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	<title>carcere &#8211; Rivista Paginauno</title>
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	<description>Rivista di approfondimento politico e culturale</description>
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	<title>carcere &#8211; Rivista Paginauno</title>
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	<item>
		<title>L’altro carcere. La detenzione femminile tra doppia trasgressione e aggravio di pena</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politica/economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[femminismo]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>
		<category><![CDATA[patriarcato]]></category>
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					<description><![CDATA[Inchiesta sulla detenzione femminile: cosa significa essere detenute in una struttura a misura maschile? Incide sui corsi professionalizzanti e sul reinserimento a fine pena? Esiste una condanna morale per aver trasgredito al ruolo sociale di genere che la società ancora impone alla donna? Da uno sguardo di insieme al carcere della Dozza di Bologna]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Caterina Cazzola</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-93-novembre-dicembre-2025/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 93, novembre – dicembre 2025)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Inchiesta sulla detenzione femminile: cosa significa essere detenute in una struttura a misura maschile? Incide sui corsi professionalizzanti e sul reinserimento a fine pena? Esiste una condanna morale per aver trasgredito al ruolo sociale di genere che la società ancora impone alla donna? Da uno sguardo di insieme al carcere della Dozza di Bologna</p>
</blockquote>



<p class="has-drop-cap">“La presa di coscienza dell’istituzione carceraria femminile è avvenuta in un secondo momento rispetto alla nascita del carcere, quando la storiografia, la sociologia, la filosofia e gli studi di genere, anche di stampo femminista, hanno approfondito l’argomento, mostrando un vuoto: le elaborazioni teoriche sui penitenziari avevano infatti trattato come neutro ciò che in realtà neutro non era: il carcere era sempre stato genderizzato.” Così ci introduce al tema Costanza Agnella, assegnista di ricerca in Sociologia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Eppure ancora oggi, quando si parla di donne e carcere, il focus è unicamente sull’aspetto della maternità, nell’ottica di proteggere il legame madre-figlio e gli interessi del minore. Ma la donna non è certo solo questo. Cosa significa essere detenute in una struttura, di fatto, a misura maschile? Comporta un aggravio di pena per le donne? Comporta un minor accesso a corsi professionalizzanti e maggior difficoltà di reinserimento a fine pena? E come viene percepita socialmente la donna che commette un reato? Esiste tuttora una condanna morale per aver trasgredito non solo alla legge, ma al ruolo sociale di genere che la società le impone? In altre parole, il carcere finisce per essere lo specchio di una società che non è ancora riuscita a liberarsi dei fantasmi del patriarcato?</p>



<p>Con uno sguardo di insieme e un focus sul carcere della Dozza di Bologna, tra dati, report, analisi e interviste, abbiamo viaggiato all’interno dell’universo della carcerazione femminile, per cercare risposte alle nostre domande e tentare di comprendere cosa significhi oggi essere una detenuta.</p>



<h4 class="wp-block-heading">I numeri</h4>



<p>Al 31 marzo 2025 (1) sono 2.703 le donne recluse nelle carceri italiane, pari al 4,3% della popolazione detenuta complessiva. Una percentuale che è rimasta sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi decenni. Il censimento più recente che offre l’associazione Antigone, nel report <em>Senza respiro</em> del 29 maggio scorso, restituisce una fotografia altrettanto statica dei crimini femminili: la categoria maggiormente rappresentata si conferma essere quella dei reati contro il patrimonio, che alla fine del 2024 rappresenta il 29,1% (contro il 23,6% per i detenuti uomini); seguono i reati contro la persona (18,6%) e legati alla droga (14,1%), entrambi in linea con le percentuali maschili; infine i reati collegati alle armi (2,4% per le donne e 6,4% per gli uomini) e l’associazione di stampo mafioso, che pesa il 4,1% sui reati femminili e il 6,4% su quelli maschili.</p>



<p>La Relazione annuale dell’anno giudiziario 2025 (2), che riporta dati al 30 giugno 2024, aggiunge che le detenute, pur costituendo una porzione esigua sul totale delle persone carcerate, partecipano in modo significativo alle attività istruttive e lavorative che si svolgono all’interno degli istituti: 1.254 donne lavorano, quasi il 50%, con un lieve incremento di occupazione rispetto all’anno precedente. 1.025 sono alle dipendenze della stessa amministrazione penitenziaria e 229 di datori di lavoro esterni. All’interno delle carceri, quindi, lavorano più le donne che gli uomini: il 50% contro il 32,9% della popolazione carceraria complessiva.</p>



<p>Quella femminile sembrerebbe pertanto una situazione di restrizione quasi ‘privilegiata’, caratterizzata da numeri bassi, scarsa pericolosità dei reati e alto livello di professionalizzazione, teso a un più veloce reinserimento sociale. Eppure, dall’incrocio dei dati di Antigone (3) e del dossier <em>Morire di Carcere</em> di Ristretti Orizzonti (4), emerge un’altra realtà e non è rassicurante. Non è nuovo il numero allarmante di persone che si toglie la vita negli istituti di pena: 70 suicidi nel 2023, <em>almeno </em>91 nel 2024 – <em>almeno</em> perché numerosi sono i decessi con cause ancora da accertare –, 61 tra il 1° gennaio e il 13 settembre 2025. Disaggregando i numeri per genere, Antigone evidenzia come nel 2023 il tasso di suicidi femminili sia sensibilmente superiore a quello maschile: il primo si attesta a 16 casi ogni 10.000 persone, il secondo a 11,8. In aggiunta, il 63,8% delle donne fa regolarmente uso di psicofarmaci, contro 41,6% degli uomini. Spicca anche il dato relativo agli atti di autolesionismo: 31 ogni 100 donne, più del doppio dei 15 ogni 100 registrati tra i detenuti uomini. Tutti numeri rimasti stabili e che indicano  livelli elevati di tensione e malessere.</p>



<h4 class="wp-block-heading">La questione di genere</h4>



<p>È evidente allora che a dispetto di generiche statistiche, per le donne il carcere sia particolarmente più gravoso da un punto di vista psicologico. Viene dunque da chiedersi se la differenza di genere, accanto alle ovvie diversità dovute a fattori biologici, dovrebbe imporre alla detenzione femminile un’altra strutturazione rispetto alla carcerazione maschile&#8230;</p>



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		<item>
		<title>Il crimine di Castlereagh</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-crimine-di-castlereagh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2025 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi storici]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto sociale]]></category>
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					<description><![CDATA[Le parole immortali di Bobby Sands. Lotta, resistenza e poesia: la tortura a Castlereagh]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-93-novembre-dicembre-2025/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 93, novembre – dicembre 2025)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Le parole immortali di Bobby Sands. Lotta, resistenza e poesia: la tortura a Castlereagh</p>
</blockquote>



<p>Poesia tratta da <a href="http://www.edizionipaginauno.it/Scritti-dal-carcere-Bobby-Sands.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Bobby Sands. Scritti dal carcere. Poesie e prose</em></a>, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, Edizioni Paginauno</p>



<pre class="wp-block-verse">Incisi il mio nome e non per la fama<br>Sulla parete imbiancata,<br>“Bobby Sands è stato qui,” scrissi impaurito<br>Uno scarabocchio orrendo e tremante.<br>Lo scrissi in basso dove lo sguardo non ci arriva<br>Era soltanto per provare,<br>Che non fossi pazzo e non potevi a me dare la colpa<br>Se ero venuto qui a morire.<br><br>Sentii il crepitio di una spia strisciante<br>La guardia di ronda.<br>Pensai, sarebbe tutto inutile<br>Se mi beccassero a terra.<br>Le mie pupille danzanti parlavano chiaro,<br>Si muovevano come lingue di fuoco,<br>Quando, Cristo, sgranai gli occhi e a fissarmi<br>Fu il nome della morte di “Maguire” (1).<br><br>Mi feci pallido di paura era proprio la morte<br>E io immobile, un uccellino tremante,<br>Sentii lo sguardo, il pugno della guardia<br>Mentre inudito passava oltre.<br>Ma un pensiero s’arenò nella baia della mente,<br>Ancorato nel profondo, amico mio<br>Fu il nome di quell’uomo e il dolore crudele<br>Che lo condussero alla fine.<br><br>La luce splendeva di fiamma il giorno si fece notte<br>Ma a chi importa in quest’inferno,<br>Se la mente si è chiesta tutto il tempo<br>Quando lascerai la cella.<br>Se chi sa quando o ancora<br>Chissà se poi mai,<br>Se il prossimo crepitio o strisciante spia<br>Saranno il respiro della morte venuto per te.<br><br>Il pavimento era freddo con solo i calzini<br>Le scarpe qui sono proibite,<br>Perché potresti ammazzarti<br>Se fai un cappio coi lacci.<br>I torturati cercano una fine veloce<br>E i poliziotti questo lo sanno,<br>I cadaveri son muti e uomini camminano<br>Sul pavimento senza scarpe.<br><br>Sentivo lamenti e i gemiti di dolore<br>Provenire dalla cella di qualcuno.<br>E seppi che questo povero amico<br>Aveva di grosso da raccontare.<br>L’avevo sentito qualche ora fa camminare<br>Con un passo agile e leggero,<br>E poi tornare come un rottame<br>O chi ha perso un combattimento.</pre>



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		<item>
		<title>La prigione della tortura – Blocco H</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/la-prigione-della-tortura-blocco-h/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 13:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi storici]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto sociale]]></category>
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					<description><![CDATA[Lotta, resistenza e poesia dalla “prigione della tortura – blocco H”: le parole immortali di Bobby Sands]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-87-luglio-settembre-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 87, luglio – settembre 2024)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<ul class="wp-block-list"></ul>
</blockquote>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Lotta, resistenza e poesia dalla “prigione della tortura – blocco H”: le parole immortali di Bobby Sands</p>
</blockquote>



<p>Poesia tratta da <a href="http://www.edizionipaginauno.it/Scritti-dal-carcere-Bobby-Sands.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Bobby Sands. Scritti dal carcere. Poesie e prose</em></a>, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, Edizioni Paginauno</p>



<pre class="wp-block-verse">Sulle piaghe altrui non dormiamo<br>Rosso è il sangue di ogni uomo,<br>E non lecchiamo le ferite del povero<br>Né beviamo le lacrime che egli versa,<br>Perché re e canaglie una tomba avranno<br>E i più poveri sono i morti.<br><br>E i più poveri sono i morti solitari<br>Che fissano un cielo di terra,<br>E da soli marciscono nella pelle e nelle ossa<br>Nel punto esatto in cui giacciono.<br>Ma ancor più poveri sono gli stupidi idioti<br>Che pensano di non morire mai.<br><br>Lo trovarono sul suo stesso uscio<br>Giaceva in una pozza cremisi,<br>Sorpresa negli occhi di morte di chi non capisce<br>A fissare vacui il giorno,<br>Era chiaro, non poteva immaginare<br>D’incontrare la morte sulla sua strada.<br><br>In una cassa di pino con su un drappo se ne andò.<br>In quel buco mai fece ritorno.<br>L’infame banda suonò il lamento di morte<br>Per l’agitarsi della sua stessa anima<br>Ma quell’anima subdola aveva torturato<br>E che bruciasse era giusto.<br><br>Il suo cappello nero sporco sulla cassa,<br>Affiancata da dodici uomini.<br>Dodici uomini cupi di quest’amico morto<br>Che la vendetta venne ad ammazzare,<br>Lo spettro che perseguita e che molti cattura<br>Aveva catturato anche questo stronzo qua.<br><br>La fossa è profonda, la fossa è fredda<br>Una tomba di argilla rossa e fangosa,<br>E mentre sotto il corpo marcisce<br>Sopra una primula fiorisce.<br>E allora non rabbrividite, non lagnatevi<br>Perché presto ci andranno tutti.<br><br>Terra alla terra, cenere alla cenere<br>Disse il parroco avvizzito,<br>Mentre argilla cospargeva in forti tonfi<br>Sordi da sopra il morto,<br>E copriva per sempre ormai<br>Quel demonio abbandonato dalla fortuna.<br><br>Perché aveva torturato, nientemeno<br>E per Dio l’aveva fatto a modo,<br>Perfidi sono i furbi codardi<br>E subdoli gli scaltri.<br>Ma bastardi sono gli odiati secondini <br>Che torturano un uomo quando è nudo.<br><br>Aveva torturato, nientemeno<br>Perché era un secondino, lui.<br>Eppure! Voci di lamenti si alzarono alte<br>Cosa mai aveva fatto il pover’uomo?<br>Soltanto quel che avevano fatto i pazzi<br>Agli ebrei silenziosi.<br><br>Seppellitelo allora e lasciatelo riposare<br>E suonate anche la marcia di ottoni<br>Ma sulla sua lapide di marmo, scrivete<br>“Qui giace un lurido secondino.”<br>Se si sa cos’ha fatto<br>Gli volteranno le spalle sputandoci sopra.<br><br>Non dormiamo sulle piaghe altrui<br>E non lecchiamo le ferite sanguinanti,<br>In enormi saloni di marmo<br>Nei fortini o nelle torri.<br>I prigionieri giacciono in abissi oscuri<br>Dietro le sbarre della prigione.</pre>



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			</item>
		<item>
		<title>Bobby Sands. Scritti dal carcere</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/bobby-sands-scritti-dal-carcere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Percorsi storici]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto sociale]]></category>
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					<description><![CDATA[Tradotti e pubblicati per la prima volta in Italia, questi testi di Bobby Sands raccontano non solo la forza della lotta di liberazione irlandese e la condizione carceraria, sua e dei compagni, ma rappresentano anche uno straordinario atto d’accusa nei confronti dello Stato britannico]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-small-font-size">Riccardo Michelucci</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-84-dicembre-2023-gennaio-2024/">(Paginauno n. 84, dicembre 2023 – gennaio 2024)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Tradotti e pubblicati per la prima volta in Italia, questi testi di Bobby Sands raccontano non solo la forza della lotta di liberazione irlandese e la condizione carceraria, sua e dei compagni, ma rappresentano anche uno straordinario atto d’accusa nei confronti dello Stato britannico</p>
</blockquote>



<p><strong>Pubblichiamo l’introduzione al libro <a href="http://www.edizionipaginauno.it/Scritti-dal-carcere-Bobby-Sands.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><em>Bobby Sands. Scritti dal carcere. Poesie e prose</em></a>, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, Edizioni Paginauno</strong></p>



<p class="has-drop-cap">Un giovane uomo avvolto in una coperta passeggia lentamente, a piedi nudi, nei pochi metri quadrati della sua cella, cercando di scansare i vermi e gli escrementi ammucchiati negli angoli del pavimento reso scivoloso dall’urina. Le sue narici sono ormai assuefatte all’odore nauseabondo di quel piccolo spazio chiuso, dal quale non esce quasi mai. Poi si ferma, si gratta la lunga barba e inizia a scrivere su uno spicchio di muro ancora vuoto. Stringe tra il pollice e l’indice la ricarica di una penna a sfera dalle dimensioni minuscole, circa due centimetri, che teneva nascosta all’interno del suo corpo. Mentre scrive resta in allerta, le orecchie ben tese, per captare ogni minimo rumore. I secondini possono piombargli in cella da un momento all’altro, confiscargli i suoi preziosi strumenti di scrittura e picchiarlo a sangue. Non appena riuscirà a tornare in possesso di una cartina di sigaretta o di un pezzo di carta igienica ricopierà le parti migliori di quanto ha scritto e cercherà di farle uscire all’esterno.</p>



