterminazione. In nome del <em>sacro</em> Pil, possiamo dire, e della competizione economica internazionale. E infatti disoccupati e pensionati (dunque anziani, una categoria a rischio!) possono anche non vaccinarsi: pagheranno appena 100 euro per evitarlo.</p>



<p>Se inseriamo nel ragionamento il tema dell’occupazione dei posti letto ospedalieri, e dunque della sottrazione della possibilità di cure ad altre patologie, la questione si fa spinosa. Se la <em>ratio</em> è imporre all’individuo un trattamento sanitario preventivo per evitare che, nel caso contragga una malattia, finisca ricoverato in ospedale, indubbiamente sto cercando di prevenire l’occupazione di un posto letto e ciò incide sulla disponibilità di sanità pubblica; ma è un operare da Stato etico. Siamo certi di volerlo? Che facciamo allora con fumo, alcol e obesità? Con comportamenti che incidono sulla salute degli individui, portandoli a un eventuale ricovero ospedaliero? E che tipo di sanità pubblica vogliamo? Finanziata e organizzata per rispondere alle esigenze di una popolazione consapevole e libera di scegliere i propri comportamenti, o ridotta all’osso, che tanto ci pensa lo Stato etico a impedire che i cittadini ne abbiano bisogno, imponendo ‘vita sana’ e farmaci preventivi sotto forma di vaccini?</p>



<p>I 100 euro di sanzione sono dunque lì, a ridicolizzare una classe dirigente buffona. Ciò non significa che non sia anche pericolosa. Criminale lo è di certo.</p>



<p>L’articolo 32 della Costituzione “non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”, ricordano i giudici siciliani. Ed è per questo che chiedono dati dettagliati sulla valutazione rischi/benefici, collettiva e individuale, e sulla metodologia di farmacovigilanza – rimandiamo su questo tema all’articolo del <a href="https://rivistapaginauno.it/vaccini-e-tamponi-chi-rischia-cosa/" data-type="post" data-id="5807" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prof. Marco Cosentino a pag. 52</a> e ai diversi interventi che si sono susseguiti al Convegno “Pandemia: invito al confronto” organizzato a gennaio dal Coordinamento 15 ottobre. A quale beneficio collettivo contribuisce un cinquantenne – così come un trentenne e un settantenne, per non parlare di un bambino o un adolescente – iniettandosi un vaccino imperfetto? E quale beneficio individuale ne trae un cinquantenne – così come un trentenne, diversamente da un settantenne – in buona salute? E a quali rischi si sottopongono i nostri tre ipotetici soggetti? Infine, la domanda più importante: qual è il rapporto rischi/benefici per ciascuno di loro? A breve, medio e lungo termine? A breve, abbiamo un enorme problema di raccolta dati legati al sistema di farmacovigilanza passiva, a medio e lungo è impossibile saperlo.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><span class="has-inline-color has-vivid-red-color">L’èra della libertà concessa</span></h4>



<pre class="wp-block-verse">“<em>Col passare dei mesi e degli anni non ebbe più bisogno di pensare.</em>Così<em> stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla Corte disse e ripeté di aver fatto </em><em>il </em><em>suo dovere, di avere obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge.”</em></pre>



<p> Il 2 febbraio il Consiglio dei ministri decreta il Green Pass senza scadenza per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino oppure due dosi+guarigione. Al Green Pass – base o super – è ormai collegata l’intera vita quotidiana: lavorare, prendere un autobus o un caffè al bar (anche all’aperto, dove non è più obbligatoria la mascherina&#8230;!), andare in banca o in posta (a ritirare la pensione), entrare in un negozio che non sia un alimentari o una farmacia, godersi un film al cinema o un dibattito o la presentazione di un libro, persino andare alla scuola elementare se scatta la Dad – ci vuole, come si suol dire, uno stomaco di ferro per decretare una discriminazione tra bambini, ma d’altra parte il governo Draghi lo stomaco l’aveva già esibito aprendo alla vaccinazione dai 5 anni.</p>



<p>L’inasprimento generalizzato del Green Pass – con la creazione della versione super – che colpisce anche chi è sotto i cinquant’anni, ha evidentemente l’obiettivo primario di imporre la terza dose a chi ha già fatto le prime due: gli under 50 che non si sono finora vaccinati, infatti, difficilmente lo faranno per andare al bar, resteranno sulla loro posizione. Terza dose significa Green Pass senza scadenza. È possibile che sarà decretata la fine del suo utilizzo prima del 15 giugno – o almeno ce lo auguriamo: finirà l’(apparente) stato dissociativo del governo Draghi? – ma ciò non significa la sua eliminazione: ‘senza scadenza’ significa infatti mantenerlo e poterlo riattivare in qualsiasi momento. In chiave sanitaria, come è stato fino a ora, o per altri utilizzi, grazie alle sue caratteristiche dinamiche: permette di collegare i dati di un cittadino a condizionalità, che siano condotte di comportamento (oggi la vaccinazione, domani pagamenti…) o status (residenza, occupazione, dichiarazione dei redditi, fedina penale… qualsiasi cosa), e tramite una app in mano a chiunque può essere consentito o negato l’accesso dell’individuo a qualcosa (un luogo, un servizio, un diritto&#8230;). “Il Green Pass è qui per restare” scrivevamo a ottobre, perché le sue particolarità tecniche lo rendono un futuro strumento di controllo estremamente potente e funzionale – rimandiamo all’articolo per i dettagli sulla piattaforma implementata (8). Se così sarà lo vedremo, di certo a breve potrà restare collegato alla vaccinazione Covid, se dal prossimo autunno scatterà il meccanismo della quarta dose o del richiamo annuale e la connessa ‘riattivazione’ del Pass: torneranno i ricatti e le discriminazioni sospesi, forse, nella stagione estiva?</p>



<p>Dopo “Il Green Pass è libertà” dei mesi precedenti, a inizio febbraio i quotidiani celebrano “Draghi riapre l’Italia”, nuove regole verso quella che sarà la “libertà ritrovata”: una ‘libertà’ che si connota dal venire meno dell’utilizzo delle mascherine all’aperto (!) e da una nuova discriminazione nella scuola primaria tra bambini vaccinati e bambini non vaccinati. Quando 3,8 milioni di cittadini over 12 non può nemmeno salire su un treno e da lì a pochi giorni migliaia di lavoratori over 50 saranno sospesi senza retribuzione (si stima 500.000). Sono cittadini che non esistono, per l’informazione di regime: cancellati dalla visuale pubblica. La gran parte della popolazione – indottrinata e manipolata dalla propaganda o semplicemente indifferente alla violazione dei diritti e alla discriminazione subita da altri cittadini, incapace perfino di rinunciare al ristorante come atto di protesta – vive una ‘liberazione’, senza nemmeno riflettere che la libertà non è qualcosa che ci viene concesso dall’alto: liberi si nasce. A meno di essere sudditi e non cittadini, o di vivere in un regime autoritario anziché in uno Stato di diritto. “Perché da sempre”, ricorda il <a href="https://rivistapaginauno.it/si-caelum-digito-tetigeris-osservazioni-sulla-legittimita-costituzionale-degli-obblighi-vaccinali/" data-type="post" data-id="5810" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prof. Alessandro Mangia nella sua analisi a pag. 64</a>, “il vero problema dello stato d’eccezione non è mai stato quello della sua ammissibilità o della sua ‘apertura’, visto che lo stato d’eccezione si impone da sé. Il problema dello stato d’eccezione è sempre stato quello della sua chiusura, e di tutto quel che, in genere, tende a lasciarsi dietro”.</p>



<p>“Pólemos è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, gli uni fa schiavi gli altri liberi” diceva Eraclito. Il conflitto rivela l’uomo: chi sei? Da che parte stai? Che cosa fai? Per cosa combatti?</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">1) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza n. 38/2022 del 12 gennaio 2022, pubblicata il 17 gennaio 2022 <a href="https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9121590.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato9121590.pdf</a></p>



<p class="has-small-font-size">2) Nel dettaglio l’ordinanza richiede i dati a un “collegio composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio superiore della sanità operante presso il Ministero della salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria”</p>



<p class="has-small-font-size">3) Cfr. Giovanna Cracco, <a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza/" target="_blank"><em>Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza</em></a>, Paginauno n. 74/2021 </p>



<p class="has-small-font-size">4) <em>Ibidem</em></p>



<p class="has-small-font-size">5) Carlos Franco-Paredes, <em>Transmissibility of SARS-CoV-2 among fully vaccinated individuals</em>, gennaio 2022, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext" target="_blank">https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext</a> </p>



<p class="has-small-font-size">6) Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza cit. </p>



<p class="has-small-font-size">7) <em>Ibidem</em> </p>



<p class="has-small-font-size">8) Cfr. Giovanna Cracco, <a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza/" target="_blank"><em>Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza</em></a>, Paginauno n. 74/2021</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccini e tamponi. Chi rischia cosa?</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/vaccini-e-tamponi-chi-rischia-cosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[Vaccini e tamponi, farmacovigilanza e valore predittivo: efficacia, affidabilità e rischi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Marco Cosentino*</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/numero-76-febbraio-marzo-2022/" target="_blank"><em>(Paginauno n. 76, febbraio – marzo 2022</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Vaccini e tamponi, farmacovigilanza e valore predittivo: efficacia, affidabilità e rischi</p></blockquote>



<p class="has-drop-cap">Il titolo del mio intervento – “Vaccini e tamponi. Chi rischia cosa?” – ha voluto mettere insieme due argomenti che mi stanno particolarmente a cuore e che sono legati da una narrativa opposta e speculare, ossia: sul versante dei vaccini Covid 19 la narrazione è che non si rischia assolutamente nulla, sul versante dei tamponi si dice che il rischio è che si tratti di strumenti che non funzionano – anche se l’anno scorso sono stati invece largamente impiegati per mantenere alti alcuni numeri e soprattutto un allarme sociale e sanitario che tuttora ci sta accompagnando.</p>



<p>Qualcuno ricordava molto opportunamente – ho ascoltato con grande interesse i diversi interventi che mi hanno preceduto – i giuramenti che si pronunciano in varie occasioni. Mi piace dire che anch’io, quando mi sono laureato in medicina, ho pronunciato il giuramento del medico sul testo di Ippocrate; poi da ufficiale medico ho pronunciato un giuramento di cui vado particolarmente orgoglioso e fiero, che è quello di fedeltà allo Stato, alle istituzioni e soprattutto alla Costituzione, alle leggi che ho giurato di proteggere; dopodiché sono diventato ricercatore e professore universitario, ed è l’unica figura che è esonerata dal pronunciare qualunque giuramento verso lo Stato e le leggi. Perché essenzialmente, la cosa importante per chi fa ricerca è restare fedele alla verità dei dati, una verità continuamente e potenzialmente mutevole, sulla base delle migliori evidenze. Quindi, ovviamente, non esiste <em>la Scienza</em> a cui credere, ma esiste un metodo scientifico da praticare quotidianamente alla ricerca della migliore evidenza possibile; quella ‘migliore evidenza’ sulla base della quale deve fondarsi la pratica dell’arte della medicina e che è prevalentemente rappresentata da numeri. Dunque la prima parte del mio discorso sarà essenzialmente molto fitta di numeri, di cui mi scuso preventivamente ma è necessario, per poter parlare con cognizione di causa della reale efficacia dei tamponi e della loro utilità per assicurare sicurezza negli ambienti pubblici, in maniera tale da prevenire realmente ed efficacemente la trasmissione del contagio del virus Sars-CoV-2.</p>



<p>Parlerò essenzialmente di tamponi antigienici. Abbiamo anche i cosiddetti tamponi molecolari – non entrerò troppo nel dettaglio tecnico, sarebbe lungo e probabilmente noioso – ma per una serie di motivi il tampone antigenico è nettamente migliore, a partire dal fatto che un tampone molecolare è molto laborioso e che i suoi risultati sono potenzialmente molto precisi: se mi passate la metafora, è più o meno come un microscopio estremamente potente. Talmente potente però da farci vedere dei dettagli e da rischiare di farci perdere il quadro complessivo. È come dire, sempre se mi passate la metafora, che ce ne andiamo in cucina a cercare il frullatore per prepararci un bel frullato di frutta: con il tampone molecolare troviamo le istruzioni d’uso del frullatore, ed è un’ottima cosa. Probabilmente questo ci suggerisce che da qualche parte in cucina c’è il frullatore, ma è un manuale di istruzioni, che di fatto non serve assolutamente a nulla per frullare. Con il tampone antigenico cominciamo a trovare dei pezzi di frullatore, se poi li troviamo tutti, non è detto che possano funzionare però sono già molto più vicini a essere un frullatore efficiente. Intendo dire che il tampone molecolare ci dà le tracce del materiale genetico del virus, mentre il tampone antigenico ci dice che ci sono dei pezzi interi, completi e concreti, che possono potenzialmente funzionare; quindi già questo ci induce a ritenere che i tamponi antigenici siano molto più vicini a identificare la presenza del virus reale. Non a caso l’Unione europea ha prodotto e continuamente aggiorna un elenco dei tamponi antigienici che gli Stati membri possono utilizzare a scopo di mutuo riconoscimento, per poter sottoporre i propri cittadini a test a scopo preventivo. Ora, per ragionare di questi test è necessario entrare un minimo in questioni tecniche.</p>



<p>Sentiamo sempre parlare di ‘sensibilità’ e di ‘specificità’, dove la sensibilità è essenzialmente la proporzione dei soggetti realmente malati e positivi al test rispetto all’intera popolazione dei malati, e la specificità è la probabilità di un risultato negativo in soggetti sicuramente sani. Questi sono i limiti minimi identificati dall’Unione europea per considerare validi questi test: sensibilità uguale o superiore al 90%, specificità superiore al 98%. Ma quello che in realtà conta da un punto di vista pratico, ai fini dell’utilizzo di questi strumenti, non è tanto la sensibilità e la specificità, che sono delle prestazioni assolute indipendenti dal contesto, ma – e questo sfugge anche alla maggior parte dei medici e degli operatori tecnici che utilizzano direttamente tali strumenti – il ‘valore predittivo positivo’ e il ‘valore predittivo negativo’: dove il primo è la capacità di identificare i soggetti ‘veri positivi’ sul totale dei positivi, e il secondo è la capacità di identificare i soggetti ‘veri negativi’ sul totale dei negativi. Questi due aspetti sono strettamente dipendenti dal contesto in cui ci si muove, ovvero dalla frequenza con la quale la condizione che noi ricerchiamo è presente nel contesto in cui ci muoviamo.</p>



<p>Vi mostro quello che succede al ‘valore predittivo positivo’ e al ‘valore predittivo negativo’ per un test antigenico rapido che rispetti le indicazioni dell’Unione europea, cioè sensibilità 90% e specificità 98%, ipotizzando una circolazione del virus dell’1% e del 3%. Sono necessari dei calcoli piuttosto complessi, ma trovate facilmente dei calcolatori in rete (per esempio <a href="https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php</a>) che vi permettono di fare tutte le simulazioni che volete per prendere dimestichezza con questo concetto, semplice da un certo punto di vista ma non così intuitivo.</p>



<p>Cosa succede se nella popolazione generale c’è una diffusione del virus dell’1%? Sulla base di questi calcoli, ci possiamo aspettare un ‘valore predittivo negativo’, cioè la probabilità che un soggetto che risulti negativo sia realmente negativo, del 99,9%; vuol dire, sostanzialmente, che solo lo 0,1% dei soggetti negativi sono falsi negativi. Nell’ipotesi di una diffusione del virus al 3%, il ‘valore predittivo negativo’ è comunque intorno al 99,7% (99,69%), quindi rimane estremamente alto.</p>



<p>Dall’altra parte, quando la diffusione del virus è dell’1% il ‘valore predittivo positivo’ dei tamponi è del 31,25%: vuol dire che il 31% dei positivi è probabilmente positivo, mentre il 69% è probabilmente negativo. Quando il virus aumenta la circolazione al 3%, il ‘valore predittivo positivo’ è del 58,19%, e il 42% è probabilmente un falso positivo. Intuitivamente il ‘valore predittivo positivo’ cresce quanto più i veri positivi sono in giro per strada e possono essere trovati.</p>



<p>Cosa vuol dire questo? Che dovremo buttare via i tamponi? Assolutamente no. Vuol dire che questi test non servono se li vogliamo utilizzare per identificare i positivi nella popolazione. Servono nel contesto di una diagnosi, quando il medico si trova di fronte a una persona con dei sintomi e quindi probabilmente a rischio di avere il virus: in questo caso il ‘valore predittivo positivo’ è alto perché la probabilità che abbia di fronte un soggetto con il virus è alta, e il tampone può aiutare nella diagnosi. Ma servono molto poco, quasi nulla, nello screening di popolazione.</p>



<p>Se invece utilizziamo questi test per uno screening della popolazione alla ricerca dei negativi, troviamo sempre un ‘valore predittivo negativo’ estremamente alto: vuol dire che se un test è negativo ha una elevatissima probabilità, quasi assoluta – non c’è niente di assoluto in biologia e medicina, ma insomma qui siamo veramente vicini all’assoluto – che quel negativo sia vero. Quindi se usiamo un test antigenico per trovare un negativo e il test ci dà un negativo, direi che ce ne possiamo fidare piuttosto solidamente.</p>



<p>C’è una forte critica a questi test. Esistono vari studi, non tantissimi a dire il vero, che sostengono che le prestazioni di sensibilità e specificità da cui ricaviamo questo valore predittivo sono in realtà test di laboratorio: prestazioni, diciamo così, da banco di prova del motore. Quando poi il motore lo mettiamo nella macchina sulla strada, sensibilità e specificità calano. Possiamo allora rifare lo stesso calcolo con queste condizioni mutate, prendendo appositamente i valori peggiori che si ritrovano in letteratura negli studi sul campo, che mostrano come certi tamponi, non tutti, abbiano delle prestazioni subottimali: sensibilità al 70% e specificità all’85%. Ebbene, vediamo che questi parametri incidono sul ‘valore predittivo positivo’ che crolla al 4,5% in caso di diffusione del virus all’1%. Quindi se con questi test trovate un risultato positivo conviene rifare il test e confermarlo più volte, in maniera tale che se è sempre positivo a ogni ulteriore conferma aumenta la probabilità che non sia un falso positivo – ma partiamo da valori veramente bassi. Invece il ‘valore predittivo negativo’, ovvero la probabilità che il risultato sia vero quando il test è negativo, resta sempre alto: 99.64%. Significa che se il test è negativo ci possiamo fidare più che solidamente.</p>



<p>Sulla base di questi calcoli, ora vediamo due simulazioni da un punto di vista pratico, che mettono a confronto l’uso dei test/tamponi e la vaccinazione, rispetto alla possibilità di prevenire la circolazione nella popolazione generale di persone contagiate che possano contagiare. Utilizziamo un campione di 100.000 soggetti con una diffusione del virus dell’1% – è una simulazione iper semplificata e mi scuso, non vuole assolutamente essere sofisticata ma appena due conti sulla carta del salumiere in modo che siano facilmente comprensibili (Tabella 1, pag. 55). </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-1024x767.png" alt="" class="wp-image-6163" width="600" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-1024x767.png 1024w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-300x225.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-768x575.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-600x449.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-750x562.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1-1140x854.png 1140w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-1.png 1214w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p>Il dato vuol dire che in ogni momento, su 100.000 soggetti ci sono 1.000 positivi, in una popolazione generale, non vaccinata e non sottoposta a test. Prendiamo i dati dalla migliore letteratura disponibile – qui non ho riportato i riferimenti ma sono tutti disponibili, vi rimando per esempio al documento pubblico depositato in occasione dell’audizione di inizio dicembre in Commissione Affari Costituzionali del Senato e a tutta la migliore letteratura sulle più autorevoli riviste medico-scientifiche lì elencate (1) –: questi dati ci permettono di dire che se questa popolazione fosse vaccinata la riduzione del contagio ci porta ad avere, in media, un 12%-40% di rischio di contagiarsi rispetto alla non vaccinazione, e di questo 12%-40%, un 50% di probabilità di contagiare nei primi tre mesi dalla vaccinazione. Vuol dire che rispetto ai 1.000 soggetti positivi dei 100.000 che abbiamo, i contagiati si riducono a essere 120-400 (pari al 12%-40%) dei quali circa la metà (60-200 persone) ha la potenzialità di contagiare nei primi tre mesi, quando i vaccini funzionano al meglio. Bene quindi che la validità del Green pass sia stata accorciata – non ricordo esattamente a quanto, perché sinceramente faccio fatica a stare dietro a questi continui cambiamenti – ma non basta, perché rimangono comunque 60-200 persone su 100.000 che circolano. A sei mesi l’efficacia dei vaccini è calata al 50%, diciamo, la riduzione del contagio è scomparsa, di conseguenza abbiamo intorno a 500 soggetti vaccinati che circolano (410-570 persone); e infine a nove-dodici mesi non abbiamo più l’effetto dei vaccini, ovviamente, altrimenti non parleremmo delle terze, quarte o quinte dosi dopo quattro, cinque, sei mesi.</p>



<p>Su quella stessa popolazione &#8211; 100.000 soggetti con 1.000 positivi – cosa succede nei non vaccinati sottoposti a un tampone antigenico rapido con esito negativo? Nel caso di un solo tampone antigenico rapido con esito negativo, con sensibilità 90% e specificità 98%, per quanto visto sopra il ‘valore predittivo negativo’ è in media è del 99,9%, ovvero un soggetto con tampone negativo avrà 99,9% di probabilità di essere un vero negativo; dunque su 99.000 soggetti negativi solo lo 0,1% (99 soggetti) potrebbe essere un falso negativo – in accordo con il fatto che la sensibilità è del 90% e quindi circa il 10% dei soggetti positivi potrebbe, al primo tampone, non essere identificato. Perché sottolineo il primo tampone? Perché il tampone deve essere fatto ripetutamente. A oggi la sua validità è di 48 ore. Se dopo 48 ore tutte queste persone rifanno il tampone, delle 99 che sono sfuggite al primo solo lo 0,1% sfuggirà anche al secondo. Ma lo 0,1% di 99 è meno di 1, quindi vuol dire che con due tamponi di seguito non c’è più alcuna persona identificata come positiva che possa essere in circolazione: tutti hanno avuto la possibilità di prendere atto della loro situazione e quindi isolarsi.</p>



<p>99 persone sono meno della forbice 60-200 dei vaccinati che ha la potenzialità di contagiare nei primi tre mesi, e nel giro di pochi giorni – quando viene rifatto il tampone – questo 99 diventa zero. Ovviamente anche i 60-200 soggetti vaccinati da tre mesi, così come i 500 circa da sei mesi, diventano rapidamente zero se si utilizzano i tamponi, e questa è esattamente la logica che andiamo dicendo da molto tempo, ovvero: i vaccini non prevengono il contagio, e i tamponi permettono di identificare efficacemente e rapidamente le persone potenzialmente contagiose, di consentire loro di isolarsi ed eventualmente di curarsi se sono sintomatiche; sono la migliore garanzia nei confronti di questioni di sanità pubblica.</p>



<p>La stessa cosa succede anche quando la sensibilità e la specificità dei tamponi sono ai valori minimi riportati in letteratura, quindi prendendo i dati di quegli studi che criticano i tamponi perché funzionano male (Tabella 2, pag. 57). </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-1024x769.png" alt="" class="wp-image-6164" width="600" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-1024x769.png 1024w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-300x225.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-768x577.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-600x451.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-750x563.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2-1140x856.png 1140w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-2.png 1214w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
</div>


<p>In questo caso il primo tampone può lasciare in giro una quantità notevole di persone potenzialmente positive: con una sensibilità 70% e specificità 85% ne sono stimate 297. Siamo al di sopra della forbice dei vaccinati (60-200 soggetti nei primi tre mesi dalla vaccinazione), ma il dato al secondo tampone, dopo 48 ore, già scende a 90, e dopo altre 48 ore scende a 27, e così via. Significa che nel giro di una settimana, anche in questo caso, con la strategia dei tamponi si azzera sostanzialmente il numero di persone potenzialmente positive e potenzialmente contagiose. Con solo i vaccini invece, compresa la terza dose, resta in giro una quantità estremamente rilevante di persone che possono contagiarsi e possono contagiare. Che è esattamente il motivo per cui stiamo dicendo che il Green pass, la certificazione verde, il lasciapassare sanitario, probabilmente è paradossalmente non soltanto uno strumento inutile per prevenire la diffusione del contagio, ma anche uno strumento di diffusione del contagio. E sarebbe bene che i decisori politici lo capissero in maniera tale da correggere il prima possibile il loro errore.</p>



<p>Secondo aspetto apparentemente non direttamente correlato, ma tutto si tiene purtroppo in questa narrazione complessiva: ci dicono che i vaccini Covid 19 sono assolutamente sicuri e che non è stato rilevato alcun particolare effetto avverso di estrema gravità. Qui abbiamo il problema sostanziale – che voglio sempre sottolineare ma non mi ci soffermerò più di tanto – della sicurezza di questi vaccini, dopo un brevissimo periodo di studio in trial randomizzati: chi conosce la metodologia della sperimentazione clinica sa perfettamente che le sperimentazioni cliniche pre autorizzative non sono sicuramente quelle adeguate a verificare la sicurezza, ma solo ed esclusivamente l’efficacia. Dopodiché sono arrivati questi prodotti, sono stati autorizzati in emergenza, sono stati utilizzati in maniera condizionata, e sorprendentemente la valutazione della loro sicurezza è stata totalmente affidata ai sistemi di farmacovigilanza passiva. ‘Farmacovigilanza passiva’ vuol dire che, come afferma la legge italiana, il medico e qualunque sanitario che osservi nel corso della sua attività professionale una sospetta reazione avversa, è invitato a segnalarla. Questo vuol dire ‘passivo’: chi fa la farmacovigilanza aspetta passivamente che arrivino delle segnalazioni.</p>



<p>Ebbene, si sa perfettamente da decenni che questo tipo di sistema è assolutamente inefficace. Si stima che ci sia un tasso di sotto-segnalazioni, ossia le persone non segnalano, per tantissimi motivi – non c’è tempo, c’è un sovraccarico di lavoro, non ci si sta dentro, si teme segnalando di avere delle conseguenze medico-legali. Questo tasso di sotto-segnalazione va dal 94 al 95% a seconda degli studi, anche per le reazioni gravi, anzi paradossalmente talvolta è addirittura uguale o più alto. Da qui l’affermazione che facciamo sempre, o almeno fa chi in qualche modo mastica di vigilanza sui prodotti medicinali, che ci sia un fattore almeno dieci o cento secondo cui dovrebbe essere corretto il numero di segnalazioni che arrivano in un sistema passivo (perché la farmaco vigilanza passiva segnala tra l’1% e il 10% degli eventi che accadono realmente: ciò significa che il numero dovrebbe essere moltiplicato per 10 o per 100, <em>n.d.r.</em>). Ma quello che tengo a sottolineare è che la sotto-segnalazione non è l’unico problema che abbiamo: se il punto fosse solo questo, potremmo tranquillizzare quei medici che vengono intimiditi, in quegli ambienti dove viene detto che questi vaccini sono sicuri e di conseguenza non va segnalato nulla – vi assicuro che succede, conosco casi diretti di colleghi. È ovviamente un problema, quanto meno è sbagliato, è un’eresia rispetto al funzionamento dei sistemi di segnalazione spontanea, ma anche se riuscissimo a ottenere tutte le segnalazioni, se riuscissimo a non perdercene una sola, per questi vaccini abbiamo un secondo ordine di problemi molto più importante e molto più difficile da inquadrare, che personalmente sto cercando di portare all’attenzione della discussione pubblica perché credo sia su questo che occorre soprattutto lavorare: è il sistema utilizzato per verificare le correlazioni esistenti tra le segnalazioni di sospette reazioni avverse e l’eventuale somministrazione precedente di un vaccino.</p>



<p>Questo sistema si basa su un ben rigido e preciso algoritmo, una procedura che qui è schematicamente indicata (Grafico pag. 61): questo algoritmo è quello dell’Organizzazione mondiale della Sanità, dedicato ai <em>Adverse Events Following Immunization</em> (AEFI), “Eventi avversi conseguenti alla immunizzazione”. Proprio perché si parla di immunizzazione l’OMS ha ritenuto di introdurre dei criteri che sono abbastanza differenti da quelli che si utilizzano per la generalità dei medicinali, criteri che sono fatti in maniera tale da cercare tutte le possibilità per escludere i vaccini, e alcuni di essi sono veramente vincolanti. Per esempio, il primo passo è: “C’è evidenza per altre cause”? Se abbiamo un arresto cardiaco poche ore dopo la somministrazione di un vaccino in un soggetto cardiopatico, ebbene, la cardiopatia preesistente è “un’altra causa”. Attenzione: questo criterio è giustificabile se pensiamo al fatto che qui si parla di immunizzazione con vaccini convenzionali, ma quelli contro il Covid di cui ragioniamo non sono vaccini convenzionali, sono prodotti farmaceutici con un principio attivo che non ci è ancora nemmeno del tutto chiaro come funziona. Eppure, già in base a questo primo passaggio, nella maggior parte dei casi basta che ci siano comorbidità correlabili all’evento avverso, anche estremo, che siamo già fuori dall’algoritmo. Secondo passaggio: “C’è un’associazione causale nota col vaccino?” Chiaramente qui “l’associazione causale nota” deve essere nota a priori. Io questo lo chiamo, per chi ha presente il riferimento letterario, “comma 22”: “chi è pazzo può chiedere di essere esonerato dalle missioni di guerra, ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di guerra non è pazzo”. C’è un’associazione causale nota con i vaccini?, viene domandato, ma perché ci sia un’associazione causale nota bisogna cominciare a riconoscerla; e come si fa a riconoscerla se qui si chiede se c’è, e non essendo ancora stata riconosciuta non c’è? Questo è un bel problema.</p>