<p>Viene da chiedersi come sia stato possibile, in circostanze simili, mantenere la concentrazione e la lucidità necessarie alla scrittura di testi politici, e ancor più comporre opere letterarie. All’interno dei Blocchi H, i “gironi infernali” del carcere di Long Kesh di Belfast nei quali, a partire dal 1976, furono rinchiusi in condizioni bestiali i repubblicani irlandesi impegnati nella lotta di liberazione, non era consentito scrivere, non venivano forniti fogli, penne, né alcun materiale di lettura. Eppure Bobby Sands riuscì a raccontare al mondo la sua condizione e quella dei suoi compagni, consegnandoci una testimonianza memorabile, che è anche uno straordinario atto d’accusa nei confronti dello Stato britannico. Durante le interminabili giornate in cella utilizzò la scrittura come strumento di lotta e di resistenza ma anche come terapia per cercare di sfuggire – almeno con l’immaginazione – alle mostruose condizioni nelle quali fu costretto a vivere per essersi rifiutato di accettare il regime carcerario imposto dagli inglesi. Di fronte alla quotidiana violenza dei secondini la parola era rimasta l’unica arma per conservare la dignità, e attraverso di essa i prigionieri riuscirono a sentirsi più forti del sistema che voleva ridurli al silenzio, sottomettendoli a regole che non erano disposti ad accettare.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><a href="http://www.edizionipaginauno.it/Scritti-dal-carcere-Bobby-Sands.php" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="200" height="300" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2023/12/Bobby-Sands.jpg" alt="" class="wp-image-7389"/></a></figure>
</div>


<p>La scrittura divenne un atto supremo di resistenza anche perché si svolse nella totale clandestinità. Per cercare di sopravvivere all’interno del carcere di massima sicurezza di Long Kesh, Bobby Sands e i suoi compagni fecero ricorso a stratagemmi talmente ingegnosi da risultare quasi incredibili, e destinati a diventare leggendari. Per passare da una cella all’altra minuscole sigarette rollate con cartine di fortuna facevano scivolare una piccola cordicella sotto la porta che aveva la fessura più ampia, fino a farla arrivare dall’altra parte del corridoio. Era un’operazione assai complicata e pericolosa, perché i secondini erano sempre all’erta e spesso si aggiravano per i corridoi del braccio in punta di piedi, cercando di cogliere di sorpresa i detenuti. Per un po’ riuscirono anche a passarsi piccoli oggetti dalle finestre usando strisce di tessuto strappate dalle coperte, alle cui estremità legavano un peso morto, ma poi le guardie se ne accorsero e sigillarono ermeticamente le finestre con tavole e lamiere ondulate. I prigionieri, però, non si persero d’animo e sui muri delle celle, in corrispondenza delle tubature, ricavarono dei piccoli buchi che consentivano di far passare da una cella all’altra le sigarette e l’acciarino per accenderle. Un pezzo di vetro, una piccola pietra e un batuffolo di lana erano sufficienti per fabbricare un acciarino rudimentale ma perfettamente funzionante. Facevano quindi uno stoppino, lo accendevano e passavano con cautela il materiale incandescente da una cella all’altra, fino a quando non erano riusciti tutti ad accendersi una sigaretta di fortuna.</p>



<p>Allo stesso modo escogitarono una serie di tecniche per comunicare tra loro&#8230;</p>



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			</item>
		<item>
		<title>41bis. Lo Stato contro i suoi nemici</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/41bis-lo-stato-contro-i-suoi-nemici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca Faccini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dura lex]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[41bis]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rivistapaginauno.it/?p=6967</guid>

					<description><![CDATA[41bis e diritto penale del nemico. Dai prigionieri politici, ai mafiosi, a Cospito, dalla teoria di Jakobs alla legge attraverso gli anni ‘70 e ‘90 per arrivare all’oggi: inchiesta dentro il 41bis]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-83-luglio-settembre-2023/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 83, luglio – settembre 2023)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>41bis e diritto penale del nemico. Dai prigionieri politici, ai mafiosi, a Cospito, dalla teoria di Jakobs alla legge attraverso gli anni ‘70 e ‘90 per arrivare all’oggi: inchiesta dentro il 41bis</p>
</blockquote>



<p class="has-drop-cap">“Se le scimmie ci hanno insegnato qualcosa, è che devi imparare ad amare prima di imparare a vivere”. Sono parole di Harry F. Harlow, lo psicologo statunitense, noto per i suoi esperimenti condotti sulle scimmie, che alla fine degli anni Sessanta rinchiuse dei macachi in gabbia per studiare gli effetti negativi prodotti dall’isolamento prolungato. Per le piccole celle a forma di piramide rovesciata, Harlow seleziona dei cuccioli che hanno già avuto dei rapporti sociali con altri animali della loro stessa specie, in modo che subiscano il passaggio alla totale segregazione: da una condizione relazionale, le scimmiette si trovano al buio, senza possibilità di guardare all’esterno e l’unico contatto con un essere vivente è rappresentato dalle mani della persona che quotidianamente si occupa di fornire acqua e cibo. Alcuni macachi vengono lasciati in questa condizione per trenta giorni, altri per sei mesi e altri ancora per un anno: se il primo gruppo esce con enormi disturbi comportamentali, il terzo non reagisce più agli stimoli esterni. Indicativo è il nome che lo stesso Harlow attribuisce alle gabbie dove gli animali vengono ridotti a nuda vita: la fossa della disperazione.</p>



<p>La cessazione delle relazioni e l’isolamento è anche quello che prevede il regime carcerario speciale dell’articolo 41bis, uno strumento legislativo che, come vedremo, per sua stessa natura ha l’obiettivo di ridurre i detenuti a una condizione di privazione. Ma prima di inoltrarci nei tecnicismi della legge, è utile menzionare la teoria del “diritto penale del nemico” di Günther Jakobs.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il diritto penale del nemico</h4>



<p>La categoria del “diritto penale del nemico” è stata concettualizzata dal giurista tedesco Jakobs nel 1985. Con questa definizione “si intende una dimensione del diritto volta a colpire e reprimere alcune precise categorie sociali, che assumono di per sé valenza deviante” (1). L’introduzione di un ‘altro’ diritto penale che corre lungo un binario parallelo e separato – quello del nemico, che si dispiega accanto a quello ordinario – consente a Jakobs di affermare che lo Stato di diritto non viene intaccato (2). Vengono infatti individuati due gruppi differenti di soggetti: il ‘cittadino’ e il ‘nemico della società’. In tal senso, scrive il giurista: “Chiunque sia in grado di promettere almeno in qualche misura fedeltà all’ordinamento [giuridico], è titolare di una legittima pretesa a essere trattato come persona di diritto. Chi non offre simile garanzia in modo credibile, tendenzialmente viene trattato da non cittadino”, cioè da “non-persona in diritto”. Jakobs afferma che la società contempla già, di fatto, un diritto penale del nemico, perché il principio secondo il quale un essere umano è titolare di diritti fondamentali e inalienabili in quanto essere umano, è vero solo sul piano teorico: nella realtà, sostiene il giurista tedesco, una persona è titolare di diritti solo se inserita in un contesto di reciprocità, ossia come membro di una comunità che, rispettando i diritti altrui, può pretendere vengano rispettati i propri; non facendolo, il soggetto diviene un nemico interno alla società e il rapporto con lui si configura come una “relazione non giuridica”.</p>



<p>Il concetto di ‘nemico’ risponde infatti alle regole della guerra e non a quelle del diritto. Per Jakobs il nemico non è in sé il ‘criminale’ che commette un reato ma “un individuo la cui stabilizzazione cognitiva rispetto alla norma non è più possibile, e contro il quale ci si può difendere solo tramite la neutralizzazione” (3): una finalità che, esplicitamente, legittima dispositivi persecutori e repressivi. Il diritto penale del nemico è dunque riservato a determinate figure considerate particolarmente pericolose e trasgressive non tanto di singoli articoli di legge, quanto per l’intero ordinamento giuridico-istituzionale: una distinzione che fa sì che a essere giudicato e punito non sia l’illecito, ma ciò che rappresenta colui che compie l’illecito – il nemico è tale non per gli atti compiuti, ma per la minaccia costante che incarna. E richiamandosi alla difesa della sicurezza collettiva, ridisegna la gerarchia dei diritti confermando il concetto di non-persona: il diritto alla sicurezza collettiva può così prevalere sui diritti umani dell’individuo.</p>



<p>Per come si configura, il regime speciale del 41bis può essere concettualmente inscritto nel diritto penale del nemico. A partire dalla stessa nozione di ‘nemico’ di Jakobs, colui da colpire è individuato non per ciò che ha fatto ma per ciò che è. Nemici possono allora essere considerati anche coloro che non sono ancora – e forse non saranno mai – riconosciuti colpevoli di un reato e coloro che hanno terminato di scontare la pena: a febbraio 2023, dei 740 detenuti sottoposti al 41bis, 127 sono in misura cautelare e 6 sono internati nelle “case di lavoro” (4), di fatto luoghi di duplicazione detentiva poiché vi si accede quando il giudice, ritenuta quella persona “socialmente pericolosa”, applica un’ulteriore misura di sicurezza all’ex detenuto che ha già interamente scontato la propria pena. Utilizzando questa chiave interpretativa e individuando i reati che prevedono il 41bis, è possibile riconoscere chi lo Stato considera a lui nemico.</p>



<h4 class="wp-block-heading">41bis e prigionieri politici</h4>



<p>Il 41bis può essere applicato a diverse fattispecie di reato (5). Eppure, a conferma di una visione che si rifà al diritto penale del nemico, sottoposte al regime speciale ci sono solo due categorie di persone: detenuti politici (“delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”) e detenuti mafiosi (“associazione per delinquere di tipo mafioso”). A tale condizione di ‘oggettività’ di reato, per l’applicazione del 41bis si aggiunge la necessità della presenza di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva” (6), requisito che, come vedremo affrontando i casi di alcuni brigatisti e di Alfredo Cospito, può essere usato in modo arbitrario.</p>



<p>Una prima versione del 41bis nasce con l’art. 90 della legge n. 354. Introdotto nel 1975 per “esigenze di sicurezza”, l’articolo in questione attribuiva al ministro della Giustizia la “facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. La possibilità di tale sospensione si inseriva in un periodo storico caratterizzato da rivolte ed evasioni dalle carceri italiane. È della fine degli anni Settanta – nello specifico del maggio 1977 – il decreto interministeriale <em>Per il coordinamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari</em> a firma di Bonifacio, Lattanzio e Cossiga (rispettivamente ministro della Giustizia, della Difesa e degli Interni), che attribuisce al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa il potere di coordinamento per la sicurezza interna ed esterna delle carceri. Dalla Chiesa individua alcuni istituti più sicuri dove destinare i detenuti considerati più pericolosi, sancendo di fatto la creazione delle cosiddette ‘carceri speciali’. Una di queste era quella di massima sicurezza dell’Asinara, sezione carceraria costruita sull’omonima isola sarda dove, durante gli ‘anni di piombo’, vennero rinchiusi numerosi detenuti politici, molti dei quali appartenenti alle Brigate Rosse. È del 2 ottobre 1979 la rivolta dell’Asinara, scoppiata per protestare contro le condizioni di vita disumane e con l’obiettivo di rendere inagibile la struttura; dopo questo episodio le lotte all’interno dei penitenziari non si fermano ma riprendono con più forza, portando alla fuga di diversi prigionieri come accaduto a San Vittore (Milano) nell’ottobre del 1980, quando sedici persone riescono a scappare dal carcere.</p>



<p>A oggi dei quattro prigionieri politici al 41bis tre sono stati militanti delle Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente (BR-PCC): Nadia Lioce (ristretta all’Aquila), Roberto Morandi (ristretto a Spoleto) e Marco Mezzasalma (ristretto a Opera, Milano). Un passato al 41bis l’ha avuto anche la brigatista Diana Blefari Melazzi, morta suicida nel novembre del 2009 a Rebibbia (Roma). La sua condizione psicofisica l’aveva fatta declassare nel 2008 dal 41bis al reparto con le detenute comuni, ma l’esperienza del carcere duro – definizione che non deve far dimenticare che il carcere è duro in tutte le sue forme – e la condanna definitiva all’ergastolo, che l’avevano privata di una prospettiva di libertà, ebbero la meglio.</p>



<p>Legittimo è domandarsi come sia possibile che degli esponenti di un’organizzazione che non esiste più possano rimanere al 41bis giacché, è bene ricordarlo, la <em>conditio sine qua non </em>per entrare in questo regime è che “vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva” e che le restrizioni sono attuate per “impedire i collegamenti con [tale] associazione”. In questo caso l’applicazione dell’articolo sembra andare oltre la finalità della legge stessa, sebbene la norma contempli la propria auto-giustificazione: “La proroga [del 41bis] è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno [&#8230;]. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”. A questa stregua, nulla può dimostrare che un’organizzazione si sia sciolta, nemmeno il passare degli anni o la mancanza di azioni rivendicate. Il nemico è nemico per sempre e una minaccia costante, si può affermare richiamando la visione di Jakobs, e infatti il 41bis è un regime dal quale, una volta entrati, è molto difficile uscire. Lo dicono gli stessi dati: nel periodo gennaio-ottobre 2022, 84 sono state le proroghe contro 5 mancati rinnovi, 2 detenuti sono stati declassati al regime carcerario ordinario per aver iniziato a collaborare con la giustizia – il nemico che riconosce l’ordine giuridico-istituzionale torna a essere ‘cittadino’ e riacquista diritti – e 4 per aver visto accolto il reclamo presentato al tribunale di sorveglianza, 26 sono stati scarcerati per fine pena e 5 sono morti (7). In quest’ottica sembrano dunque prendere corpo le parole di Giorgio Agamben che ne <em>Lo stato di eccezione</em> scrive: “Lo stato di eccezione si presenta come la forma legale di ciò che non può avere forma legale” (8).</p>



<h4 class="wp-block-heading">41bis e mafia</h4>



<p>Sconfitto l’antagonismo politico – nelle aule giudiziarie e con la repressione nelle piazze – il nemico dello Stato diventa la mafia e nel 1992 viene introdotto il comma 2 del 41bis – quello che oggi è semplicemente conosciuto come “41bis” – e la sua applicazione viene estesa agli indagati o condannati per associazione mafiosa. Il 1992 è l’anno delle stragi che hanno segnato un passaggio storico: il 23 maggio avviene quella di Capaci, dove perdono la vita il giudice Falcone, la moglie e tre agenti di scorta; il 19 luglio è la data dell’attentato di via d’Amelio in cui rimangono uccisi il giudice Borsellino e cinque agenti di scorta. Come risposta lo Stato decide di mostrare il suo volto più severo e il 41bis diventa lo strumento per eccellenza per la lotta contro la mafia, tanto che oggi, come si legge nella <em>Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022</em>, la conta dei ristretti sottoposti al regime detentivo rileva 724 soggetti ritenuti affiliati a qualche organizzazione di criminalità organizzata (su 728 detenuti totali, conteggiati al 31 ottobre 2022, vedi Tabella pag. 33).</p>


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<figure class="alignleft size-full"><img decoding="async" width="400" height="288" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/10/41-bis.jpg" alt="" class="wp-image-8265" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/10/41-bis.jpg 400w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/10/41-bis-300x216.jpg 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2024/10/41-bis-120x86.jpg 120w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption class="wp-element-caption">Detenuti in 41bis suddivisi per consorteria criminale di appartenenza al 31 ottobre 2022. Fonte: <em>Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022</em></figcaption></figure>
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<p>È qui che dalla gestione delle ‘carceri speciali’ di Dalla Chiesa il 41bis si trasforma, aggiungendo l’obiettivo di “ordine e sicurezza <em>pubblica</em>” e investendo della propria azione direttamente le singole persone, i soggetti detenuti. Uniti contro lo stesso nemico, diventa facile presentare il 41bis come la punizione ‘giusta’ per i boss che ‘sciolgono i bambini nell’acido’ o quelli che decidono sulla morte di due magistrati diventati subito eroi nazionali. Quest’apparente linearità presenta però rapidamente i suoi lati più subdoli: oltre al fatto che appare ingenuo pensare che gli attuali 724 detenuti al 41bis appartenenti a organizzazioni mafiose abbiano tutti ricoperto posizioni apicali in un clan – ricordiamo che lo scopo dichiarato dell’isolamento del 41bis è quello di rendere impossibile ogni comunicazione tra il detenuto e l’esterno, di modo che il capomafia non possa dare ordini, e così prevenire eventuali nuovi reati –, è fondamentale ricordare che, nello stato di eccezione, in virtù della teoria della necessità, è possibile sottrarre ogni singolo caso all’obbligo dell’applicazione <em>letterale</em> della legge (9).</p>