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<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/intervento-Cosentino-grafico-3-1024x767.png" alt="" class="wp-image-6165" width="600" height="575"/></figure>
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<p>Non mi voglio soffermare più di tanto – ognuno di questi passaggi dell’algoritmo potrebbe essere esaminato – ma proseguendo si va a un’ulteriore questione peculiare dell’immunizzazione. Con ‘immunizzazione’ si dà per scontato che gli effetti debbano essere di breve durata: esponiamo il nostro sistema immunitario alla stimolazione da parte di un agente estraneo e nel giro di qualche giorno, al massimo di qualche settimana, abbiamo una reazione che è prevalentemente di tipo infiammatorio e successivamente questa scompare; quindi tipicamente con i vaccini c’è una finestra temporale. Ma in questo caso, abbiamo scoperto che nei contratti di fornitura di questi prodotti – i vaccini Covid – c’è scritto che i produttori sono esentati da responsabilità per le possibili complicanze di medio-lungo termine, e le complicanze di medio-lungo termine sono tagliate fuori da questo algoritmo.</p>



<p>Tutto ciò per dire che questo flusso di informazioni è fatto in maniera tale da finire quasi sempre, o comunque con buona probabilità, nell’esclusione. Non è dolosa la questione, semplicemente questo sistema non va bene per questi prodotti; va benissimo probabilmente per i vaccini convenzionali, ma non per questi prodotti. E ciò vuol dire che se anche le segnalazioni degli eventi avversi vengono fatte, la massima parte finisce esclusa dall’algoritmo e il risultato è sempre <em>Inconsistent causal association</em>: quindi non riusciremo mai ad avere dei profili veramente completi di reazioni avverse. E se questa evidenza non viene prodotta, personalmente capisco i giudici che non possono fare altro che valutare sulla base dell’evidenza.</p>



<p>Una delle prime sentenze del Consiglio di Stato (la n. 7045/2021 del 20 ottobre 2021) che ha rigettato il ricorso di alcuni sanitari sospesi perché non ritenevano opportuno né necessario ricorrere al vaccino – a mio modo di vedere con ragione, per una serie di motivi sia di efficacia che di sicurezza – contiene un enorme malinteso legato a un documento Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco) che, se veramente dice questo, prende uno strafalcione enorme per quanto riguarda la sicurezza. Il Consiglio di Stato scrive che “l’Aifa, nello studio pubblicato sul proprio sito, ha chiarito che «gli studi che hanno portato alla messa a punto dei vaccini Covid-19 non hanno saltato nessuna della fasi di verifica dell’efficacia e della sicurezza previste per lo sviluppo di un medicinale, anzi, questi studi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari, circa dieci volte superiore a quello di studi analoghi per lo sviluppo di altri vaccini»“. Quindi, secondo l’Aifa, la sicurezza sarebbe stata ovviata perché gli studi autorizzativi hanno visto la partecipazione di un numero assai elevato di volontari. </p>



<p>Ebbene, chi ha scritto una cosa del genere semplicemente non sa che il numero di soggetti che partecipano a uno studio di tipo autorizzativo è calcolato sulla base dell’efficacia: dunque, dal momento che ci si aspettava un’efficacia bassa per una condizione che non circola più di tanto nella popolazione generale, è stato necessario un numero elevato di volontari; che tuttavia serve assolutamente a nulla per la sicurezza, perché 20.000 persone non consentono di trovare alcunché. Ricordo che oggi stiamo parlando di rischi legati, per esempio, alle infiammazioni cardiache, che sono 10-20 casi su 100.000, quindi su 20.000 persone non c’è la probabilità di vederne nemmeno uno; e infatti li stiamo vedendo soltanto se facciamo gli studi di farmacovigilanza attiva. Purtroppo se l’evidenza non c’è, non possiamo biasimare il giudice che prende atto di quello che dice l’Aifa, ente istituzionalmente preposto, tra l’altro, alla stessa farmacovigilanza: “di tutte le segnalazioni gravi” si legge sempre nella sentenza del Consiglio di Stato, “solo il 43% di quelle esaminate finora è risultata correlabile alla vaccinazione”. Per forza, se per prima cosa le segnalazioni non arrivano e, secondo aspetto, quando arrivano vengono valutate con quel tipo di algoritmo che sostanzialmente le taglia fuori quasi tutte. Anche affermare: “Si tratta di dati comparabili a quelli emersi in esito all’attività di farmacovigilanza condotta sugli altri vaccini esistenti”&#8230; ma gli altri vaccini esistenti sono vaccini vecchi, convenzionali, di uso consolidato da anni: non si può fare un paragone di questo genere, ma occorre spiegare chiaramente perché non si può fare.</p>



<p>Quindi concludo esortando soprattutto i colleghi a fare segnalazioni, e credo sia anche necessario pensare di entrare nell’ordine di idee di pubblicare nella letteratura scientifica i casi clinici più rilevanti e più difficili da inquadrare e da trattare, perché nel momento in cui entrano nella letteratura scientifica ovviano, almeno in parte, alla domanda: è nota una correlazione tra l’evento e la somministrazione di un determinato prodotto? Se nella letteratura scientifica c’è qualcosa, è possibile costruire un discorso, anche svincolandosi da questo “comma 22” dell’algoritmo a cui sono sottoposte le segnalazioni. In altri termini è necessario produrre informazione scientifica di alta qualità, è assolutamente essenziale, in maniera tale da introdurre nella narrazione pubblica il discorso che questi prodotti devono essere ancora ampiamente valutati per quanto riguarda la tollerabilità e la sicurezza, mentre per l’efficacia già abbiamo in qualche modo presenti i loro limiti. Tra questi rientra il fatto – direi che ormai è pacifico – che non bloccano quasi in alcun modo la diffusione del virus, quindi sicuramente non sono idonei a bloccare il contagio, la possibilità di contagiarsi e contagiare altri. E per questo invece, come abbiamo visto, l’uso appropriato dei test antigienici rapidi è sicuramente la cosa migliore che in questo momento possiamo fare.</p>



<p>Altrettanto la cosa migliore che si può fare è non mettere in contrapposizione ciò che non è in contrapposizione, come il tampone con la vaccinazione, semplicemente perché la vaccinazione fa il suo lavoro dal punto di vista della protezione individuale, in particolare nei soggetti a rischio e vulnerabili. Poi ci sono i soggetti che a rischio non sono, per i quali personalmente continuo a insistere che non ha assolutamente alcun senso imporre una vaccinazione per categorie lavorative: dal punto di vista medico può essere sensato prendere in considerazione una misura preventiva come il vaccino per un ultra 60enne o 70enne con fattore di rischio, ma la questione è completamente differente per il giovane, che sia medico, appartenente alle forze dell’ordine, insegnante&#8230; insomma un 30/40enne senza fattori di rischio. Non si può costringere nessuno, ma tanto meno si può costringere chi non si può aspettare alcun beneficio.</p>



<p>Chiudo aggiungendo una considerazione.</p>



<p>Dal mio punto di vista, in tutta questa vicenda dei vaccini a volte è più interessante vedere quello che non c’è, paradossalmente, rispetto a quello che c’è. Mi riferisco agli studi autorizzativi. Uno degli aspetti più enormi di cui continua a meravigliarmi l’assenza – ma c’è sicuramente, semplicemente non viene richiesta – è che tutti gli studi autorizzativi sui vaccini riguardano solo ed esclusivamente degli eventi clinici, ossia, sostanzialmente, il Covid clinico sul versante dell’efficacia e, sul versante della sicurezza, i disturbi che i volontari hanno denunciato a voce, raccontato al medico ricercatore che li seguiva. Cosa manca? Manca quello che c’è in tutti gli studi sperimentali con farmaci, nessuno escluso: sinceramente non ricordo alcuno studio che, come questi, non avesse i controlli clinici, e con ciò intendo una visita medica completa, un esame del sangue e delle urine prima, dopo e successivamente, periodicamente, dopo i trattamenti. Perché quando vediamo degli effetti avversi è la punta dell’iceberg di un processo biologico che ha avuto dei meccanismi inizialmente interni, non identificabili, e questo vuol dire, per esempio, che l’infiammazione cardiaca, le neuropatie, sono evidentemente la punta di un iceberg che, sotto, ha delle alterazioni di tipo biologico identificabili con dei parametri laboratoristici. </p>



<p>Diverse persone si rivolgono a me per raccontare le loro vicende post vaccinali e alcune di queste hanno, in maniera tutto sommato lungimirante, fatto degli esami di controllo pre e post vaccino, e nel post vaccino, sistematicamente, la maggior parte di questi soggetti, pur non avendo fortunatamente degli effetti clinici rilevanti, trova delle alterazioni, per esempio, dei fattori della coagulazione in senso pro-trombotico. E questo vuol dire probabilmente che c’è un rischio pro-trombotico di carattere generalizzato, che si manifesta poi con degli eventi clinici nei soggetti particolarmente a rischio. Tutto questo oggi non lo sappiamo, non lo possiamo sapere dal punto di vista dei numeri perché ci mancano, ma si potrebbe facilmente chiarire se uno Stato, un governo, un sistema sanitario responsabile volesse fare uno studio di questo genere: potrebbe prendere anche soltanto un singolo centro vaccinale e agganciare un programma di monitoraggio intensivo, nel quale garantisce alle persone che si presentano una visita medica completa con esami di laboratorio pre vaccinazione e delle periodiche visite complete con esami di laboratorio post vaccinazione. Si chiarirebbe facilmente: in quante e quali persone, con quali caratteristiche, si può manifestare un rischio trombotico? Con quale razionale potremmo intervenire per ridurre questo rischio? Insomma, la conoscenza che produrremmo in questo modo è inestimabile e sarebbe nell’interesse della sicurezza d’uso di questi prodotti, e quindi anche dell’aumento della fiducia da parte delle persone.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">* Intervento al Convegno “Pandemia: invito al confronto” del 3 gennaio 2022, organizzato dal Coordinamento 15 ottobre. Marco Cosentino è medico chirurgo, Dottore di Ricerca in Farmacologia e Tossicologia, Professore ordinario di Farmacologia nella Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Insubria</p>



<p class="has-small-font-size">1) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/257/PROF._COSENTINO.pdf" target="_blank">https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/422/257/PROF._COSENTINO.pdf</a> </p>
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			</item>
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		<title>Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale degli obblighi vaccinali</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/si-caelum-digito-tetigeris-osservazioni-sulla-legittimita-costituzionale-degli-obblighi-vaccinali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 13:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dura lex]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[stituzionale: dalla tipologia di autorizzazione EMA all’indennizzo del danno, dall’interesse della collettività al diritto individuale, dalla sperimentazione all’irreversibilità della vaccinazione]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Alessandro Mangia*</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/numero-76-febbraio-marzo-2022/" target="_blank"><em>(Paginauno n. 76, febbraio – marzo 2022</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Obbligo vaccinale e legittimità costituzionale: dalla tipologia di autorizzazione EMA all’indennizzo del danno, dall’interesse della collettività al diritto individuale, dalla sperimentazione all’irreversibilità della vaccinazione</p></blockquote>



<pre class="wp-block-preformatted">1. Una precisazione e un punto di partenza. – 2. Procedimento, organismo tecnico, decisore politico. – 3. I tre ‘tipi’ di autorizzazione in Europa. Il principio ‘diverso accertamento, diversa autorizzazione’. – 4. Le cinque fasi della sperimentazione. – 5. L’indennizzo del danno vaccinale. Inevitabile, ma ponderabile. – 6. L’interesse della collettività ex art. 32 Cost. (a breve, medio, o lungo termine?) e il problema dell’accertamento impossibile. – 7. L’accertamento impossibile e la sperimentazione infinita. Cosa fa finire la sperimentazione? – 8. L’Emendamento Moro e il perimetro del bilanciamento tra diritto individuale e interesse collettivo. – 9. È reversibile la vaccinazione? – 10. Una fonte instabile fondata su un accertamento instabile. – 11. Una conclusione?
</pre>



<h4 class="wp-block-heading">1. Una precisazione e un punto di partenza</h4>



<p>Per inquadrare adeguatamente le questioni relative alla possibilità di introdurre un obbligo vaccinale diretto, in sostituzione del meccanismo per misura equivalente previsto dal d. l. 6 agosto 2021 n. 111 (c.d. obbligo di Green Pass) (1) , è necessario, prima di tutto, muovere da una corretta ricostruzione della situazione di fatto sulla quale una disciplina del genere pretende di incidere. E, trattandosi di una situazione in cui è determinante il ruolo degli accertamenti tecnici di settore, è necessario inquadrare la situazione alla luce delle conoscenze disponibili al momento: ciò che, nel discorso comune, viene genericamente espresso in termini di “rinvio alla ‘scienza’”.</p>



<p>La prima precisazione da fare è che il discorso giuridico non è il discorso comune. La ‘scienza’ di cui si è parlato fin troppo negli ultimi mesi è, in realtà, un sapere settoriale, caratterizzato da un suo specifico statuto metodologico, la cui applicazione produce risultati diffusi all’interno di una comunità di riferimento. E non altro (2). Men che meno può essere oggetto di ‘fede’. Si tratta di una precisazione sgradevole, ma necessaria, che tocca fare per riportare – almeno fra i giuristi – il discorso sui binari che gli sarebbero dovuti essere propri fin dall’inizio.</p>



<p>E mondarlo da connotazioni (precomprensioni) inquinanti (3). La fede riguarda – o, in un mondo normale, dovrebbe riguardare – qualcos’altro, che, comunque la si metta, esula (o trascende) il discorso razionale. Sicché, se collocata nel mondo del diritto, l’espressione ‘fede nella scienza’ rappresenta un ossimoro. O, al massimo, nel campo delle scienze psicologiche, un ottimo esempio di dissonanza cognitiva.</p>



<p>Piuttosto, nel mondo del diritto – che dovrebbe essere un mondo razionale (4) – questi saperi settoriali, se applicati ad una determinata fattispecie, piuttosto che ‘fede’, generano qualcosa di più preciso, che va sotto il nome di ‘accertamento tecnico’, presente in tutti i settori dell’ordinamento.</p>



<p>Nel processo, civile e penale, entra nella forma della ‘consulenza’ o dell’’accertamento tecnico’ disposto dal giudice (5). Nel procedimento e nel processo amministrativo l’accertamento entra con il nome di ‘valutazione tecnica’ (art. 17 l. 241/1990), intersecandosi con la questione della discrezionalità (6). E anche nel procedimento legislativo la tecnica, e i suoi accertamenti, entrano a pieno titolo, almeno da quando la Corte costituzionale, a far data dalla dec. 282/2002 (rel. Onida), ha affermato che, in materia sanitaria, l’attività del legislatore è condizionata dalle risultanze tecnico-scientifiche. E cioè dal sapere di settore (7).</p>



<p>Si tratta di una affermazione che non è mai stata contraddetta in seguito. Che è stata riproposta da allora con diverse sfumature e con diverse finalità, ma sempre confermata nella sostanza. Che è stata richiamata ancora di recente nella dec. 5/2018 in tema di obblighi vaccinali (rel. Cartabia); e nelle decc. 268/2017 e 118/2020 (rel. Zanon) (8), in materia di risarcimenti dei danni vaccinali. E che dal 2002 in poi è stata alla base di tutta la giurisprudenza in materia sanitaria.</p>



<p>Va detto che si tratta di una particolarità che non si riscontra in altre aree dell’ordinamento, dove pure i saperi settoriali giocano un ruolo fondamentale. E che, in linea teorica, potrebbe sollevare diversi interrogativi, visto che questa acquisizione, ormai consolidata, non trova appiglio in alcuna disposizione presente nel testo della Costituzione del 1948 (9). Semmai, come vedremo, in Costituzione si trova altro.</p>



<p>A rigore, la dottrina del condizionamento tecnico della funzione legislativa è una creazione originale della giurisprudenza costituzionale, e, in quanto tale, potrebbe essere estesa, con lo stesso fondamento ad altre aree dell’ordinamento. In altri termini, perché, il legislatore, in materia sanitaria, dovrebbe essere vincolato alle risultanze tecniche, mentre può non esserlo in altri settori? Perché il sapere giuridicamente rilevante, che condiziona il legislatore, dovrebbe essere solo il sapere medico, e non altro: ad es. il sapere delle ‘scienze economiche’?</p>



<p>Il sapere medico scientifico non è certo un sapere incontrovertibile, nemmeno lontanamente avvicinabile al modello delle scienze cd. dure, che vengono implicitamente chiamate in causa quando si parla di ‘scienza’ e di ‘scienziati’. Forse che la statistica e l’econometria hanno uno statuto metodologico meno rigoroso della biologia? E forse che gli scienziati sociali non utilizzano dati empirici per le loro analisi, senza per questo essere neanche lontanamente assimilati alle scienze cd. ‘dure’ (10)? Si tratta di quesiti evidentemente destinati a restare aperti. Ma che devono essere tenuti sullo sfondo per inquadrare il contesto del problema.</p>



<p>Quel che è certo è che, dopo la dec. 282/2002, è soltanto banale dire che in materia sanitaria la discrezionalità del legislatore è condizionata dalle risultanze tecniche, e che in queste risultanze la funzione legislativa trova un limite interno. Qualcuno ha descritto questo rapporto in termini di fonti, e quindi di ‘norme interposte’ (11). Altri si sono spinti fino a dire che la dec. 282/2002 avrebbe introdotto in Costituzione una ‘riserva di valutazione tecnica’ (12). Si tratta di una formula elegante, che sintetizza bene la situazione, ma irrigidisce troppo il discorso, e può generare implicazioni indesiderate (13).</p>



<h4 class="wp-block-heading">2. Procedimento, organismo tecnico, decisore politico</h4>



<p>Quale che sia la qualificazione precisa di questo vincolo è da qui, e non da altro, che discende il ruolo cruciale dei <em>procedimenti</em> da cui scaturiscono gli accertamenti che, in materia sanitaria, presiedono alla scelta legislativa. E da qui viene anche il ruolo centrale giocato degli organismi presso i quali questi procedimenti si svolgono.</p>



<p>Si sa che, nel nostro ordinamento, a giocare questo ruolo sono stati prima, l’AIFA (Agenzia Italiana per il Farmaco), e ora l’EMA (European Medicines Agency), che, dal 1994 in poi, dell’AIFA ha progressivamente surrogato il ruolo, secondo uno schema di sostituzione di funzioni ricorrente nei rapporti tra organismi nazionali ed europei (si pensi, ad. es., al rapporto che ora intercorre fra Banca d’Italia e BCE) (14).</p>



<p>Negli USA, cui frequente è stato il riferimento in questi mesi, analoghe funzioni sono assolte dalla FDA (Food and Drug Administration), però secondo schemi e categorie differenti rispetto a quelle europee, che impediscono una traslazione automatica di acquisizioni da un ordinamento ad un altro (15). E ciò per tre ragioni.</p>



<p>In primo luogo perché si tratta di procedimenti disciplinati da ordinamenti diversi, che rispondono a logiche e finalità diverse, e che producono effetti analoghi, ma diversi in USA e in Europa. Si pensi solo al richiamo al <em>national interest</em> necessario per il rilascio delle autorizzazioni di emergenza, riservato ai vertici del Governo Federale (16), del tutto sconosciuto alla disciplina europea che non ha, perché non può avere, alcun <em>national interest </em>da usare come base di legittimazione. Insomma, procedimenti diversi, di ordinamenti diversi, non possono che produrre accertamenti di diverso valore e diversa efficacia in ciascun ordinamento.</p>



<p>In secondo luogo perché diversi sono i soggetti che emanano gli atti di autorizzazione all’immissione in commercio in USA e in Europa (il Governo Federale negli USA, la Commissione in Europa). Il che segna la diversità di rapporto che ciascun ‘decisore’ politico, intrattiene con gli accertamenti prodotti nei rispettivi ordinamenti, essendo diverso, qui, il rapporto fra ‘tecnica’ e ‘politica’ (ammesso che la Commissione, propriamente parlando, possa essere vista come un decisore politico).</p>



<p>Ma c’è un terzo elemento, più sostanziale, da considerare. Chi sostenesse la tesi della traslazione degli accertamenti da un ordinamento ad un altro finirebbe con l’affermare, inavvertitamente, che, in nome dell’unità della ‘scienza’, un accertamento tecnico prodotto in un ordinamento straniero dovrebbe valere automaticamente nell’ordinamento italiano e in ogni altro ordinamento. Il che è evidentemente paradossale, oltre che ad essere smentito dai fatti.</p>



<p>In presenza di accertamenti diversi, in diverse parti del mondo, o anche solo prodotti in tempi diversi, quale mai dovrebbe essere l’accertamento da selezionare a fondamento della scelta legislativa? E in base a quale criterio? Forse che vaccini prodotti al di fuori dell’UE o degli USA non sono stati messi in circolazione nel mondo – in conformità ai rispettivi ordinamenti –, sulla base di plausibili ‘accertamenti tecnici’ basati su evidenze empiriche? Per trovarne un esempio non bisogna andare in luoghi troppo lontani nel mondo, come in Russia o in Cina, dove i vaccini sono stati sperimentati e messi in circolazione assai prima che in UE o USA.</p>



<p>Basta recarsi in prossimità del Monte Titano e chiedere di essere vaccinati nella Repubblica di San Marino per avere a disposizione un vaccino ampiamente sperimentato su evidenze empiriche, accertate però <em>secondo l’ordinamento giuridico di riferimento</em> (e cioè quello della Federazione Russa prima, e quello della Repubblica di San Marino poi). Che però, passato il confine del Monte Titano, cessa di essere un vaccino. Sicché può essere divertente osservare che la ‘scienza’ che vale a San Marino non è la scienza che vale, ad esempio, a Bologna, o soltanto a Rimini (17).</p>



<p>Dopodiché, forse, tornati da San Marino, bisognerebbe, più seriamente, passare a considerare che tutti i problemi che oggi collochiamo sul versante del rapporto fra ‘scienza’ e ‘diritto’, o ‘scienza’ e ‘potere politico’ non sono altro se non riformulazioni attualizzate dell’antica questione dei rapporti tra <em>Veritas</em> e <em>Potestas</em> (18). Che sono poi due formule antiche coniate per descrivere, appunto, il problema del rapporto fra diverse forme di potere (e di legittimazione del potere). Che sono ben noti (19). E che stanno alla base di ogni discorso costituzionale. La trasformazione del binomio <em>Veritas/Potestas</em> nel binomio <em>Ratio/Potestas</em> e il sostituirsi della <em>Ratio</em> alla <em>Veritas</em> ha segnato la nascita dello Stato moderno (20). Ma è evidente che questo ci porterebbe troppo lontano.</p>



<p>Comunque, a fronte di queste domande, che dovrebbero sorgere spontanee, che un ragionamento del genere possa essere seriamente proposto è solo una diretta (ma indesiderabile) conseguenza del carattere intimamente irrazionale e antiscientifico tipico di ogni richiamo alla ‘fede’ nella ‘scienza’ (21). Che finisce con il trasformare inconsapevolmente i risultati delle applicazioni particolari di un sapere di settore, in un dato ordinamento giuridico, in un dato momento, nei Dieci Comandamenti, validi sempre e ovunque. E che converte di nuovo, e improvvisamente, la <em>Ratio</em> in <em>Veritas</em>.</p>



<p>Con il solo problema dovuto al fatto che un sasso cade alla stessa velocità a San Marino come a Bologna. Mentre un vaccino, al di là dei confini del Monte Titano, cessa di essere un vaccino.</p>



<p>Lo statuto metodologico della fisica sperimentale non si applica facilmente ad altre discipline.</p>



<h4 class="wp-block-heading">3. I tre ‘tipi’ di autorizzazione in Europa. Il principio diverso accertamento, diversa autorizzazione</h4>



<p>L’attività di accertamento tecnico svolta dall’EMA è governata da due Regolamenti UE. E cioè il Reg. 726/2004 (che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia Europea per i Medicinali), e il Reg. 507/2006 (relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) (22).</p>



<p>Il rapporto tra questi due atti è semplice. Il Reg. 726/2004 detta la disciplina generale del procedimento di autorizzazione al commercio di farmaci in Europa (Marketing Authorization), nella prospettiva del mercato unico, e tipizza un sistema imperniato su una ‘autorizzazione standard’ (Standard Marketing Authorization), che interviene alla fine del normale procedimento di sperimentazione, e una ‘autorizzazione rilasciata in circostanze eccezionali’ (Exceptional Circumstances Authorization) prevista dall’art. 14 par. (8) dello stesso Reg. 726/2004. E che può essere rilasciata quando:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>the condition is too rare;</li><li>the present state of scientific knowledge does not allow it to be collected;</li><li>il would unethical to collect data.</li></ul>



<p>Il Reg. 507/2006, prevede un’ipotesi ulteriore, intermedia tra la ‘Standard’ e la ‘Exceptional authorization’, e cioè la ‘autorizzazione condizionata’ (Conditional Marketing Authorization), i cui caratteri, finalità e condizioni di impiego sono precisati dallo stesso Regolamento.</p>



<p>Il quale Regolamento prima ribadisce al punto (2) del <em>Considerando</em> il principio per cui “Prima di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l’elevata qualità e l’efficacia di impiego per la popolazione destinataria”.</p>



<p>E poi ammette al punto (3) che “nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell’interesse della salute pubblica, può […] risultare necessario concedere autorizzazioni all’immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate»”.</p>



<p>È chiaro che la disciplina del Reg. 507/2006 ha carattere integrativo della tipologia di provvedimenti autorizzatori delineati nel 2004. La tipologia originaria del 2004 riflette la disciplina USA imperniata sul tipo BLA e EUA. L’intervento del 2006 arricchisce questa tipologia e vi inserisce una figura intermedia, tipica dell’ordinamento UE, e sconosciuta negli USA, che è appunto l’autorizzazione condizionata.</p>



<p>È la stessa EMA a chiarire i profili di questa autorizzazione ‘del terzo tipo’ laddove chiarisce (23) che una ‘Conditioned Marketing Authorization’ può essere rilasciata quando:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>the benefit-risk balance of the medicine is positive;</li><li>it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation;</li><li>the medicine fulfills an unmet medical need;</li><li>the benefit of the medicine’s immediate availability to patients is greater than the risk inherent in the fact that additional data are still required.</li></ul>



<p>Dall’analisi delle quattro condizioni imposte dal Reg. 507/2006, come proposte dalla stessa EMA emerge con chiarezza (<em>it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation</em>) che gli accertamenti tecnici che stanno alla base di queste autorizzazioni sono sempre e comunque accertamenti di carattere parziale e provvisorio, perché costruiti su dati per definizione incompleti, ma “<em>it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation</em>”. Si tratta dunque di dati provvisori, in continuo aggiornamento, e perciò instabili perché suscettibili di revisione sulla base delle evidenze empiriche via via raccolte. Come sappiamo essere stato dimostrato per fatti nel marzo 2021 (24).</p>



<p>Questo è il motivo per cui le autorizzazioni rilasciate sulla base di questi accertamenti sono ‘condizionate’. Sono, cioè, soggette ad una serie di adempimenti successivi imposti dall’autorità tecnica all’impresa farmaceutica (le condizioni, appunto, dell’autorizzazione), volte ad ovviare alla parzialità dei dati. E che si risolvono nell’obbligo di presentare, a scadenze calendarizzate, una serie di dati su profili specifici, individuati dall’EMA nel momento del rilascio, e che sono raccolti negli Allegati all’autorizzazione.</p>



<p>La quale autorizzazione prende le forme di una ‘Decisione di esecuzione’ della Commissione ex art. 291 TFUE, il cui scopo è quello di recepire le valutazioni tecniche già prodotte (25), ed attribuire loro efficacia formale.</p>



<p>È questa la ragione per cui le autorizzazioni condizionate sono in realtà autorizzazioni provvisorie, che non a caso hanno una durata limitata nel tempo, fissata dal Reg. 507/2006 in 12 mesi.</p>



<p>È normale – ed è chiaramente auspicato nello svolgimento del <em>Considerando</em> – che queste autorizzazioni, ultimata la raccolta, e la presentazione dei dati richiesti all’istante, possano poi convertirsi, a seguito di valutazione EMA, in autorizzazioni standard, valide per 5 anni, durante i quali si svolge la normale fase di farmacovigilanza. Ma questa è solo un’eventualità, prevista al punto (6), visto che gli accertamenti che legittimano l’immissione in commercio sono accertamenti evidentemente ancora <em>in fieri</em>. Tant’è vero che, nel gergo medico, queste vengono comunemente chiamate autorizzazioni di fast-track.</p>