<h4 class="wp-block-heading">41bis e Alfredo Cospito</h4>



<p>Sempre propagandato come il mezzo per sconfiggere la mafia, nel 2022 il 41bis torna a essere utilizzato contro dei nemici politici dello Stato, nello specifico contro l’anarchico Alfredo Cospito. È il 4 maggio 2022 quando Cospito viene trasferito dal reparto di alta sicurezza in regime di 41bis per volere della precedente guardasigilli, Marta Cartabia, che lo dispone per quattro anni. Conviene a questo punto ricordare che dal 2009, il provvedimento ha “durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni”, significativo prolungamento rispetto al periodo temporale previsto in precedenza (dal 2002 al 2009) quando il 41bis aveva “durata non inferiore a un anno e non superiore a due” e la sue eventuali proroghe erano “pari a un anno”.</p>



<p>La decisione del ‘carcere duro’ è spiegata nel decreto emesso dall’allora ministro della Giustizia per cui il prigioniero anarchico sarebbe “in grado di mantenere contatti con esponenti liberi dell’organizzazione eversiva di appartenenza”. Fino alla primavera dello scorso anno, Cospito poteva, infatti, comunicare con l’esterno attraverso scritti e articoli, ma il suo contributo al dibattito di area, avvenuto sempre alla luce del sole, viene interpretato come un modo per dare ordini alla Federazione Anarchica Informale (FAI), di cui Cospito è considerato uno dei capi. A fronte di quest’accusa pare evidente il paradosso per cui una realtà anarchica viene considerata strutturata, quando per sua stessa natura non si sviluppa attraverso un’organizzazione. Questa vicenda giudiziaria mostra un campo di applicazione dell’adagio latino <em>necessitas legem non habet</em>, la necessità non ha legge. Agamben spiega che tale detto “viene inteso nei due sensi opposti: ‘la necessità non riconosce alcuna legge’ e ‘la necessità crea la propria legge’. In entrambi i casi, la teoria dello stato di eccezione si risolve integralmente in quella dello <em>status ne</em><em>cessitatis</em>, in modo che il giudizio sulla sussistenza di questo esaurisca il problema della legittimità di quello” (10).</p>



<p>A proposito di legittimità e proporzionalità della pena, il caso di Cospito è esemplare a prescindere dall’applicazione del 41bis. Mentre già in carcere dove stava scontando una condanna di dieci anni per la gambizzazione avvenuta nel 2012 di Roberto Adinolfi, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare – azione di cui l’anarchico rivendica la paternità –, Cospito viene condannato a vent’anni di reclusione nell’ambito del processo <em>Scripta Manent</em>. Insieme ad Anna Beniamino, viene ritenuto colpevole di aver collocato nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006 due ordigni a bassa intensità davanti alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo), che non causarono né morti né feriti. Inizialmente condannato secondo l’art. 280 del codice penale, “attentato per finalità terroristiche o di eversione” (strage comune), nel luglio 2022 la Corte di Cassazione riqualifica il reato all’interno dell’art. 285 c.p., ovvero “devastazione, saccheggio e strage” (strage politica). Quest’ultimo articolo non fu applicato né per le stragi di Capaci e di via d’Amelio, né per l’attentato alla stazione di Bologna. Ricordiamo che quando venne ucciso Falcone a esplodere furono circa 500 chilogrammi di tritolo – nei bidoni dell’immondizia alla Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, le due cariche erano di 500 grammi ciascuna di polvere pirica: una quantità che non riuscì a danneggiare nemmeno i cassonetti limitrofi – e che il 2 agosto 1980 a Bologna furono uccise 85 persone.</p>



<p>L’articolo 285 è un’eredità del Codice Rocco e, in origine, prevedeva la pena di morte, abolita e sostituita poi con l’ergastolo, anche ostativo (11). Il testo recita: “Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con [la morte]”. L’obiettivo di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato fa sì che a essere punito non sia il reato di danno in sé, configuratosi con devastazione, saccheggio o strage, ma la minaccia allo Stato in quanto istituzione. Non importa che, di fatto, l’azione non abbia prodotto nemmeno un danno materiale – e nessun morto o ferito, lo ricordiamo –: Cospito è un ‘nemico’ dello Stato, e per lui si configura il diritto penale del nemico.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa significa vivere al 41bis</h4>



<p>Sebbene nel 1998 venga introdotto un significativo aggiornamento – viene normata la procedura dei reclami da poter presentare contro l’applicazione del provvedimento, e ciò significa che per sei anni, dal 1992 al 1998, un detenuto sottoposto al 41bis non poteva nemmeno fare ricorso al potere giudiziario per un trattamento carcerario imposto dal potere politico –, nel lasso di tempo che va dal 1992 al 2002 il regime del 41bis è un concetto astratto che deve ancora trovare attuazione, e dunque sottoposto all’interpretazione della dirigenza carceraria. Nel 2002 l’articolo perde anche il carattere emergenziale – che l’aveva visto oggetto di proroghe – per divenire norma stabile all’interno dell’ordinamento penitenziario – binario parallelo al diritto penale ordinario, per richiamare Jakobs –, e nasce il comma 2-quater, che tratteggia i dettagli del vivere al 41bis; tuttavia le disposizioni sono aleatorie (“La sospensione delle regole di trattamento <em>può comportare</em>” è scritto, aprendo a interpretazioni arbitrarie in capo ai direttori penitenziari e a diversità di trattamento tra carceri), e anche quando nel 2009 la frase viene cambiata (“La sospensione delle regole di trattamento <em>prevede</em>”) resta l’indeterminatezza di diversi aspetti. In una simile situazione sono le circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) che stabiliscono le regole, fornendo, nel 2017, con la circolare n. 3676/6126 “contenente le disposizioni relative alla organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41bis dell’ordinamento penitenziario”, le “precise linee guida per ottenere una regolamentazione omogenea dello svolgimento delle attività nelle sezioni detentive” (12).</p>



<p>Leggendola, è impossibile non notare come la vita quotidiana dei detenuti sia scandita da norme regolatrici estremamente dettagliate: non solo con l’art. 6 – <em>Consegna e possesso in camera di oggetti e generi</em> – viene indicato il diametro massimo di pentole (max 25 cm) e pentolini (max 22 cm), ma sono precisati anche il numero consentito di matite colorate (art. 11.5, dodici e solo per i detenuti ammessi alla sala pittura), le misure delle fotografie (art. 13, non superiore a 20&#215;30 cm e non più di trenta) e la quantità di libri che si può tenere in cella (art. 11.6, non più di quattro volumi). È lecito chiedersi che senso abbiano queste restrizioni se l’obiettivo del 41bis è quello di impedire eventuali canali di comunicazione esterna con esponenti dell’associazione criminale, e una valida risposta ci viene data da Elton Kalica che ne <em>La pena di morte viva</em> afferma: “Ecco, queste restrizioni trovano spiegazione soltanto nella logica del ‘diritto penale del nemico’. Togliere la possibilità di preparare da solo un piatto caldo” (13) – o di possedere tredici matite e cinque libri – “significa criminalizzare comportamenti che non minacciano gli interessi giuridicamente tutelati. Una ‘punizione draconiana’ che chiaramente colpisce i soggetti per quello che sono e non per quello che fanno o potrebbero fare” (14).</p>



<p>Come abbiamo già osservato, il provvedimento ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. Tale modalità è valida dal 2009, anno che segna un generale inasprimento della legge, come si apprende dal comma 2-quater che vede limitare ulteriormente le possibilità di mantenere relazioni con i familiari e conviventi: i colloqui da un massimo di due al mese vengono ridotti a uno e sono obbligatoriamente (prima si trattava di una possibilità) sottoposti a controllo auditivo e a registrazione, e una telefonata mensile della durata massima di dieci minuti e registrata può essere ora autorizzata – a discrezione del direttore del carcere, o del magistrato per i detenuti in custodia cautelare fino al primo grado di giudizio, e solo dopo i primi sei mesi al 41bis – unicamente a coloro che non effettuano visite. Sebbene i colloqui, telefonici e in presenza, siano di estrema importanza per mantenere un minimo rapporto con i propri affetti, le esigenze organizzative da rispettare fanno sì che spesso i detenuti preferiscano rinunciarvi. Dalla circolare DAP n. 3676/6126 si apprende che “lo svolgimento dei colloqui visivi avviene presso locali all’uopo adibiti, muniti di vetro a tutta altezza, tale da non consentire il passaggio di oggetti di qualsiasi specie, tipo o dimensione”. La durata massima dell’incontro – che si svolge nel rispetto del calendario delle giornate prestabilite – è di un’ora, ma, come spiega Kalica (15), spesso il colloquio viene interrotto per qualche motivo di sicurezza. Con i bambini di età inferiore ai 12 anni (figli o nipoti in linea retta del detenuto) i colloqui avvengono senza vetro divisorio ma è vietato qualsiasi contatto (16). “Il predetto posizionamento e la successiva riconsegna del minore ai familiari, dovrà avvenire sotto stretto controllo da parte del personale di polizia addetto alla vigilanza, con le cautele e gli accorgimenti del caso, al fine di contemperare le esigenze di sicurezza con quelle del minore e lo stato di disagio in cui lo stesso può venirsi a trovare.” Ne <em>La pena di morte viva</em> si legge che questa pratica è un’esperienza traumatica per i bambini: “Infatti, basti pensare che in qualsiasi circostanza, se un bambino si vede portato via dalle braccia della propria madre da uno sconosciuto, anche se per poco tempo, è normale che si manifesti del nervosismo o addirittura della paura da parte del piccolo, che, come raccontano i detenuti, o piange o si ammutolisce” (17).</p>



<p>Quello dei colloqui telefonici è un altro aspetto che prevede un’organizzazione complessa, sia per il detenuto sia per i familiari. La chiamata è consentita laddove vengano forniti i dati e la residenza del familiare. Indicare dove abitano i propri cari è fondamentale poiché, come specificato nella circolare DAP, al momento prefissato il parente deve recarsi nel carcere più vicino alla propria residenza o domicilio dove riceverà la telefonata. Tale pratica è difficoltosa per chi vive in Italia – per accedere in un istituto detentivo “si procede al controllo delle persone mediante l’apparecchio rilevatore di oggetti metallici (<em>metal detector</em>) e all’ispezione di borse e contenitori di qualsiasi specie. Si ricorrerà, invece, alla perquisizione personale solo quando, qualunque sia l’esito del precedente controllo, si abbia il fondato motivo di ritenere che il visitatore porti con sé (anche involontariamente) oggetti o sostanze non ammesse” (18) – e impossibile per le famiglie che abitano all’estero.</p>



<p>La relazione tra detenuto e parenti è limitata anche attraverso il controllo, da parte dell’amministrazione penitenziaria, dei contenuti presenti nella corrispondenza epistolare, oltre la solita ispezione della busta. Secondo il comma 2-quater, lettera e, è prevista “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia” (19). Non viene però specificato quali sono i criteri adottati per definire i contenuti censurabili, un’assenza che fa sì che siano i detenuti a doversi adattare osservando quale corrispondenza viene trattenuta. Come osserva Kalica, “con i suoi meccanismi [il 41bis] porta le persone ad allontanarsi per anni dal proprio caro, a lasciarlo solo. Questo annulla nel detenuto la capacità di relazionarsi, cancella l’abilità di provare emozioni” (20).</p>



<p>Nel 2009 vengono introdotte anche restrizioni relative alla limitazione della cosiddetta ‘ora d’aria’, che adesso deve svolgersi con gruppi di massimo quattro persone (prima il limite era di cinque) scelte dal direttore del penitenziario, per una durata non superiore a due ore al giorno (prima erano quattro). La permanenza fuori dalla cella comprende il passeggio e la socialità. Come denunciato dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale nella sua relazione 2016-2018, “le aree di passeggio per detenuti [sono] a volte ricavate in spazi talmente ridotti da non permettere di fatto alcuna vera attività fisica, spesso chiuse in alto da rete. Situazioni inadeguate, in particolare ancora di più nel contesto del regime speciale, in cui le persone trascorrono in ogni caso non più di 21 ore al giorno nella stanza di pernottamento” (21). Anche nell’ultimo rapporto sul regime speciale il Garante raccomanda “che siano ripensati e adeguati i cortili di passeggio” (22). Viene infatti specificato che queste aree sono spazi dove sostare o tutt’al più camminare. Sono definite “meri contenitori grigi, privi di ogni stimolazione visiva e avulsi da ogni elemento naturale”. Oltre a essere sprovviste di ogni attrezzatura e, ancor prima, delle dimensioni necessarie per praticare attività motoria, sono luoghi angusti che non permettono di rivolgere lo sguardo verso un qualsiasi elemento vitale se non il cielo, distante e osservabile attraverso una rete. È lo stesso Garante a ricordare che “la mancanza di una estensione dello sguardo, sempre limitato da mura o da reti, incide negativamente sulla capacità visiva delle persone e, molto probabilmente, sul loro complessivo equilibrio”. Il fatto che gli spazi esterni siano quasi identici a quelli interni, “induce a credere che il grigiore amorfo costituisca una scelta precisa”: la volontà di agire in termini menomanti nei confronti di chi è ristretto al 41bis.</p>



<p>Nello sforzo di immaginare la quotidianità al 41bis, è utile ricordare che anche i contenuti dei giornali sono materia di controllo, tanto che la loro lettura può diventare un’attività impossibile. Come riportato dalla circolare del DAP del 2017, “il detenuto/internato può acquistare o sottoscrivere abbonamenti ai quotidiani a più ampia diffusione nazionale per il tramite della Direzione”, mentre indica alle direzioni di “segnalare all’A.G. [Autorità Giudiziaria, <em>n.d.a.</em>] competente la eventuale situazione di pericolo connessa all’acquisto/ricezione di giornali a tiratura locale, chiedendo la limitazione all’acquisto/ricezione alla sola stampa di tiratura nazionale”. Qualora l’autorità giudiziaria decida di non limitare l’acquisto, “l’Ufficio Censura, prima di consegnare la stampa al detenuto/internato, procederà al relativo visto di controllo, trattenendo le pagine sospette e inoltrandole volta per volta all’A.G. per le determinazioni di competenza”. Negli ultimi mesi sulla stampa si è scritto come mai fino a ora del 41bis, e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito ha occupato per diverse settimane pagine di giornali: verosimilmente Cospito e altri detenuti hanno potuto sfogliare solo ritagli di giornale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">41bis tra costituzionalità e disumanità</h4>



<p>L’articolo 27 della Costituzione recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Parole che appaiono spogliate del loro stesso senso se si pensa che al regime speciale del 41bis i detenuti trascorrono più di venti ore al giorno, costantemente sorvegliati da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria (GOM), in una cella dotata solo di “letto, tavolo, armadio, sedia o sgabello, specchio in plexiglass e televisione agganciata a muro all’interno di apposita intelaiatura fissata con vetro infrangibile” (23), “munita di sistemi che ne inibiscono la funzionalità” con il telecomando “sigillato e piombato, al fine di evitarne la manomissione, e frequentemente controllato dal personale di polizia penitenziaria” (24). Dov’è la “rieducazione”? Ancor più viene da chiederlo se pensiamo al fatto, sopra analizzato, che il 41bis è un regime carcerario che il più delle volte viene prorogato per l’intera pena detentiva, e anche oltre per gli internati. Mentre in merito all’“umanità”, persino la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha condannato l’Italia nel 2018, per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo – “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti” – per aver confermato il regime speciale a un detenuto gravemente malato, poi deceduto in 41bis: era Bernardo Provenzano. Indubbiamente qualcuno che lo Stato riteneva ‘nemico’. Negli anni passati, l’articolo è stato messo in discussione anche dalla Corte Costituzionale italiana che, attraverso diverse sentenze, ha sancito l’illegittimità costituzionale di alcune parti (25), senza però mai pronunciarsi sulla legittimità del 41bis nella sua interezza.</p>



<p>In protesta a questo sistema, oltre che all’ergastolo ostativo, il 20 ottobre 2022 Alfredo Cospito ha iniziato uno sciopero della fame interrotto il 19 aprile 2023, quando si trovava oramai ricoverato nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano. In una dichiarazione del marzo 2023, Cospito scrive: “Il 41bis è una metastasi che rischia e di fatto sta minando il vostro cosiddetto stato di diritto, un cancro che in una democrazia un tantino più totalitaria – e con il governo della Meloni ci siamo quasi – potrà essere usato per reprimere, zittire col terrore qualunque dissidenza politica, qualunque sorta di ipotetico estremismo. [&#8230;] Si inizia sempre dagli zingari, dai comunisti, dagli antagonisti, teppisti, sovversivi e poi le sinistre più o meno rivoluzionarie”. In questa stessa dichiarazione, Cospito ricorda anche le parole che Carlo Nordio scrisse in un editoriale pubblicato su Il Messaggero nel 2019 (26). In riferimento alla castrazione chimica, Nordio dichiara: “In fondo il nostro ordinamento ha introdotto quella figura di isolamento mortuario che è il 41bis, e che per certi aspetti è più incivile anche di questa mutilazione farmacologica. Questo per dire che il nostro sistema non brilla di civiltà”. Dopo aver definito il 41bis ‘incivile’, lo stesso Nordio, nel frattempo diventato ministro della Giustizia, nel febbraio 2023 conferma il regime a Cospito condannandolo, usando le sue stesse parole, all’“isolamento mortuario”.</p>



<p>Come per le scimmiette di Harlow, anche per i detenuti al regime speciale la vita diventa una sopravvivenza privata di ogni cosa, nuda vita, diventa una quotidianità di sbarre e cemento che toglie allo sguardo la profondità tanto da danneggiare la vista. Davanti a un dispositivo che a norma di legge riduce l’esistere a un mero trascorrere del tempo scandito da regole e divieti che determinano anche il più piccolo aspetto della quotidianità, davanti a un diritto penale del nemico che afferma di non intaccare lo Stato di diritto, è bene ricordare la riflessione di Agamben (27) quando dice: “Lo stato di eccezione ha anzi raggiunto oggi il suo massimo dispiegamento planetario. L’aspetto normativo del diritto può essere così impunemente obliterato e contraddetto da una violenza governativa che, ignorando, all’esterno, il diritto internazionale e producendo, all’interno, uno stato d’eccezione permanente, pretende tuttavia di stare ancora applicando il diritto”.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">*Al momento in cui si scrive, Domenico Porcelli, detenuto dal 2018 in custodia cautelare al 41bis nel carcere sardo di Bancali, è in sciopero della fame dal 28 febbraio 2023, in protesta alla proroga del regime speciale disposta dal ministro Nordio e considerata priva di presupposti. Arrestato nel 2018, condannato in primo grado (26 anni e 6 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso), è ancora in attesa del giudizio di appello e della Cassazione</p>



<p class="has-small-font-size">1) Prison Break Project, <em>Costruire evasioni</em>, Edizioni Bepress, 2017, p. 87</p>



<p class="has-small-font-size">2) Cfr. http://www.adir.unifi.it/rivista/2011/fabini/cap2.htm, introduzione</p>



<p class="has-small-font-size">3) Ivi, 1.3</p>



<p class="has-small-font-size">4) Cfr. <a href="https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&amp;modelId=10021">https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId =CNG15133&amp;modelId=10021</a></p>



<p class="has-small-font-size">5) L’art. 41bis, comma 2, della legge 354/75 indica l’art. 4bis della stessa legge come riferimento alle fattispecie di reato a cui può essere applicato. Sono i seguenti: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; associazione per delinquere di tipo mafioso; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale di gruppo; sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>



<p class="has-small-font-size">6) Legge 354 del 26 luglio 1975, art. 41bis, comma 2</p>



<p class="has-small-font-size">7) Cfr. Ministero della Giustizia, <em>Relazione sulla amministrazione della Giustizia nell’anno 2022</em>, <a href="https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4.page" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4.page</a> </p>



<p class="has-small-font-size">8) Giorgio Agamben, <em>Lo stato di eccezione</em>, Bollati Boringhieri, 2003, p. 10</p>



<p class="has-small-font-size">9) Cfr. Agamben, op. cit., p. 35 </p>



<p class="has-small-font-size">10) Ivi, p. 34 </p>



<p class="has-small-font-size">11) Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”. In merito a Cospito, il 26 giugno 2023 la Corte d’appello di Torino ha ricalcolato la pena a 23 anni di carcere, considerando l’attenuante della “lieve entità”</p>



<p class="has-small-font-size">12) Ministero della Giustizia, DAP, Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, scaricabile qui <a href="http://www.ristretti.it/commenti/2017/ottobre/pdf/circolare_41bis.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.ristretti.it/commenti/2017/ottobre/pdf/circolare_41bis.pdf</a> </p>



<p class="has-small-font-size">13) Aspetto su cui è poi intervenuta la Corte Costituzionale nel 2018, abrogando il divieto, con la sentenza n. 186</p>



<p class="has-small-font-size">14) Elton Kalica, <em>La pena di morte viva</em>, Meltemi, 2019</p>



<p class="has-small-font-size">15) Ivi, p. 72</p>



<p class="has-small-font-size">16) Con la sentenza n. 105 del 2023, la Corte Costituzionale ha attribuito alla magistratura di sorveglianza la discrezionalità di autorizzare i colloqui senza vetro divisorio per i minori fino ai 14 anni </p>



<p class="has-small-font-size">17) Kalika, op. cit.</p>



<p class="has-small-font-size">18) <a href="http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf3/perquisizioni_carcere.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf3/perquisizioni_carcere.pdf</a></p>



<p class="has-small-font-size">19) È esclusa da censura anche la corrispondenza intercorsa con i propri avvocati, ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2022</p>



<p class="has-small-font-size">20) Kalica, op. cit., p. 73 </p>



<p class="has-small-font-size">21) <a href="https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c64f587ab413753fff4b1546836c4302.pdf">https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/c64f587ab413753fff4b1546836c4302.pdf</a></p>



<p class="has-small-font-size">22) <a href="https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&amp;modelId=10021" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/dettaglio_contenuto/?contentId=CNG15133&amp;modelId=10021</a> </p>



<p class="has-small-font-size">23) Ministero della Giustizia, DAP, Circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017</p>



<p class="has-small-font-size">24) <em>Ibidem</em></p>



<p class="has-small-font-size">25) Nel 2013, con la sentenza n. 143, è stato dichiarato che la lettera b del comma 2-quater recava una lesione al diritto di difesa ed è stato definito illegittimo porre un limite di durata e di frequenza dei colloqui visivi e telefonici con i difensori; nel 2018, con la sentenza n. 186, è stata dichiarata l’illegittimità della lettera f del comma 2-quater che poneva limiti sulla cottura dei cibi; nel 2020, con la sentenza n. 97, è ancora la lettera f del comma 2-quater a essere modificata e ora vieta lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità (prima il divieto era esteso a tutti i prigionieri); infine, nel 2022, la sentenza n. 4 ha dichiarato l’illegittimità della lettera e del comma 2-quater nella parte in cui anche la corrispondenza indirizzata ai difensori era sottoposta a visto censura</p>



<p class="has-small-font-size">26) <a href="https://www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/editoriali_carlo_nordio-4390216.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilmessaggero.it/editoriali/carlo_nordio/editoriali_carlo_nordio-4390216.html</a> </p>



<p class="has-small-font-size">27) Agamben, op. cit., p. 111 </p>
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		<title>Il carcere ai tempi del Covid-19. Una visione dall’interno</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-carcere-ai-tempi-del-covid-19-una-visione-dallinterno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 16:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
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					<description><![CDATA[La situazione interna e il decreto Cura-Italia che il carcere non lo cura: una misura ancorata al parametro della “meritevolezza” del tutto avulso dalle condizioni sanitarie connesse all’emergenza in atto]]></description>
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<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/e-uscito-il-numero-67-aprile-maggio-2020/" data-type="post" data-id="97">(Paginauno n. 67, aprile – maggio 2020)</a></em></li>
</ul>



<p class="has-small-font-size">Antonella Calcaterra (<em>A</em>vvocato del foro di Milano)</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>La situazione interna e il decreto Cura-Italia che il carcere non lo cura: una misura ancorata al parametro della “meritevolezza” del tutto avulso dalle condizioni sanitarie connesse all’emergenza in atto</p>
</blockquote>



<p><em>19 novembre 2020. I numeri Covid all&#8217;interno delle carceri stanno crescendo velocemente. Secondo l’aggiornamento fornito dal Dap il 13 novembre, a livello nazionale sono risultati positivi al Covid 638 detenuti e 885 operatori, tra personale e agenti carcerari. Ma per Irene Testa, tesoriera del Partito radicale, “non si conoscono i dati reali dei contagi poiché il sito del Ministero della Giustizia e le Regioni, alle quali è appaltata la sanità penitenziaria, non li rendono noti”. Quel che gli addetti ai lavori temono è il cosiddetto “effetto Rsa”: un contagio che potrebbe diffondersi senza controllo. “Nella prima ondata non è scoppiata una bomba sanitaria, ma non è detto che la scampiamo anche questa volta. Il carcere è un ambiente ad alto rischio, chiuso e sovraffollato. Molte persone arrivano dalla marginalità estrema, non si sono mai curate prima o hanno patologie pregresse” afferma Susanna Marietti, coordinatrice di Antigone. Con il Decreto Ristori del 28 ottobre, 5.000 persone (su 54.800 detenuti attuali) potranno usufruire delle misure domiciliari ma, come scrivevamo già ad aprile, “l’attuazione della misura è ancorata al parametro della “meritevolezza”, del tutto avulso dalle condizioni sanitarie connesse all’emergenza in atto”.</em></p>



<p class="has-drop-cap">In pochissime settimane l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha profondamente scosso le nostre vite attraverso l’imposizione di misure emergenziali implicanti forti restrizioni della libertà personale e di movimento, al fine di consentire alle autorità di combattere il contagio ed evitare il collasso dei sistemi sanitari regionali. In questo momento di crisi sanitaria e di grandissimo allarme sociale su tutto il territorio nazionale il problema del pericolo di contagio nelle carceri è rimasto più o meno nell’oblio mediatico; perlomeno finché non si sono verificati i gravissimi episodi di rivolta nelle carceri. Episodi che, occorre segnalare, rischiano di ripetersi in un futuro prossimo a fronte dell’inadeguatezza delle azioni dell’esecutivo per combattere la pandemia negli istituti penitenziari. Ma andiamo con ordine ripercorrendo le tappe che hanno segnato l’attività di prevenzione messa in atto dal Governo rispetto alle carceri.</p>



<p>L’8 marzo con il D.L. n. 11/ 2020 il Governo prendeva la decisione di vietare su scala nazionale i colloqui visivi con le famiglie e con le altre persone di cui hanno diritto i detenuti e di consentire la sospensione di tutte le attività trattamentali. Misure già attuate in diversi penitenziari d’Italia attraverso circolari di rango secondario, specie nel Nord del Paese, dove i numeri del contagio hanno avuto una crescita fortissima. Nel distretto del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ad esempio, il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e il Tribunale di Sorveglianza già il 24 febbraio e il 3 marzo disponevano la sospensione cautelativa dei rapporti dei carcerati con l’esterno, e dunque il blocco dei provvedimenti di concessione del lavoro all’esterno nonché delle misure di semilibertà e dei permessi premio.</p>



<p>Allo stesso tempo, il D.L. varato dal Governo disponeva l’incremento della corrispondenza telefonica con familiari e congiunti e la possibilità di introdurre, ove possibile, nuovi mezzi di comunicazione, come i video-colloqui via Skype, al fine di ‘mitigare’ la condizione di completo e assoluto isolamento dei detenuti nel complesso carcerario.</p>



<p>Le reazioni dei detenuti sono note. Meno note sono le condizioni che hanno spinto la protesta in 49 istituti penitenziari, tra l’8 e l’11 marzo. Sia ben chiaro le manifestazioni degenerate in forme di violenza non possono e non devono in alcun modo essere giustificate, la violenza non è mai la risposta. Differentemente da quanto è emerso nei vari media nazionali, tuttavia, gran parte delle proteste sono state pacifiche e hanno messo in luce gravi problematiche.</p>



<p>Si deve considerare un primo aspetto fondamentale: l’informazione. L’informazione di ciò che succede fuori dagli istituti è nelle carceri frammentaria e scandita dai ritmi dei telegiornali e giornali. Proviamo a immaginare cosa può significare vivere questa grave crisi senza poter accedere a internet e a tutte le informazioni di cui siamo sommersi. L’importanza e le finalità dei provvedimenti adottati con l’obiettivo di salvaguardare la salute e la vita delle persone che vivono dentro e fuori dagli istituti – in quel momento iniziale – con tutta probabilità non sono stati adeguatamente spiegati. Sicuramente non sono stati ben compresi e recepiti. Che ci sia stato un <em>deficit </em>comunicativo è comunque innegabile. In molte carceri le misure per implementare telefonate e per sopperire alla chiusura con l’esterno, peraltro, non sono state immediatamente attuate. </p>



<p>Senza contare lo sconforto e il caos interiore che la notizia di un distanziamento totale dagli affetti unito alla paura del virus in una condizione già intrinsecamente patogena derivante dallo stato di detenzione, può avere effetti devastanti. Come ha raccontato Giuliano Napoli, membro attivo della redazione della rivista <em>Ristretti Orizzonti</em> ed ergastolano recluso nel carcere di Padova, “qui la situazione si è placata dopo gli incontri avuti con la direzione e i magistrati di sorveglianza ai quali abbiamo chiesto rassicurazioni sui preparativi che stavano mettendo in atto nell’ipotesi che il coronavirus venga a contatto con i detenuti; abbiamo chiesto degli interventi che compensassero la chiusura dei colloqui con i familiari, che in un primo momento non sono stati molto efficaci” (1).</p>



<p>Per comprendere ciò che è accaduto bisogna allora cambiare prospettiva: da un lato, l’attuazione di restrizioni (giustissime), determinate da ragioni di salute pubblica che non possono essere ignorate e devono essere applicate; dall’altro, le (poche, ma inequivoche) informazioni provenienti dall’esterno, dal Governo e dalla Sanità: “Mantenete la distanza di almeno un metro, evitate il contatto con le persone, posti affollati e gli assembramenti, igienizzate e sanificare gli spazi comune, lavatevi di frequente”. E qui il paradosso del sentirsi dire che i contatti con l’esterno devono interrompersi, perché dobbiamo fare di tutto per non far diffondere il virus, ma continuate a vivere in uno spazio sovraffollato, privo di condizioni igieniche ottimali, in celle dove si condivide tutto ed è impossibile rispettare le distanze sociali.</p>



<p>Traduciamo allora questo paradosso in numeri. I dati al 29 febbraio indicavano 61 mila detenuti nelle carceri, sono circa 14 mila unità in più rispetto alla capienza regolamentare effettiva. Come indicato nel report di Antigone, l’affollamento medio è pari al 120,2%, ma in alcuni istituti, tra cui Brescia e Como, il tasso di affollamento arriva fino al 190% (2). Il sovraffollamento carcerario non è un tema nuovo, correva l’anno 2013 quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannava l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, che dispone il divieto di trattamenti inumani e degradanti, contrari alla dignità umana, per la grave mancanza di spazio nelle carceri italiane. </p>



<p>Secondo Strasburgo, il sovraffollamento carcerario presentava le caratteristiche di un fenomeno endemico in tutto il territorio italiano. Seppure passi in avanti sono stati fatti, ancora oggi siamo lontani dal rispetto dello standard di capienza massima. Lo stato cronico di sovraffollamento e le condizioni igieniche trascurate, sommati alla crisi sanitaria, rischiano di generare una catastrofe e fanno paura. Ancora secondo il report di Antigone, che nel 2019 ha visitato più di 100 istituti, “in quasi la metà c’erano celle senza acqua calda, in più della metà c’erano celle senza doccia. Spesso mancano prodotti per la pulizia e l’igiene”. Come ha recentemente dichiarato Giuseppe Cascini, membro togato del CSM, “dobbiamo ammettere che nelle nostre carceri, sovraffollate e con condizioni igieniche non ottimali, avviene tutto il contrario di quanto ci consigliano i medici e ci impongono i decreti, a cominciare dalle distanze sociali impossibili da rispettare in celle così stipate. Obbligano me a non uscire e in caso a salutare un amico da lontano, ma i detenuti condividono le piccole cucine, i bagni e l’ora d’aria. E sempre senza mascherine e guanti. Queste carceri sono chiaramente bombe epidemiologiche” (3). </p>