<p>Sicché, se si volesse provare ad esemplificare il rapporto fra questi due diversi tipi di accertamento, uno pieno e definitivo, tipico dell’autorizzazione standard, e uno parziale e provvisorio, tipico dell’autorizzazione condizionata, si potrebbe dire che il rapporto tra questi due diversi tipi di accertamento non è troppo diverso dal rapporto che intercorre, nel processo civile, tra un accertamento tecnico preventivo ex art 696 c.p.c., in fase cautelare o precontenziosa, e l’accertamento prodotto da una CTU, allegato alla decisione che chiude il giudizio (26).</p>



<p>O, nel processo amministrativo, tra accertamento tecnico in fase cautelare, e accertamento tecnico racchiuso in una decisione di merito.</p>



<p>In tutti questi casi si ha a che fare con la stessa esigenza. Che è quella di predisporre strumenti di intervento immediato, anticipatori di risultanze future, con quel che è destinato a discenderne in termini di ampiezza, di stabilità nel tempo, e di efficacia degli accertamenti così disposti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">4. Le cinque fasi della sperimentazione</h4>



<p>Con riferimento alle autorizzazioni condizionate dei quattro vaccini anti-Covid in circolazione, l’eccezionale risultato di mettere a disposizione del pubblico un vaccino (o una terapia preventiva: la questione è controversa, ma per il momento irrilevante) a meno di un anno dall’avvio della Pandemia, è stato presentato come il frutto di uno snellimento delle procedure burocratiche (l’autorizzazione condizionata) e del considerevole sforzo, anche finanziario, sopportato dagli Stati nazionali per velocizzarne realizzazione, sperimentazione e commercializzazione.</p>



<p>È sempre il sito dell’EMA a spiegare con abbondanza di dati ed esemplificazioni le forme in cui si è realizzato questo snellimento (27).</p>



<p>Normalmente le fasi di sperimentazione clinica (e cioè di sperimentazione sull’uomo, dopo le prove di non tossicità sugli animali, dette di Fase preclinica) sono tre, realizzate in sequenza. E cioè Fase 1 (Non tossicità), Fase 2 (Efficacia), Fase 3 (valutazione di efficacia rispetto ai farmaci già in circolazione, e valutazione del rapporto rischio/beneficio), cui segue il rilascio dell’autorizzazione standard, e l’avvio, per un periodo di 5 anni, della Fase 4 di farmacovigilanza successiva (cd. sorveglianza post-marketing) (28).</p>



<p>Nel caso dei quattro vaccini/terapie Covid le cose sono andate diversamente.</p>



<p>Qui le diverse fasi, per evidenti ragioni, sono state soggette ad uno svolgimento in parallelo e non in sequenza come normalmente avviene. Più precisamente si sono realizzate attraverso una sovrapposizione parziale di fasi che va sotto il nome di ‘partial overlap’, e che prevede l’avvio della fase successiva a poca distanza dall’avvio della fase precedente. La leggera sfasatura nell’avvio delle Fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione totale delle fasi, e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni.</p>



<p>I vantaggi di avere realizzato una sperimentazione e una conseguente commercializzazione accelerata sono evidenti. Questi vantaggi, però, non sono privi di conseguenze: perché ciò che si guadagna in celerità viene inevitabilmente pagato in termini di certezza e stabilità degli accertamenti così prodotti.</p>



<p>Da qui molte, e inutili (ma comprensibili), polemiche sul carattere sperimentale o meno di questi vaccini/terapie. Alimentate da improvvide dichiarazioni pubbliche.</p>



<p>La verità è che questi vaccini non sono affatto sperimentali come erroneamente si dice nel linguaggio comune (perché comunque già sperimentati in fast-track/partial overlap). Ma nemmeno sono pienamente sperimentati, come è sempre avvenuto finora per le somministrazioni vaccinali obbligatorie. E ciò perché il procedimento che ha presieduto alla loro autorizzazione rappresenta una figura intermedia nella sistematica degli atti di autorizzazione desumibile dai Regolamenti di settore.</p>



<p>E infatti, nelle ipotesi di vaccinazione obbligatoria, tutt’altro che infrequenti nel nostro ordinamento, la sperimentazione si è conclusa da tempo, sulla base di evidenze empiriche stratificate. E su questa base consolidata da tempo è solo normale che il legislatore possa legittimamente prescrivere obblighi vaccinali.</p>



<p>Si pensi, ad es., alla l. 292/1963 che impone da sessant’anni la vaccinazione antitetanica come condizione per lo svolgimento di attività in settori assai diversi tra loro, che vanno dalla fabbricazione del cartone alla manipolazione dei rifiuti; dalle lavorazioni agricole alla metallurgia, senza che questo abbia mai generato alcun problema. Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi con facilità.</p>



<p>Lo stesso non si può dire dei vaccini anti-Covid, che sono una risposta temporanea e provvisoria ad una situazione di emergenza. E che, in ragione dell’urgenza di provvedere, cercano di conciliare due esigenze opposte. E cioè celerità da una parte, ed efficacia-sicurezza dall’altra.</p>



<h4 class="wp-block-heading">5. L’indennizzo del danno vaccinale. Inevitabile, ma ponderabile</h4>



<p>Questo fatto, però, non è privo di conseguenze sulla questione degli obblighi vaccinali, se è vero, come è vero, che il legislatore è condizionato, in materia sanitaria, dalle acquisizioni medico-scientifiche.</p>



<p>Che gli obblighi vaccinali possano essere disposti con legge è detto chiaramente nell’art. 32 Cost., quando pone accanto al diritto alla salute anche l’interesse della collettività: perché esattamente a questo si pensava in Costituente quando si scriveva l’art. 32 Cost.</p>



<p>Tant’è vero che le polemiche degli ultimi anni sull’introduzione dell’obbligo vaccinale risultano poco comprensibili, almeno da un punto di vista giuridico, se si riflette sulla amplissima massa di dati riferibili a questi vaccini e raccolti nel tempo. Di quella vicenda si trova una sintesi nella dec. 5/2018 della Corte costituzionale.</p>



<p>I problemi, semmai, sono altri. E si riconducono al fatto che il rischio vaccinale è ineliminabile.</p>



<p>Perché è acclarato, a livello di sapere di settore, che lo stesso vaccino può produrre effetti diversi in organismi diversi. Ed è ovvio che sia così: il vaccino è sempre lo stesso, ma non tutti i corpi sono uguali.</p>



<p>E le sperimentazioni – quando sono complete – servono a misurare questo rischio, e a renderlo accettabile, con le cautele ulteriori della farmacovigilanza.</p>



<p>Prova ne sia il fatto che in Italia è in vigore dal 1992 la legge 210, che prevede un <em>fondo di indennizzo per le vittime dei danni irreversibili da vaccinazione obbligatoria</em>, oltre che di emotrasfusione e di somministrazione di emoderivati, annualmente rifinanziato in Legge di Stabilità.</p>



<p>Così come non è un caso che, sulla scorta del principio affermato dalla l. 210/1992, la l. 244/2007 preveda un <em>fondo per il risarci</em><em>mento dei danni da talidomide</em>. Che è la sfortunata vicenda da cui si è originata, decenni dopo, l’introduzione della farmacovigilanza ex post (la cd. Fase 4) (29).</p>



<p>Non è un caso che queste discipline siano presenti nell’ordinamento. Perché è giusto che i danni patiti da un individuo nell’interesse della collettività siano oggetto di indennizzo (se non di risarcimento) da parte della stessa collettività che trae vantaggio dal rischio (e dal potenziale sacrificio) di un suo membro.</p>



<p>È giusto, però, finché i danni sono limitati e accettabili, perché accertati quanto al livello di probabilità su dati empirici stratificati.</p>



<p>Nel momento in cui questo rischio non fosse accertato quanto ad intensità e probabilità, l’obbligo vaccinale rischierebbe di risolversi in qualcosa di diverso: e cioè nell’imposizione con legge (o decreto legge) di un rischio non pienamente accertato da un punto di vista statistico quanto alla misura del danno, e alla ripartizione del rischio di danno fra i destinatari di quell’obbligo.</p>



<p>Così come giuste sono le ‘addizioni’ introdotte alla disciplina vigente dalla Corte costituzionale con le decc. 268/2017 e 118/2020 (rel Zanon), laddove l’obbligo vaccinale in senso proprio viene equiparato, ai fini dell’indennizzo, ai vaccini che siano stati oggetto di campagna promozionale. Decisioni, queste, che meriterebbero maggiore approfondimento da parte degli studiosi per le raffinate precisazioni che vi si trovano sul rapporto tra ‘prescrizione medica’ e ‘prescrizione giuridica’ e il diverso tipo di normatività che questi due ‘tipi’ di prescrizione esprimono.</p>



<p>Che da sole illuminano molto della questione in corso, soprattutto in punto di obbligo di Green Pass. E che comunque possono essere base per un’eventuale richiesta, non di indennizzo, in questa fase, ma di risarcimento ex art. 2043 c.c., attraverso le vie della giurisdizione ordinaria.</p>



<h4 class="wp-block-heading">6. L’interesse della collettività ex art. 32 Cost. (a breve, medio, o lungo termine?) e l’accertamento impossibile</h4>



<p>In questa situazione di inevitabile ‘incompletezza’ ed ‘instabilità’ degli accertamenti tecnici che dovrebbero stare alla base dell’introduzione di un obbligo vaccinale, sembra insomma difficile convenire con la tesi – davvero semplicistica – che basterebbe una legge per l’introduzione dell’obbligo vaccinale.</p>



<p>E si può dire ciò perché gli accertamenti alla base del rilascio delle autorizzazioni condizionate non sono, per definizione, accertamenti pieni e definitivi, e comportano pertanto un rischio non misurabile.</p>



<p>Il quale rischio non misurabile, non può essere imposto, e fatto sopportare in forma coattiva senza violare il principio, imposto dalla giurisprudenza costituzionale, che pone le risultanze tecnico scientifiche come base di legittimazione dell’intervento dei pubblici poteri in materia sanitaria. E ciò perché a medio e lungo termine le risultanze scientifiche non ci sono perché non ci possono essere. Sicché il vizio di legittimazione si converte direttamente in vizio di legittimità.</p>



<p>Non solo, ma l’invocazione ricorrente all’‘interesse della collettività’ di cui all’art. 32 come contrappeso al principio dell’<em>habeas corpus</em>, è quantomeno fuorviante, nel nostro caso.</p>



<p>Dell’interesse di quale collettività si sta parlando, quando si dice che le vaccinazioni obbligatorie anti-Covid possono essere introdotte a tutela dell’interesse collettivo? Certo, in casi normali questo problema non si pone, né si è mai posto prima. Perché finora il rischio da sopportare nell’interesse della collettività è già stato valutato e accertato nel tempo in sede di sperimentazione prima, e di farmacovigilanza poi. E su questa base è stato ritenuto accettabile.</p>



<p>Ma quando si ha a che fare con accertamenti parziali e provvisori, per definizione carenti di valutazione nel tempo, come è il caso degli accertamenti che stanno alla base delle autorizzazioni condizionate, ci si deve chiedere quale possa essere il profilo di rischio di un obbligo vaccinale a medio e lungo termine. E cioè, per capirci, quali possano essere gli effetti che la somministrazione coattiva può indurre nella collettività nel giro di 5, e poi di 10 anni: ciò che appunto si intende per valutazione a medio e lungo termine.</p>



<p>Siamo sicuri che la collettività da tutelare sia solo quella dell’estate/ autunno 2021? O, imponendo quest’obbligo, dobbiamo pensare anche alla collettività del 2026? E magari, oltre a questa, anche a quella del 2031? Le invocazioni all’interesse delle generazioni future – e le relative proposte di revisione costituzionale – valgono solo in materia di politiche di bilancio e ambientali, o valgono anche in materia sanitaria (vaccinale) (30)?</p>



<p>Si tratta di un interrogativo, questo, che, ancora una volta, nasce dalla impossibilità, allo stato attuale, di avere certezze acquisite in ordine agli effetti a medio e lungo termine derivanti dalla somministrazione di questi vaccini.</p>



<p>Tutto il problema, alla fine, si riduce a questo.</p>



<p>Perché se è vero che in materia sanitaria il legislatore può muoversi solo sulla base di accertamenti tecnico scientifici, fondati su evidenze empiriche, bisogna riconoscere che in natura non è possibile avere oggi evidenze empiriche sugli effetti a medio e lungo termine.</p>



<p>A meno – spiace doverlo dire in termini paradossali – di avere a disposizione una macchina del tempo, che consenta di raccogliere evidenze empiriche dal futuro. Il che può essere visto, non come un paradosso, ma solo come la riformulazione, in termini attuali, dell’antico ‘<em>si caelum digito tetigeris</em>’ (31). Che nel nostro caso assumerebbe le forme – davvero mai viste – dell’accertamento <em>pro futuro</em>: dell’accertamento, cioè, che prevede di accertare oggi un fatto futuro ed eventuale.</p>



<p>Questa impossibilità in <em>rerum natura</em> di compiere valutazioni di medio e lungo termine, però non è priva di conseguenze. Si traduce in un limite strutturale degli accertamenti tecnici di settore: limite che, se superato, peserebbe in modo insuperabile sulla legittimità di una eventuale legge (e tanto più su un decreto legge) che disponesse un obbligo di vaccinazione.</p>



<p>E che, stante la lettera degli artt. 95 e 67 Cost., scaricherebbe la responsabilità (non solo) politica degli eventi futuri su chi avesse introdotto tale obbligo in assenza di acclarate evidenze empiriche (32).</p>



<p>Perché non ci dovrebbe voler molto a capire che, alla fine, l’accertamento tecnico non è altro se non la condizione, posta dall’ordinamento costituzionale, all’intervento del legislatore in materia sanitaria.</p>



<p>E se questo è vero, allora dovrebbe essere facile capire che il limite strutturale dell’accertamento finisce con l’essere anche il limite strutturale di un eventuale intervento legislativo.</p>



<p>Ed è in questo caso la natura della fattispecie a segnare i confini dell’accertamento tecnico, e quindi, della potestà legislativa statale (33).</p>



<p>Non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di osservare che la natura indeterminata del rischio, allo stato attuale delle conoscenze, rende poi impossibile anche ogni operazione di bilanciamento in sede di giudizio di legittimità costituzionale. E, infatti, come sarebbe possibile, per la Corte, bilanciare una quantità sconosciuta e inconoscibile (come allo stato è il rischio vaccinale a medio e lungo termine) con <em>qualsiasi</em> valore costituzionale? In questo caso il bilanciamento uscirebbe dalla logica che gli è propria e si tradurrebbe in una pura petizione di principio, però assistita dal principio della inoppugnabilità delle sentenze della Corte ex art. 137 Cost. (34).</p>



<p>Il che, si badi, varrebbe anche quando le autorizzazioni condizionate, già rilasciate dalla Commissione, fossero convertite, con un tratto di penna, in autorizzazioni standard, senza il rispetto del principio di sequenzialità delle fasi di sperimentazione formalizzato nei Regg. 726/2004 e 507/2006. Ma che esisterebbe anche al di fuori del suo recepimento nel diritto UE.</p>



<p>Il quale principio, si comincerà a capire, è stato introdotto nei protocolli di sperimentazione, non a caso, o per amor di sperimentazione, ma per assicurare una adeguata verifica nel tempo dei profili di sicurezza ed efficacia dei farmaci da mettere in circolazione attraverso il rilascio di autorizzazione commerciale standard.</p>



<p>E allora, se sappiamo dal 2002 che la funzione legislativa è condizionata dagli accertamenti tecnici, siamo sicuri di non trovarci ad avere a che fare con il classico problema della condizione impossibile, quando parliamo di obbligo vaccinale sulla base di un accertamento ora <em>pro futuro</em>? E cioè di un accertamento che, per definizione, non può essere se non impossibile e paradossale?</p>



<h4 class="wp-block-heading">7. L’accertamento impossibile e la sperimentazione infinita. Quando finisce una sperimentazione?</h4>



<p>È chiaro che si tratta di un interrogativo radicale, che da solo dovrebbe invitare alla riflessione, e che, per non essere inutilmente distruttivo, deve fare i conti con la realtà.</p>



<p>E per fare i conti con la realtà, da questo interrogativo deve per forza venirne un altro, che è poi quello relativo all’identificazione del momento in cui un accertamento su base sperimentale può dirsi sufficientemente fondato.</p>



<p>Perché è chiaro che anche ai processi di accertamento in via sperimentale si deve poter porre un termine. Nelle discipline processuali il giudicato formale serve ad evitare il <em>regressus ad infinitum</em> attraverso l’esaurimento dei mezzi di impugnazione. E la decisione possa così svolgere quella necessaria funzione di stabilizzazione delle situazioni giuridiche, che è tipica della cosa giudicata sostanziale (35). La quale non fornirà mai la verità assoluta, ma ha almeno il vantaggio di darci una verità convenzionale che è da accettare a fini pratici, perché utile ad evitare il <em>fiat iustitia pereat mundus</em>.</p>



<p>Detto in altri termini, l’apposizione di un limite convenzionale alle sperimentazioni che stanno alla base di un accertamento sulle proprietà di un farmaco è necessario per evitare di cadere da un paradosso – che è quello dell’accertamento impossibile – all’altro, che sarebbe quello della sperimentazione infinita, che andasse alla ricerca della verità definitiva e incontrovertibile.</p>



<p>Che, piaccia o non piaccia, si sa benissimo essere impossibile da raggiungere in via sperimentale, a meno di non voler continuare a confondere la ‘scienza’ con i Dieci Comandamenti, come sembra essere diventato frequente nel discorso pubblico.</p>



<p>La questione però – bisogna esserne subito avvertiti – è destinata, almeno per il momento, a restare aperta. E non perché sia impossibile chiuderla, ma perché è espressa da un problema di successione tra fonti, e quindi di diritto intertemporale, particolarmente delicato e gravido di conseguenze, presente nella normativa di settore.</p>



<p>Perché, in poche parole, è vero che dal 2014 è in vigore in Europa il Reg. 2014/536 (Clinical Trials Regulation), destinato a disciplinare e uniformare le pratiche di sperimentazione clinica in Europa (36).</p>



<p>Questo obiettivo di uniformazione delle pratiche di sperimentazioni si sarebbe dovuto cogliere attraverso l’abrogazione (da parte di un Regolamento) della disciplina della precedente Dir. 2001/20. La quale, come ogni Direttiva, rinviava per la sua attuazione ai legislatori nazionali, con il risultato di dare vita ad un particolarismo giuridico (e autorizzatorio) disfunzionale alle esigenze della ricerca, e comunque gravido di conseguenze economiche. Si tratta, per inciso, della stessa Direttiva cui si fondano i Regg. 2004/726, e il Reg. 2006/507 che abbiamo visto essere alla base della tipologia di autorizzazioni presenti in UE.</p>



<p>La faticosa approvazione del Reg. 2014/536 avrebbe dovuto fornire una più solida base giuridica alle <em>good practices</em> che di fatto vengono applicate durante le diverse fasi di sperimentazione, fissandone, fasi, svolgimento, e termine. E, in linea di principio, intervenire sul problematico aspetto dei controlli sulle fasi e sui risultati delle sperimentazioni.</p>



<p>Il punto è che questo Regolamento UE, entrato in vigore nel 2014, è restato per così dire in sospeso fino ad oggi, per diverse ragioni, tra le quali rientra lo spostamento della sede EMA da Londra a Amsterdam conseguente alla Brexit. A cui si devono aggiungere le difficoltà di attivazione del CTIS (Clinical Trials Information System), ovverosia del database UE sulla sperimentazione clinica che costituiva condizione imprescindibile per la sua entrata in funzione.</p>



<p>Non si tratta di un caso eccezionale che una disciplina entrata in vigore sia sospesa, quanto alla sua efficacia, perché inapplicabile in assenza di adempimenti successivi (37). Anzi, nell’ambito del diritto pubblico è una cosa che avviene con una certa frequenza: basti pensare a cosa sia l’efficacia di una legge la cui applicazione possa dipendere dall’adozione di successivi decreti ministeriali di attuazione. È formalmente efficace, ma inapplicabile nella realtà.</p>



<p>L’impressione, però, è che qui si abbia a che fare con qualcosa di diverso.</p>



<p>Il punto è che l’art. 96 Reg. 2014/536, prevede che</p>



<pre class="wp-block-verse"><em>Articolo 96</em> Abrogazione. 1. La direttiva 2001/20/CE è abrogata a decorrere dalla data di cui all’articolo 99, secondo comma. 2. I riferimenti alla direttiva 2001/20/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.</pre>



<p>L’art 99, cui fa rinvio il 96, prevede che</p>



<pre class="wp-block-verse"><em>Articolo 99</em> Entrata in vigore. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 82, paragrafo 3, ma comunque non prima del 28 maggio 2016.</pre>



<p>L’art. 99, a sua volta, rinvia all’art. 82 par. 3, il quale prevede che il Regolamento sia applicabile dopo un evento futuro (e incerto nell’<em>an</em>) previsto dall’art. 82 par. 3, che è poi la pubblicazione in G.U. dell’Unione dell’avviso relativo all’attivazione del sistema informatico CTIS.</p>



<pre class="wp-block-verse"><em>Articolo 82</em> Funzionalità del portale e della banca dati UE. 1. L’agenzia, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, elabora le specifiche funzionali del portale UE e della banca dati UE, insieme al calendario per la relativa applicazione. 2. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia, sulla base di una relazione di revisione contabile indipendente, informa la Commissione di aver verificato la piena funzionalità del portale UE e della banca dati UE e la conformità dei sistemi alle specifiche funzionali redatte a norma del paragrafo 1. 3. La Commissione, dopo aver accertato che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, pubblica un avviso a riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.</pre>



<p>A parte ogni considerazione sulla raffinata tecnica normativa impiegata, che sarebbe stata degna di miglior causa, è chiaro che il Reg. 536/ 2014 ci consegna un atto normativo che si definisce in vigore, ma espressamente non applicabile. Che è qualcosa di diverso rispetto all’ipotesi di un atto inapplicabile per mancanza di strumenti di attuazione.</p>



<p>In realtà, come si diceva, nonostante il problematico impiego delle categorie di ‘vigenza’ e ‘applicabilità’ della versione italiana, si tratta di un atto normativo sottoposto a una condizione di efficacia. Le autoqualificazioni normative hanno il valore che hanno, e decenni di giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra Stato e Regione stanno a dimostrarcelo (38), tanto più laddove questi termini vengono espressi in una lingua straniera e poi tradotti. Sicché la figura giuridica che meglio potrebbe descrivere la condizione del Reg. 536/2014, almeno nell’ordinamento italiano, è quella della abrogazione subordinata ad una condizione (39). L’art. 17/2 co. l. 400/1988, del resto, prevede un fenomeno simile di successione di fonti nel tempo subordinata ad una condizione. E qualcosa di simile si è avuto, di recente, con la vicenda dei d.P.C.M. (40).</p>



<p>Nell’Aprile 2021, l’EMA ha annunciato l’attivazione del portale per il 31 gennaio 2022 (41), subordinando a questa attivazione anche il passaggio dalla antica alla nuova disciplina (formale) delle sperimentazioni che presiedono al rilascio delle autorizzazioni commerciali. Che comunque è governata da un complesso sistema di norme transitorie, finalizzate a consentire il passaggio graduale da un regime ad un altro delle sperimentazioni, garantendo comunque il<em> tempus regit actum</em> per i soggetti istanti (cd. sponsor della ricerca).</p>



<p>Sicché è facile capire come in questo intervallo di tempo il quadro giuridico che regola le attività di sperimentazione sia stato e continui ad essere – per così dire – in una delicata fase di transizione.</p>



<p>Tanto che, almeno in Italia, sembra trovare ancora applicazione l’antico D.M. 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell’Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali), la cui emanazione risale ai tempi del passaggio dal CUF (Comitato Unico per il Farmaco) all’AIFA, e via via aggiornato nel tempo.</p>



<p>E che non a caso l’AIFA indica tra le fonti cui presta osservanza (42). Nonché il nebuloso complesso normativo introdotto in Italia, in attuazione della Dir. 2021/20 e destinato ad essere travolto dall’entrata in vigore del Reg. 2014/536 (43).</p>



<p>Il quale decreto del 1997, di fatto, viene però letto e applicato alla luce dei principi contenuti nel Reg. 2014/536, in quanto compatibili: in realtà in base ad un sistema di soft-law dalla base giuridica e dai confini instabili. Anche questo, però, per quanto rilevante, non deve stupire troppo, e può essere ricondotto alla categoria, ben nota a chi frequenti il diritto pubblico dell’economia, dei fenomeni di ‘normatività sociale’ che si riallacciano al fenomeno della ‘autoregolazione’ di settore (44).</p>



<p>Con la consapevolezza, però, oltre che dei vantaggi, anche dei problemi che possono eventualmente discendere dalla logica della ‘autoregolazione’ se applicata alla materia sanitaria (45).</p>



<p>Il risultato in questa situazione è facilmente immaginabile, e può contribuire, assieme ad altro, a spiegare molto delle incertezze che regnano al momento sul punto. E può spiegare molti dei dubbi che l’oggettivo stato di confusione del quadro normativo di settore finisce inevitabilmente con il generare se collocato in una situazione di emergenza mai sperimentata prima, come è quello della Pandemia.</p>



<p>Soprattutto se a muoversi in questo quadro – e a parlarne in pubblico – sono portatori di competenze non giuridiche. E quindi non addestrati a maneggiare in piena consapevolezza i profili giuridici di questioni di tale delicatezza e complessità (46). Il che, a tacer d’altro, ci dovrebbe dimostrare che il problema dei saperi di settore – meglio: della comunicazione tra i saperi di settore – è un problema reale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">8. L’Emendamento Moro e il perimetro del bilanciamento tra diritto individuale e interesse collettivo</h4>



<p>Ma non c’è solo il limite (interno) degli accertamenti tecnici da tenere in considerazione a proposito di una legge introduttiva di un obbligo vaccinale. Nell’art. 32 Cost. c’è anche dell’altro: ed è quella parte dell’art. 32 che ci ricorda che, anche se opera con legge, il legislatore “non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.</p>



<p>Non si tratta di un rilievo estemporaneo, né del richiamo a un qualche generico ‘valore’ da bilanciare in nome di proporzionalità e ragionevolezza. Si tratta invece, di una esplicita norma di divieto che non può essere bilanciata, proprio perché la sua funzione è quella di perimetrare i confini, entro cui possono svolgersi i bilanciamenti tra diritto individuale e interesse della collettività previsti dallo stesso art. 32 Cost. In altri termini, stando all’art. 32 Cost., si può bilanciare quel che si vuole e come si vuole, purché questo avvenga ‘nel rispetto della persona umana’, che segna il confine entro il quale deve muoversi la discrezionalità del legislatore.</p>



<p>E che non può essere valicato, essendo tale limite facilmente riconducibile al ‘nucleo duro’, incomprimibile, e caratterizzante l’ordinamento costituzionale, a più riprese delineato dalla giurisprudenza costituzionale. E che non può essere superato attraverso un generico rinvio alla <em>salus rei publicae</em>. Sappiamo trattarsi di una classica questione di teoria della Costituzione che qui può essere solo accennata (47).</p>



<p>Per rendersi conto della funzione di sbarramento del richiamo alla ‘rispetto della persona umana’ compreso nell’art. 32, basta riprendere i contenuti del dibattito svoltosi in Assemblea Costituente in data 28 gennaio 1947, quando Aldo Moro, interviene in Commissione spiegando che i medici dell’Assemblea gli si erano rivolti con la richiesta di introdurre un emendamento finalizzato a porre delle limitazioni al potere del legislatore di disporre trattamenti sanitari coattivi.</p>



<p>Si trattava, ci dice Moro, “del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori” che evidentemente si erano posti successivamente alla diffusione delle notizie relative alle pratiche medico-sperimentali della fase bellica (48).</p>



<p>Che il problema degli interventi coattivi sanitari fosse ben presente già allora nella comunità scientifica, e costituisca un problema ricorrente, è testimoniato, se non altro, dall’intervento di replica a Moro di Umberto Nobile, il quale sostiene l’opportunità della sterilizzazione per le categorie di soggetti affetti da malattie ereditarie trasmissibili “perché la legge dovrebbe prevenire che siano messi al mondo degli infelici” destinati alla trasmissione di tare ereditarie. E comunque, che si possono dare “dei casi speciali in cui, per ragioni superiori riguardanti l’interesse stesso della sanità collettiva, la legge possa essere costretta ad imporre determinate pratiche sanitarie che con l’emendamento si vorrebbero escludere in ogni caso” (49).</p>



<p>La finalità dell’intervento, precisa Moro in risposta a Nobile, è quella di “evitare che la legge, per considerazioni di carattere generale, e per <em>una mala intesa tutela degli interessi collettivi</em> possa disporre trattamenti lesivi della dignità umana”.</p>



<p>L’immediata votazione della Commissione chiude la discussione, approva l’emendamento Moro, ed introduce un limite espresso alla discrezionalità del legislatore nel bilanciare libertà individuale e interesse della collettività.</p>



<p>È però evidente che questo limite espresso non è destinato solo ad operare nei confronti del legislatore. Esprime un principio che si riallaccia al nucleo originario e fondante dell’ordinamento costituzionale e rappresenta una specificazione del richiamo che l’art. 2 Cost. opera ai ‘diritti inviolabili’ dell’uomo, posto, non a caso, accanto al richiamo ai ‘doveri inderogabili’ di solidarietà che oggi si invocano.</p>