<p>È chiaro, allora, perché la situazione emergenziale nelle carceri richiede risposte urgenti ed efficaci volte a diminuire la popolazione detenuta sino al raggiungimento della soglia della capienza regolamentare, in modo da abbassare il rischio di contagio maggiore legato al sovraffollamento e comunque garantire la migliore gestione sanitaria delle persone che potrebbero contrarre il virus.</p>



<p>Risposte che fino a ora il Governo non ha dato. Ciò nonostante le proteste e le preghiere dei detenuti e degli agenti penitenziari, le pressioni provenienti dalla Magistratura di Sorveglianza e dal Garante Nazionale dei detenuti; mi riferisco in particolare ai Tribunali di Sorveglianza più coinvolti, quelli di Milano e Brescia, che con documento del 15 marzo 2020 a firma congiunta e condiviso dal Garante hanno segnalato al Governo la gravità della situazione negli istituti penitenziari lombardi, richiedendo con urgenza la disposizione di provvedimenti normativi di immediata applicazione, senza vaglio della Magistratura di Sorveglianza, già oberata da una mole indicibile di lavoro (4). Ma anche di Associazioni come Antigone, Arci, Anpi, Cgil e dall’Avvocatura che hanno avanzato proposte di soluzioni praticabili.</p>



<p>Cosa è cambiato allora da quel drammatico inizio di marzo?</p>



<p>Il 16 marzo l’arrivo dell’agognato decreto cosiddetto Cura-Italia (D.L. n. 18/2020), pubblicato in Gazzetta il 17, che tuttavia, come è stato efficacemente sottolineato, il carcere proprio non lo cura. Il Governo ha infatti ignorato le soluzioni più auspicabili e ha introdotto, o meglio esteso, con la norma contenuta all’art. 123 del suddetto decreto, una deroga alla disciplina della detenzione domiciliare già prevista dalla L. 199/2010 (cosiddetto Svuota carceri). </p>



<p>La norma prevede che i detenuti con una pena anche residua pari a 18 mesi possano accedere alla detenzione domiciliare in abitazione o altro domicilio idoneo. Coloro che hanno una condanna da scontare tra i 6 e i 18 mesi possono accedere alla detenzione domiciliare solo se vi è la disponibilità dei braccialetti elettronici. Braccialetti elettronici che tuttavia non sono attualmente disponibili, anche se è stato reso noto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che ne sono in arrivo 5.000. Inoltre, numerose sono le preclusioni normative all’accesso alla misura. Oltre a quelle già previste dalla legge del 2010, tra le quali l’esclusione di soggetti condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis, dei soggetti con pluri-recidiva, abituali, professionali e per tendenza, dei detenuti che sono privi di un domicilio effettivo e idoneo (aspetto, quest’ultimo che esclude tragicamente tutti coloro che non hanno un posto dove andare), si aggiungono inedite restrizioni. </p>



<p>Ad esempio, è prevista l’esclusione dell’accesso alla misura estesa anche ai detenuti condannati per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., ai detenuti che siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari nell’ultimo anno e a coloro nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare per essere stati coinvolti nelle sommosse e nei disordini dei primi di marzo, a prescindere dalla natura del contributo. Sempre fatta salva la possibilità per la magistratura di individuare “gravi motivi ostativi”. L’attuazione della misura è dunque ancorata al parametro della “meritevolezza”, del tutto avulso dalle condizioni sanitarie connesse all’emergenza in atto. Sono pure esclusi i soggetti in custodia cautelare, ossia tutti coloro che sono ancora in attesa di giudizio, la cui situazione giuridica non è divenuta definitiva. Questi rappresentano oltre un terzo della popolazione carceraria e, per lo meno in teoria, dovrebbero essere tutelati dalla presunzione di innocenza. Anche il limite temporale di 18 mesi appare incongruo a fronteggiare l’emergenza sanitaria e attuare lo scopo deflattivo. Altra disposizione del Governo è prevista all’art. 124 che prevede invece permessi premio per i detenuti in semilibertà concedibili senza limiti temporali fino al 30 giugno 2020.</p>



<p>Insomma, si tratta di misure evidentemente insufficienti a prevenire il rischio ormai sempre più concreto di un’ampia diffusione del virus nelle carceri e delle sue drammatiche conseguenze.</p>



<p>Nel frattempo il sovraffollamento rimane e il numero di contagi nelle carceri sale. Così come cresce la paura di coloro che vivono il carcere e non sono solo i detenuti, ma anche gli agenti penitenziari, il personale infermieristico e tutti gli operatori degli istituti. Non ci sono sufficienti mascherine e altri dispositivi di protezione individuale; l’isolamento per i nuovi giunti o per le persone contagiate è nella pratica, alla luce della cifra della popolazione detenuta, di difficile attuazione. Secondo quanto riportato dal Garante nazionale alla data del 26 marzo le sezioni di isolamento precauzionale sono 138 in 102 istituti e ospitano 257 persone detenute “tuttavia, la tipologia delle stanze di questi reparti varia da istituto a istituto e in taluni casi non corrisponde al significato specifico della parola isolamento. Per esempio, un reparto di un Istituto a tal fine destinato è costituito da cinque stanze di cui quattro sono a tre letti e una a due letti e ospitano 14 persone” (5). </p>



<p>Anche le tende di pre-triage montate fuori dalle carceri sono state allestite solo in alcune aree d’Italia, in modo del tutto disomogeneo e rimesso per lo più alle singole iniziative degli Istituti e dei provveditorati regionali (6). La situazione, come ben sappiamo, cambia di giorno in giorno. Il 29 marzo risultano ufficialmente 40 i contagiati da Covid-19 negli istituti penitenziari lombardi, di cui 24 operatori e 16 detenuti. Il 24 marzo il report del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Lombardia contava, solo per quel giorno, 12 nuovi contagiati sotto osservazione all’interno delle carceri tra Bollate, San Vittore, Pavia e Voghera, mentre 4 sono stati ricoverati in ospedale (7). Dati ancora più preoccupanti se si considera che a fronte di una popolazione detenuta di più di 7.000 persone sono stati fatti circa 147 tamponi (8).</p>



<p>La Giunta della Camere Penali parla di “posizione negazionista” assunta dal “solo Governo” a fronte della “piena condivisione dell’allarme” sollevato da parte di tutte le istituzioni interessate “Consiglio Superiore della Magistratura, Associazione Nazionale Magistrati, Presidenti dei più importanti Tribunali di Sorveglianza, Università, Sindacati, Volontariato” (9).</p>



<p>In questo contesto, dall’inizio dell’emergenza, la Magistratura non si è mai fermata e, con il massimo impegno, nonostante la carenza di organico e le altre difficoltà, non da ultimo l’incendio che ha reso inagibile parte del Tribunale di Milano, contribuisce ad alleggerire la presenza nelle carceri, attraverso un’interpretazione estensiva dei presupposti di legge delle misure alternative già previste nel nostro ordinamento. Ciò è fondamentale per tutelare le persone detenute che presentano patologie pregresse o comunque di età avanzata (67% della popolazione detenuta ha patologie pregresse). Ma anche coloro che prima del <em>lockdown</em> avevano già avviato con successo percorsi trattamentali extramurari, come il lavoro, ottenuto il beneficio dei permessi premi, o comunque una valutazione positiva da parte dell’equipe di Osservazione e trattamento dell’istituto. L’Avvocatura, dal suo canto, promuove istanze che siano il più possibili complete, in modo da agevolare l’attività istruttoria di rito.</p>



<p>Ma ognuno deve fare la sua parte. E il Governo è tempo che faccia la sua. Il rischio di perdere ulteriori vite umane è troppo alto.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size"><em>1) </em>Giuliano Napoli, <em>Carceri: Restiamo Umani, Dal carcere di Padova, la voce di un detenuto</em>, Ristretti Orizzonti, 13 marzo 2020 <a href="http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=88135:carceri-restiamo-umani&amp;catid=220:le-notizie-di-ristretti&amp;Itemid=1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.ristretti.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=88135:carceri-restiamo-umani&amp;catid=220:le-notizie-di-ristretti&amp;Itemid=1</a></p>



<p class="has-small-font-size">2) Cfr. Alessio Scandurra, <em>Domiciliari per chi è in regime di semi-libertà, altrimenti si rischia strage</em>, Il Riformista, 12 marzo 2020 <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.ilriformista.it/domiciliari-per-chi-e-in-regime-di-semi-liberta-altrimenti-si-rischia-strage-60645/?refresh_ce&amp;fbclid=IwAR0oGDKZDkTuJVdq5_sM04zx7DfMZ4WaM0apWN_xUFBtswtztT9xm9sTIKM" target="_blank">https://www.ilriformista.it/domiciliari-per-chi-e-in-regime-di-semi-liberta-altrimenti-si-rischia-strage-60645/?refresh_ce&amp;fbclid=IwAR0oGDKZDkTuJVdq5_sM04zx7DfMZ4WaM0apWN_xUFBtswtztT9xm9sTIKM</a> </p>



<p class="has-small-font-size"><em>3) </em>Cfr. Giulio Seminara, <em>Cascini attacca il Csm: “Sul carcere abbiamo ignorato Mattarella”</em>, Il Riformista, 28 marzo 2020 <a href="https://www.ilriformista.it/cascini-attacca-il-csm-sul-carcere-abbiamo-ignorato-mattarella-70861/amp/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.ilriformista.it/cascini-attacca-il-csm-sul-carcere-abbiamo-ignorato-mattarella-70861/amp/</a></p>



<p class="has-small-font-size">4) Documento consultabile nel seguente link <a rel="noreferrer noopener" href="https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/03/MILANO-BRESCIA.doc.pdf" target="_blank">https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2020/03/MILANO-BRESCIA.doc.pdf</a> </p>



<p class="has-small-font-size"><em>5) </em>Comunicato stampa del Garante nazionale del 26 marzo <a href="http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/comunicati_stampa.page?frame4_item=1&amp;modelId=10017&amp;contentId=CNG957" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/comunicati_stampa.page?frame4_item=1&amp;modelId=10017&amp;contentId=CNG957</a></p>



<p class="has-small-font-size">6) Le notizie sui vari provvedimenti sono disponibili nel seguente link <a href="http://www.antigone.it/news/antigone-news/3279-coronavirus-la-mappatura-di-antigone-dei-provvedimenti-assunti-nelle-carceri" target="_blank" rel="noreferrer noopener">http://www.antigone.it/news/antigone-news/3279-coronavirus-la-mappatura-di-antigone-dei-provvedimenti-assunti-nelle-carceri</a></p>



<p class="has-small-font-size">7) Giuseppe Guastella, <em>Coronavirus Lombardia, crescono i contagi in carcere. Lo spettro di nuove proteste,</em> Corriere della Sera Milano, 28 marzo 2020 <a href="https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_28/crescono-contagi-carcerelo-spettro-nuove-proteste-cab35296-7122-11ea-a7a6-80954b735fc3.shtml" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_marzo_28/crescono-contagi-carcerelo-spettro-nuove-proteste-cab35296-7122-11ea-a7a6-80954b735fc3.shtml</a></p>



<p class="has-small-font-size">8) <em>Ibidem</em></p>



<p class="has-small-font-size">9) Intervento Unione Camere Penali disponibile al seguente link <a href="https://www.camerepenali.it/cat/10439/emergenza_carcere_le_proposte_dell‘unione_per_la_conversione_del_decreto-legge.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.camerepenali.it/cat/10439/emergenza_carcere_le_proposte_dell‘unione_per_la_conversione_del_decreto-legge.html</a></p>
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		<title>Il fallimento dello Stato nel ‘mercato’ della tossicodipendenza</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-fallimento-dello-stato-nel-mercato-della-tossicodipendenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[politica/economia]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[repressione]]></category>
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					<description><![CDATA[Quello che ci dice il caso Cucchi sullo Stato italiano: risposta repressiva e gestione capitalistica di un problema sociale]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="https://rivistapaginauno.it/numero-34-ottobre-novembre-2013/" data-type="post" data-id="707" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 34, ottobre &#8211; novembre 2013)</a></em></li>
</ul>



<p class="has-small-font-size">Davide Corbetta</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Quello che ci dice il caso Cucchi sullo Stato italiano: risposta repressiva e gestione capitalistica di un problema sociale</p>
</blockquote>



<p class="has-drop-cap">Il 5 giugno scorso, quattro anni dopo la scomparsa di Stefano Cucchi – il giovane trentunenne deceduto il 22 ottobre 2009 nel reparto di medicina protetta dell’ospedale capitolino Sandro Pertini, a una settimana dal suo arresto per detenzione di droga – la III Corte di Assise di Roma ha emesso sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per i tre agenti della polizia penitenziaria, accusati di lesioni personali e abuso di autorità, in base a quanto stabilito dall’articolo 530 del Codice di procedura penale: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”. Tre infermieri dell’ospedale Pertini sono invece stati assolti con formula piena, mentre sei medici sono stati condannati: il primario Aldo Fierro (a 2 anni) e i medici Stefania Cordi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis e Silvia Di Carlo (a 1 anno e 4 mesi) per omicidio colposo, Rosita Caponetti (a 8 mesi) per falso ideologico.</p>



<p>Questo l’esito di un procedimento durato 45 udienze. Nell’aula giudiziaria sono passati 120 testimoni e diversi consulenti tecnici, nominati dall’accusa, dalla difesa, dalle parti civili e dalla stessa Corte. Un’inchiesta che ha visto via via spostare il focus di quanto avvenuto dal carcere all’ospedale: gli agenti penitenziari erano stati infatti inizialmente indagati per omicidio preterintenzionale e i medici per omicidio colposo; la stessa procura, a seguito di perizie mediche, ha poi accusato i primi di lesioni personali (reato meno grave) e i secondi di abbandono di incapace (reato più grave); la Corte, infine, ha assolto gli agenti, eliminando dunque del tutto le ragioni per cui Stefano Cucchi è stato ricoverato in ospedale, e ha derubricato a omicidio colposo l’accusa per i medici.</p>



<p>Cause di salute, quindi. Più nello specifico, ‘inanizione’, secondo i periti nominati dalla Corte, ovvero indebolimento dell’organismo per carenza di alimentazione, quindi di un corretto trattamento sanitario – si tratterà poi di vedere quanto scriveranno i giudici nelle motivazioni di sentenza. Eppure, per gli stessi pubblici ministeri, il trentunenne romano era entrato in ospedale perché “affetto da politraumatismo acuto, con bradicardia grave e marcata, alterazione dei parametri epatici, segni di insufficienza renale” (1). Un pestaggio scomparso dalla sentenza di primo grado, data l’assoluzione concessa ai poliziotti, benché sia stato lo stesso agente dell’ufficio casellario, colui che ha il compito di ispezionare il detenuto, a confermare che Cucchi, all’atto della traduzione nel carcere di Regina Coeli, presentava già i segni di un pestaggio sul volto.</p>



<p>Si va quindi inasprendo la polemica aperta tra la famiglia Cucchi e il Coisp (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia). La prima resta convinta dell’inadeguatezza delle indagini, in quanto Stefano, senza quel pestaggio, ovvero senza quell’abuso di autorità volto a far tacere le sue insistenti richieste di farmaci, non sarebbe stato ricoverato all’ospedale Pertini, né tanto meno sarebbe morto; il secondo lamenta una gogna mediatica, che vuole vendetta a tutti i costi contro le forze di polizia. A mettere inconsapevolmente d’accordo le parti sembrano essere Diego Perugini, il legale di uno degli agenti assolti, e Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi, i quali, seppure con parole e interessi differenti, affermano che in questo procedimento c’è stato bisogno di fornire una rappresentazione fasulla dei fatti. Ma bisogno da parte di chi?</p>



<p>Secondo Perugini, da parte delle istituzioni, che non hanno espresso alcun compiacimento per l’assoluzione dei loro servitori, ovvero di coloro che, esercitando il potere di punire, li rappresentano (2). Secondo Anselmo, da parte delle stesse istituzioni, che non hanno mostrato sdegno per una sentenza iniqua, poiché “considerare che Stefano Cucchi è morto per colpa medica è un insulto alla sua memoria [&#8230;]. In questo processo lo Stato non ha risposto. Ad esempio non sono stati identificati gli autori del pestaggio” (3).</p>