<p>E, contrariamente a quel che si può credere, segna un limite esplicito anche alla possibilità di bilanciare i ‘diritti’ e ‘doveri’ da parte della giurisprudenza costituzionale. Insomma, è difficile credere che si possa bilanciare una norma come: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione”. La forma repubblicana, nel suo significato minimale, di divieto espresso alla restaurazione della monarchia, o la si rivede o la si viola. E se la si rivede, la si viola. Non c’è bilanciamento possibile qui.</p>



<p>Allo stesso modo è difficile credere che si possa bilanciare una norma come: “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Come si bilancia una norma di divieto che non ammette espressamente eccezioni o deroghe (“in nessun caso”)? È chiaro che si tratta di un’operazione impossibile, a meno di non voler bilanciare l’interesse della collettività (di quale collettività?) con un divieto espresso (50). Il che, però, se tradotto in termini razionali, prende da sempre il nome di ‘deroga’, se non di ‘eccezione’, a seconda che si riferisca ad una singola, o ad una molteplicità di fattispecie nel tempo. E non di ‘bilanciamento’.</p>



<p>E resta, il bilanciamento, un’operazione impossibile a meno di voler convertire – però contro la lettera del testo – “i limiti imposti dal rispetto della persona umana” nel generico ‘valore della dignità’ dell’uomo o della persona, secondo un uso linguistico impropriamente diffuso.</p>



<p>Omettendo, però, di ricordare che di ‘dignità’ si parla in altre parti della Costituzione, ma non nell’art. 32.</p>



<p>Tra bilanciamento e infinita permutazione delle lettere dell’alfabeto c’è ancora differenza (51).</p>



<h4 class="wp-block-heading">9. È reversibile la vaccinazione?</h4>



<p>Se poi ci si vuole chiedere cosa abbiano in comune ‘sterilizzazione’ e una possibile vaccinazione obbligatoria sulla base di un vaccino/farmaco che, in questo momento, non può essere soggetto ad altro che ad una sperimentazione parziale e provvisoria – stante il limite posto del fattore tempo agli accertamenti empirici – la risposta è facile.</p>



<p>A legare assieme questi due trattamenti – evidentemente diversi – è la irreversibilità degli effetti del trattamento. E non altro. Perché – si passi l’espressione – può anche essere possibile pensare di sbattezzarsi, ma sembra molto difficile potersi svaccinare una volta che ci si è assoggettati (o si è stati coattivamente sottoposti, o indotti [52] ad un trattamento sanitario di questo genere [53]).</p>



<p>In questo caso, la disponibilità del corpo – tradizionalmente protetta dalla garanzia dell’<em>habeas corpus</em>, che è il cuore dell’art. 13 Cost., e dovrebbe esserlo anche del sistema delle libertà previste in Costituzione (54) – sarebbe già stata violata in modo irreversibile.</p>



<p>Né una eventuale legge di sanatoria – che sappiamo essere l’istituto attraverso il quale il legislatore può intervenire sugli effetti giuridici già prodotti – potrebbe produrre alcun effetto sul piano della realtà. E cioè sul corpo dei vaccinati (<em>Factum infectum fieri non potest</em>).</p>



<p>Per brevità, non vale nemmeno la pena di esaminare l’eventualità che un obbligo vaccinale possa essere fondato, anziché sull’art. 32 Cost., sulla possibilità, per lo Stato, di qualificare un obbligo vaccinale in termini di prestazione personale obbligatoria ex art. 23 Cost. A tacer d’altro, che pure sarebbe da dire, a rendere manifestamente irragionevole questa tesi, sarebbe, anche qui, la natura <em>inevitabilmente</em> parziale e provvisoria degli accertamenti tecnici che, al momento, starebbero alla base di tale obbligo. E che condurrebbero, senza fondamento, allo stesso effetto di compressione dell’<em>habeas corpus</em>.</p>



<h4 class="wp-block-heading">10. Una fonte instabile fondata su un accertamento instabile</h4>



<p>Il che ci conduce direttamente all’ultimo punto da esaminare. Che è quello relativo all’idoneità del decreto legge ad introdurre obblighi vaccinali dagli effetti potenzialmente irreversibili.</p>



<p>Il decreto legge è per definizione una fonte instabile, per quanto provvista della stessa efficacia formale della legge. Da qui il problema risaputo degli effetti irreversibili, cui il Costituente ha cercato di porre riparo attraverso l’istituto della decadenza, e attraverso la previsione della possibilità di leggi di sanatoria, che, del decreto legge, potessero stabilizzare gli effetti temporaneamente prodotti nel passato (55).</p>



<p>Non ci vuole molto a rilevare che una fonte ad efficacia instabile e provvisoria, suscettibile di produrre effetti irreversibili nella realtà, che sfuggono alla retroazione della decadenza, come è il decreto legge, se impiegata per introdurre un obbligo vaccinale sulla base di accertamenti parziali e provvisori, ma suscettibili di produrre effetti irreversibili sul corpo delle persone, costituirebbe (costituisce?) una anomalia giuridica mai vista prima.</p>



<p>Che sommerebbe provvisorietà a provvisorietà; e irreversibilità a irreversibilità.</p>



<p>Da qui la tesi per cui, in materia di obbligo vaccinale, si ha a che fare, <em>in ragione della natura della fattispecie</em>, con una necessaria riserva al procedimento e alla fonte formale, al di là di quanto disposto dalla lettera dell’art. 72/4 Cost. La vicenda avviatasi a partire dalla dec. 16 del 1978, in punto di limiti all’ammissibilità referendaria, è un buon esempio di come la natura della fattispecie può influire sull’interpretazione costituzionale. E possa generare limiti sconosciuti alla lettera della Costituzione formale. Ma non di meno altrettanto vincolanti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">11. Una conclusione?</h4>



<p>Nondimeno sappiamo tutti – o dovremmo ricordare – che il diritto pubblico ha i suoi limiti (56), e queste osservazioni possono essere superate dalla realtà. Ma non sulla base di una qualche invocazione alla ‘<em>salus rei publicae</em>’, all’insensatezza del <em>‘fiat iustitia, pereat mundus</em>’ (<em>‘Sia fatta giustizia e perisca pure il mondo’</em>, <em>n.d.r.</em>), o a qualche nuovo ‘bilanciamento’, già preannunciato, che, coinvolgendo una situazione futura ed eventuale, poco avrebbe a che vedere con il diritto razionale.</p>



<p>Ma, semplicemente sulla base della vecchia, disarmante formula, mai capita fino in fondo, per cui <em>‘Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet’ </em>(‘<em>Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione’</em>, C. Schmitt, <em>n.d.r.</em>).</p>



<p>Che è misteriosa in tempi di normalità, ma diventa chiarissima in tempi di crisi (57).</p>



<p>Con tutto quel che, da questa formula, sappiamo discendere quando ci si avvicina troppo al nucleo caratterizzante l’identità costituzionale di un ordinamento. E che serve a marcare la differenza tra un ordinamento costituzionale ed un altro.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">* Articolo pubblicato in Rivista AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 3/2021, 9 settembre 2021. Alessandro Mangia è Ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</p>



<p class="has-small-font-size">1) La qualificazione del Green Pass in termini di ‘misura equivalente’ si fonda in riferimento alle decc. 268/2017 e 118/2020 (rel. Zanon), laddove l’obbligo vaccinale in senso proprio viene equiparato, ai fini dell’indennizzo, ai vaccini che siano stati oggetto di campagna promozionale. Per altra via G. Scarselli, Note sul decreto legge 105/2021 che estende il Green Pass ad attività e servizi della vita quotidiana, in www.giustiziainsieme, 30 luglio 2021. Sulla logica che presiede il meccanismo del Green Pass come misura equivalente all’obbligo, cfr. almeno R. H. Thaler, C. Sunstein, La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità (trad. it. di Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness, Yale, 2008), Milano 2014, importante soprattutto nei suoi presupposti culturali</p>



<p class="has-small-font-size">2) Un’eccellente sintesi del dibattito epistemologico sulla nozione di scienza, rilevante per il diritto, e delle implicazioni dei temi coinvolti in questo dibattito, si trova ora in G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura. Scientismo ed antiscientismo nella prospettiva costituzionale, Napoli 2019, p. 7 ss. Sulla nozione di ‘neutralità’ della ‘scienza’ P. Wagner, Progress. A Reconstruction, Cambridge 2016; e sulla problematicità del rapporto della ‘scienza’ con la ‘persona’, N. Irti-E. Severino, Dialogo su Diritto e Tecnica, Roma-Bari 2001. Sui tre ‘tipi’ possibili di rapporto tra ‘stato’ e ‘tecnica’, cfr. E. Forsthoff, Lo Stato della società industriale (trad. it. di Der Staat der Industriegesellschaft, 1971), Milano 2011, p. 41.: ‘<em>Una prima</em> possibilità è data dalla piena identificazione dello Stato con la tecnica […] e poiché la tecnica non ha alcuna finalità che le sia immanente essa può essere oggetto di una strumentalizzazione totale. Identificare lo Stato con la tecnica significa allora che lo Stato si fa signore e promotore del progresso tecnico. <em>La seconda possibilità</em> è che lo Stato si ponga come espressione e, al tempo stesso custode di un ordine politico concreto e, restando indipendente dalla tecnica, determini gli ambiti all’interno dei quali la realizzazione tecnica può svolgersi. Il che, peraltro, non significa escludere che l’ordine politico possa trovarsi nella situazione di doversi adeguare al contesto materiale prodotto dalla tecnica. <em>La terza possibilità</em> è che lo Stato lasci libero corso allo sviluppo tecnico, limitandosi a quelle attività che la società industriale non deve o non vuole assolvere da sé […] <em>Lo Stato in questo caso diventa una funzione complementare allo sviluppo della società industriale”</em></p>



<p class="has-small-font-size">3) Il riferimento, qui, è al discorso di J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto (trad. it di Vorverstaendnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt.a.M., 1970), Napoli 2010</p>



<p class="has-small-font-size">4) Sulla ‘razionalità’ (<em>ratio</em>) come elemento caratterizzante il diritto europeo, sul rapporto tra <em>ratio</em> e <em>potestas</em>, e sulla progressiva dissoluzione dell’elemento razionale nel discorso giuridico, cfr., sulla scorta di M. Weber, C. Schmitt, La condizione della scienza giuridica europea, Roma 1996 (trad. it di Die Lage der europaeischen Rechtswissenschaft (1943-1944), Berlin 1958). Ma è significativa, da tutt’altra prospettiva, l’analisi che si ritrova in R. Wietholter, Le formule magiche della scienza giuridica (trad. it. di Rechtswissenschaft, Frankfurt 1968), Roma-Bari 1975, sorprendentemente convergente con quella proposta vent’anni prima da Schmitt</p>



<p class="has-small-font-size">5) Fondamentale è ancora la rilettura di G. Franchi, La perizia civile, Padova 1959</p>



<p class="has-small-font-size">6) Una precisa e veloce esposizione dei problemi connessi alla nozione di ‘discrezionalità tecnica’ si trova in G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, IV ed., Torino p. 210. Su problemi e confini del sindacato giurisdizionale in materia, A. Travi, Il giudice amministrativo e le valutazioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni, in Diritto Pubblico 2004, p. 439 ss. Una trasposizione in Italia delle categorie del dibattito tedesco sul punto si trova in D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova 1995</p>



<p class="has-small-font-size">7) A. Mangia, Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche, in L. Violini (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Milano, 2011, p. 51 ss.</p>



<p class="has-small-font-size">8) D. Morana, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione al diritto all’equo indennizzo, in Osservatorio AIC 1/2021</p>



<p class="has-small-font-size">9) A meno di non voler richiamare, erroneamente, l’art. 9 Cost. “La Repubblica pro</p>



<p class="has-small-font-size">muove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”. Cosa che la Corte costituzionale non ha mai fatto. In realtà la dec. 282/2002 fonda il suo rinvio al sapere di settore sulla base di una esigenza di uniforme applicazione del limite dei principi ex art. 117, oltre che sull’art. 3 Cost. Nondimeno gli impieghi successivi della dec. 282/2002 hanno mostrato di considerare il sapere di settore come un vincolo interno alla discrezionalità del legislatore, senza più richiamare né il limite dei principi, né l’art. 3 Cost., e nemmeno il senso originario della decisione. Questo ha permesso di costruire progressivamente, fin dalla successiva dec. 383/2003 (rel. Onida), una dottrina della Corte sui rapporti tra scienza e diritto, comunque diversa da quella presente presso la Corte Suprema fondata sui casi Frye e Daubert. E ciò perché Frye e Daubert sono in realtà dottrine della prova nel processo. E non essendo la Corte costituzionale giudice del fatto, come lo è la Corte Suprema americana, una trasposizione diretta di Frye e Daubert nell’ordinamento italiano sarebbe stata impossibile. Su questo, e per maggiori riferimenti, A. Mangia, Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche, cit., p. 73. Per una sintesi italiana del dibattito USA su Frye e Daubert cfr. M. C. Tallacchini, Giudici, esperti, cittadini. Scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile, in B. De Marchi-M.C. Tallacchini, Politiche dell’incertezza, scienza e diritto, Politeia, 2003, p. 83 ss.</p>



<p class="has-small-font-size">10) D. Rodrik, Ragioni e torti dell’economia. La scienza triste e le sue leggi (trad. it. di Economic Rules, 2015, Oxford)</p>



<p class="has-small-font-size">11) C. Casonato, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Riv. AIC 2/2016</p>



<p class="has-small-font-size">12) Q. Camerlengo, Indizi di perdurante asimmetria tra legge statale e legge regionale. La primazia delle valutazioni scientifiche, in Le istituzioni del federalismo, 2002, p. 695. Di ‘riserva di scienza’, con analoghi pregi e difetti, si è parlato, di recente, in D. Servetti, Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislativa e giurisdizionale, Pisa 2019, p. 214 e in G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, cit., p. 167</p>



<p class="has-small-font-size">13) Una felice sintesi dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto si trova in G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, cit, p. 167 ss.</p>



<p class="has-small-font-size">14) V. Antonelli, Le istituzioni statali, nazionali ed europee, in R. Balduzzi – G. Carpani, Manuale di diritto sanitario, Bologna 2013, p. 183 ss., la cui trattazione è però condizionata dalla situazione organizzativa al momento della stesura</p>



<p class="has-small-font-size">15) E cioè sulla base del Federal Public Health Service Act per quanto riguarda l’atto di approvazione delle BLA (Biological Licence Application) di cui alla Sect. 351 (a). E sulla base del Federal Food, Drugs and Cosmetics Act per quanto riguarda le EUA (Emergency Use Authorization) di cui alla Sect. 564</p>



<p class="has-small-font-size">16) Che è poi, sulla base della stessa Sect. 564, il Secretary del Department for Health and Human Services (DHHS), dell’Amministrazione Federale</p>



<p class="has-small-font-size">17) Che in URSS la dottrina ufficiale delle scienze biologiche fosse il lamarckismo e non il darwinismo, può dire molto del rapporto che le dottrine scientifiche intrattengono sempre con il potere politico, in un dato momento storico, e in un dato ordinamento. Cfr. Sul punto N. Roll Hansen, The Lysenko Effect. The Politics of Science, New York 2005 </p>



<p class="has-small-font-size">18) E. Boeckenfoerde, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione (trad. it. di Die Entstehung des Staates als Vorgang der Saekularization, Stuttgart 1967), Brescia 2006</p>



<p class="has-small-font-size">19) M. Weber, Economia e Società. Dominio, Roma, 2011</p>



<p class="has-small-font-size">20) I De Republica Libri Six di Bodin iniziano non a caso con la formula <em>Respublica est familiarum rerumque inter ipsas communium</em> summa potestate <em>ac </em>ratione moderata <em>moltitudo</em></p>



<p class="has-small-font-size">21) A. Mangia, Discrezionalità legislativa e valutazioni tecniche, cit., p. 69</p>



<p class="has-small-font-size">22) Per semplicità si può omettere ora, nel testo, il richiamo alla Dir. 2001/83/CE, a cui i due Regolamenti si riallacciano. Se ne parlerà più avanti </p>



<p class="has-small-font-size">23) <a href="https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation">https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation</a> </p>



<p class="has-small-font-size">24) Il riferimento è, evidentemente, alla vicenda delle autorizzazioni del vaccino Astrazeneca e al succedersi delle indicazioni EMA relative al suo impiego. Cfr. la Decisione di esecuzione UE 698/2021 del 29/01/2021, (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/dec_150842_it.pdf), poi modificata dalla Decisione di esecuzione UE 1998/2021 del 19 03 2021, che ridefiniva le modalità di utilizzo e somministrazione del vaccino ‘Astrazeneca’, poi ridenominato, non a caso, Vaxzevria</p>



<p class="has-small-font-size">25) Non è dunque l’EMA a rilasciare l’autorizzazione, ma la Commissione, con quel che ne discende in termini di responsabilità. Formalmente, l’EMA svolge un’attività preparatoria, di natura (non solo) istruttoria e di accertamento su base tecnica, finalizzata all’adozione, da parte della Commissione di un provvedimento finale secondo schemi noti al diritto amministrativo. Tant’è vero che, nelle versioni italiane delle 5 autorizzazioni condizionate rilasciate ai vaccini anti-Covid dal gennaio 2021 in poi (due su Astrazeneca), si parla, significativamente, di ‘parere’ EMA. Va da sé, poi, che la sostanza del provvedimento si ritrova nel complesso di allegati alla Decisione, cui la stessa Decisione rinvia. Sicché gli allegati finiscono con il costituire la vera ‘disciplina’ del farmaco, per il periodo di efficacia della decisione (soft law), dettandone lo ‘statuto’ giuridico rilevante non solo ai fini della responsabilità per il suo impiego da parte degli operatori sanitari </p>



<p class="has-small-font-size">26) Fermo restando che l’uno accertamento si produce ad istanza di parte, e l’altro per iniziativa del giudice. Ma è evidente che questo qui non rileva</p>



<p class="has-small-font-size">27) <a href="https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring#accelerated-evaluation">https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-diseasecovid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring#accelerated-evaluation</a> </p>



<p class="has-small-font-size">28) Un prezioso lavoro di traduzione in termini giuridici di caratteristiche e oggetto delle diverse fasi delle sperimentazioni si trova in G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, cit., p. 245 ss. Sulle prassi italiane vedi <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.aifa.gov.it/sperimentazione-clinica-dei-farmaci" target="_blank">https://www.aifa.gov.it/sperimentazione-clinica-dei-farmaci</a> </p>



<p class="has-small-font-size">29) Riferimenti alla vicenda della talidomide si trovano in F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale (comprende il saggio “La nozione penalmente rilevante di causa” e una postfazione su “L’ultimo decennio di sentenze dalla Cassazione sulla ‘condizione necessaria’ conforme a leggi di copertura”), II ed., Milano 2000. Per maggiori riferimenti alla vicenda, sia pure provenienti da un gruppo di interesse, cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.vittimetalidomideitalia.it/documenti/" target="_blank">https://www.vittimetalidomideitalia.it/documenti/</a> </p>



<p class="has-small-font-size">30) Cfr. Senato della Repubblica, Disegno di legge costituzionale d’iniziativa della Senatrice Bonino comunicato alla Presidenza il 2 dicembre 2019, Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente n. 1632, XVIII Legislatura</p>



<p class="has-small-font-size">31) Gai.3.98: “Item si quis sub ea condicione stipuletur, quae existere non potest, velut ‘si digito caelum tetigerit’, inutilis est stipulatio. Sed legatum sub inpossibili condicione relictum nostri praeceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset; diversae scholae auctores nihilo minus legatum inutile existimant quam stipulationem. Et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest”. (“Se taluno stipuli con questa condizione, che non può esistere, come “se toccherà il cielo con un dito”, la stipulazione è inutile. Ma i nostri maestri ritengono che il legato disposto sotto condizione impossibile sia dovuto come se fosse stato disposto senza condizione; i giuristi dell’altra scuola ritengono che il legato sia inutile come la stipulazione. Diritto romano, <em>n.d.r.</em>)</p>



<p class="has-small-font-size">32) Sul che V. Angiolini, Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica, Rivista di diritto costituzionale, 1996, p. 57</p>



<p class="has-small-font-size">33) Sul concetto di Natur der Sache cfr. K. Engisch, Zur Natur der Sache im Strafrecht, in Festschrift fuer E. Schmidt, 1960, p. 90 ss., nonché H. Krueger, Allgemeine Staatslehre, 1964, p. 294 e p. 430</p>



<p class="has-small-font-size">34) Sul che cfr. C. Schmitt, La tirannia dei valori (trad. it di Die Tyrannei der Werte, 1960), Brescia 2008, p. 55: “Soltanto da un punto di osservazione o da un punto di vista stabilito si può determinare se qualcosa ha valore e in che misura, se qualcosa è di valore e quanto”. È il problema, in altre parole, della determinanza dell’Angriffspunkt nei processi di bilanciamento. Lo stesso problema è espresso, in altri termini, da un sociologo del diritto, come J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto, cit.</p>



<p class="has-small-font-size">35) Cfr. A. Merkl, Il problema del giudicato nella giurisdizione e nell’amministrazione, in Il duplice volto del diritto, Milano 1987, p. 325, sulla scorta di E. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft. Vervaltungsrechtliche Studien, Wien, 1886 </p>



<p class="has-small-font-size">36) Una veloce sintesi del quadro normativo si trova in G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, cit., p. 255 ss.</p>



<p class="has-small-font-size">37) R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, cit., p. 169 </p>



<p class="has-small-font-size">38) A. Mangia, Sulle clausole di autoqualificazione legislativa, in Il Diritto della Regione, 1990, p. 69 </p>



<p class="has-small-font-size">39) Sulla difficoltà di trasporre e impiegare al diritto UE le tradizionali categorie di teoria generale cfr. A. Mangia, Il frattale europeo e la logica del ‘descrivere’ per ‘prescrivere’, in Scritti in Onore di R. Bin, Torino 2019</p>



<p class="has-small-font-size">40) A. Mangia, Emergenza, fonti fatto e fenomeni di delegificazione temporanea, in Rivista AIC 2/2021, dove si sostiene la legittimità dei d.P.C.M successivi al d.l. 6/2020</p>



<p class="has-small-font-size">41) <a href="https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trialsregulation">https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trialsregulation</a></p>



<p class="has-small-font-size">42) <a href="https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf">https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/Decreto_Ministeriale_15luglio1997.pdf</a></p>



<p class="has-small-font-size">43) Per la cui descrizione si rinvia a G. Fontana, Ricerca scientifica e libertà di cura, cit, p. 255 ss. </p>



<p class="has-small-font-size">44) G. Berti, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, in Riv. Dir. Priv. 2003</p>



<p class="has-small-font-size">45) Sui problemi dell’EBA (Evidence Based Medicine), con riferimento alla responsabilità medica (legge Balduzzi) e, in generale, del soft-law che ne sta alla base, cfr. G. Fontana, Ricerca scientifica e liberà di cura, cit., p. 99 ss.; M. Caputo, “Filo d’Arianna” o “Flauto magico”. Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica, in www.penalecontemporaneo (16 luglio 2012); A. Carminati, Libertà di cura ed autonomia del medico, Bari 2018, p. 83, con veloci riferimenti al ruolo del soft law nella giurisprudenza penale e nell’integrazione delle fattispecie legale</p>



<p class="has-small-font-size">46) Il che apre la strada al problema, ben noto negli USA, della ‘judicial deference’ delle Corti nei confronti degli accertamenti condotti dalle Agenzie istituite con l’Administrative Procedures Act del 1946. Cfr., ad es., A. Woolhander, Judicial Deference to Administrative Action &#8211; A Revisionist History, in Administrative Law Review 1991, p. 47; A. Bamzai, The Origins of Judicial Deference to Executive Interpretation, in Yale Law Journal 2017. Interessante al proposito il dibattito svoltosi in USA nel 2020, in piena pandemia, in margine a C. Sunstein, A. Vermeule, Law and Leviathan: Redeeming the Administrative State, Harvard University Press, 2020 sulla base delle tesi che curiosamente mirano ad importare negli USA il modello dello Stato amministrativo e della Cameralistica europea. Sul punto C. Sunstein, A. Vermeule, The Morality of Administrative Law, in Harvard Law Review, 2018; A. Vermeule, ‘No’ Review of Philip Hamburger, ‘Is Administrative Law Unlawful?’, in Texas Law Review 2014; P. Hamburger, Vermeule Unbound, in Texas Law Review 2015; J. Yoo, R.J. Delahunty, The Obama Administration, the Dream Act and the Take Care Clause, in Texas Law Review, 2013. Cfr. inoltre J. Postell, Bureaucracy in America: The Administrative State’s Challenge to Constitutional Government, Columbia, 2017. In Italia fondamentale B. Marchetti, Pubblica amministrazione e Corti negli Stati Uniti, Padova 2006, sulla scorta di A.C. Amann, W.T. Mayton, Administrative Law, 3rd Edition, 2014, dove si ritrova la giurisprudenza USA successiva al caso Chevron </p>



<p class="has-small-font-size">47) C. cost. 238/2014</p>



<p class="has-small-font-size">48) Atti A.C. 28 gennaio 1947, p. 204, MORO: “Importante è anche l’altra parte dell’emendamento. Non soltanto ci si riferisce alla legge per impedire che i cittadini non possano essere assoggettati altrimenti a pratiche sanitarie, ma si pone anche un limite al legislatore, impedendo pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Si tratta, prevalentemente, del problema della sterilizzazione e di altri problemi accessori” </p>



<p class="has-small-font-size">49) Atti A.C. 28 gennaio 1947, p. 204, NOBILE</p>



<p class="has-small-font-size">50) O magari con norme processuali, come pure è avvenuto </p>



<p class="has-small-font-size">51) Cfr., di recente, e di grande significato, H. Dreier, Wertfrehiheit. Il postulato di Max Weber sull’avalutatività della Scienza (trad. It. di Max Webers Postulat de Wertfreiheit in der Wissenschft un die Politik, 2010, Stuttgart 2010</p>



<p class="has-small-font-size">52) Vale sempre qui il richiamo alle decc. 268/2017 e 118/2020 (rel. Zanon), dove obbligo vaccinale o semplice ‘raccomandazione’ alla vaccinazione vengono considerati perfettamente equivalenti. Il che risolve in premessa anche il problema della qualificazione giuridica del cd. Green Pass</p>



<p class="has-small-font-size">53) Lo stesso concetto è espresso dalla formula ‘Eggs break, but they don’t unbreak’, che si trova in B. Greene, The Fabric of the Cosmos: Space, Time and the Texture of Reality, New York, 2004, p. 13., cit. in R. Bin, Normatività del fattuale, Modena 2021, p. 68. Una curiosa analogia tra ‘vaccinazione’ Covid 19 e “programma nazista Aktion 14” per “imporre pratiche sanitarie eugenetiche per il miglioramento della razza” si trova in S. Curreri, Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, in www.lacostituzione.info (28 agosto 2021). Del che, però, non c’è da dire troppo</p>



<p class="has-small-font-size">54) G. Berti, Manuale di interpretazione costituzionale, III ed. Padova 1994: “L’articolo 13 tutela dunque la libertà personale di ogni uomo, ricacciando le costrizioni, i condizionamenti sia fisici che spirituali e ponendo per tale via il presupposto perché l’uomo possa espandere la sua personalità. Nelle prime Costituzioni questo principio era stato inteso in modo piuttosto ristretto: la preoccupazione più sentita era quella della possibilità di restrizione fisica della libertà da parte delle forze di polizia dirette dal potere esecutivo, per cui il concetto di libertà personale si restringeva alla c.d. libertà dagli arresti. Oggi ne abbiamo certamente una nozione più larga e comprensiva, anche in connessione con l’ampliamento e la sofisticazione dei mezzi di compressione delle libertà (si pensi, ad es, alle c.d. banche dati). Ancora oggi possono peraltro insorgere in noi dei dubbi sulla effettività delle libertà verso il potere politico. <em>Il nucleo principale, fondamentale minimo è quello della libertà personale</em>: se noi volessimo però avere un’idea un po’ più larga, più comprensiva delle libertà, dovremmo collegare l’articolo 13 con tutti gli altri articoli della Costituzione che riguardano appunto le diverse libertà. Però, dato che anche nei codici e così anche nelle Costituzioni opera una sorta di economia sistematica, per cui la disposizione viene identificata, rispetto ad altre disposizioni, in base all’oggetto che le è proprio, se da una parte riusciamo a cogliere questo principio di libertà in tutte le sue esplicazioni possiamo dunque interpretare queste disposizioni come se ciascuna fosse una singola e speciale espressione della libertà (ma sul presupposto di una fondamentale libertà dell’uomo che riguarda ogni profilo della sua personalità) dall’altra parte dobbiamo dare atto che ci sono delle differenze di disciplina a seconda dei vari diritti. L’articolo 13, dunque può essere ritenuto la matrice o la base delle altre libertà, anche se siamo consapevoli che pure queste altre libertà possono proporre per loro conto problemi di specifica compatibilità con istanze sociali contrapposte […]<em> Il primo comma dell’articolo 13 Cost. esprime una garanzia costituzionale che copre il soggetto in ogni manifestazione della sua libertà, nei confronti dello Stato e di chiunque.</em> Si è detto poco fa che questa affermazione di inviolabilità della libertà non riguarda soltanto la libertà dagli arresti, ma <em>comprende tutte le possibili occasioni in cui la libertà individuale può venire ridotta o menomata</em>, anche se bisogna dare atto che l’inviolabilità della libertà è consegnata spesso a garanzie di carattere puramente formale (le misure giuridiche sono spesso solo formali)”</p>