<p>Certo è difficile credere che un giovane di trentuno anni sia morto di sete e di fame in soli quattro giorni d’ospedale. Nella requisitoria finale la procura ha infatti dichiarato che “Cucchi è stato picchiato nelle celle di piazzale Clodio da parte degli imputati della polizia penitenziaria mentre era in attesa dell’udienza di convalida. È stato ricoverato nella struttura protetta del Pertini pur non essendoci le condizioni e questo per nascondere quello che era avvenuto presso le celle del tribunale, per isolarlo dal resto del mondo”; ma poi ha concluso eliminando il nesso tra le percosse e la morte: Cucchi “è morto a causa del gravissimo stato fisiologico e del suo rifiuto ad alimentarsi [&#8230;] aveva una magrezza patologica simile ai prigionieri di Auschwitz [&#8230;] non era un giovane sano e sportivo, era un tossicodipendente da vent’anni, con gravi conseguenze sugli organi. Tutti noi possiamo immaginare le conseguenze di uso di droghe su un corpo umano per vent’anni. Assumeva ogni tipo di sostanza stupefacente, soffriva inoltre di crisi epilettiche dall’età di 18 anni. Dal 2001 al 2009 ha compiuto ben 17 accessi al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, una media di due all’anno” (4).</p>



<p>Dichiarazioni, queste ultime, assonanti a quelle dell’ex democristiano Carlo Giovanardi, il quale, a Radio24, il primo febbraio 2013 ha sostenuto che “Cucchi era stato ricoverato in ospedale precedentemente 17 volte per percosse, lesioni e fratture subite dai suoi amici spacciatori”, puntando quindi il dito sulla condizione ‘sociale’ di tossicodipendente. L’impressione generale in questa vicenda, è che nel rapporto tra funzione repressiva e tossicodipendenza, si celi il vecchio conflitto tra verità e potere. Al di là delle perizie, delle contestazioni, delle indagini e delle opinioni, l’obiettivo pare quello di spogliare della sua visibilità il corpo martoriato di Stefano Cucchi, così come è stato presentato nelle foto scattate dalla sorella Ilaria insieme al proprio legale.</p>



<p>Eppure basterebbe seguire l’ordine cronologico dei fatti per averne un’idea. Stefano Cucchi fu arrestato in condizioni sane, processato per direttissima e condotto in carcere. Già la mattina successiva al fermo dei carabinieri, il padre lo vide in tribunale col volto gonfio di botte. Poche ore dopo l’udienza la famiglia fu avvisata che era stato ricoverato, tuttavia non venne accordato il permesso di vederlo. Ci vollero sei giorni di silenzio, e isolamento, per notificare alla madre, con un decreto d’autopsia, la morte del figlio, attribuita a cause naturali.</p>



<p>Perché nascondere il corpo? Si vuole minimizzare la repressione penale per colpire un diverso bersaglio, la tossicodipendenza? Si vuole marchiare a fuoco la ‘colpa’ di Stefano, e di tanti giovani come lui, per nascondere ciò che gli è stato fatto?</p>



<p>È indubbio che la tossicodipendenza è oggi affrontata come fosse un crimine, ancora più dopo l’introduzione della legge Fini-Giovanardi. Tuttavia, “se mio figlio era quel malato mezzo morto che si vuol descrivere” chiede Giovanni Cucchi, “se egli era uno zombie va tutto bene? È questo il trattamento che gli doveva essere riservato?” (5). Come viene gestito il problema della tossicodipendenza in Italia?</p>



<h4 class="wp-block-heading">I dati sulla tossicodipendenza in Italia</h4>



<p>Dopo il proscioglimento dei tre agenti della polizia penitenziaria, oltre al Coisp, a esternare soddisfazione è stato anche il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria), il quale, pur esprimendo “massimo rispetto umano e cristiano” per la famiglia Cucchi, ha ribadito di non “accettare una certa (tendenziosa e falsa) rappresentazione del carcere come luogo in cui quotidianamente e sistematicamente avvengono violenze in danno dei detenuti” e ha rigettato “ogni tesi manichea che ha associato e associa più o meno velatamente al nostro lavoro i sinonimi inaccettabili di violenza, indifferenza e cinismo (6). Eppure si può essere soddisfatti per un’assoluzione per insufficienza di prove? Perché che Stefano Cucchi abbia subito un pestaggio, non ci sono dubbi. Si può essere soddisfatti quando sotto processo finiscono la magrezza, il modo di essere, di rapportarsi con la famiglia e con la tossicodipendenza di una persona, e non quanto essa ha subìto?</p>



<p>Di fronte a chi vuole strumentalizzare un corpo divenuto oggetto utile a nascondere gli eccessi del potere, forse la giusta risposta è quella di rendergli ‘soggettività’, così come traspare dalle parole di Ilaria Cucchi, durante la trasmissione del 7 giugno scorso condotta da Enrico Mentana sul film cronaca&nbsp;<em>148 Stefano. Mostri dell’inerzia</em>, mentre cerca di ricostruire l’immagine del fratello, riconsegnandogli la sua normalità. È la necessità di ristabilire la verità non solo su ciò che è accaduto, ma anche su chi era Stefano Cucchi, che lo stesso conduttore definisce una ‘persona fragile’, in quanto vittima della tossicodipendenza, nonostante un lungo percorso iniziato nel 2004 con la comunità del Ceis (Centro italiano di solidarietà).</p>



<p>Sebbene dalla morte di Cucchi il numero dei consumatori quotidiani di sostanze stupefacenti, compresi in una fascia di età tra i 15 e i 64 anni, sia diminuito di circa il 20%, nel 2012 sono ancora più di 2 milioni le persone che ne fanno uso. Anche il tasso di mortalità per overdose si è ridotto del 25%, passando dai 484 soggetti del 2009, ai 362 soggetti del 2011, tuttavia i tossicodipendenti che necessitano di trattamento ammontano, nel 2011, ancora a 520 mila, ben 126 mila in più rispetto al 2009 (7).</p>



<p>Una situazione che va ad appesantire la già difficile condizione carceraria. Nel 2011 sono stati infatti più di 22 mila gli ingressi negli istituti penitenziari di persone con problemi socio-sanitari correlati alla droga, come avvenuto per Stefano Cucchi, in violazione del Dpr 309/1990, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” – la normativa su cui si è inserita, nel 2006 la Fini-Giovanardi, che ha equiparato droghe pesanti e droghe leggere, ha inasprito le pene e ha punito anche l’uso personale, peggiorando ulteriormente la situazione. </p>



<p>Mentre sono state più di 36 mila le persone segnalate dalle forze dell’ordine ai servizi pubblici per le tossicodipendenze (Sert). Di queste, 7 mila individui in base a quanto stabilito dall’art. 121, che disciplina l’obbligo, da parte dell’autorità giudiziaria o del prefetto, di comunicazione al Sert competente nel territorio nel caso in cui, in corso di procedimento, vengano a conoscenza che il soggetto faccia uso di sostanze stupefacenti (comma 1); 29 mila in base a quanto stabilito dall’art. 75, che disciplina le condotte integranti illeciti amministrativi per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vale la pena sottolineare che il 75% delle segnalazioni riguarda l’uso di cannabis.</p>



<p>Dati che si aggiungono alle azioni di contrasto al traffico (vedi tabella 1), che danno il polso della situazione di un mercato della droga in crescita, grazie principalmente alla costruzione di nuove rotte e all’ampliarsi dei soggetti e delle organizzazioni criminali coinvolte, nonostante a questo corrisponda una diminuzione di arresti e condanne.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img decoding="async" width="600" height="150" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-1.jpg" alt="" class="wp-image-2853" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-1.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-1-300x75.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Tabella 1. Azioni di contrasto al traffico di stupefacenti. Fonte: Relazione Dpa 2012<br>&nbsp;</figcaption></figure>
</div>


<p>Per fronteggiare l’emergenza, il Dipartimento delle politiche antidroga (Dpa) ha divulgato le linee di indirizzo su carcere e droga, con il “Piano di azione nazionale antidroga 2010- 2013”, avente come obiettivo quello di migliorare il flusso in uscita dalle carceri, per evitare i problemi di sovraffollamento, e fornire terapie valide, oltre ad andare incontro a problemi quali: “La disomogeneità che attualmente esiste nella formulazione delle diagnosi di tossicodipendenza; le difficoltose procedure seguite per poter più celermente annettere alla fruizione delle misure alternative; il coordinamento con la magistratura di sorveglianza”.</p>



<p>L’Italia, inoltre, partecipa a livello europeo alla Commissione stupefacenti, istituita dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite, che nella sua 54ma sessione, tenutasi dal 21 al 25 marzo 2011, ha approvato la proposta del nostro Paese di “promuovere strategie orientate alla riabilitazione e al reinserimento in risposta ai disturbi connessi al consumo di droga e alle loro conseguenze che sono dirette a favorire la salute e il benessere sociale fra individui, famiglie e comunità”.</p>



<p>La Commissione stupefacenti non è nemmeno l’unico tavolo di discussione europeo a cui il nostro Paese partecipa. C’è il Gruppo orizzontale droga, facente parte del Consiglio dell’Unione europea, allo scopo di elaborare politiche antidroga, per coordinare tutte le attività riguardanti questo settore. Poi c’è l’Eranid, consorzio di Stati europei, il cui fine è quello di raccogliere le risorse necessarie alla ricerca in materia di droga, attività per la quale gli Stati facente parte del consorzio ricevono finanziamenti. Infine c’è il Gruppo Pompidou, organismo intergovernativo composto da 37 Stati, che collaborano nella lotta all’abuso e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.</p>



<p>Insomma, tanti progetti con i quali lo Stato italiano sembra pronto ad aggredire, per ridurre, quei 2 milioni di persone che fanno uso di droga.<br>Come vengono seguite, allora, le linee di indirizzo fornite del Dpa? Soprattutto, quanti sono, e come sono utilizzati i finanziamenti?</p>



<h4 class="wp-block-heading">Ricavi e costi: ovvero utilità, o inutilità, per lo Stato capitalista</h4>



<p>In forza di produzione il corpo è investito da rapporti di potere e di dominio, ma il suo costituirsi come lavoratore avviene solo con l’assoggettamento. Il corpo risulta utile solo quando è sia produttivo, sia assoggettato, quindi quando si trasforma in un ‘bene’ e in uno ‘strumento’ nelle mani di chi gestisce il potere. Nel momento in cui, però, viene neutralizzata la sua volontà o, come detto prima, la sua soggettività, si annulla anche la capacità di produrre e di stare nella società. Questo è ciò che accade a quei soggetti che non beneficiano dei trattamenti sanitari adeguati, ovvero che non riescono a usufruire dei servizi forniti dalle strutture socio-riabilitative.</p>



<p>Stando a quanto previsto dall’art. 94 del Dpr 309/1990, è il detenuto a chiedere di essere affidato in prova al servizio sociale, per proseguire o iniziare un’attività terapeutica tramite azienda sanitaria locale (pubblica), oppure struttura privata autorizzata. Nonostante questo diritto del detenuto, tuttavia, dal 2009 al 2011 si è registrata una diminuzione delle strutture socioriabilitative, in prevalenza residenziali (vedi tabella 2), oltre la tendenza a “non sottoporre gli utenti in trattamento presso i servizi per la tossicodipendenza (Sert) ai test per le principali patologie infettive correlate (Aids ed epatiti B e C)”.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="106" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-2-1.jpg" alt="" class="wp-image-2854" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-2-1.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-2-1-300x53.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption"><em>Tabella 2. Strutture socio-sanitarie attive dedicate alla cura e al recupero di persone con problemi di tossicodipendenza. Fonte: Relazione Dpa 2012</em></figcaption></figure>
</div>


<p>È lo stesso ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, nella sintesi della relazione annuale del Dpa al Parlamento, a far presente come la situazione dipenda dalle risorse finanziarie a disposizione, specialmente per le difficoltà in cui vertono sia le strutture pubbliche, sia quelle private. Per lo Stato capitalista, ormai, la droga non è più solo un problema sociale: è un mercato, i cui prodotti, sostanze stupefacenti e persone tossicodipendenti, vengono suddivisi per voci di costo e voci di ricavo, e dove “la stima dei costi sociali è orientata a quantificare il danno economico subito dalla società, e conseguentemente dal cittadino, a fronte del consumo di sostanze illecite”.</p>



<p>Un danno talmente elevato, 31 miliardi di euro nel 2010 (784 euro annui per ciascun abitante tra i 15 e 64 anni, circa il 2% del Pil italiano), da dedicarvi un intero capitolo della relazione, nel quale i costi sociali vengono suddivisi in tre macro categorie: costi del singolo individuo, costi della collettività e costi esterni (vedi tabella 3).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="153" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-3.jpg" alt="" class="wp-image-2855" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-3.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-3-300x77.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Tabella 3. Costi sociali per il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti, anno 2010. Fonte: Relazione Dpa 2012<br>&nbsp;</figcaption></figure>
</div>


<p>Più nel dettaglio, abbiamo: costi derivanti dall’acquisto, quindi dal consumo, di sostanze stupefacenti, che nel 2010 ammontano a ben 22 miliardi di euro; costi per l’applicazione della legge, ovvero relativi agli interventi delle forze dell’ordine, ai Nuclei operativi tossicodipendenze delle prefetture, più spese processuali o costi per la detenzione, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro; costi socio sanitari, di competenza delle Regioni e delle Province autonome, dipendenti dai finanziamenti erogati dagli enti per aiutare le strutture socio-sanitarie a fronteggiare il problema della tossicodipendenza, 1,7 miliardi di euro; e, infine, ciò che è più negli interessi di uno Stato capitalista, i costi derivanti dalle spese non rimborsate, ovvero il mancato pagamento delle imposte, a causa dell’improduttività lavorativa del soggetto, 4,7 miliardi di euro. Dove la perdita di produttività è calcolata sui dati forniti dai servizi di assistenza, i quali valutano la potenzialità dell’individuo di inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro, tenendo presente l’attuale tasso di occupazione e una retribuzione media nei settori industriali e agricoli.</p>



<p>Il danno, per lo Stato, equivale quindi a una perdita in termini di soggetti consumatori, e a una perdita di soggetti produttori di tasse, utili a coprire le altre voci di spesa, da quelle legali a quelle socio-sanitarie. “È evidente” scrive l’ex ministro Andrea Riccardi nell’introduzione alla relazione, “il danno che ne deriva all’intero sistema dei servizi per le dipendenze, che merita di essere sostenuto e rilanciato nella sua articolazione tra pubblico e privato, quale garanzia di offerta di interventi diversificati, volti ad accompagnare l’utente verso tutto il percorso di cura e riabilitazione”.</p>



<p>Ma, sull’altro lato del bilancio, quali sarebbero i benefici, o meglio, i ricavi di questa chiave di lettura capitalistica del problema tossicodipendenza?<br>Innanzitutto la ricchezza derivante dalle attività correlate quali: reddito del personale che opera nel settore sanitario e nelle forze dell’ordine (gli stessi soggetti finiti sotto accusa nel processo per la morte di Stefano Cucchi); poi i risparmi dovuti al mancato acquisto delle sostanze stupefacenti da parte dei soggetti in trattamento socio-riabilitativo; infine il reddito dei soggetti riabilitati, circa il 70% degli individui sottoposti a cura, reinseriti nel mercato del lavoro (quindi nel mondo del precariato e della disoccupazione&#8230;).</p>



<p>Dal 2010, inoltre, il Dpa ha attivato 109 progetti di cura, prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti per un totale di 42 milioni di euro, affidati a enti e organizzazioni qualificate. Si tratta di Comuni, università, Asl, Rete ferroviaria italiana, Regioni, Province, Croce Rossa, istituti di ricerca privati, fondazioni ecc., con cui il Dpa ha stipulato accordi e convenzioni. “Si è voluto così interrompere una consuetudine che ha visto negli anni passati il replicarsi di progetti, la cui gestione tecnica e finanziaria era totalmente delegata alle Regioni, con la conseguenza di essere troppo localizzati, poco valutabili e valutati e quasi privi di coordinamento e direzione nazionale”.</p>



<p>Tramite un accordo Stato-Regioni stipulato il 18 maggio 2011, si è operato quindi con l’obiettivo di favorire l’uscita dal carcere dei tossicodipendenti con l’affidamento in prova, oltre a voler quantificare il fenomeno della tossicodipendenza negli istituti penitenziari e monitorare l’applicazione dell’affidamento in prova. Un nuovo impulso alla prevenzione, che coinvolge sia le istituzioni pubbliche sia quelle private (come aziende sanitarie, direzioni scolastiche, prefetture ecc.).</p>



<p>Ne è un esempio il progetto dedicato a carcere e droga, per il rafforzamento di percorsi alternativi al carcere, sia per tossicodipendenti sia per alcol dipendenti, che nel 2011 il Dpa ha affidato alla Formez PA, associazione di diritto privato “in house alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita il controllo e la vigilanza attraverso il Dipartimento della funzione pubblica” (8), a cui possono aderire enti pubblici, Regioni, Province e Comuni.</p>



<p>Il compito della Formez PA, conclusosi a maggio di quest’anno, è stato quello di organizzare, in ventidue distretti giudiziari, gruppi di lavoro integrati e laboratori informativi e formativi – che hanno coinvolto presidenti e magistrati del Tribunale di sorveglianza, dipendenti degli Uffici di esecuzione penale esterna, medici e psicologi dei Sert, direttori delle case circondariali e rappresentanti delle comunità terapeutiche e del terzo settore – con il compito di mettere alla prova la sostenibilità delle linee di indirizzo date dal Dpa. Quello che ci si chiede, però, è come questa gestione mista tra pubblico e privato, tipica delle storture economiche del nostro Paese, possa essere utile al problema della tossicodipendenza, dato che è lo stesso Dipartimento delle politiche antidroga a denunciare che le Regioni non fanno uso dei finanziamenti messi a loro disposizione (9). In particolare quelli europei riguardanti “l’informazione e prevenzione dell’uso della droga”, 21,35 milioni di euro previsti per il periodo 2007-2013, somme che il Dpa ha dovuto recuperare, anche se già erogate, proprio da quelle Regioni che più lamentano la mancanza di fondi. Il dipartimento si è visto così costretto a promuovere ulteriormente i progetti europei, su tutto il territorio nazionale, attivando una serie di supporti tecnici (tra cui i corsi di formazione), ma ricevendo tuttavia riscontro solo dagli operatori dei dipartimenti e delle comunità volontarie, e non da quelli degli uffici e degli assessorati regionali preposti.</p>



<p>Non c’è da stupirsi se ci sono progetti e finanziamenti, nazionali ed europei, ma i costi del ‘capitale umano’ rimangono nell’ordine dei 31 miliardi di euro, e se questi costi pensati per un’economia di Stato finiscono col gravare solo su quei soggetti divenuti ‘improduttivi’. Quali sono i risvolti che questa amministrazione del problema provoca nel percorso di riabilitazione e reinserimento del tossicodipendente?</p>



<h4 class="wp-block-heading">Comunità terapeutiche: l’inefficacia del percorso di recupero per la tossicodipendenza affrontata come un crimine</h4>



<p>Il recupero del tossicodipendente inizia con una lunga permanenza nelle comunità terapeutiche. Quella di Stefano Cucchi durò tre anni, dal 2004 al 2007, durante i quali – come ha raccontato più volte la sorella – ritrovò la forza e la capacità di credere in se stesso, nonostante la difficoltà di doversi reinserire nel tessuto sociale.</p>



<p>Vista l’importanza che i centri di recupero hanno per tutto il sistema di reinserimento, nel 2009, a seguito della Conferenza nazionale per le politiche antidroga, il Dpa ha istituito un progetto denominato Comunitalia, con l’obiettivo di monitorare i dati relativi alle comunità terapeutiche, riguardanti: informazioni anagrafiche e strutturali, volume e tipo di attività, informazioni economiche sul fatturato e i relativi crediti. Perché questa necessità? Forse le comunità non funzionano in modo corretto?</p>



<p>Secondo la relazione annuale al Parlamento, è così. Il fatturato delle comunità ha la tendenza a diminuire in modo graduale e inesorabile, passando dai 207 milioni di euro del 2009 ai 120 milioni del 2010, con una proiezione presunta sui dati del primo semestre 2011 di soli 41 milioni (vedi tabella 4). Diminuzione affiancata dall’aumento proporzionale dei crediti vantanti nei confronti di Regioni, Province autonome e aziende sanitarie.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="203" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-4.jpg" alt="" class="wp-image-2856" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-4.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-4-300x102.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Tabella 4. Fatturato comunità terapeutiche anni 2009-2011 (in milioni di euro). Fonte: Relazione Dpa 2012<br>&nbsp;</figcaption></figure>
</div>


<p>Si è quindi avuto il bisogno di creare una rete informativa, quella appunto del progetto Comunitalia, che servirà a diffondere criteri standard nazionali e norme univoche per la definizione delle rette, così da “poter ottenere un idoneo riconoscimento delle prestazioni erogate su cui istituire un sistema condiviso e permanente di recupero crediti”.</p>



<p>È chiaro tuttavia che un tale importante calo di fatturato non può certo dipendere solo dal ritardo nei pagamenti da parte degli enti pubblici, per quanto questo credito inevaso continui ad aumentare nel tempo. In precedenza abbiamo già parlato della difficoltà, del detenuto, di ricorrere all’art. 94 del Dpr 309/1990, che disciplina il trasferimento dal carcere ai centri di recupero e ai servizi territoriali. Il dato preoccupante è l’aumento del tempo intercorso tra l’uso delle sostanze stupefacenti e la richiesta di primo trattamento. La latenza passa dai 5,5 anni del 2009 agli 8,9 anni del 2011; dato che si può leggere guardando anche la differenza tra i trattamenti socio-sanitari erogati dai Sert rispetto al numero dei tossicodipendenti con bisogno di cure. Nel 2009 sono stati eseguiti 160 mila trattamenti su 393 mila soggetti con bisogno di cure (ovvero solo il 40,8%), nel 2011 appena 186 mila su 520 mila (il 35,7%) (vedi tabella 5).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="600" height="143" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-5.jpg" alt="" class="wp-image-2857" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-5.jpg 600w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/Tossicodipendenza-tabella-5-300x72.jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption class="wp-element-caption">Tabella 5. Trattamenti socio-sanitari erogati dai Sert. Fonte: Relazione Dpa 2012</figcaption></figure>
</div>


<p>La motivazione va ricercata nella legge 49/2006 – sempre lei, la Fini-Giovanardi! – secondo la quale “il provvedimento sanzionatorio non viene sospeso, come previsto in precedenza, ma viene comunque sempre applicato e, solo successivamente la persona segnalata è invitata a intraprendere un percorso terapeutico”. Trattare la tossicodipendenza come fosse criminalità, dunque, fa sì che le persone segnalate perdano la motivazione per iniziare un percorso di recupero e reinserimento.</p>



<p>Tuttavia, secondo le conclusioni della relazione del Dpa, non si può accettare la legalizzazione delle droghe perché si incrementerebbe la loro disponibilità e accessibilità sul mercato, facendo di conseguenza aumentare i consumatori e le persone vulnerabili che ne farebbero uso. Ma la riflessione del Dpa dovrebbe focalizzarsi non tanto sulla legalizzazione delle droghe e il relativo traffico, quanto sulla depenalizzazione dell’uso personale, che non era considerato reato fino al 2006. Quello che bisognerebbe fare, quindi, e che ancora non è stato fatto, nonostante i 109 progetti del Dpa e i milioni di finanziamenti nazionali ed europei, è migliorare la rete dei servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale/lavorativo. Smettere di criminalizzare la tossicodipendenza e cominciare a trattarla come un problema sociale e sanitario, curabile attraverso una serie di interventi.</p>



<p>Bisognerebbe anche iniziare ad affrontare il problema al di fuori della sfera economica, guardare al tossicodipendente come un ‘soggetto’ e non un ‘capitale umano’, un’energia ‘improduttiva’ da rendere ‘produttiva’. Nella storia di Stefano Cucchi, a fallire non è stato solo il sistema giudiziario e punitivo, ma anche quello riabilitativo. Entrambi non hanno saputo reinserirlo nella società, rendergli la vita che gli apparteneva.</p>



<p>La pena è ben visibile, pubblicizzata e manifestata. Ha creato una dissimmetria tra il potere di punire, il potere di difendere, e il potere di curare, così che il cittadino si è trovato costretto a difendersi da solo, a spettacolarizzare il proprio caso, nella ricerca di una verità processuale e medica. A dare la morte a Stefano Cucchi non è stata la tossicodipendenza, ma la società, o meglio, la cattiva organizzazione sociale, che cancella ogni aspirazione di recupero dietro la macchia della colpa.</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">(1)<em>&nbsp;Morte di Cucchi, chiusa inchiesta, i medici rischiano 8 anni di carcere</em>, Corriere della Sera, Cronaca di Roma, 30 aprile 2010</p>



<p class="has-small-font-size">(2) Cfr.&nbsp;<em>Cucchi, il legale dell’agente: «Anni di clima velenoso con minacce»</em>, Il Messaggero.it, 25 giugno 2013</p>



<p class="has-small-font-size">(3) F. Angeli, Processo Cucchi, condannati i 6 medici. Assolti agenti e infermieri. Rabbia in aula, La Repubblica, 5 giugno 2013</p>



<p class="has-small-font-size">(4)&nbsp;<em>Processo Cucchi, il pm Francesca Loy: «Stefano morto di fame e di sete. Lesioni non hanno influito»</em>, L’Uffington Post, 8 aprile 2013</p>



<p class="has-small-font-size">(5) B. Giulietti,<em>&nbsp;Cucchi, gli insulti non infangano la battaglia per la verità</em>, Il Fatto Quotidiano, 3 febbraio 2013</p>



<p class="has-small-font-size">(6)&nbsp;<em>Giustizia: al processo per la morte di Stefano Cucchi condannati i medici, assolti infermieri e agenti</em>, Radicali.it, 5 giugno 2013</p>



<p class="has-small-font-size">(7) Tutti i dati sulla tossicodipendenza contenuti nell’articolo, salvo diversamente indicato, sono tratti dalla Relazione annuale al Parlamento 2012 sull’uso di sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia, redatta dal Dipartimento delle politiche antidroga (Dpa)</p>



<p class="has-small-font-size">(8) Formez PA, Piano strategico 2011-2013</p>



<p class="has-small-font-size">(9) Cfr.&nbsp;<em>Incentivare la progettazione europea per la lotta alle dipendenze anche nel nostro Paese</em>, Comunicato stampa Dpa, 13 aprile 2011</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quali alternative al sistema penale?</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/quali-alternative-al-sistema-penale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rivista Paginauno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 11:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rivistapaginauno.it/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[Incontro dibattito a margine del libro Una modica quantità di crimine. Società mono-istituzionale e cultura della pena di Nils Christie (Edizioni Colibrì, 2012)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nils Christie, Giuliano Spazzali e Tommaso Spazzali</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><em><a href="http://rivistapaginauno.it/numero-33-giugno-settembre-2013/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 33, giugno &#8211; settembre 2013)</a></em></li>
</ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Incontro dibattito a margine del libro&nbsp;<em><strong>Una modica quantità di crimine. Società mono-istituzionale e cultura della pena</strong></em>&nbsp;di Nils Christie (Edizioni Colibrì, 2012)</p>
</blockquote>



<p class="has-drop-cap"><strong>Tommaso Spazzali</strong>. L’archivio Primo Moroni ospita dal 2004 una sezione dedicata all’abolizionismo carcerario ed è in questo contesto che si forma l’intenzione di tradurre e pubblicare in edizione italiana il libro di Nils Christie<em>&nbsp;A suitable amount of crime</em>, tradotto con&nbsp;<em>Una modica quantità di crimine</em>.</p>



<p class="has-drop-cap"><br>L’Italia è un Paese in cui le condizioni e le modalità di applicazione delle pene inflitte dal diritto hanno da tempo superato il limite del tollerabile. Vi è il sovraffollamento, tema noto. L’associazione Antigone riporta la presenza di quasi 66.500 persone detenute all’interno delle carceri, alla fine del 2012, con una capienza di 45.500: quasi 150 persone in uno spazio destinato a 100, spesso in condizioni fatiscenti e degradanti per la dignità umana. Ma se questo avviene in deroga ai dettami della normativa, altre cause di malessere stanno proprio nelle stesse prescrizioni del diritto. L’introduzione del reato di clandestinità (legge Bossi-Fini) e la penalizzazione del consumo di stupefacenti (legge Fini-Giovanardi) aumentano la tensione sociale e riempiono le prigioni di uomini e donne la cui unica colpa è quella di aver cercato di sopravvivere in un mondo che non gli si è mostrato ospitale.</p>



<p>Ma ancora peggio la legislazione premiale introduce pericolosi livelli di arbitrarietà del diritto e discrezionalità della pena, e fa merce di scambio di valori, sentimenti, identità, per arrivare all’incredibile formula dell’ergastolo ostativo per cui per alcune fattispecie di reato (mafia e terrorismo) non si ha diritto ai benefici di legge se non si collabora con la giustizia, ossia se non si manda in prigione qualcuno al proprio posto. L’Italia è il Paese dove l’ergastolo prevede un fine pena al giorno 99 del mese 99 dell’anno 9999. Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo molto impegnato nella battaglia contro l’ergastolo, scrive a Nils, nel giugno 2012:</p>



<p>“Lettera aperta al criminologo con l’amore sociale nel cuore.<br>“Gentile Professor Nils Christie, non sono sicuro se riuscirò a farle avere questa lettera, se riuscirò a tradurla in inglese e non so neppure se lei mi risponderà, ma ci provo lo stesso perché mi piacciono le imprese impossibili. Innanzitutto mi presento: sono un ‘uomo ombra’, così si chiamano fra di loro in Italia gli ergastolani ostativi a qualsiasi beneficio penitenziario, detenuto nel carcere di Spoleto. Sono un ‘cattivo e colpevole per sempre’ destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto qualcun altro, perché sono condannato alla Pena di Morte Viva, infatti in Italia una legge prevede che se non parli e non fai condannare qualcun altro al tuo posto, la tua pena non finirà mai e si esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale. Questa condanna è peggiore, più dolorosa e più lunga, della pena di morte, perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza lasciandoti vivo.<br><em>“Professor Nils Christie, un amico sconosciuto (le amicizie con gli sconosciuti sono le più belle) mi ha inviato e donato il suo saggio. L’ho letto in un solo giorno e condivido molto i suoi pensieri e tutto quello che ha scritto. Anch’io penso che la mafia e la criminalità organizzata come tutti i poteri nascono dall’alto e non dal popolo e dai poveracci, ma piuttosto dai potenti e dai ricchi. Poi quando lo Stato-Mafia è in difficoltà manda in catene le persone che ha usato per raggiungere e mantenere il potere. Spesso in Italia sono propri i mafiosi che urlano di lottare contro la mafia per fare sapere che non sono mafiosi. Lo so, non ho prove per dimostrare queste affermazioni, ma io non sono un giudice (e neppure un criminologo) e non ho bisogno di prove perché non devo condannare nessuno, tento solo di pensarla diversamente da come lo Stato-Mafia vuole farmi pensare. Non so cosa accade negli altri Paesi, ma il carcere in Italia non ti vuole solo togliere la libertà, ma ti vuole anche possedere. Credo che sia impossibile ‘rieducare’ una persona che ha commesso un crimine se questo non si sente amato e perdonato dalla società.<br>“Professor Nils Christie, a questo punto lei si domanderà perché le sto scrivendo.<br>“Ebbene, sono tanti anni che lotto contro i mulini a vento, quasi da solo, per l’abolizione dell’ergastolo ostativo in Italia. Dal suo libro mi sono fatto un’idea della sua coscienza sociale e penso che lei non sia d’accordo che una persona possa essere cattiva e colpevole per sempre e murarla viva fino all’ultimo dei suoi giorni, senza neppure la compassione di ucciderla. Per questo ho pensato di scriverle per chiederle di aiutarmi a fare conoscere all’estero la Pena di Morte Viva che esiste in Italia, unico Paese al mondo che se parli esci e se no stai dentro, come nel Medioevo”.</em></p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="200" height="291" src="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2022/07/copertina-Una-modica-quantita-di-crimine.png" alt="" class="wp-image-6088"/></figure>
</div>