<p class="has-small-font-size">55) R. Tarchi, Incompetenza legislativa del Governo, interposizione del Parlamento e sindacato della Corte costituzionale, in Giur. Cost. 1988, p. 949: “La sanzione della decadenza con effetti ex tunc sta a significare che tutti gli effetti, normativi e materiali, prodotti dal decreto sono travolti: è come se nessuna vicenda normativa si fosse mai prodotta e l’ordinamento fosse rimasto inalterato. Ora, se per un verso la decadenza del decreto è idonea a rescindere sempre e comunque tutti gli effetti incidenti sul sistema delle norme (abrogazione etc.) non altrettanto può dirsi per gli effetti materiali. <em>Esistono, infatti, materie nelle quali la sola adozione di un decreto legge (e la sua provvisoria vigenza) può produrre situazioni ed effetti materiali irreversibili, resistenti anche al regime di nullità totale cui il decreto decaduto è soggetto</em>” </p>



<p class="has-small-font-size">56) E sono limiti che non riguardano solo l’antico diritto del bilancio, a proposito del quale questa formula è stata pronunciata</p>



<p class="has-small-font-size">57) Ad illustrazione di quanto sostenuto nel testo, che rinvia alla differenza tra ‘speciale’ ed ‘eccezionale’ nella teoria delle fonti, si anticipano qui le conclusioni di A. Mangia, La legge regionale nel sistema delle norme d’ordinanza, in corso di pubblicazione, in Le Regioni 3/2021: “Il che ci conduce direttamente al secondo problema di cui si diceva, e cioè la distinzione tra ‘speciale’ ed ‘eccezionale’. Si sa, infatti, che per quanto questi due termini possano spesso essere sovrapposti, ed apparire fungibili nel discorso corrente, rinviano in realtà a due distinte modalità di funzionamento delle discipline presenti nell’ordinamento, descritte da tempo nelle Preleggi. La specialità, ci dice l’art. 15 delle preleggi, si risolve nella capacità di una disciplina di anteporsi, e di essere preferita nell’applicazione a talune fattispecie alla disciplina che si assume come generale, in virtù di un <em>aliquid proprium</em> (cioè un elemento caratterizzante), di cui è sprovvista la norma generale. Anche per questo la norma speciale, come ben sanno i cultori del diritto penale, è una norma che restringe la portata dell’altra, impedendone alcune applicazioni, ma non ha nulla a che fare con la vigenza della prima, che coesiste continuativamente con la seconda. L’eccezionalità è qualcosa di diverso, perché, ci ricorda l’art. 14 preleggi, si riferisce ad una disciplina che non può trovare applicazione ‘al di là dei tempi e luoghi in essa considerati’: e quindi non può produrre, in linea di principio, un effetto permanente nell’ordinamento (come è proprio della ‘specialità’) perché si riferisce ad un’unica fattispecie o classi di fattispecie tra loro correlate, ma che comunque si sa a priori essere limitate nel tempo e nello spazio. Per questo la norma eccezionale non tollera l’analogia, e non può essere utilizzata per la costruzione in via induttiva di ‘principi’ interni all’ordinamento (V. Angiolini, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova 1986, p. 129, sulla scorta di N. Bobbio, Teoria dell’ordinamento giuridico, Torino 1960, p. 100): perché si sa a priori che la sua presenza nell’ordinamento è una ‘rottura’ dell’ordinamento, <em>ammissibile solo in quanto temporanea</em>. La differenza tra ‘speciale’ ed ‘eccezionale’, insomma, sta tutta nella stabilità o nella capacità di durare nel tempo delle discipline che, di volta in volta, si immettono nell’ordinamento; e questa stabilità/instabilità ne condiziona inevitabilmente applicazione e collocazione sistematica. “A questo punto, però, chiedersi se la disciplina dell’emergenza che si risolve nel sistema di norme d’ordinanza costruito sui d.P.C.M. sia una disciplina eccezionale ai sensi dell’art. 14 Preleggi, o sia destinata a convertirsi in uno stabile ‘diritto speciale dell’emergenza’, non è un interrogativo che riguardi, o dovrebbe riguardare, solo gli appassionati delle classificazioni dogmatiche. <em>Perché è dalla risposta a questo interrogativo che dipende la conformazione futura dell’assetto costituzionale, ben al di là di quanto non stia in gioco sul versante, tutto sommato limitato, del rapporto fra Stato e Regioni. In altri termini, è dalla risposta a questo quesito (che è poi un quesito sul ‘fino a quando?’) che dipende l’assoggettarsi (o meno) dell’ordinamento ad uno di quei ‘mutamenti’ progressivi, impercettibili, ma costanti, che bene hanno conosciuto in passato i cultori del diritto costituzionale. E che si sono presentati – o sono stati presentati, a posteriori – quasi sempre in termini di ‘ineluttabilità’ della forza normativa della situazione, o, più banalmente, di pressione della forza del ‘fatto’ sulla sfera del diritto</em> (sul tema del mutamento costituzionale come formula per alludere all’influenza dei ‘fatti’ in rapporto alle norme costituzionali, fino a produrne in via di fatto mutamenti irreversibili, cfr. i contributi racchiusi nel fascicolo 1/2020 di Diritto costituzionale, Rivista Quadrimestrale, a cura di A. Mangia, R. Bin; R. Bin, Normatività del fattuale, Modena 2021; A. Ruggeri, Tre questioni in tema di mutamenti costituzionali, in www.dirittifondamentali.it (19 maggio 2020); A. Morrone, I mutamenti costituzionali derivanti dall’Unione Europea, in www.federalismi.it (24 ottobre 2018). <em>Perché da sempre, il vero problema dello stato d’eccezione non è mai stato quello della sua ammissibilità o della sua ‘apertura’, visto che lo stato d’eccezione si impone da sé. Il problema dello stato d’eccezione è sempre stato quello della sua chiusura, e di tutto quel che, in genere, tende a lasciarsi dietro”</em> </p>
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		<title>I vaccini anti-Covid19: un approccio biomolecolare (video)</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/pandemia-invito-al-confronto-prof-chiusano-biologa-molecolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[Intervento di Maria Luisa Chiusano, Professore associato di Biologia Molecolare presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dal titolo: "I vaccini anti-Covid19: un approccio biomolecolare".]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Convegno &#8220;Pandemia: invito al confronto&#8221; organizzato dal <a href="https://www.coordinamento-cms.info/" data-type="URL" data-id="https://www.coordinamento-cms.info/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coordinamento 15 ottobre</a>. Roma, 3 e 4 gennaio 2022.</p>



<p>Intervento di Maria Luisa Chiusano, Professore associato di Biologia Molecolare presso l&#8217;Università degli Studi di Napoli Federico II, dal titolo: &#8220;I vaccini anti-Covid19: un approccio biomolecolare&#8221;.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-dailymotion wp-block-embed-dailymotion"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="Pandemia: invito al confronto. Prof. Chiusano, biologa molecolare" frameborder="0" width="500" height="283" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=kFNPrwgCAaWBgMxwQ9p&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; web-share"></iframe>
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<p></p>
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		<title>L’egemonia pandemica</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/legemonia-pandemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Cracco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[controllo sociale]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Gramsci e i concetti di ‘egemonia’, ‘intellettuale organico’ e ‘crisi di autorità’ per comprendere ciò che accade: milioni di persone hanno abdicato alla logica per leggere la realtà e la maggior parte dell’informazione e della cultura italiana (scienza compresa) si presta a essere strumento di propaganda, rinunciando alla propria deontologia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-75-dicembre-2021-gennaio-2022/" data-type="post" data-id="5623" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>(Paginauno n. 75, dicembre 2021 – gennaio 2022</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Gramsci e i concetti di ‘egemonia’, ‘intellettuale organico’ e ‘crisi di autorità’ per comprendere ciò che accade: milioni di persone hanno abdicato alla logica per leggere la realtà e la maggior parte dell’informazione e della cultura italiana (scienza compresa) si presta a essere strumento di propaganda, rinunciando alla propria deontologia</p></blockquote>



<pre class="wp-block-verse">“Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.”
Antonio Gramsci, <em>L’Ordine Nuovo</em>, 1919-1920</pre>



<p class="has-drop-cap">Due domande ricorrono nella mente.</p>



<p>La prima: com’è possibile che milioni di persone abbiano cessato di utilizzare la logica per leggere la realtà, abbiano abdicato alla razionalità che collega fra loro dati, numeri e fonti, e continuino a prestare fede a una classe dirigente che sta gestendo una pandemia con contraddizioni continue, incongruenze, illogicità e affermazioni che la stessa realtà si occupa di smentire dopo pochi giorni (1). È un fatto che non si può spiegare con la semplice capacità di persuasione di una propaganda martellante: c’è altro.</p>



<p>La seconda: com’è possibile che, per la maggior parte, l’informazione e la cultura italiana (anche la scienza è cultura), si prestino da due anni a essere strumento di propaganda senza opporre alcun ragionamento, critica, contestualizzazione agli atti del potere politico; rinunciando non solo alla propria deontologia – i mestieri di giornalista e di medico implicano una responsabilità legata all’etica – ma non temendo nemmeno di apparire stolte marionette; certi dunque che nessun cittadino, un giorno, chiederà loro conto di ciò che stanno facendo.</p>



<p>Sono due domande che scomodano Gramsci e i suoi concetti di ‘egemonia’ e di ‘intellettuale organico’; e un fatto, su tutti, ha rivelato oltre quale limite questa situazione si è spinta. Il 27 novembre scorso il senatore a vita ed ex Presidente del Consiglio, Mario Monti, è ospite alla trasmissione <em>In onda</em> su La7: le sue affermazioni hanno fatto il giro della Rete, quindi sono ormai note. Ma partiamo comunque dalle parole (i corsivi sono miei).</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le parole</h4>



<p>“Da due anni,” afferma Monti, “con lo scoppio della pandemia, di colpo, abbiamo visto che il modo in cui abbiamo organizzato il nostro mondo <em>è desueto, non serve più</em>. Due cose sono state toccate: la comunicazione e la governance del mondo, dal punto di vista della sanità. Comunicazione: subito abbiamo iniziato a usare il termine ‘guerra’ perché è una guerra, ma non abbiamo minimamente usato in nessun Paese una politica di comunicazione adatta alla guerra […] Io credo che bisognerà, andando avanti questa pandemia, e comunque <em>per futuri disastri globali della salute</em>, trovare un sistema che concili certamente la libertà di espressione, ma <em>che dosi dall’alto l’informazione</em>”. E ancora: “Comunicazione di guerra significa che c’è un <em>dosaggio dell’informazione</em>, che nel caso di guerre tradizionali è odioso perché <em>vuole far virare la coscienza e la consapevolezza della gente</em>, ma nel caso di una pandemia, quando la guerra non è contro un altro Stato ma contro un morbo, contro una cosa che è comune a tutto il mondo, io credo che bisogna trovare delle modalità <em>meno democratiche</em> secondo per secondo&#8230;” E continua, Monti: “Abbiamo o non abbiamo accettato delle limitazioni molto forti alla nostra libertà di movimento? E bene che siano venute da parte dei governi. Quindi in una <em>situazione di guerra</em>, quando l’interesse di ciascuno coincide con l’interesse pubblico, pena il disastro del Paese e di ciascuno, <em>si accettano delle limitazioni alla libertà</em>. Noi ci siamo abituati a considerare la possibilità incondizionata di dire qualsiasi profonda verità o qualsiasi profonda sciocchezza, su qualsiasi media, come un diritto inalienabile garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: signori, in caso di guerra&#8230;” E conclude: “[In un regime democratico il dosaggio dell’informazione dovrebbe farlo] il governo, ispirato, nutrito, istruito dalle autorità sanitarie. Ma guardate che ci siamo già in questo, perché subiamo delle limitazioni molto più gravi che non la <em>limitazione nel conoscere</em> o la limitazione nell’ascoltare opinioni, perché subiamo delle limitazioni nel nostro modo di vita”.</p>



<p>I concetti espressi sono talmente chiari da non aver bisogno di essere spiegati. Giusto qualche considerazione sui corsivi applicati:</p>



<p>1. Monti parla del presente ma ha lo sguardo rivolto al futuro, e dà per scontato l’avvento di ulteriori “disastri globali della salute”: dunque in qualche modo non ritiene temporaneo lo stato di emergenza nel quale viviamo da due anni, al punto da definire “desueta” l’organizzazione che ci siamo dati finora come società;</p>



<p>2. Monti considera la pandemia una “situazione di guerra” che legittima “limitazioni alla libertà”, e valuta quella ulteriore che propone, ossia una informazione “dosata dall’alto”, “meno democratica” e controllata dal governo, meno grave rispetto ad altre a cui abbiamo acconsentito; “la limitazione del conoscere” o “nell’ascoltare opinioni”, insomma, dovrebbero essere più accettabili della limitazione al movimento personale che abbiamo – e stiamo – subendo; come se il diritto del cittadino a essere informato fosse qualcosa che non inerisce al “nostro modo di vita”, che riguarda invece viaggiare, fare shopping, andare al ristorante&#8230; e naturalmente lavorare. Produci-consuma-(crepa), sembrerebbe. E <em>non</em> pensare.</p>



<p>Sono parole gravi, è evidente. Tuttavia il problema non è tanto che Monti le abbia pronunciate – perché sappiamo chi è Monti, politicamente ed economicamente, quindi non sorprende che gli siano uscite di bocca. La gravità sta in altri due aspetti.</p>



<p>Il primo. I tre giornalisti in studio (Concita de Gregorio, David Parenzo e Marco Damilano) non sobbalzano sulla sedia né respingono seduta stante come ‘inaccettabili’ quelle dichiarazioni da parte di un senatore a vita; anzi. In un imbarazzo visibile – indice del fatto che si rendono conto di ciò che Monti sta affermando – balbettano un ripetitivo “è interessante quel che dice, spieghi bene il concetto” (!). Damilano tenta perfino una difesa (non richiesta) dello stesso senatore: “Io non credo che Monti stia attaccando la libertà di parola nostra, dei cittadini e di chi fa il nostro mestiere, credo che stia segnalando un problema […] cioè che tutti dicono la qualunque su qualunque cosa, spesso senza averne la competenza”. Abbiamo dunque una complicità tra Monti – che lancia la palla – e i giornalisti – che la tengono in campo. Al punto che il giorno successivo, quando il clamore suscitato dall’affermazione impone al senatore un chiarimento, Monti si appoggia proprio sui giornalisti per confermarla: “Al di là del termine infelice,” dichiara, “il tema esiste, al punto di essere stato argomento di dibattito con i tre autorevoli giornalisti in studio, per svariati minuti”.</p>



<p>Secondo punto. Se Monti pronuncia queste parole, e con la calma di chi le sta ben soppesando, significa che ritiene di <em>poterle</em> pronunciare: in televisione, in prima serata, in una trasmissione che ha un pubblico diffuso. Significa che ritiene che i cittadini italiani sono pronti a sentirle.</p>



<p>Vediamo Gramsci.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’egemonia</h4>



<p>Già Marx, nella <em>Ideologia tedesca</em> (1846), scrive che “le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti”; Gramsci approfondisce, aggiorna l’analisi alle società moderne e va oltre. Il concetto di ‘egemonia’ che sviluppa nei <em>Quaderni del carcere</em> (2), collegato alla riflessione sullo Stato e sulla società civile, è ampio e sfaccettato: qui ne utilizzeremo solo alcuni aspetti. Chiaramente la riflessione nasce storicamente nell’ambito del pensiero comunista e intende analizzare come la sovrastruttura di una società capitalistica riesca, utilizzando molteplici mezzi, a creare una visione del mondo che legittima il capitalismo, e a far sì che tale visione venga assimilata anche dalla classe antagonista al Capitale, ossia dai lavoratori; che in tal modo danno, paradossalmente, il proprio consenso a una sistema economico che li sfrutta e li impoverisce, anziché opporvisi. Nel tempo l’uso del concetto è uscito dall’alveo del pensiero di sinistra per essere utilizzato trasversalmente negli ambiti più diversi, dall’economia alla geopolitica; ma il nucleo del significato è rimasto.</p>



<p>Semplificandone la complessità, possiamo dire che Gramsci introduce l’‘egemonia’ opponendola al ‘dominio’: entrambi rappresentano l’esercizio di un potere, ma se il dominio è ‘forza’ e ‘costrizione’, l’egemonia è “direzione <em>intellettuale</em> e <em>morale</em>” – da qui la locuzione ‘classe dirigente’, che è altra cosa da ‘classe dominante’: è attraverso l’egemonia, dice Gramsci, che la classe dominante si accredita come classe dirigente.</p>



<p>L’egemonia infatti crea, in estrema sintesi, la nostra concezione del mondo: idee, ideologie, valori, principi, simboli, sensibilità, abitudini, modi di vivere&#8230; per dirla con Gramsci: “La realizzazione di un apparato egemonico, in quanto crea un nuovo terreno ideologico, determina una riforma delle coscienze e dei metodi di conoscenza […] quando si riesce a introdurre una nuova morale conforme a una nuova concezione del mondo, si finisce con l’introdurre anche tale concezione”.</p>



<p>Caratteristica peculiare dell’egemonia è quella di generare <em>consenso</em>: è una relazione di autorità che si basa sul consenso dei soggetti subordinati. Un consenso che nasce grazie al “prestigio” e alla “fiducia” che i cittadini riconoscono al “fondamentale gruppo dominante”. Ne consegue che quello egemonico è un potere <em>riconosciuto</em> – poiché si basa sul consenso – e quindi ritenuto <em>legittimo</em>, a differenza del ‘dominio’ il quale, basandosi sulla forza e la costrizione, è un potere ‘di fatto’, ossia si può esercitare anche quando il soggetto subordinato non lo riconosce.</p>



<p>Inoltre, appoggiandosi a prestigio e fiducia, il rapporto di egemonia non può che essere “pedagogico”. Scrive Gramsci: “Il rapporto pedagogico non può essere limitato ai rapporti specificatamente ‘scolastici’ […]. Questo rapporto esiste in tutta la società nel suo complesso e per ogni individuo rispetto ad altri individui, tra ceti intellettuali e non intellettuali, tra governanti e governati, tra élites e seguaci, tra dirigenti e diretti, tra avanguardie e corpi di esercito. Ogni rapporto di ‘egemonia’ è necessariamente un rapporto pedagogico”.</p>



<p>E non è affatto un potere mite. Perché se anche non utilizza la forza, il consenso è ottenuto tramite strategie manipolative, indottrinamento, costruzione di falsi miti e narrazioni funzionali al consolidamento del potere dominante: agisce nella sfera psicologica/emotiva/ideologica anziché in quella fisica, e l’assenso che produce non è quindi libero né attivo ma eterodiretto e passivo.</p>



<p>Infine, l’egemonia è “ovunque” e “sempre”, e questo significa che pervade la nostra vita in un modo totalizzante. La società civile la esercita attraverso realtà private di ogni tipo, dagli organi di informazione alla letteratura, al cinema, alla pubblicità, alla stessa produzione capitalistica (la merce come feticcio, da Marx, che replica alienazione e contemporaneamente colonizza l’immaginario); lo Stato la esercita mediante le sue istituzioni – scuola, università, radio e televisione pubblica ecc. – e attraverso “tutto il complesso di attività pratiche e teoriche con cui la classe dirigente giustifica e mantiene il suo dominio”.</p>



<p>Nelle società moderne, quindi, non esiste potere senza egemonia, non c’è Stato senza egemonia, afferma Gramsci.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Gli intellettuali organici</h4>



<p>Anche nel caso della categoria degli ‘intellettuali’ la riflessione di Gramsci è ampia e articolata, e ne utilizzeremo solo una parte; Gramsci arriva a dire che “tutti gli uomini sono intellettuali” – perché a tutte le funzioni sociali attengono relazioni intellettuali, ossia capacità di <em>dirigere</em> e generare <em>consenso</em> – “ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali […]. Si formano così storicamente delle categorie specializzate per l’esercizio della funzione intellettuale, si formano in connessione con tutti i gruppi sociali ma specialmente in connessione coi gruppi sociali più importanti”. Chiaramente, i giornalisti rientrano nella categoria degli intellettuali; ma anche gli scienziati – virologi, medici ecc. – i sociologi, i sondaggisti così come gli artisti nel senso più ampio (attori, scrittori, cantanti, <em>influencer</em> vari&#8230;).</p>



<p>“Gli intellettuali sono i ‘commessi’ del gruppo dominante” scrive Gramsci (3): hanno la funzione di rappresentare e veicolare le idee e la visione del mondo della classe dominante. Organizzano sia il “consenso ‘spontaneo’ dato dalle grandi masse della popolazione all’indirizzo impresso alla vita sociale dal gruppo fondamentale dominante”, sia la legittimazione “dell’apparato di coercizione statale che assicura ‘legalmente’ la disciplina di quei gruppi che non ‘consentono’ né attivamente né passivamente”. In altre parole: gli intellettuali si fanno strumento di potere sia per produrre egemonia (consenso) sia per legittimare il dominio (la repressione dell’apparato coercitivo dello Stato) su quella parte di cittadini che all’egemonia, ossia al pensiero dominante, si oppongono.</p>



<p>Gli intellettuali organici sono una categoria fondamentale perché creano l’opinione pubblica, e “ciò che si chiama ‘opinione pubblica’ è strettamente connesso con l’egemonia politica” scrive Gramsci. E: “Lo Stato quando vuole iniziare un’azione poco popolare crea preventivamente l’opinione pubblica adeguata, cioè organizza e centralizza certi elementi della società civile”. La combinazione della forza (dominio) e del consenso (egemonia) è l’esercizio del potere come si esercita nel regime parlamentare, afferma Gramsci (4), in un equilibrio mobile a seconda delle circostanze, “senza che la forza soverchi di troppo il consenso, anzi <em>cercando di ottenere che la forza appaia appoggiata sul consenso della maggioranza, espresso dai così detti organi dell’opinione pubblica</em>” (corsivo mio).</p>



<p>Com’è strutturato al suo interno il campo degli intellettuali? “Nel più alto gradino troviamo i ‘creatori’ delle varie scienze, della filosofia, della poesia ecc.; nel più basso i più umili ‘amministratori e divulgatori’ della ricchezza intellettuale tradizionale, ma nell’insieme tutte le parti si sentono solidali. Avviene anzi che gli strati più bassi sentano di più questa solidarietà di corpo e ne traggano una certa ‘boria’”.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La pandemia</h4>



<p>Veniamo a oggi.</p>



<p>L’egemonia che la classe dirigente è riuscita a esercitare sui cittadini italiani in questi ultimi due anni è senza precedenti: perché arrogandosi la patente di ‘Verità’ scientifica e di ‘Progresso’ tecnologico e creando lo stigma del no-vax/no-pass anti-scienza, irrazionale e complottista, ha fatto uso di una campagna delegittimatoria totalizzante nei confronti di ogni tipo di opposizione, e storicamente è difficile che accada in una democrazia. La narrazione pandemica – vaccini, rischi/benefici, effetti collaterali, cure alternative, emergenza, Green Pass, contagi, morti, immunità, mascherine, distanziamento, lockdown&#8230; – è stata pervasiva (h24), terrorizzante (lo è tuttora) e assoluta. È stata “sempre” e “ovunque”, ha determinato “una riforma delle coscienze” e creato una “nuova concezione del mondo”, ci ha “diretto intellettualmente e moralmente” con il nostro consenso perché, ignoranti e spaventati, abbiamo riconosciuto “fiducia” e “prestigio” allo Stato (la classe politica dominante/dirigente, che fosse personificata da Conte, Draghi, Mattarella, Figliuolo ecc.) e ai ‘virologi di Stato’, e ci siamo accomodati nel ruolo di bambini all’interno del rapporto pedagogico così impostato.</p>



<p>“Commessi” della classe dominante sono stati – e sono – i giornalisti, gli influencer, i personaggi dello spettacolo e gli scienziati a vario titolo: ossia gli “intellettuali organici” ligi al compito a loro riservato di creare consenso, indirizzare l’opinione pubblica o, se questa volta vogliamo utilizzare le parole di Mario Monti anziché quelle di Gramsci, “far virare la coscienza e la consapevolezza della gente”. Difficile riuscire a capire in quale percentuale in loro si mescolino incapacità, stupidità, pigrizia, vigliaccheria, malafede, buonafede, convenienza – e se tutti gli ingredienti siano presenti: quel che è accaduto il 27 novembre alla trasmissione <em>In</em><em> onda</em> ne fa dubitare. Perché ammesso e non concesso che un “commesso” assolva al proprio ruolo in buonafede nel caso della narrazione pandemica, quella buonafede non la si può altrettanto concedere quando quel “commesso” offre la sponda a un senatore a vita che invoca la censura governativa sulla stampa.</p>



<p>Di certo, oggi Monti ritiene che l’egemonia sia salda al punto da poter fare un ulteriore passo avanti: limitare la libertà d’informazione con il consenso dei cittadini. Non avrebbe pronunciato – e successivamente confermato – quelle parole in televisione se non fosse convinto che i tempi siano maturi. E purtroppo, vista la velocità con la quale la strada intrapresa viene percorsa – ne sono cartina tornasole il Green Pass sempre più discriminatorio e l’accettazione remissiva di continue dosi di vaccino – il senatore ha probabilmente ragione. Eppure, parallelamente, significa anche che la classe dirigente inizia a temere l’impatto sulla società del pensiero critico; nelle parole di Gramsci, significa che il potere egemonico paventa una “una crisi di autorità”.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La crisi di autorità</h4>



<p>Il potere è saldo finché è egemone, ci dice Gramsci. Il consenso è la sua forza, ma anche il suo punto debole, perché si basa su un processo che coinvolge la soggettività; e lì si può generare subordinazione acritica così come un pensiero antagonista.</p>



<p>La “crisi di egemonia della classe dirigente avviene o perché la classe dirigente ha fallito in qualche sua grande impresa politica per cui ha domandato o imposto con la forza il consenso delle grandi masse, […] o perché vaste masse […] sono passate di colpo dalla passività politica a una certa attività e pongono rivendicazioni che nel loro complesso disorganico costituiscono una rivoluzione. Si parla di ‘crisi di autorità’ e ciò appunto è la crisi di egemonia, o crisi dello Stato nel suo complesso.” Quando avviene, scrive Gramsci, vediamo agire la “doppia natura del Centauro machiavellico, della forza e del consenso, del dominio e dell’egemonia, della violenza e della civiltà […], dell’agitazione e della propaganda, della tattica e della strategia”. Ossia: la classe dominante/dirigente esercita contemporaneamente entrambi i poteri: a un maggiore utilizzo dell’apparato repressivo dello Stato corrisponde una maggiore pressione nell’ambito dell’egemonia. È ciò che stiamo vivendo.</p>



<p>Per quanto ancora egemone, la narrazione pandemica prodotta dallo Stato e dai suoi “commessi” mostra nuove crepe ogni giorno che passa: l’immunità vaccinale dura sempre meno, non blocca la trasmissione del virus, la nuova variante Omicron, stando ai primi riscontri, sembra essere meno preoccupante, eppure devono vaccinarsi anche i bambini – a fronte di una totale assenza di conoscenza sugli effetti a lungo a termine del vaccino. Siamo davanti a un fallimento sempre più visibile. Sei milioni di italiani (così titolano i quotidiani, ossia grossomodo il 10%) non si sono vaccinati e sono sempre più rumorosi nelle piazze no-vax/no-pass del sabato pomeriggio, mentre una informazione critica e argomentata, basata su fonti autorevoli, sta crescendo in Rete. Se questa informazione dovesse diffondersi maggiormente tra i cittadini si rischierebbe la “crisi di autorità”. È per questo che Monti chiama alla censura, con la condiscendenza dei tre giornalisti in studio. Occorre evitare che il dubbio si diffonda; che milioni di italiani si mettano in fila per la terza dose meno fiduciosi ed entusiasti della prima volta e chiedendosi se ci sarà anche la quarta e che senso abbia tutto questo; che altri milioni accettino il <em>booster </em>solo perché costretti dal Green Pass in scadenza, e dunque con animo bellicoso perché, a differenza delle vaccinazioni precedenti, questa volta si sentono <em>costretti</em> a farlo.</p>



<p>“Doppia natura del Centauro machiavellico”, scrive Gramsci.</p>



<p>Sul piano dell’egemonia, il potere strepita in modo sempre più forsennato al terrore e all’emergenza (indipendentemente dai numeri reali) accusando i no-vax dell’aumento dei casi positivi – nonostante l’ormai riconosciuta deficienza dei vaccini nel proteggere dalla trasmissione del virus. Utile capro espiatorio da sbattere in prima pagina, i no-vax sono perfetti per compattare una popolazione che <em>non deve</em> avere dubbi e aizzarla contro un ‘nemico’, e per nascondere il fallimento della classe dirigente nella gestione della pandemia.</p>



<p>Sul piano del dominio, al disciplinamento del Green Pass ‘base’ (5) si è accompagnata la repressione del ‘super’ Green Pass: a cittadini che non hanno commesso alcun reato, amministrativo o penale, bensì nel rifiutare un trattamento sanitario stanno esercitando un diritto che (ancora) la Costituzione gli riconosce, è vietato per legge accedere ad alcuni luoghi.</p>



<p>Da sinistra, c’è chi afferma che quella del Green Pass – e in generale la gestione della pandemia – non è la battaglia da combattere; i problemi sono altri, dicono: il lavoro, i licenziamenti, la povertà in aumento&#8230; Certamente. Ma al di là del fatto che la sinistra dovrebbe lottare contro ogni discriminazione e il Green Pass ne crea una, forse ciò che sfugge è che l’emergenza e la pandemia sono gli strumenti che la classe dominante/dirigente sta usando per disegnare una nuova società e su di essi è riuscita a produrre una nuova egemonia: se non li denunciamo come tali, non può esserci opposizione. “Le ideologie sono per i governati delle mere illusioni, un inganno subito,” scrive Gramsci, “mentre sono per i governanti un inganno voluto e consapevole. Per la filosofia della <em>praxis</em> le ideologie sono tutt’altro che arbitrarie; esse sono fatti storici reali, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di dominio non per ragioni di moralità ecc. ma proprio per ragioni di lotta politica: per rendere intellettualmente indipendenti i governati dai governanti, per distruggere un’egemonia e crearne un’altra, come momento necessario del rovesciamento della <em>praxis</em>”.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">1) In merito all’illogicità della gestione pandemica Cfr. Giovanna Cracco, <a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza/" target="_blank"><em>Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza</em></a>, Paginauno n. 74/2021</p>



<p class="has-small-font-size">2) I virgolettati di Gramsci sono tratti da: Antonio Gramsci, <em>Quaderni del carcere</em>, Einaudi, 1975 </p>



<p class="has-small-font-size">3) Gramsci riflette anche sul fatto che ogni ogni classe sociale ha i propri intellettuali e quindi una classe può, anzi deve cercare di, essere ‘dirigente’ prima di divenire ‘dominante’, ossia deve creare egemonia nella società: è l’egemonia culturale che un tempo in Italia – ormai non più – apparteneva alla sinistra. Ma è un altro discorso rispetto all’analisi di questo articolo</p>



<p class="has-small-font-size">4) Gramsci analizza l’utilizzo del dominio e dell’egemonia anche in un regime dittatoriale come quello fascista, ma è un’analisi che ci porterebbe fuori focus rispetto a questo articolo </p>



<p class="has-small-font-size">5) Cfr. Giovanna Cracco, <a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza/" target="_blank"><em>Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza</em></a>, Paginauno n. 74/2021 </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccini Covid. L’ipocrisia dei Paesi ricchi</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/vaccini-covid-lipocrisia-dei-paesi-ricchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[politica/economia]]></category>
		<category><![CDATA[big pharma]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
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		<category><![CDATA[vaccini]]></category>
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					<description><![CDATA[I numeri della campagna vaccinale nel mondo, del Covax e degli interessi di Big Pharma: dentro un data journalism la logica economicistica che governa le decisioni]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Erika Bussetti</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/numero-75-dicembre-2021-gennaio-2022/" target="_blank"><em>(Paginauno n. 75, dicembre 2021 – gennaio 2022</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>I numeri della campagna vaccinale nel mondo, di Covax e degli interessi di Big Pharma: dentro un data journalism la logica economicistica che governa le decisioni</p></blockquote>



<p class="has-drop-cap">Mentre dall’Africa arriva l’ennesima variante del SARS-CoV-2, torna in primo piano la questione della campagna vaccinale globale: a che punto siamo? Sotto la luce dei riflettori i governi del cosiddetto Primo mondo – a capitalismo avanzato – dichiarano che tutta la popolazione del pianeta deve essere vaccinata e sottolineano la propria partecipazione al programma di donazione Covax dell’OMS; lasciata la conferenza stampa, boicottano lo stesso Covax e supportano i profitti di Big Pharma.</p>



<p>Una premessa è d’obbligo: non si intende in questa indagine sostenere la visione secondo cui 7 miliardi di persone dovrebbero essere vaccinate, e ancora meno quella che ritiene che il vaccino sia “l’unico strumento che ci salverà” dal Covid-19: quel che preme evidenziare è l’ipocrisia che pervade la narrazione dominante e la logica economicistica che detta la linea all’approccio pandemico.</p>



<p>Vediamo i numeri.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Vaccinazioni nei Paesi ricchi e poveri: numeri a confronto</h4>



<p>Per la nostra analisi siamo partiti da un dato che fotografa la situazione mondiale: al 2 dicembre 2021, il 55% della popolazione globale ha ricevuto almeno una dose di vaccino (Grafico 1, p. 29, alla voce <em>World</em>). </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-1024x723.png" alt="" class="wp-image-6117" width="768" height="542" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-1024x723.png 1024w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-300x212.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-768x542.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-1536x1084.png 1536w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-600x423.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-120x86.png 120w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-750x529.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1-1140x804.png 1140w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-1.png 1583w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption>Grafico 1. Persone vaccinate contro il Covid-19 al 2 dicembre 2021. Fonte: Ourworldindata<br><a rel="noreferrer noopener" href="https://ourworldindata.org/covid-vaccinations" target="_blank">https://ourworldindata.org/covid-vaccinations</a></figcaption></figure>
</div>


<p>Non è una percentuale da poco, ma se entriamo più nel dettaglio vediamo che appena il 6% (Grafico 1, alla voce <em>Low income</em>) delle persone nei Paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose e che la principale esclusa dall’accesso al vaccino è l’Africa (Grafico 2, p. 30). </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-1024x723.png" alt="" class="wp-image-6118" width="768" height="542" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-1024x723.png 1024w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-300x212.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-768x542.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-1536x1084.png 1536w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-600x423.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-120x86.png 120w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-750x529.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2-1140x804.png 1140w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-2.png 1583w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption>Grafico 2. Persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Covid-19 al 3 dicembre 2021. Fonte: Ourworldindata<br>https://ourworldindata.org/covid-vaccinations</figcaption></figure>
</div>


<p>È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che a fine settembre scorso afferma che solo quindici Paesi africani, meno di un terzo delle 54 nazioni del continente, hanno raggiunto l’obiettivo, richiesto dalla stessa OMS, di vaccinare completamente il 10% della popolazione entro fine settembre 2021 (Grafico 3, p. 30) (1).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3.png" alt="" class="wp-image-6119" width="448" height="358" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3.png 896w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3-300x239.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3-768x613.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3-600x479.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-3-750x598.png 750w" sizes="(max-width: 448px) 100vw, 448px" /><figcaption>Grafico 3. I 15 Paesi africani che hanno raggiunto il target del 10% della popolazione vaccinata entro settembre 2021. Fonte <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.bbc.com/news/56100076" target="_blank">https://www.bbc.com/news/56100076</a></figcaption></figure>
</div>


<p>Il nocciolo della questione, evidenziato da Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa, è che “molti dei Paesi [tra i più vaccinati, come Seychelles, Capo Verde e Marocco] si trovano nelle fasce medio-alte o ad alto reddito e si sono procurati i vaccini direttamente dai produttori [&#8230;] Per i Paesi a basso reddito che dipendono principalmente dalle donazioni, la situazione è più grave” (2). Per avviare i programmi di vaccinazione, la maggior parte degli Stati africani ha infatti dovuto fare affidamento su forme di donazione, e la più ingente è stata Covax.</p>



<p>Annunciato al vertice del G7 nel Regno Unito a giugno 2020 e guidato da CEPI, Gavi e OMS insieme al principale partner di consegna UNICEF, Covax (3) è nato per accelerare lo sviluppo e la produzione di vaccini Covid-19 e per garantire un accesso equo a tutti i Paesi del mondo – vedremo a breve quanto <em>equo</em> –; sulla carta, i Paesi più ricchi sovvenzionano i costi per le nazioni più povere.</p>



<p>Quando ad aprile 2021 è venuto a mancare il principale rifornimento da parte del Serum Institute of India (uno dei più grandi produttori di vaccini al mondo, che ha interrotto le esportazioni per rispondere ai propri bisogni nazionali), il piano Covax si è ritrovato al palo. I Paesi più ricchi avevano infatti firmato accordi con i produttori già a luglio 2020, quando i vaccini erano ancora in fase di sviluppo e sperimentazione: la priorità di fornitura che ne è conseguita ha reso quindi difficile garantire le dosi a Covax e all’Unione Africana. Lo si evince a colpo d’occhio da uno studio di Nature (4), su dati della società di data science Airfinity, del 24 agosto 2020 (Grafico 4, p. 31): la Gran Bretagna ha pre-ordinato un numero di dosi sufficiente a vaccinare fino a cinque volte i propri cittadini (cinque volte!); seguono Stati Uniti, Unione europea e Giappone, con contratti già sottoscritti per una quantità di dosi doppia (o quasi) rispetto alla popolazione. </p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-738x1024.png" alt="" class="wp-image-6120" width="369" height="512" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-738x1024.png 738w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-216x300.png 216w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-768x1065.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-600x832.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4-750x1040.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-4.png 896w" sizes="(max-width: 369px) 100vw, 369px" /><figcaption>Grafico 4. Migliori e peggiori rifornimenti di dosi al 21 agosto 2020. Fonte: <em>Nature</em> su dati Airfinity</figcaption></figure>
</div>


<p>A fine 2020 i Paesi del G7, che rappresentano appena il 13% degli abitanti del pianeta, hanno acquistato oltre un terzo della fornitura di vaccini disponibili. Un dato che ha portato il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ad affermare, a gennaio scorso, che le nazioni più ricche stavano “divorando” la fornitura globale di vaccini: “Anche se parlano di accesso equo, alcuni Paesi e aziende continuano a dare la priorità alle offerte bilaterali, <em>guidando la politica dei prezzi</em> e cercando di saltare all’inizio della coda” (5).</p>



<p>Secondo Unicef, al 3 dicembre i vaccini Covax distribuiti in 144 Stati sono 600 milioni (6): in media, nei Paesi a basso reddito sono state somministrate 8,5 dosi ogni 100 persone, rispetto alle 151 nei Paesi ad alto reddito (Grafico 5, p. 32).</p>



<h4 class="wp-block-heading">I ricchi pagano, Big Pharma vende</h4>



<p>“Guidando la politica dei prezzi”, ha affermato Ghebreyesus. E questo è infatti un punto fondamentale nella dinamica che abbiamo davanti. Citando il Financial Time che ha visionato i documenti, a settembre 2021 Investigative Europe rivela (7)<sup> </sup>che Pfizer/Biontech ha venduto il proprio vaccino all’Unione europea a 18,2 dollari a dose nel primo contratto sottoscritto a settembre 2020, e a 22,8 nell’accordo dell’anno successivo; Moderna a 22,5 dollari prima e a 25,5 dollari al secondo giro (Grafico 6, p. 33). Finché gli accordi tra governi e aziende farmaceutiche avverranno a porte chiuse (8) e i contratti saranno coperti da riservatezza, sarà ben difficile rendersi conto di quel che veramente accade. Di certo l’impressione è che Big Pharma la faccia da padrona, dettando le proprie condizioni e riuscendo anche a evitare penali e responsabilità di ogni tipo. A questi prezzi, le società farmaceutiche hanno tutta la convenienza a vendere la propria ‘merce’ – di imprese capitalistiche stiamo parlando – ai ricchi Paesi che ne garantiscono il pagamento, anziché a Stati del Terzo mondo con limitate disponibilità economiche.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-1024x723.png" alt="" class="wp-image-6121" width="768" height="542" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-1024x723.png 1024w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-300x212.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-768x542.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-1536x1084.png 1536w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-600x423.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-120x86.png 120w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-750x529.png 750w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5-1140x804.png 1140w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-5.png 1583w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /><figcaption>Grafico 5. Dosi di vaccino Covid-19 somministrate ogni 100 persone al 3 dicembre 2021. Fonte: Ourworldindata <a rel="noreferrer noopener" href="https://ourworldindata.org/covid-vaccinations" target="_blank">https://ourworldindata.org/covid-vaccinations</a></figcaption></figure>
</div>


<p>Abbiamo poi la questione della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini. Nonostante le assemblee all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), nessun accordo è stato raggiunto (9). La stessa Banca Mondiale non supporta la rinuncia ai diritti di proprietà intellettuale presso il WTO, affermando che potrebbe ostacolare l’innovazione nel settore farmaceutico (parole di David Malpass, presidente dell’istituzione [10]); questo nonostante Big Pharma abbia beneficiato di ingenti finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo dei vaccini. Ostacoli alla sua approvazione sono arrivati anche dall’Unione europea, che “invece di agire con urgenza e in nome della solidarietà globale, ha presentato una proposta alternativa e separata, nel tentativo di limitare alcune delle principali misure di salvaguardia e tutela della salute pubblica usate dai Paesi. Non ha avanzato proposte nuove né utili per affrontare e risolvere i limiti posti dalle normative vigenti” ha dichiarato Silvia Mancini, Esperta di salute pubblica di Medici Senza Frontiere.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-full is-resized"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6.png" alt="" class="wp-image-6122" width="672" height="331" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6.png 896w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6-300x148.png 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6-768x378.png 768w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6-600x295.png 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/data-journalism-grafico-6-750x369.png 750w" sizes="(max-width: 672px) 100vw, 672px" /><figcaption>Grafico 6. Costo di produzione stimato e prezzo di vendita dei vaccini all’Unione europea. Fonte<br><em>Investigate Europe</em></figcaption></figure>
</div>


<h4 class="wp-block-heading">Canada senza vergogna</h4>



<p>Non bastasse quanto già evidenziato, Covax non è nemmeno un programma riservato solo ai Paesi poveri. È vero che la maggior parte delle dosi di vaccino è stata destinata al Terzo mondo, ma alcuni Stati ricchi hanno avuto il coraggio di chiedere dosi a Covax, e le hanno ottenute. Il Canada, per esempio (ma anche Nuova Zelanda e Singapore), ha ricevuto 972.000 vaccini a inizio 2021 (11). “La nostra massima priorità è garantire che i canadesi abbiano accesso ai vaccini”, ha dichiarato alla BBC il ministro canadese allo Sviluppo internazionale Karina Gould (12). Avendo registrato ritardi nella consegna dei primi lotti, il governo canadese ha pensato bene di rivolgersi al programma dell’OMS, sottraendo dosi destinate alla popolazione fragile dei Paesi poveri; lo stesso governo ha poi concluso accordi per 398 milioni di dosi, a fronte di una popolazione nazionale di 38 milioni.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Dosi in eccesso nel Primo mondo</h4>



<p>Secondo le stime di Airfinity (13) siamo al punto che, a settembre scorso, Unione europea, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina erano seduti su oltre 500 milioni di dosi di vaccino in eccesso rispetto alle esigenze delle rispettive popolazioni, dosi potenzialmente disponibili per essere ridistribuite. Di queste, appena 140 milioni sono state destinate a donazioni. Si prevede poi che saranno 1,2 miliardi le dosi in eccesso entro la fine del 2021, di cui solo 140 mila indirizzate a donazioni.</p>



<p>“Con questi numeri,” ha dichiarato il co-fondatore e CEO di Airfinity, Rasmus Bech Hansen, “credo che il mondo abbia una base migliore per prendere queste decisioni critiche di allocazione ed evitare sprechi di dosi […] I Paesi ad alto reddito possono avere fiducia che ci saranno molti vaccini in arrivo e questo dovrebbe ridurre la necessità di immagazzinare scorte”. In teoria Hansen ha ragione: un database come quello fornito da Airfinity potrebbe portare a questo tipo di considerazioni. In realtà la situazione è totalmente differente. Con lo sguardo puntato a evitare il rallentamento dell’economia nazionale (lockdown), la diminuzione del Pil, la ‘pericolosa’ fuoriuscita dalle catene del valore globale, la crisi sociale causata dal sovraccarico degli ospedali di un sistema sanitario pubblico ridotto all’osso da decenni di politiche neoliberiste, i Paesi ricchi si accaparrano dosi di vaccini incuranti di sottrarle alla popolazione fragile dei Paesi poveri. Uno sguardo oltre che ipocrita – viste le dichiarazioni ufficiali in senso contrario – paradossalmente cieco, poiché viviamo in un mondo globalizzato: l’ultima variante, infatti, arriva dall’Africa.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Dosi in scadenza nel Terzo mondo</h4>



<p>“Dobbiamo chiedere ai Paesi, quando condividono le dosi, di condividerle con una durata di conservazione più lunga” ha dichiarato a ottobre Ayoade Alakija, dell’African Union Vaccine Delivery Alliance (14). Qualche giorno prima lo stesso Covax ha affermato alla BBC (15) che molte donazioni sono arrivate in piccole quantità, all’ultimo minuto e con scadenza troppo ravvicinata. Strade dissestate, zone di conflitto, carenza cronica di operatori sanitari e catene di approvvigionamento frammentate, oltre alle lacune nella catena del freddo, sono le difficoltà che si sommano ai ritardi nelle spedizioni. Nel continente sono andate distrutte 450.000 dosi, la maggior parte scadute, secondo le dichiarazioni del luglio scorso di Richard Mihigo, responsabile del Programma per l’immunizzazione e lo sviluppo dei vaccini dell’OMS in Africa (16).</p>



<p>Stando ai dati di Airfinity (17), conteggiando solo le dosi presenti nei Paesi del G7 e dell’Unione europea, 60 milioni sono in scadenza a dicembre 2021 e altre 75 milioni hanno davanti appena due mesi di validità.</p>



<p>E mentre nel Primo mondo si è aperta la campagna per la terza dose e, tra restrizioni e Green Pass, i governi spingono alla vaccinazione l’intera popolazione, bambini compresi, per le persone fragili del Terzo mondo il vaccino è sempre più un miraggio.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">1) Cfr. <a href="https://www.afro.who.int/news/fifteen-african-countries-hit-10-covid-19-vaccination-goal" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.afro.who.int/news/fifteen-african-countries-hit-10-covid-19-vaccination-goal</a></p>



<p class="has-small-font-size">2)<strong> </strong>Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.afro.who.int/pt/node/15106" target="_blank">https://www.afro.who.int/pt/node/15106</a></p>



<p class="has-small-font-size">3) CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) nasce nel 2017 come partnership globale tra organizzazioni pubbliche, private e filantropiche (inclusa la Gates Foundation): obiettivo dichiarato è sviluppare vaccini per fermare future epidemie. GAVI (Global Alliance for Vaccine Immunization) è una partnership pubblico-privato nata nel 2000 voluta e finanziata da Bill Gates: ha lo scopo dichiarato di diffondere programmi di immunizzazione nei Paesi del Terzo mondo</p>



<p class="has-small-font-size">4) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x" target="_blank">https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x</a></p>



<p class="has-small-font-size">5) Cfr. <a href="https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board%20">https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-148th-session-of-the-executive-board</a></p>



<p class="has-small-font-size">6) Cfr. <a href="https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard">https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard</a></p>



<p class="has-small-font-size">7) Cfr. <a href="https://www.investigate-europe.eu/it/2021/vaccini-negoziati-segreti-europa-battuta-da-big-pharma/">https://www.investigate-europe. eu/it/2021/vaccini-negoziati-segreti-europa-battuta-da-big-pharma/</a></p>



<p class="has-small-font-size">8) Cfr. Erika Bussetti, <a href="https://rivistapaginauno.it/big-pharma-e-commissione-europea-rapporto-sullo-stato-delle-lobby/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Big Pharma e Commisione europea. Rapporto sullo stato delle lobby</em></a>, Paginauno n. 73/2021</p>



<p class="has-small-font-size">9)<strong> </strong>Cfr. <a href="https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_05nov21a_e.htm">https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/trip_05nov21a_e.htm</a></p>



<p class="has-small-font-size">10) Cfr. <a href="https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/world-bank-chief-says-does-not-support-vaccine-intellectual-property-waiver-wto-2021-06-08/">https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/world-bank-chief-says-does-not-support-vaccine-intellectual-property-waiver-wto-2021-06-08/</a></p>



<p class="has-small-font-size">11) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard" target="_blank">https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard</a></p>



<p class="has-small-font-size">12)<strong> </strong>Cfr. <a href="https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55932997">https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55932997</a></p>



<p class="has-small-font-size">13) Cfr. <a href="https://www.airfinity.com/insights/more-than-a-billion-available-stock-of-western-covid-19-vaccines-by-the-end">https://www.airfinity.com/insights/more-than-a-billion-available-stock-of-western-covid-19-vaccines-by-the-end</a></p>



<p class="has-small-font-size">14)<strong></strong> Cfr. <a href="https://www.bbc.com/news/56100076" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.bbc.com/news/56100076</a></p>



<p class="has-small-font-size">15) Cfr. <a href="https://www.bbc.com/news/world-55795297">https://www.bbc.com/news/world-55795297</a></p>



<p class="has-small-font-size">16) Cfr. <a href="https://www.devex.com/news/african-nations-have-destroyed-450-000-expired-covid-19-vaccine-doses-100389">https://www.devex.com/news/african-nations-have-destroyed-450-000-expired-covid-19-vaccine-doses-100389</a></p>



<p class="has-small-font-size">17) Cfr. <em>Covid-19 vaccine expiry forecast for 2021 and 2022. </em><em>Airfinity analysis and forecasts on expiry of doses</em>, Airfinity, 20 settembre 2021</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contro il Green Pass. La posta in gioco: disciplina e sorveglianza</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/contro-il-green-pass-la-posta-in-gioco-disciplina-e-sorveglianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Cracco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[controllo sociale]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[green pass]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sorveglianza]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli ultimi studi su vaccini, contagiosità e immunità naturale, la blockchain europea del Green Pass con le ‘condizionalità’ che implementa e l’identità digitale, i corpi docili e la disciplina come pratica di potere]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-74-ottobre-novembre-2021/" data-type="post" data-id="5522" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>(Paginauno n. 74, ottobre <em>–</em> novembre 2021</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Gli ultimi studi su vaccini, contagiosità e immunità naturale, la blockchain europea del Green Pass con le ‘condizionalità’ che implementa e l’identità digitale, i corpi docili e la disciplina come pratica di potere</p></blockquote>



<pre class="wp-block-verse">“Il corpo è anche direttamente immerso in un campo politico: i rapporti di potere operano su di lui una presa immediata, l’investono e lo marchiano, lo addestrano, lo suppliziano, lo costringono a certi lavori, l’obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni. Questo investimento politico del corpo è legato, secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua utilizzazione economica. È in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da rapporti di potere e di dominio, ma, in cambio, il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo se esso viene preso in un sistema di assoggettamento: il corpo diviene forza utile solo quando è contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato.”
Michel Foucault, <em>Sorvegliare e punire</em></pre>



<pre class="wp-block-verse">“Chi non astrae da ciò che è dato, chi non collega i fatti ai fattori che li hanno prodotti, chi non disfà i fatti nella sua mente, in realtà non pensa.”
Herbert Marcuse, <em>L’uomo a una dimensione</em></pre>



<p class="has-drop-cap">Ciò che ruota attorno a Covid-19, vaccini e Green Pass andando a investire le sfere politiche, economiche e sociali, è molto ampio. Circoscrivere un’analisi a un focus è inevitabile. Su ciò che è stata la gestione politica della pandemia abbiamo già scritto ad aprile 2020 (1), e con il passare del tempo la situazione non è affatto cambiata. La novità degli ultimi mesi sono i vaccini. Non si intende qui approfondire l’intricata questione – sperimentazione, produzione, brevetti, effetti collaterali, sviluppo alternativo del protocollo per le terapie di cura ecc. – ma la campagna vaccinale italiana e l’introduzione del Green Pass, con la tecnologia blockchain e la rete europea <em>Gateway</em> che lo caratterizzano.</p>



<p>Partiamo dai punti fermi.</p>



<p>1. Vaccinazione e Green Pass sono due atti differenti. La scelta di vaccinarsi contro il virus Sars-Cov-2 tocca aspetti intimi e personali quali le ataviche paure della malattia e della morte, a cui ciascuno risponde con le proprie, insindacabili, scelte. Quanto la martellante propaganda politica e mediatica abbia alimentato ad arte <em>tutte</em> le possibili paure umane in questi quasi due anni, è un discorso che esula dalla riflessione che si vuole qui affrontare: resta l’esistenza del sentimento con cui ognuno deve scendere a patti, e la vaccinazione è uno dei patti possibili. Il Green Pass è un’altra cosa: pur vaccinandosi, si può decidere di non scaricarlo e di non utilizzarlo. Sulla sua divenuta obbligatorietà di fatto, legata all’università e al lavoro, torneremo più avanti, ma la questione focale è che vaccinazione e Green Pass sono due azioni separate, due decisioni diverse in capo a ogni persona, e la prima non implica per forza la seconda.</p>



<p>2. La libertà individuale non è assoluta: all’interno di una comunità deve fare i conti con la dimensione collettiva, ossia deve limitarsi.</p>



<p>Stabilito questo, si tratta di ragionare.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il sonno della logica</h4>



<p>Due sono gli aspetti che investono la vaccinazione: protezione personale e circolazione del virus (ossia protezione degli altri). Su questi temi, aggiungiamo altri punti fermi.</p>



<p>3. Il vaccino tutela il vaccinato dal contrarre la malattia in forma grave e quindi, in teoria, dal ricovero ospedaliero e, si spera, dalla morte. L’ultimo studio al momento disponibile (21 luglio 2021) dell’Istituto Superiore di Sanità (2) analizza le caratteristiche dei 127.044 pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 (sono lo 0,21% della popolazione italiana, secondo i dati Istat): l’età media è 80 anni e, su un campione rappresentativo di ogni fascia di età, il numero medio di patologie presenti è 3,7. Sono numeri che, a distanza di 16 mesi dall’inizio dell’epidemia, confermano il dato che i decessi colpiscono gli anziani, prevalentemente con patologie, e le persone non anziane già compromesse da patologie.</p>



<p>4. Si moltiplicano studi e dichiarazioni che fissano a sei mesi la protezione degli attuali vaccini, periodo dopo il quale l’efficacia progressivamente diminuisce in modo importante. Una ricerca pubblicata su Lancet e confermata da Luis Jodar, vicepresidente senior e direttore medico di Pfizer Vaccines, afferma che dopo sei mesi l’efficacia di due dosi Pfizer decade dall’88% al 47% e che “le infezioni da Covid-19 nelle persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino sono pertanto molto probabilmente dovute alla diminuzione di efficacia e non causate dalla Delta o altre varianti che sfuggono alla protezione del vaccino” (3): da qui l’avvio della campagna per la terza dose.</p>



<p>5. Anche le persone vaccinate possono trasmettere il virus. Al momento non si hanno ancora studi con numeri definitivi, ma la contagiosità sembra essere inferiore rispetto ai non vaccinati. Quello della Oxford University del 29 settembre, pubblicato in preprint su MedrXiv (4) – quindi ancora privo della peer-reviewed – sembra essere l’ultimo e più completo studio sul tema: basato sul tracciamento di un campione di 95.716 casi indice, ha rilevato una minore contagiosità rispetto alla variante Delta del 65% per Pfizer e del 36% per AstraZeneca. Da una parte quindi si conferma che i due principali vaccini non bloccano la trasmissione, dall’altra è comunque positivo, soprattutto per il dato di Pfizer – molto meno per quello di AstraZeneca – poter ridurre la circolazione del virus. Tuttavia il tracciamento operato ha evidenziato anche che dopo appena 12 settimane (meno di tre mesi) non si misura più alcuna differenza tra vaccinati e non vaccinati nella trasmissione della variante Delta. In altre parole, i due vaccini presi in esame proteggono dal contagio per appena tre mesi. </p>



<p>Lo studio rileva inoltre che gli eventi di contatto si sono verificati “prevalentemente all’interno delle famiglie (70%), nei visitatori delle famiglie (10%), in eventi e attività (10%) e al lavoro/scuola (10%)”: ci si contagia dunque all’80% nell’ambiente domestico e solo per il 20% nei luoghi pubblici (dove ora è necessario il Green Pass). </p>



<p>Infine un dato estremamente significativo: la contagiosità degli asintomatici. Il tracciamento ha mostrato che, nel caso dei vaccinati, la trasmissibilità del virus (variante Delta) da parte degli asintomatici era ridotta del 39%; contemporaneamente però si è rilevato che “le cariche virali nelle infezioni della variante Delta che si verificano <em>dopo</em> la vaccinazione sono simili negli individui vaccinati e non vaccinati, anche se la durata dello spargimento virale può essere ridotta. Ciò mette in dubbio che la vaccinazione possa controllare la diffusione della Delta con la stessa efficacia di Alpha (la precedente variante, <em>n.d.a.</em>) e se, con una maggiore trasmissibilità, ciò spieghi la rapida diffusione globale della Delta nonostante la crescente copertura vaccinale”. Ripetiamo che è uno studio recente che attende la peer-reviewed, e quindi dati definitivi sulla questione ancora non esistono, ma indubbiamente i ricercatori sono autorevoli e il campione preso in esame è ampio.</p>



<p>6. L’immunità naturale offre una protezione più duratura rispetto ai vaccini, e la acquisiscono anche gli asintomatici e i paucisintomatici. Il 7 luglio 2021 l’Istituto Mario Negri affronta il tema (5) mettendo a confronto diversi studi internazionali, e aggiunge: “I dati ufficiali riportano che circa il 10% della popolazione italiana ha avuto una diagnosi di laboratorio di positività al SARS-CoV-2. Questa percentuale, in realtà, potrebbe essere molto più alta dato che la maggior parte delle infezioni (si stima tra l’80 e il 90%) rimane asintomatica e non viene quindi diagnosticata”. Per quanto sia una stima, è un numero impressionante; anche fosse solo il 40-50%. Perché significa, dopo 19 mesi di pandemia e tre ondate, che oggi una parte niente affatto irrilevante della popolazione – milioni di persone – è già protetta dall’immunità naturale <em>senza saperlo</em>, e altri milioni di cittadini potrebbero acquisirla entrando in contatto con il virus evitando di ammalarsi. Una immunità a lungo termine, che potrebbe durare addirittura anni grazie alle “cellule della memoria” che si rifugiano nel midollo osseo, e proteggere anche dalle varianti (quelle finora conosciute, ovviamente: non si può studiare ciò che ancora non esiste): si rimanda direttamente al link in nota per i dettagli scientifici. L’Istituto Negri evidenza inoltre che nelle persone già in possesso dell’immunità naturale la vaccinazione aumenta la protezione dal virus, ed è ovvio: produce gli anticorpi a breve – quelli che decadono dopo sei mesi circa – sommandoli alla protezione delle cellule della memoria. Ma il punto è che gli studi effettuati finora mostrano che l’immunità naturale di durata già offre, di per sé, la protezione.</p>



<p>7. Quando ragioniamo in termini di trasmissibilità/circolazione del virus, quindi, la semplice equazione “non-vaccinato = maggiore contagiosità rispetto al vaccinato” è errata: sia perché non tiene conto dell’immunità naturale già acquisita <em>inconsapevolmente</em> da milioni di persone rimaste asintomatiche nelle precedenti ondate, sia perché la minore contagiosità dei vaccinati potrebbe durare appena tre mesi (a fronte di un Green Pass che ne dura dodici). Certo il Pass viene rilasciato anche a chi ha una diagnosi di guarigione dal Covid, dunque a chi ha l’immunità naturale, ma è evidente che un asintomatico non può avere una diagnosi di guarigione da una malattia di cui non ha manifestato sintomi.</p>



<p>Tirando le somme, il vaccino protegge se stessi dalla malattia grave ma non protegge in egual misura gli altri; pur diminuendo la diffusione del virus (forse per appena tre mesi), non ne blocca la circolazione – né l’eventuale creazione di varianti –; milioni di persone hanno inconsapevolmente già acquisito una immunità naturale che li pone sullo stesso piano dei vaccinati ed è durevole (a differenza di quella data dai vaccini, a quanto pare); gli asintomatici vaccinati hanno cariche virali simili a quelle dei non vaccinati, e questo incide nella trasmissibilità del virus; la mortalità per Covid-19 colpisce i ‘fragili’, ossia anziani (prevalentemente con patologie) e non anziani già compromessi da patologie.</p>



<p>La prima considerazione è ovvia: le categorie ‘fragili’ possono proteggersi. Questo è il dato principale e positivo della vaccinazione. E significa anche, parallelamente, che non si pone alcun dilemma etico tra libertà individuale e collettività, perché le conseguenze della scelta di non immunizzarsi con il siero ricadono unicamente sulla persona che opera tale scelta: <em>l’altro</em>, che ha optato per la vaccinazione, è protetto. Dunque, come è insindacabile la decisione personale di vaccinarsi, lo è quella contraria.</p>



<p>È privo di fondamento ribattere che la mancata inoculazione è comunque un atto egoista e irresponsabile in quanto, se si contrae la malattia, si contribuisce a <em>intasare</em> gli ospedali, pesando quindi economicamente sul sistema sanitario e togliendo posti letto ad altre patologie: al di là del fatto che il ragionamento apre a una pericolosa deriva da Stato etico, che impone una condotta sanitaria ai cittadini in nome dell’utilitarismo (non fumare perché il tuo eventuale tumore ai polmoni inciderà sul sistema sanitario, non ingrassare, non bere ecc.), quanti 12enni, 20enni, 30enni, 40enni, 50enni hanno <em>intasato</em> gli ospedali nelle precedenti ondate, occupando posti letto? I dati dell’ISS (6) danno la risposta. Dal 23 febbraio 2020 al 4 ottobre 2021 (19 mesi) i ricoveri totali sono stati 433.835: appena il 17,16% hanno riguardato la fascia di età 12-50 anni (0,91% per 12-20 anni; 2,79% per 21-30 anni; 4,74% per 31-40 anni; 8,71% per 41-50 anni). Se guardiamo alle terapie intensive, negli stessi 19 mesi il totale degli ingressi è stato di 58.950: solo il 10,16% relativo a persone tra 12 e 50 anni (0,25% nella fascia di età 12-20; 0,82% per 21-30 anni; 2,41% per 31-40 anni; 6,68% per 41-50 anni). Numeri che nulla hanno intasato.</p>



<p>La seconda considerazione investe la scelta politica di mettere in atto una campagna vaccinale sull’intera popolazione sopra i 12 anni – mentre si sta studiando anche il siero per i bambini –: sulla base dei dati e dei fattori sopra analizzati, è una decisione che non ha alcun fondamento logico. Una cosa è rendere disponibile il vaccino a tutti i cittadini, dando la priorità alle categorie ‘fragili’: questo approccio consente a ognuno di fare insindacabilmente la propria libera scelta (<em>libera</em> significherebbe <em>informata</em>, l’esatto contrario della propaganda da cui siamo stati martellati, ma è un diverso discorso che qui non affrontiamo); un altro è obbligare di fatto tutta la popolazione a vaccinarsi, con l’introduzione del Green Pass – che vedremo.</p>



<p>A sostegno della inoculazione di massa si continua a portare il rapporto rischi/benefici, ma è una narrazione falsata in partenza perché mistifica i fattori di realtà fino a oggi conosciuti: anche escludendo i recenti dati acquisiti nello studio della Oxford University sopra riportato (soprattutto la decadenza del minor contagio da vaccinazione dopo 12 settimane, poi la questione degli asintomatici), da una parte abbiamo l’immunità naturale <em>duratura</em> già acquisita da milioni di persone e il loro contributo al rallentamento della circolazione del virus, dall’altra c’è l’attuale impossibilità a conoscere gli effetti a lungo termine della vaccinazione; un aspetto che non può essere messo da parte con superficiale rapidità, soprattutto per adolescenti e giovani – per non parlare dei bambini. </p>



<p>Vale la pena ricordare che l’EMA ha rilasciato a tutti i vaccini una “autorizzazione condizionata” (<em>conditional marketing authorization</em>) proprio per l’assenza delle informazioni relative ai rischi a lungo termine: Pfizer, per esempio, prevede di terminare i trial clinici il 2 maggio 2023 (7). Una criticità evidenziata sia dall’OMS (“Non sono ancora disponibili dati sulla sicurezza a lungo termine e il tempo di follow-up rimane limitato” [8]) che dall’EMA (“Al momento della disponibilità del vaccino, la sicurezza a lungo termine del vaccino BNT162b2 mRNA [Pfizer] non è completamente nota […] le informazioni mancanti riguardano: dati di sicurezza a lungo termine; uso in gravidanza e durante l’allattamento; uso in pazienti immunocompromessi; uso in pazienti fragili con comorbilità […] uso in pazienti con disturbi autoimmuni o infiammatori; interazione con altri vaccini” [9]). Ora, detta brutalmente: una persona anziana può a ragion veduta ritenere poco rilevanti gli eventuali effetti a lungo termine del vaccino, a fronte di un rischio molto più concreto di malattia grave Covid-19; un adolescente o un 50enne inverte i fattori dell’equazione.</p>



<p>Certo esiste una parte di popolazione che per ragioni di salute non può vaccinarsi, ma purtroppo è un aspetto che i vaccini non hanno affatto risolto, vista la loro incapacità a bloccare la circolazione del virus. È infatti un ulteriore dato che avrebbe dovuto incentivare investimenti e attenzione sullo studio dei protocolli di cura, rimasti invece al palo: <em>i vaccini ci salveranno</em> è stato l’unico approccio sanitario, fin dall’inizio. E se gettiamo uno sguardo al domani, l’impostazione non sembra cambiare: il 4 ottobre l’Ema ha approvato la terza dose per tutti gli over18 mentre Ugur Sahin, amministratore delegato di BioNTech (in un’intervista al Financial Times), Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer (alla ABC) e Stéphane Bancel, CEO di Moderna (al quotidiano svizzero Neue Zuercher Zeitung) hanno già messo le mani avanti dichiarando in coro che il futuro sarà la vaccinazione annuale (10). Affermazione che è scappata di bocca anche a Draghi, nella conferenza stampa dell’8 aprile scorso: “Dovremo continuare a vaccinarci negli anni a venire perché ci saranno delle varianti, quindi questi vaccini vanno adattati”. Approccio valido per i ricchi Paesi che possono acquistare e pagare alle società farmaceutiche le dosi di vaccino, ovviamente: i cittadini ‘fragili’ dei Paesi poveri possono sperare e attendere (11).</p>



<p>A supporto dell’imposizione di una vaccinazione di massa non può essere richiamato nemmeno l’eventuale fattore ‘long covid’, non essendoci ancora studi in grado di fotografarlo con dati certi, e nemmeno il tema ‘varianti’: gli attuali sieri sono stati sviluppati precedentemente all’individuazione delle varianti. L’apertura della campagna vaccinale in queste condizioni è stata una scommessa: solo dopo infatti i dati hanno mostrato che i vaccini danno protezione anche dalla variante Delta. Una scelta decisamente discutibile sul piano del rapporto rischi/benefici.</p>



<p>In conclusione, la realtà che viviamo è nebulosa e illogica: nebulosa per tutto ciò che ancora non è chiaro, illogica per tutto ciò che già lo è. E anziché agire con cautela, riservare il vaccino alle categorie ‘fragili’ di <em>tutti</em> i Paesi del pianeta, informare adeguatamente i cittadini, rafforzare la sanità di territorio e lo studio dei protocolli di cura, rendere accessibili tamponi gratuiti, l’Unione europea si è inventata il Green Pass e governo e Parlamento italiano l’hanno trasformato in un obbligo vaccinale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’obbligo vaccinale del Green Pass</h4>



<p>Si parla di “spinta gentile” e di “obbligo surrettizio”, invocando perfino una legge che renda l’obbligo trasparente. Il Green Pass è un ricatto: esteso a università (1 settembre) e lavoro (15 ottobre) si configura come un obbligo vaccinale che discrimina chi non accetta un trattamento sanitario.</p>



<p>È un obbligo perché non lascia scelta a milioni di persone, coloro che non possono permettersi di pagare due/tre tamponi a settimana, operando una discriminazione di tipo economico su un <em>bisogno</em> fondamentale: il lavoro. (E non chiamiamolo <em>diritto</em> perché raggira la realtà: <em>diritto</em> è qualcosa che mi appartiene e posso scegliere se rivendicare o meno, <em>bisogno</em> è qualcosa che non mi lascia scelta. Diverso è ciò che Marx definiva “attività” in una società non capitalistica, ma è un altro discorso&#8230;) Il lavoro è un bisogno perché per vivere, pagare il cibo, l’affitto e le bollette, si <em>deve</em> lavorare. Al prezzo calmierato di 15 euro a tampone si sommano 45 euro a settimana, 180 euro al mese. Per una persona. In ottica familiare, magari con figli all’università, la spesa può moltiplicarsi. La <em>scelta</em> che viene data a queste persone, nella situazione nebulosa e illogica in cui ci troviamo, è accettare un trattamento sanitario che non vogliono o non avere i soldi per sopravvivere.</p>



<p>C’è poi l’aspetto della gestione: cercare la farmacia che applica il prezzo calmierato, prenotare il tampone ogni due giorni, calcolare l’orario – compatibilmente con quello lavorativo – per poter sfruttare a pieno le 48 ore&#8230; quanto tempo si può resistere prima di cedere al ricatto? Al momento, l’Italia è l’unico Paese al mondo che ha esteso il Green Pass ai luoghi di lavoro, mentre solo quattro Stati hanno imposto l’obbligo vaccinale direttamente per legge: Indonesia, Turkmenistan, Tagikistan e Micronesia.</p>



<p>Per non parlare del paradosso che prende vita: all’interno dei luoghi ‘solo Green Pass’ sono i vaccinati a poter portare il virus; chi sceglie di non farlo ha in mano un tampone negativo e quindi tutela <em>davvero</em> gli altri.</p>



<p>Tamponi e protocolli di cura infatti, accanto alla vaccinazione delle persone ‘fragili’, sono strumenti sanitari; il Green Pass è un lasciapassare politico.</p>



<p>“L’Assemblea esorta gli Stati membri e l’Unione europea” afferma la Risoluzione 2361 del 27 gennaio 2021 del Consiglio d’Europa (12) “a garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera; a garantire che nessuno venga discriminato per non essere stato vaccinato, per possibili rischi per la salute o per non volersi vaccinare; […] a distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali dei vaccini […] a comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini e renderli pubblicamente disponibili per l’esame parlamentare e pubblico” (13). Parole vuote, prive della forza di imporre alcunché ai governi dei Paesi e aggirabili con la fasulla alternativa del tampone.</p>



<p>C’è altro: il Green Pass non rappresenta solo l’obbligo vaccinale. È insieme una tecnologia e una pratica di potere. Partiamo dalla prima.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La blockchain del controllo</h4>



<p>Il Green Pass entra in vigore il primo luglio, ed è una creazione europea: il Parlamento Ue lo approva e viene presentato come una “facilitazione” per i viaggi tra Paesi all’interno della Ue, perché elimina quarantene e tamponi. Tutti gli Stati europei lo abilitano: alcuni lasciano i cittadini liberi di scaricarlo, altri (per ora Francia, Irlanda, Austria, Olanda, Portogallo, Grecia, Romania, Danimarca, Croazia) lo legano all’accesso a ristoranti, cinema, musei ecc. Tra il 22 luglio e il 16 settembre il governo Draghi approva una serie di decreti legge – convertiti in legge dal Parlamento con una rapidità che raramente si è vista – che lo rende obbligatorio prima per ristoranti al chiuso, cinema, musei ecc., poi per treni a lunga percorrenza e università, infine per i luoghi di lavoro, pubblici e privati.</p>



<p>Il Green Pass si basa su una tecnologia blockchain a crittografia asimmetrica, ossia a doppia chiave, pubblica e privata (14). Senza entrare in eccessivi tecnicismi, permette di collegare determinate ‘condizioni’ a un individuo, il quale, scaricando il Pass, apre la propria identità digitale sulla relativa piattaforma di rete europea (la DGCG, <em>Digital Green Certificate Gateway</em>, anche detta <em>Gateway</em>, gestita direttamente dalla Commissione Ue: permette l’interoperabilità delle reti nazionali <em>Digital Green Certificate-DGC</em>) (15). Oggi la ‘condizione’ implementata è sanitaria: la vaccinazione o il tampone negativo o la guarigione dal Covid-19 abilitano il soggetto a entrare in determinati luoghi, ottenendo il via libera all’accesso dal software <em>VerificaC19 </em>che controlla il QR code del Pass. Le ‘condizioni’, lo abbiamo visto, sono state decise da governo e Parlamento italiani per via legislativa, e allo stesso modo possono mutare. L’eccezionalità del Green Pass è infatti la sua caratteristica tecnica che lo rende uno strumento dinamico, il cui utilizzo potrà estendersi e arricchirsi nelle forme più diverse: potrà abilitare il soggetto in base a condotte di comportamento (oggi la vaccinazione, domani pagamenti&#8230;) o a status (residenza, occupazione, dichiarazione dei redditi, fedina penale&#8230; qualsiasi cosa).</p>



<p>Non solo. La struttura a blockchain permette una raccolta dei dati (potenzialmente infinita) che non è aggregata: la blockchain <em>individualizza</em> i dati, legandoli all’identità digitale creata, e come tali li conserva. Il Green Pass quindi sta attuando una schedatura di massa. Nella migliore delle ipotesi sta testando la funzionalità dell’infrastruttura – che potrebbe essere la base del futuro euro digitale – nella peggiore sta già creando le identità digitali dei cittadini e implementando il database di una piattaforma che potrà essere utilizzata per gli usi più diversi. Al Green Pass si affianca infatti un cambiamento legislativo sull’utilizzo dei dati.</p>



<p>Con il decreto legge n. 139 dell’8 ottobre, il governo ha messo mano alla legge 196/2003 sulla privacy: con l’articolo 9, il nuovo decreto stabilisce che “il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica […] nonché da parte di una società a controllo pubblico statale […] è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato”. Viene inoltre abrogato l’articolo 2 quinquesdecies del codice della Privacy, che consentiva al Garante di intervenire preventivamente sull’attività della pubblica amministrazione imponendo “misure e accorgimenti a garanzia” dei dati dell’interessato se il trattamento dei dati presentava “rischi elevati”, anche se svolto “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico”. In altre parole, ora qualsiasi ente pubblico o società a controllo statale potrà decidere autonomamente (“la finalità del trattamento è indicata dall’amministrazione stessa”) di utilizzare <em>tutti</em> i dati personali del cittadino per qualsiasi obiettivo (la vaghezza della dicitura “pubblico interesse”); per di più eludendo il controllo preventivo del Garante della Privacy.</p>



<p>L’accoppiata <em>Gateway</em>/modifica legislativa mette le basi per una nuova realtà. L’incrocio dei dati è infatti sempre stato il principale problema dell’amministrazione pubblica: lo Stato già detiene molte informazioni personali del cittadino, ma su database separati. Il <em>Digital Green Certificate</em> nazionale è la piattaforma nella quale poter trasferire, e poi via via aggiornare, tutti i dati dei cittadini (catasto, motorizzazione, Agenzia Entrate, fascicolo sanitario, dati giudiziari&#8230; per non parlare delle informazioni in mano alle diverse società partecipate dallo Stato), collegandoli alle loro identità digitali; il <em>Gateway</em> europeo permetterà l’interoperabilità tra le reti nazionali; la blockchain consentirà l’emissione di Pass ‘condizionati’.</p>



<p>Anche la conservazione dei dati diventa potenzialmente infinita. A oggi, il Green Pass e i dati di contatto forniti (telefono e/o email), così come le informazioni che hanno generato il Pass (vaccino, tampone o guarigione) sono conservate fino alla scadenza del Pass stesso, dopodiché “vengono cancellate”; queste ultime, tuttavia, possono essere conservate nel caso “siano utilizzate per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio” (16).</p>



<p>Si aggiunge infine la questione del tracciamento. Oggi la app <em>VerificaC19</em> lavora offline: la legge raccomanda di connettersi al <em>Gateway </em>almeno una volta nell’arco di 24 ore e aggiornare, in locale, i codici dei Green Pass esistenti. Non potrebbe fare diversamente, la rete non reggerebbe. Ma è facile ipotizzare che quando sarà attivo il 5G il tracciamento diventerà possibile, accanto alla creazione di nuovi Pass, nuove ‘condizionalità’ e nuove app di verifica che lavoreranno online.</p>



<p>Il costante controllo della nostra vita operato da Google, Facebook, Microsoft ecc. a fini economici è divenuto ‘usuale’ e difficilmente aggirabile; anche l’utilizzo dei dati raccolti da Big Tech per obiettivi politici è qualcosa con cui abbiamo già fatto i conti (vedi Cambridge Analytica); ma il controllo da parte dello Stato è un’altra cosa. Non si tratta di scomodare il Grande Fratello di Orwell – anche perché sarebbe piuttosto il “mondo nuovo” di Huxley, vista la remissività con cui il Green Pass è stato accettato dalla popolazione – ma di essere consapevoli che il campo di potere politico è sempre, in potenza, quello dominante: perché detiene il monopolio della violenza e perché emette le leggi, ossia stabilisce cosa è legale e cosa non lo è; a quale condotta corrisponde un reato e quindi una pena, detentiva o meno. Con <em>Gateway,</em> blockchain e Green Pass lo Stato potrà operare un controllo capillare e individualizzato su ogni cittadino, preventivo o a posteriori, e attuare discriminazioni (come già ha fatto). Senza nemmeno la necessità dello smartphone, perché il QR code può essere verificato anche su carta.</p>



<p>Risultava curioso, infatti, il nome scelto per il lasciapassare: <em>Green</em> Pass. Certo oggi tutto si inscrive nella narrazione <em>green</em> perché ciò che è <em>green</em> è <em>cool</em>, ma ora è evidente che non si tratta solo di marketing: il Pass è qui per restare. Il suo nome non poteva richiamare un evento specifico, per di più drammatico, come una pandemia.</p>



<p>È questa la <em>Rivoluzione Tech</em>? La nuova società digitalizzata che ci attende? Non si dovrebbe mai dimenticare che la privacy non è la nostra dimensione privata ma la relazione di potere tra individuo, Stato e mercato.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Corpi docili</h4>



<p>In termini di pratiche di potere, dove si inscrive il Green Pass?</p>



<p>“La disciplina fabbrica degli individui”, “fabbrica corpi sottomessi ed esercitati, corpi ‘docili’. La disciplina aumenta le forze del corpo (in termini economici di utilità) e diminuisce queste stesse forze (in termini politici di obbedienza)”. E ancora: “Il potere disciplinare è un potere che, in luogo di sottrarre e prevalere, ha come funzione principale quella di ‘addestrare’ o, piuttosto, di addestrare per meglio prelevare e sottrarre di più. Non incatena le forze per ridurle, esso cerca di legarle facendo in modo, nell’insieme, di moltiplicarle e utilizzarle”; “non è un potere trionfante, che partendo dal proprio eccesso può affidarsi alla propria sovrapotenza; è un potere modesto, sospettoso, che funziona sui binari di un’economia calcolata, ma <em>permanente</em>”. Sono parole di Michel Foucault, tratte da <em>Sorvegliare e punire </em>(17). Non si può non andare al pensatore francese se si vuole ragionare sulle pratiche di potere. Sono diversi i punti di riflessione che il testo apre, nel momento in cui lo si rilegge immersi nella realtà del Green Pass. Proviamo a toccarli.</p>



<p>Primo punto: correggere.</p>



<p>La disciplina, riflette Foucault, produce corpi pronti a eseguire le prestazioni richieste; mentre la legge <em>vieta o impone</em> e i meccanismi di sicurezza <em>gestiscono</em> una realtà, la disciplina <em>prescrive</em>. Essa include la punizione (la sanzione per chi rifiuta il Green Pass, che da pecuniaria arriva fino alla sospensione dal lavoro senza stipendio) ma il suo obiettivo non è punire, bensì correggere: “Il castigo disciplinare ha la funzione di ridurre gli scarti. Deve dunque essere essenzialmente <em>correttivo</em>”; “la punizione, nella disciplina, non è che un elemento di un sistema duplice: gratificazione-sanzione. Ed è questo sistema a divenire operante nel processo di addestramento e di correzione”. Dopo mesi di lockdown e assenza di socialità, il potere ‘gratifica’ il cittadino con la ‘libertà’: non si impone (legge) con una obbligatorietà vaccinale ma prescrive un comportamento. <em>Tutto tranne un altro lockdown</em> è ciò che probabilmente ognuno di noi si è sentito dire da almeno un amico; <em>Il Green Pass è libertà</em> è stato lo slogan politico servilmente riportato dai grandi media. </p>



<p>Una ‘libertà’ – va da sé, o non si porrebbe la necessità del secondo elemento, la correzione – accessibile solo al <em>buon</em> cittadino, colui che è pronto a eseguire la prestazione richiesta: la vaccinazione. Qualsiasi tipo di potere sa che non potrà mai aspirare a imporsi sulla totalità dei cittadini, e infatti la disciplina <em>riduce</em> gli scarti, non li elimina. Chi invoca la persuasione per convincere i no-vax – non operando in malafede alcuna distinzione tra no-vax e no-pass – finge di non sapere che il potere ha storicamente sempre accettato che una parte della popolazione si sottragga al suo dominio, finendo ai margini della società, nei bassifondi di un ‘mondo altro’ – piccola criminalità, sottoproletariato, poveri, stranieri irregolari&#8230; Ciò che conta è la dimensione: questa alterità esclusa deve essere quantitativamente minima per non divenire un problema di difficile gestione. La prima sanzione ha colpito la socialità – il Green Pass di agosto – la seconda ha alzato l’asticella all’università, la terza al luogo di lavoro: aumento progressivamente la sanzione per ottenere più correzione e ridurre gli scarti.</p>



<p>Secondo punto: normalizzare.</p>



<p>“L’arte di punire, nel regime del potere disciplinare,” scrive Foucault, “non tende né all’espiazione e neppure esattamente alla repressione, ma pone in opera cinque operazioni ben distinte: […] paragona, differenzia, gerarchizza, omogeneizza, esclude. In una parola, <em>normalizza</em>. […] Appare, attraverso le discipline, il potere della Norma”. Poco importa se la ‘norma’ creata è del tutto illogica, ciò che conta è che sia percepita dalla popolazione come <em>normale.</em> Ed è la lenta progressione della disciplina a farla percepire come tale, il lento spostamento dei punti di riferimento, l’abitudine che si acquisisce alla nuova realtà, dimenticando quella precedente: la costante mancanza di coerenza nella gestione dell’epidemia è divenuta <em>normale</em>, i vaccini che decadono dopo sei mesi sono <em>normali</em>, offrire il proprio smartphone a uno scanner per entrare in un ristorante, al cinema, al lavoro è <em>normale.</em></p>



<p>Terzo punto: dividere.</p>



<p>Creata la ‘norma’,la disciplina riproduce, costantemente, “la divisione tra normale e anormale”, e quel che rientra in quest’ultima categoria – creata dalla società stessa – è, ovviamente, ciò che la società mette ai margini ed esclude. È un processo talmente evidente che pochi esempi sono sufficienti: “Propongo una colletta per pagare ai no-vax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci” (Roberto Burioni, 23 luglio); “È sbagliato considerare l’attacco no-vax come un attacco perseguibile a querela: oggi è un attacco contro lo Stato e come tale dovrebbe essere perseguito” (Matteo Bassetti, 25 luglio); “Criminali no-vax” (Libero, 31 agosto, titolo di prima pagina); “Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile” (Mattia Feltri, Il Domani, 5 settembre).</p>



<p>Quarto punto: sorvegliare.</p>



<p>“[Il potere disciplinare] si organizza come potere multiplo, automatico e anonimo; poiché se è vero che la sorveglianza riposa su degli individui, il suo funzionamento è quello di una rete di relazioni dall’alto al basso, ma, anche, fino a un certo punto, dal basso all’alto e collateralmente. […] La disciplina fa ‘funzionare’ un potere relazionale che si sostiene sui suoi propri meccanismi e che, allo splendore delle manifestazioni, sostituisce il gioco ininterrotto di sguardi calcolati. Grazie alle tecniche di sorveglianza, la ‘fisica’ del potere, la presa sul corpo, si effettuano tutto un gioco di spazi, di linee, di schermi, di fasci, di gradi, e senza ricorrere, almeno in linea di principio, all’eccesso, alla forza, alla violenza. Potere che è in apparenza tanto meno ‘corporale’ quanto più è sapientemente ‘fisico’”. Spazi (luoghi in cui si può accedere solo con il Green Pass), sorveglianza verticale (<em>Gateway</em> e blockchain) e collaterale (il cameriere, il controllore sul treno, il bigliettaio del cinema, l’impiegato adibito al lavoro, a cui bisogna esibire il Pass): una rete di sguardi che quotidianamente controllano. Potere fisico non solo perché si impone sul corpo, ma perché il corpo è il primo ‘oggetto’ che viene investito dalla disciplina del lasciapassare: deve essere sottoposto a un trattamento sanitario (vaccino) o a un esame diagnostico (tampone).</p>



<p>Quinto punto: utilizzare.</p>



<p>“La disciplina è il procedimento tecnico unitario per mezzo del quale la forza del corpo viene, con la minima spesa, ridotta come forza ‘politica’ e massimalizzata come forza utile”. Abbiamo già visto, nel corso della prima ondata, quali sono stati i punti di crisi dell’epidemia, quelli che hanno mosso le decisioni politiche; sappiamo tutti, tolto il velo dell’ipocrisia pelosa ai discorsi ufficiali e alle lacrime da studio televisivo, che per la classe dirigente politica ed economica di questo Paese il problema non è mai stato la morte di migliaia di anziani in pensione, ma il blocco dell’economia e gli ospedali pieni, la pressione di Confindustria da una parte e il conflitto sociale che ne poteva scaturire, dall’altra. Il Green Pass riesce a massimalizzare l’utilità di tutti i corpi: quelli dei cittadini attivi producono e consumano, vanno a lavorare e al ristorante; quelli degli anziani/’fragili’ fanno pressione affinché il resto della popolazione si disciplini: <em>non ti importa che io possa morire?</em> L’umano sentimento della solidarietà viene trasformato in strumento utile alle pratiche disciplinari e in annullamento del pensiero critico.</p>



<p>Tirando le somme, il Green Pass ha corretto, normalizzato, diviso, sorvegliato e utilizzato i cittadini, disciplinandoli. È, a oggi, l’ultimo atto di una serie di pratiche politiche (18) che hanno creato una popolazione docile perché impaurita, prima shockata e poi <em>normalizzata</em> in una nuova abitudine, che si affida al ‘sovrano’ per la sua salvezza, convinta che la propria vita dipenda da un trattamento sanitario a cui è disposta a sottoporsi annualmente, e da un lasciapassare politico che lo attesti e che le garantisca l’accesso a luoghi nei quali possa interagire solo con persone altrettanto verificate e controllate. Una popolazione che ora si sente corroborata dal calo del numero dei contagi e delle ospedalizzazioni (ma attendiamo la stagione fredda per vedere quel che accade, viste le caratteristiche degli attuali vaccini), e non si domanda se la stessa situazione sarebbe stata raggiunta anche vaccinando solo le categorie a rischio e lasciando la libera scelta: perché eliminando la malattia grave tra anziani e ‘fragili’ gli ospedali sarebbero comunque stati vuoti; perché dopo 19 mesi di pandemia, l’immunità naturale dei milioni di asintomatici avrebbe comunque rallentato la circolazione del virus, garantendo anche la diffusione di una immunità di durata. Non si chiede, insomma, se senza il ricatto e la discriminazione del Green Pass non si troverebbe ora nella stessa situazione di salute pubblica, ma in una società molto diversa: dove le persone, e non lo Stato, possono ancora decidere del rapporto rischi/benefici di un trattamento sanitario sul proprio corpo.</p>



<p>Non ci sono risposte. Come sopra già evidenziato, la situazione è nebulosa e illogica. Ma ciò che lascia sconcertati è che non ci siano – e non ci siano state – domande.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Discriminazione</h4>



<p>Al 22 luglio, data del primo decreto Green Pass, il 47,6% dei cittadini si erano <em>volontariamente</em> già vaccinati, e arrivavano al 62,4% se aggiungiamo al conteggio l’inoculazione delle prime dosi: quella italiana non si poteva certo definire una popolazione che fuggisse il vaccino. Al 20 luglio erano già stati <em>volontariamente</em> scaricati 36 milioni di Green Pass (19); al 29 luglio, pochi giorni dopo il decreto, erano diventati 41,3 milioni (20). Sorprende che milioni di persone non abbiano battuto ciglio sulla discriminazione che il Pass già operava, accettando supinamente che in alcuni luoghi dove prima <em>tutti</em> i cittadini potevano avere accesso con misurazione della temperatura, mascherina e distanziamento, dal 6 agosto potessero entrare, sempre con misurazione della temperatura, mascherina e distanziamento, solo coloro che avevano acconsentito a un trattamento sanitario o a un esame diagnostico. Poco importa se ristoranti al chiuso, cinema, teatri ecc. non si configurano come diritti o bisogni fondamentali: il principio non cambia. La discriminazione non è qualcosa di quantificabile: <em>è</em> o <em>non è</em>.</p>



<p>Difficile dire se questa arrendevolezza abbia consentito a governo e Parlamento di alzare l’asticella del ricatto al lavoro; sicuramente l’ha facilitato. Incontrando resistenze, forse il potere politico avrebbe abbandonato l’idea (come precedentemente accaduto per la app Immuni) e l’obbligo non sarebbe stato esteso. Il ‘se fosse’ è sempre un gioco inutile perché il filo del tempo non si può riavvolgere, ma nel momento in cui lo si utilizza per un’analisi costruttiva non è affatto una sterile speculazione. L’apertura di un conflitto sociale inizia sempre con una scelta individuale: scioperare, andare in piazza, rifiutarsi, sono innanzitutto scelte – e responsabilità – personali, che solo dopo si trasformano in collettive. Chi lotta sa che l’impotenza e la frustrazione sono sentimenti diffusi, perché nella complessità politica ed economica di oggi è difficile che l’apertura di un conflitto con il potere porti a un cambiamento sociale nel breve termine. Ma il Green Pass, come prima la app Immuni, offriva questa possibilità. Quella di dire NO, di rifiutarsi di avallare con il proprio comportamento – scaricare e utilizzare il Pass – una pratica discriminatoria. Era una scelta politica che, ricordiamo, aveva nulla a che fare con l’insindacabile decisione di vaccinarsi, e non richiedeva certo un gran sacrificio: non andare al ristorante, a teatro, al cinema&#8230;</p>



<p>Molti cittadini, in numero maggiore rispetto a quelli che stanno riempiendo le piazze contro il Pass, ora si dichiarano contrari alla sua applicazione al lavoro; eppure, in una incoerenza che sembra non riguardarli, continuano ad avallare la discriminazione utilizzando il lasciapassare per riempire locali serali e ristoranti; non hanno modificato la loro condotta dopo il 16 settembre, quando il governo ha esteso l’obbligo al lavoro a partire dal 15 ottobre e l’asticella della discriminazione si è alzata. Lasciare vuoti ristoranti, cinema, teatri ecc. può diventare un’arma economica di pressione sul potere politico, oltre a rappresentare un atto di protesta collettiva e di coerenza personale.</p>



<p>Non si può né sperare né attendere una chiamata strutturata e organizzata, da sinistra, per questo conflitto: salvo poche realtà o singoli individui, la sinistra movimentista che si riempie continuamente la bocca della parola ‘discriminazione’, dichiarando di volerla combattere, si è appiattita sulle posizioni governative spedendo il cervello in vacanza. Sta, dunque, a ciascuno di noi. Scegliere.</p>



<p class="has-small-font-size"> (Articolo chiuso in redazione il 12 ottobre 2021)</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">1) Giovanna Cracco, <a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/covid-19-lockdown/" target="_blank"><em>Covid-19. Lockdown</em></a>, Paginauno n. 67/2020</p>



<p class="has-small-font-size">2) Cfr. <a href="https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia">https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia</a></p>



<p class="has-small-font-size">3) Cfr. <em>Lancet: “Due dosi Pfizer efficaci fino a sei mesi”</em>, Il Fatto Quotidiano, 5 ottobre 2021</p>



<p class="has-small-font-size">4) Cfr. The impact of SARS-CoV-2 vaccination on Alpha &amp; Delta variant transmission, <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v1.full-text" target="_blank">https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v1.full-text</a> </p>



<p class="has-small-font-size">5) Cfr. <em>Covid-19 ed immunità: quanto a lungo può durare la protezione?</em> <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.marionegri.it/magazine/covid-19-durata-immunita" target="_blank">https://www.marionegri.it/magazine/covid-19-durata-immunita</a> </p>



<p class="has-small-font-size">6) Per comodità sono stati presi i numeri già elaborati dal gruppo CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), basati sui dati acquisiti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://covid19.infn.it/iss/" target="_blank">https://covid19.infn.it/iss/</a> </p>



<p class="has-small-font-size">7) Cfr. <a href="https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&amp;draw=2&amp;rank=1">https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&amp;draw=2&amp;rank=1</a></p>



<p class="has-small-font-size">8) Cfr. <a href="https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1327316/retrieve">https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1327316/retrieve</a></p>



<p class="has-small-font-size">9) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf" target="_blank">https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-management-plan_en.pdf</a> </p>



<p class="has-small-font-size">10) Cfr. «Varianti, servirà un nuovo vaccino», A. Caperna, Il Giornale, 4 ottobre 2021</p>



<p class="has-small-font-size">11) Vedi Rapporto Oxfam International, pag. 36 </p>



<p class="has-small-font-size">12) Il Consiglio d’Europa, nato nel 1949, è un’organizzazione internazionale che promuove la difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto; è composto da 47 Stati membri ed è un organo indipendente dall’Unione europea</p>



<p class="has-small-font-size">13) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://pace.coe.int/en/files/29004/html" target="_blank">https://pace.coe.int/en/files/29004/html</a> </p>



<p class="has-small-font-size">14) Abbiamo già parlato di blockchain in relazione ai bitcoin: le caratteristiche tecniche restano le medesime. Cfr. Giovanna Cracco, <a href="https://rivistapaginauno.it/bitcoin-tra-tecnologia-e-politica/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Bitcoin, tra tecnologia e politica</em></a>, Paginauno n. 56, febbraio 2018</p>



<p class="has-small-font-size">15) Cfr. Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52</p>



<p class="has-small-font-size">16) Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 16 </p>



<p class="has-small-font-size">17) Tutti i virgolettati di questa parte dell’articolo sono tratti da: Michel Foucault, <em>Sorvegliare e punire</em>, Einaudi </p>



<p class="has-small-font-size">18) La disciplina sui corpi è iniziata con le limitazioni alla libertà di movimento; l’obbligo di certificare per iscritto il proprio essere fuori di casa tramite un modulo da portare con sé e da esibire, se richiesto, alle forze di polizia; l’imposizione di mascherine e di un distanziamento tra persone. Anche il rituale del bollettino giornaliero sul numero dei contagiati e dei morti rientrava nel meccanismo disciplinatorio: dati privi di coerenza sistemica avevano l’obiettivo di continuare a spaventare una popolazione già totalmente disorientata, rendendola ancora più arrendevole alla disciplina. Cfr. Giovanna Cracco, <a href="https://rivistapaginauno.it/covid-19-lockdown/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Covid-19. Lockdown</em></a>, Paginauno n. 67, aprile 2020</p>



<p class="has-small-font-size">19) Cfr. <a href="https://www.lastampa.it/cronaca/2021/07/20/news/speranza-vaccino-essenziale-anche-sotto-i-40-anni-36-milioni-di-green-pass-scaricati-fino-ad-oggi-1.40517764">https://www.lastampa.it/cronaca/2021/07/20/news/speranza-vaccino-essenziale-anche-sotto-i-40-anni-36-milioni-di-green-pass-scaricati-fino-ad-oggi-1.40517764</a></p>



<p class="has-small-font-size">20) Cfr. <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.adnkronos.com/green-pass-speranza-strumento-anti-restrizioni-gia-scaricati-41-3-mln_4pPX4QasGLTwn7c96t1TiN" target="_blank">https://www.adnkronos.com/green-pass-speranza-strumento-anti-restrizioni-gia-scaricati-41-3-mln_4pPX4QasGLTwn7c96t1TiN</a> </p>
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		<title>Il virus della fame si moltiplica</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-virus-della-fame-si-moltiplica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
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					<description><![CDATA[ll’inizio della pandemia le persone che vivono in condizioni di carestia è aumentato di sei volte: nel 2021, 20 milioni di persone in più sono state spinte all’estremo livello di insicurezza alimentare. Ricetta mortale di conflitto, Covid-19 e clima accelerano la fame nel mondo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Oxfam International</p>



<ul class="wp-block-list"><li><a rel="noreferrer noopener" href="https://rivistapaginauno.it/numero-74-ottobre-novembre-2021/" target="_blank"><em>(Paginauno n. 74, ottobre – novembre 2021</em>)</a></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Dall’inizio della pandemia il numero di chi vive in condizioni di carestia è aumentato di sei volte: nel 2021, 20 milioni di persone in più sono state spinte all’estremo livello di insicurezza alimentare. Ricetta mortale di conflitto, Covid-19 e clima accelerano la fame nel mondo</p></blockquote>



<p class="has-drop-cap"><br>A un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, le morti per fame stanno superando quelle per il virus. I conflitti in corso, combinati con le perturbazioni economiche della pandemia e una crisi climatica in aumento, hanno approfondito la povertà e la catastrofica insicurezza alimentare nei punti caldi della fame nel mondo, e stabilito roccaforti in nuovi epicentri.</p>



<p>L’anno scorso, Oxfam ha avvertito nel suo rapporto “The Hunger Virus” che la fame avrebbe potuto rivelarsi ancora più letale del Covid-19. Quest’anno, 20 milioni di persone in più sono state spinte all’estremo livello di insicurezza alimentare, raggiungendo un totale di 155 milioni di persone in 55 Paesi. </p>



<p>Dall’inizio della pandemia, il numero di persone che vivono in condizioni di carestia è aumentato di sei volte a più di 520.000. Quella che abbiamo visto come una crisi sanitaria globale si è rapidamente trasformata in una infiammata crisi di fame, che ha messo a nudo la cruda disuguaglianza nel nostro mondo. Il peggio deve ancora venire, a meno che i governi affrontino con urgenza l’insicurezza alimentare e le sue cause profonde. Oggi, 11 persone stanno probabilmente morendo ogni minuto per fame acuta legata alle tre C letali: il conflitto, il Covid-19 e la crisi climatica. Questo tasso supera l’attuale mortalità pandemica che è di 7 persone al minuto. Dall’inizio della pandemia il conflitto è stato il motore più grande della fame, il fattore primario, spingendo quasi 100 milioni di persone in 23 Paesi a livello di crisi o di peggiore insicurezza alimentare. Nonostante gli appelli per un cessate il fuoco globale per permettere al mondo di concentrare la propria attenzione sul combattere la pandemia, il conflitto è proseguito in gran parte senza sosta. Anche se i governi hanno dovuto trovare nuovi massicci flussi di risorse per combattere il Coronavirus, l’anno scorso la spesa militare globale è aumentata del 2,7% – l’equivalente di 51 miliardi di dollari – sufficiente per coprire sei volte e mezzo i 7,9 miliardi di dollari dell’appello umanitario ONU per la sicurezza alimentare. Le vendite di armi sono aumentate vertiginosamente in alcuni dei Paesi più martoriati dai conflitti e dalla fame; per esempio, il Mali ha aumentato i suoi acquisti di armi del 669% dall’escalation di violenza del 2012. </p>



<p>La ricaduta economica del Covid-19 è stata il secondo fattore chiave della crisi globale della fame: ha approfondito la povertà e mostrato la crescente disuguaglianza in tutto il mondo. Si stima che il numero di persone che vivono in estrema povertà raggiungerà i 745 milioni entro la fine del 2021, un aumento di 100 milioni dall’inizio della pandemia. Gruppi emarginati, specialmente le donne, gli sfollati e i lavoratori informali, sono stati colpiti più duramente. 2,7 miliardi di persone non hanno ricevuto alcun sostegno finanziario pubblico per far fronte alla devastazione della pandemia. Nel frattempo, durante la pandemia i ricchi hanno continuato ad arricchirsi. Il patrimonio delle dieci persone più ricche (nove delle quali sono uomini) è aumentato di 413 miliardi di dollari nel 2020 – abbastanza per coprire più di undici volte l’appello umanitario delle Nazioni Unite per il 2021. </p>



<p>La crisi climatica è stata la terza causa significativa della fame globale. Quasi 400 disastri legati al clima, tra cui tempeste e inondazioni da record, hanno continuato a intensificarsi per milioni di persone in America centrale, nel sud-est asiatico e nel Corno d’Africa, dove le comunità erano già martoriate dagli effetti sulla povertà causati dal conflitto e dal Covid-19.</p>



<p>Questo breve rapporto esplora come il conflitto ininterrotto, gli shock economici peggiorati dalla pandemia, e l’escalation della crisi climatica hanno spinto ulteriori milioni di persone a livelli di fame estremi, e come questo numero continuerà ad aumentare a meno che non venga intrapresa un’azione urgente. </p>



<p>I punti caldi della fame estrema sono Afghanistan, Yemen, l’area del Sahel nell’Africa occidentale (Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal), Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan, Sudan, Etiopia, Siria, Haiti e Venezuela: in questi Paesi, dove la crisi alimentare si stava già aggravando, un mix di ricadute alimentari causate dalla pandemia, dai conflitti e dalla crisi climatica hanno spinto oltre 48 milioni di persone nella crisi da fame (questa cifra non include il Venezuela, di cui non sono disponibili dati recenti affidabili). La fame si è intensificata anche nei punti caldi emergenti come il Brasile, l’India e il Sudafrica, che ha visto alcuni dei più forti aumenti di infezioni Covid-19 in parallelo con un’impennata della fame.</p>



<p>Porre fine alla fame è possibile. Le parti in guerra devono prima stipulare la pace, e i governi devono salvare vite ora, concentrare le loro risorse sulla protezione sociale e sui programmi che affrontano i bisogni di persone vulnerabili, piuttosto che su armi che perpetuano il conflitto e la fame. Risparmiare solo un giorno e mezzo della nostra spesa militare globale – l’equivalente di 8 miliardi di dollari – sarebbe sufficiente a finanziare l’intero appello delle Nazioni Unite per la sicurezza alimentare di emergenza (nell’aprile 2021 Oxfam e 400 Ong hanno chiesto ai leader mondiali di tagliare le spese militari di un giorno per coprire i 5,5 miliardi di dollari che il PAM dell’ONU e la FAO dicono essere urgentemente necessari per aiutare coloro che sperimentano i livelli più gravi di insicurezza alimentare; da allora la spesa militare è aumentata di 50 miliardi di dollari). </p>



<p>Per porre fine alla crisi della fame, i governi devono anche ricostruire un sistema più equo e sostenibile di economia globale, mentre si riprendono dalla pandemia. Devono affrontare i fattori chiave della fame e sradicare le disuguaglianze di fondo che aumentano il divario tra ricchi e poveri. Questo include il sostegno ai piccoli agricoltori per recuperare, e costruire, più equi e sostenibili sistemi alimentari. Per salvare vite umane ora e in futuro, i governi devono:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>finanziare pienamente l’appello delle Nazioni Unite sul programma umanitario e sostenere un fondo globale per la protezione sociale;</li><li>garantire l’accesso umanitario in zone di conflitto e la fine dell’uso della fame come arma di guerra;</li><li>forgiare la pace promuovendo la partecipazione e la leadership delle donne nella costruzione della pace;</li><li>costruire un ambiente più equo e più resiliente e sistemi alimentari più sostenibili;</li><li>garantire che le donne guidino la risposta alla pandemia e il recupero;</li><li>sostenere un vaccino popolare;</li><li>intraprendere azioni urgenti per affrontare la crisi climatica.</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Le tre C letali che accelerano la fame </h4>



<p>Tre fattori di insicurezza alimentare – conflitto, shock economici aggravati principalmente dal Covid-19 e crisi climatica – hanno devastato le comunità di tutto il mondo, con i conflitti che sono rimasti il principale motore per tre anni consecutivi, anche durante la pandemia. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Conflitto </h4>



<p>Di fronte alla pandemia globale senza precedenti di Covid-19, l’ONU ha chiesto un cessate il fuoco nel marzo 2020. Tuttavia, il conflitto è andato avanti senza sosta ed è il principale motore della fame per quasi 100 milioni di persone in 23 Paesi – 22 milioni si sono aggiunte solo l’anno scorso. A livello globale, un record di 48 milioni di persone sono ora sfollati interni a causa del conflitto e della violenza. </p>



<p>Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Siria e Yemen – alcuni dei Paesi dove si trovano i peggiori focolai di fame nel mondo – sono tutti dilaniati dal conflitto. Più di 350.000 persone nella regione del Tigray, in Etiopia, secondo una recente analisi dell’IPC, tra maggio e giugno 2021 stanno vivendo condizioni simili alla carestia – il maggior numero di persone registrato in questo livello catastrofico di fame dalla Somalia del 2011, quando un quarto di milione di somali ha perso la vita per fame. In Tigray e aree circostanti, il 74% della popolazione dovrebbe dover affrontare una crisi o peggio, livelli di fame acuta, a partire da luglio 2021. </p>



<p>Nello Yemen, quasi un decennio di guerra ha spogliato le persone dei loro risparmi, lasciando molti senza risorse per comprare cibo. I blocchi e i conflitti hanno causato un aumento vertiginoso dei prezzi degli alimenti, con i prezzi aumentati di oltre il 100% dal 2016. Oltre 16 milioni di persone nello Yemen quest’anno dovranno affrontare livelli di crisi o di peggiore insicurezza alimentare. </p>



<p>Le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato dai conflitti e dalla fame. In genere affrontano pericoli straordinari per assicurarsi il cibo, eppure troppo spesso devono mangiare per ultime e mangiare meno. Conflitto e sfollamento hanno anche costretto le donne ad abbandonare il loro lavoro o a perdere la stagione della semina. Si trovano di fronte a scelte impossibili, come dover decidere tra l’andare al mercato e rischiare di essere aggredite fisicamente o sessualmente, o vedere le loro famiglie soffrire la fame. </p>



<p>Molti Paesi colpiti da conflitti sanno fin troppo bene che “la gente non sta solo morendo di fame, ma viene affamata” (Gabriela Bucher, “Conflitto e sicurezza alimentare”, Dibattito aperto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 11 marzo 2021). Le parti in guerra hanno intenzionalmente trasformato la fame in un’arma di guerra, quando privano di cibo e acqua i civili, impediscono il soccorso umanitario, bombardando i mercati, incendiando i raccolti e uccidono il bestiame. Nonostante il Consiglio di sicurezza dell’ONU abbia riconosciuto il legame tra fame e conflitto nella Risoluzione 2417, il blocco degli aiuti umanitari rimane una modalità comune in tutte le zone di conflitto del mondo, dove continuano gli attacchi ai civili, alle coltivazioni, al bestiame e alle riserve d’acqua, in gran parte impunemente. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Covid-19 e ricadute economiche </h4>



<p>A più di un anno e mezzo dopo che la pandemia di Coronavirus è stata dichiarata, l’economia ha registrato un declino causato dai lockdown e dalle chiusure delle frontiere, delle imprese e dei commerci che ha peggiorato la situazione per le persone più svantaggiate, e portato a un’impennata della fame. L’attività economica globale è diminuita del 3,5% e la povertà è aumentata del 16%. </p>



<p>In tutto il mondo, 33 milioni di lavoratori hanno perso la loro occupazione nel 2020. La pandemia ha portato a una disoccupazione di massa che causa 3,7 trilioni di dollari di perdita di reddito da lavoro – l’equivalente del 4,4% del Pil globale del 2019. Gli shock economici alimentati principalmente dalla pandemia hanno spinto alla fame oltre 40 milioni di persone in 17 Paesi – rispetto ai quasi 24 milioni dell’anno precedente. È un aumento di quasi il 70% e non tiene conto dei 3 miliardi di persone che non potevano permettersi una dieta sana anche prima della pandemia – una cifra che quest’anno probabilmente aumenterà. </p>



<p>A livello globale, i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati di quasi il 40% dall’anno scorso, l’aumento più alto che si sia registrato in più di un decennio. È stato guidato da una maggiore domanda di biocarburanti, lockdown e chiusure di frontiere che continuano a interrompere i flussi alimentari. L’inflazione alimentare sta rendendo il cibo inaccessibile per molte persone, anche quando è disponibile. Questo è particolarmente vero per le persone in Paesi come lo Yemen o Haiti, che importano la maggior parte dei loro alimenti e non possono offrire sussidi, meccanismi di controllo dei prezzi o trasferimenti di denaro per aumentare il potere d’acquisto delle persone.</p>



<p>I prezzi più alti non hanno necessariamente generato maggiori profitti per i produttori di cibo, specialmente i piccoli agricoltori che non potevano permettersi di comprare semi e fertilizzanti o trasportare i loro prodotti ai mercati. Senza adeguate strutture di stoccaggio o accesso ai mercati, gli agricoltori sono stati costretti a vendere a qualsiasi prezzo, anche in perdita, o a vedere i loro raccolti marcire. Come risultato, l’88% degli agricoltori nigeriani intervistati lo scorso agosto ha indicato di aver perso metà del reddito durante la pandemia. Anche i lavoratori agricoli a giornata hanno perso il loro reddito, perché non erano in grado di raggiungere i campi. </p>



<p>La pandemia ha messo a nudo anche il più grande aumento della disuguaglianza da quando esiste il dato, ossia dall’inizio delle registrazioni statistiche. Mentre i piccoli produttori di cibo hanno perso il loro reddito, i ricavi delle dieci principali aziende produttrici di alimenti e bevande sono aumentati di quasi 10 miliardi di dollari dal 2019 al 2020. L’aumento di queste entrate aziendali, da sole, sarebbe stato più che sufficiente per pagare l’appello umanitario per la sicurezza alimentare per il 2021. </p>



<p>Inoltre, le persone più emarginate, tra cui le donne, i lavoratori informali, i poveri urbani e quelli che vivono in insediamenti informali, sono stati i più colpiti dalla pandemia. A livello globale, la perdita di lavoro per le donne è stata del 5% rispetto al 3,9% degli uomini, ed è costata almeno 800 miliardi di dollari di perdita di reddito nel 2020. Si stima che altre 47 milioni di donne in tutto il mondo cadranno in povertà estrema nel 2021. </p>



<p>Una lezione chiave della pandemia è che i programmi di protezione sociale per le persone in difficoltà – come il denaro o l’assistenza alimentare – sono strumenti importanti da usare per affrontare la fame. Tuttavia, globalmente più di quattro miliardi di persone, ovvero più della metà della popolazione mondiale, non avevano alcuna protezione nel 2020. </p>



<h4 class="wp-block-heading">La disuguaglianza nei vaccini alimenta la fame </h4>



<p>L’ineguale distribuzione e accesso ai vaccini Covid-19 – in gran parte a causa dei monopoli delle compagnie farmaceutiche e dell’inazione dei Paesi ricchi – rallenteranno qualsiasi ripresa economica e rendono la fuga dalla fame e dalla povertà molto più difficile per milioni di persone in tutto il mondo. La Camera di Commercio Internazionale ha stimato che, a dati odierni, la disuguaglianza dei vaccini potrebbe costare al mondo circa 9,2 trilioni di dollari in perdite economiche, con emergenti punti caldi della fame come l’India, che perde potenzialmente fino a 786 miliardi di dollari o oltre il 27% del Pil. </p>



<p>Mentre i Paesi ricchi come gli Stati Uniti hanno visto la fame diminuire dall’avvio della campagna vaccinale, la pandemia continua a distruggere la vita e i mezzi di sussistenza di milioni di persone nei Paesi poveri. Oxfam ha calcolato che al tasso di vaccinazione attuale, i Paesi a basso reddito aspetterebbero 57 anni per vaccinare completamente le loro popolazioni. Il virus minaccia di causare altri 132 milioni di persone denutrite a causa della perdita di posti di lavoro, redditi distrutti e cattiva salute. Le persone che affrontano la fame e la malnutrizione sono anche più a rischio di contrarre malattie tra cui il Covid-19. </p>



<p>L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che sono necessarie 11 miliardi di dosi per vaccinare tutto il mondo a un livello del 70%, il punto in cui la trasmissione potrebbe essere significativamente colpita. A meno che i Paesi ricchi non smettano di tenere in ostaggio le ricette dei vaccini, il virus continuerà a imperversare in Paesi senza risorse sufficienti, mettendo a rischio milioni di vite e spingendone ancora di più sull’orlo del baratro. La soluzione sta nel fatto che tutti i governi si accordino urgentemente per un accordo temporaneo che deroghi le leggi sulla proprietà intellettuale sulle tecnologie sanitarie Covid-19, in modo che i produttori qualificati di tutto il mondo possano aumentare la produzione. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Clima </h4>



<p>Nel 2020, il mondo ha visto il record di 50 miliardi di dollari di danni causati da disastri climatici estremi (tra cui 6 miliardi di dollari nel solo Honduras); disastri esacerbati dal cambiamento climatico che sono stati il principale motore che ha spinto quasi 16 milioni di persone in 15 Paesi a livelli di crisi alimentare. Nonostante questo, i governi hanno ritardato l’azione per affrontare la crisi climatica, per concentrarsi sulla pandemia. </p>



<p>Il riscaldamento globale sta aumentando la frequenza e l’intensità dei disastri legati al clima come tempeste, inondazioni e siccità. Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi, con il 2020 che ha registrato il record. Annualmente, i disastri climatici sono più che triplicati dal 1980, con un evento meteorologico estremo attualmente registrato a settimana. </p>



<p>L’agricoltura e la produzione alimentare hanno sopportato il 63% dell’impatto di questi shock da crisi climatica, e sono i Paesi vulnerabili e le comunità povere che meno hanno contribuito al cambiamento climatico a esseri i più colpiti. Per esempio, nelle parti dell’India orientale colpite dal ciclone Amphan nel 2020, gli agricoltori hanno perso i loro raccolti e i pescatori hanno perso le loro barche, e quindi le loro principali fonti di reddito. </p>



<p>Allo stesso modo, l’anno scorso nell’Africa orientale cicloni più numerosi e più forti hanno contribuito a piaghe senza precedenti di locuste del deserto, che portano a un’importante interruzione dell’approvvigionamento alimentare che riduce la disponibilità e l’accessibilità del cibo per milioni di persone nel Corno d’Africa e nello Yemen.</p>



<p>La frequenza e l’intensità dei disastri causati dal clima eroderanno la capacità di resistere agli shock delle persone che già vivono in povertà. Ogni catastrofe li porta in una spirale verso il basso di crescente povertà e fame.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">* Estratto dal Rapporto Oxfam International, 9 luglio 2021, disponibile integralmente in inglese qui <a href="https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflict-Covid-19-and-climate-accelerate-world">https://www.oxfam.org/en/research/hunger-virus-multiplies-deadly-recipe-conflict-Covid-19-and-climate-accelerate-world</a>. In questo estratto non sono riportate le note a piè di pagina, relative alle fonti documentali dei dati inseriti nel rapporto, che si possono trovare nel testo completo</p>
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