<p>Il risultato più drammatico, immediato e tangibile di questa situazione è il numero delle morti in carcere. Ristretti Orizzonti riporta il dato di circa 60 suicidi all’anno, su 150-200 decessi totali. Il motivo, però, che ci ha spinti a tradurre e a pubblicare il libro di Nils, è un altro. Non riguarda l’esistenza di storture nell’applicazione delle pene o nella formulazione delle regole del diritto. Il tema che attraversa le pagine del libro e degli scritti di Christie è quello della necessità di rimettere in discussione l’intero approccio. Il sistema penale si pone come argomento astratto, predeterminato e uguale per tutti (imparziale) avente lo scopo di dominare il conflitto. Al contrario, le società sono fatte di uomini e donne concreti, che cambiano nel tempo, per nulla eguali e che manifestano nei loro gesti e nelle loro relazioni il loro esistere. Talvolta contesti, gesti e relazioni scoprono situazioni di disequilibrio che sfociano in piccoli o grandi conflitti. Il disequilibrio è il motore della vita, e questo vale per la materia naturale quanto per quella sociale, e voler cancellare i suoi segnali ingabbiandolo in un sistema chiuso di regole nega a tutti una incredibile forma di conoscenza, crescita e trasformazione e ci intrappola in una soluzione compressa da cui le storture descritte prima sono un esito quasi inevitabile. Al contrario, le società necessitano di più spazio per il conflitto.</p>



<p>Scrive Nils in un articolo del 1977: “Le società altamente industrializzate non hanno troppi conflitti interni, ne hanno troppo pochi. Noi dobbiamo organizzare dei sistemi sociali in modo che i conflitti siano al tempo stesso alimentati e resi visibili, preoccupandoci anche del fatto che non siano dei professionisti a monopolizzarne la gestione”. Nelle società in cui prevale l’istituzione mercantile (le società mono-istituzionali) si riducono le occasioni di contatto diretto, di scambio su basi di valori diversi da quelli monetari; la relazione si fa astratta e astratta prevale la norma. In questo contesto la coppia diritto-pena è trasformata in una triade crimine-diritto-pena, dove il crimine è, possiamo dire, la rappresentazione narrativa che sostiene l’impianto.</p>



<p>Beninteso, Christie non si nasconde che accadano delle cose spiacevoli, non nega che vi siano delle cose che non vanno bene, anzi, paradossalmente, dice, è il bollarle come ‘crimine’, dargli una rappresentazione in bianco/nero, giusto/sbagliato, che fa sembrare che sia tutto a posto, sotto controllo, e che nasconde la vera essenza del conflitto. Non si tratta quindi di correggere dette temporanee storture ma di rivedere nel suo complesso la gestione del disequilibrio e la comprensione degli accadimenti non desiderati. In questo senso la tesi (e con essa le parole del testo) esce dagli argini stretti del dibattito criminologico e affronta aspetti più disparati dell’esistenza delle persone (la salute, fisica e mentale, la scuola, il lavoro, il denaro&#8230;). In questo senso una soluzione alternativa alla società criminologica deve e può essere trovata fuori. Esempi positivi se ne contano, nascosti nelle pieghe della storia, e considerarli ci aiuta a trovare e sperimentare una strada migliore.</p>



<p><br><strong>Nils Christie</strong>. Questo dibattito vuole ragionare sulle possibili alternative al sistema penale. Ne esistono? Sì, e la risposta è molto semplice: si tratta innanzitutto di imprigionare meno, di dare meno sofferenza. Credo sia molto importante porre attenzione alle parole che usiamo quando parliamo di ‘crimine’, di ‘controllo del crimine’ e di ‘alternative alla punizione’, e dobbiamo riflettere su che cosa abbiamo in mente quando diciamo ‘sistema<em> penale</em>’, quale sia la sua essenza: il sistema penale è un sistema strutturato per infliggere<em> pena</em>, un sistema la cui principale attività è quella di fare in modo, intenzionalmente, che delle persona soffrano. In Germania la terminologia è più chiara, non si parla infatti di ‘legge penale’ ma di ‘legge punitiva’ – anche se personalmente non trovo corretta nemmeno questa definizione, perché nell’attuale sistema le leggi non regolano una ‘punizione’ ma infliggono, appunto, una ‘pena’, ossia una sofferenza.</p>



<p>Penso che dobbiamo essere onesti sulla terminologia che usiamo, perché rappresenta il punto di partenza con cui analizzare e valutare il valore di un Paese. L’Italia, per esempio, è un Paese molto bello, sotto diversi punti di vista, ma le sue istituzioni detentive infliggono molta pena. Se le confronto con le carceri scandinave, la differenza è evidente. In Scandinavia non abbiamo prigionieri ma ‘ospiti’, non abbiamo guardie ma ‘inservienti’, non abbiamo celle ma ‘stanze’. Eppure, non è tutto roseo come appare. Sono stato in una piccola isola nel fiordo di Oslo, un posto bellissimo, un paradiso da vacanze estive, dove è situato un istituto penitenziario; ci sono una piccola fattoria, diverse case, e nessuna chiave. Ho fatto una passeggiata per il luogo, alcune persone lavoravano, altre riposavano al sole; ho osservato un uomo che stava riposando, era un uomo che aveva ucciso molte persone. Dopo la passeggiata ho tenuto una sorta di lezione al personale amministrativo e ai detenuti della prigione, durante la quale ho descritto la bellezza del posto e ho detto che molte persone avrebbero voluto soggiornarci per le vacanze estive; a quel punto ho chiesto ai prigionieri: se aveste la possibilità di stare qui quattro settimane extra, in un piccolo cottage da soli, magari anche con la vostra famiglia, in questo paradiso estivo, cosa fareste? Tutti i prigionieri hanno iniziato a bisbigliare rumorosamente, e prima ancora che finissi di parlare si è alzata una voce forte che ha risposto: “Mai e poi mai un giorno in più qui!”.</p>



<p>Questo aneddoto mostra quale sia il cuore di ciò che intendiamo per ‘pena’, ed è il degrado. Anche se le prigioni sono aperte e situate in luoghi piacevoli, esse rimangono prigioni; non si può sfuggire a questo, anche se ciò non toglie che si debba cercare di rendere gli istituti penitenziari dei luoghi più confortevoli. Ragionare sulle alternative al sistema penale significa anche chiedersi che cos’è il ‘crimine’ e quali persone finiscono in prigione. Innanzitutto il crimine non esiste, esistono gli atti, cui spesso vengono attribuiti diversi significati all’interno di differenti strutture sociali. Il crimine è dunque il prodotto di un processo culturale, sociale e mentale. Questo significa che la dimensione della popolazione carceraria in ogni società è il risultato della storia nazionale passata, delle idee politiche correnti e anche, in misura non secondaria, della buona volontà di trovare soluzioni diverse da quelle penali.</p>



<p>In seconda battuta, la società di oggi è mono-istituzionale, nel senso che l’unica ‘istituzione’ riconosciuta è la razionalità economica, e i suoi ‘ideali’ hanno invaso le istituzioni circostanti; viviamo in nazioni di produttori e consumatori, e in queste società un gran numero di abitanti si trova nella condizione di perdere la piena partecipazione a quelle attività che sono considerate le uniche importanti: le attività di produzione e consumo. Dal punto di vista della razionalità economica, non c’è un gran bisogno di manodopera nelle società altamente industrializzate: quello che molti fanno bene, le macchine o i lavoratori che provengono dai Paesi meno industrializzati possono anche farlo meglio. Essere in ‘esubero’ è dunque il destino di un numero notevole di persone – tra i giovani, gli anziani, gli ammalati, i meno qualificati, chi ha il colore della pelle sbagliato o la cultura sbagliata. Per un gran numero di costoro il lavoro retribuito è veramente un sogno lontano. E dunque la reclusione è il modo, per alcuni Paesi, di affrontare il problema della povertà.</p>



<p>Se guardiamo i dati, il primo grande incarceratore mondiale sono gli Stati Uniti, che hanno oggi 2,2 milioni di persone in carcere e altre 4,7 milioni soggette a misure restrittive come la condizionale o la sospensione della pena o la libertà su cauzione; negli Usa ci sono quindi quasi 7 milioni di persone sotto il controllo del sistema penale. E chi sono queste persone? La maggior parte sono neri o latinoamericani. Al secondo posto di questa particolare classifica abbiamo la Russia, con 592 detenuti ogni 100 mila abitanti – contro i 748 su 100 mila degli Usa – poi seguono Cile (313 su 100 mila), Brasile (253 su 100 mila), Messico (204 su 100 mila), i Paesi dell’est Europa come Ucraina (330 su 100 mila) e Lettonia (314 su 100 mila); abbiamo poi una fascia intermedia, rappresentata da Spagna (163 su 100 mila), Inghilterra (155 su 100 mila), Italia (112 su 100 mila); infine abbiamo il livello più basso, i Paesi con meno detenuti: Germania (88 su 100 mila), Norvegia (71 su 100 mila), Finlandia (60 su 100 mila). Perché queste differenze?</p>



<p>Per dare una risposta è interessante rilevare la diversità tra Stati Uniti e Canada: quest’ultimo ha 117 prigionieri ogni 100 mila abitanti, contro i 748 degli Usa. Due Paesi così vicini eppure così diversi, un confine unico da costa a costa, la stessa lingua, quasi la stessa religione, in una certa misura quasi gli stessi contenuti mediatici e anche molti degli stessi ideali, quando si tratta del denaro e dello stile di vita. Come possiamo quindi spiegare queste differenze nel volume carcerario? Non esiste certo una risposta univoca, ma sicuramente a uno che viene dal nord Europa come me il Canada ricorda la Scandinavia: un po’ noioso, forse, un Paese ben regolato, un comportamento ordinato, relazioni educate e, soprattutto, un sistema di welfare. Il Canada ha tutto: pensioni di vecchiaia, assistenza sanitaria, permesso per maternità, sussidio di disoccupazione; il Canada ha insomma un forte stato sociale, come i Paesi scandinavi, che nella classifica degli incarceratori si trovano al livello più basso. Questo fa sì che la condizione dei poveri è fondamentalmente diversa tra il Canada e gli Stati Uniti.</p>



<p>In Italia poi c’è una peculiarità: la quantità di detenuti in attesa di giudizio. Sono dati scioccanti, il 38,7% dei detenuti non è stato giudicato. È opinione comune, nelle ricerche sulla prigione, che essere incarcerati senza essere giudicati produce una sofferenza aggiuntiva. Esiste poi un altro aspetto da tenere in considerazione: la distanza tra le persone. Più si è vicini a una persona meno si è portati a infliggerle una sofferenza, perché la si vede non attraverso gli stereotipi della figura del ‘criminale’ ma come un essere umano. Quando ero ancora uno studente universitario, ho avuto modo di seguire una vicenda terribile. Quando, verso la fine della seconda guerra mondiale, la Norvegia scoprì quello che accadeva nei campi di concentramento in Germania, rimase scioccata; ci pareva incredibile perché consideravamo la Germania la culla della nostra cultura. Ma c’era qualcosa di ancora più terribile da affrontare: si scoprì che anche in Norvegia c’erano stati campi di concentramento per serbi, croati e jugoslavi in genere, le cui guardie erano norvegesi. Fui coinvolto dal mio professore nell’analisi di questa vicenda giudiziaria, con l’intento di comprenderla. Proposi allora di andare a chiedere direttamente a loro, alle guardie, com’era stato possibile che questo accadesse.</p>



<p>Ne ho così incontrate diverse, alcune già giudicate altre in attesa di processo, alcune che avevano ucciso altre che non lo avevano fatto. A nessuna chiesi: perché hai ucciso?, ma domandai: chi erano i prigionieri jugoslavi?, descrivetemeli. Coloro che avevano ucciso mi risposero che non erano mai entrati in contatto con i prigionieri, per loro erano solo pericolosi animali dei Balcani; coloro che non avevano ucciso mi raccontarono invece molte storie sugli jugoslavi, mi dissero che gli avevano mostrato le fotografie di Belgrado, che cantavano la sera e che avevano spesso parlato con loro. Ho poi conosciuto uno dei prigionieri, che mi disse che fu una sola frase a salvargli la vita. Mi raccontò che appena sbarcato dalla nave trovò un dizionario tedesco-norvegese; era un maestro di scuola e conosceva il tedesco e così imparò l’essenziale della lingua norvegese; poi, un giorno, stavano uscendo dal campo in riga, erano 5-6 prigionieri e le guardie, davanti e dietro, e la guardia norvegese che era in coda domandò a quella in testa: “Hai un fiammifero?” La guardia in testa rispose di no, e a quel punto il prigioniero serbo disse, in norvegese: “Io ho un fiammifero”. È una storia che non ho mai dimenticato, e un insegnamento che mi sono portato dietro per tutta la vita: bisogna avvicinare le persone fino a vederle come esseri umani. Perché questo ha salvato la vita al prigioniero jugoslavo, con quella frase lui è apparso alle guardie non più come un animale dei Balcani ma come un essere umano che parlava il loro linguaggio, il norvegese, e non furono più in grado di ucciderlo.</p>



<p>In conclusione, per riprendere il titolo di questo incontro, la migliore alternativa al sistema penale è una società egualitaria, perché la maggior parte dei prigionieri di tutti i Paesi, indipendentemente dal sistema politico, sono poveri e miserabili, e dunque per far sì che il sistema penale sia adeguato, ridotto al minimo, occorre eliminare le diseguaglianze sociali. Insieme a questo, un’alternativa per risolvere i conflitti, applicata nel mio Paese, è un sistema che permette alle ‘vittime’ di incontrare i ‘colpevoli’ e parlarsi tra loro, e il punto è che quando si incontra qualcuno che ha fatto qualcosa di terribile, non si inizia chiedendo: perché l’hai fatto?, ma: che cosa è accaduto? Solo se una persona racconta la propria storia è possibile capire perché una cosa è accaduta, ed è assolutamente necessario capirlo per comprendere il fenomeno; e se c’è comprensione, da parte della vittima, di quel che è accaduto, la pena può risultare addirittura non più necessaria. Occorre dunque creare un sistema che permetta alle persone di incontrarsi e capire, perché il punto principale è capire i conflitti, non punirli.</p>



<p><br><strong>Giuliano Spazzali</strong>. Devo innanzitutto premettere che io ho fatto per 46 anni un mestiere molto criticato nel libro di Christie, cioè l’avvocato. Critiche che accetto con una precisazione: ho fatto piuttosto il mestiere di difensore, che è un’altra cosa che fare semplicemente l’avvocato. Dopo aver lottato contro ogni forma di pena detentiva (e non solo per i miei assistiti) e dopo aver perso spesso le mie battaglie (qualche volta le ho vinte), ho continuato a mantenere la posizione di massima contrarietà alla pena detentiva proprio adesso che ho l’autorizzazione a visitare all’interno un carcere importante, quello di San Vittore a Milano. Tutti i carceri in Italia non sono belli, forse è bello quello di Oslo. Qui le galere sono decisamente orrende, anche se insediate in edifici storici, come quello appunto di Milano che risale al tempo dell’Unità d’Italia e che ha l’apparente struttura di un panottico, come lo avrebbe voluto Bentham. Quando andavo a un colloquio con mio difeso, superavo un solo cancello e subito ero nelle stanzette destinate a questo scopo. Ora, per entrare nei reparti, devo passare altri sette cancelli, e già questa è un’esperienza forte, sconvolgente.</p>



<p>Il libro del professor Christie mi ha particolarmente interessato e anche sorpreso. I limiti del mio intervento è che io non sono un sociologo, non sono un criminologo, non sono uno psichiatra e tanto meno uno psicoanalista. Molti aspetti degli scritti di Christie seguono invece un tracciato complesso che tiene conto della criminologia e anche della psicoanalisi e perciò bisognerebbe tenere in debito conto ogni parte di questo audace percorso. E poi: all’evidenza non sono un legislatore, ma quel che è certo è che credo di poter affermare di aver sempre visto, e dunque guardato, i soggetti che ho difeso e che ho interrogato, non dal punto di vista del delitto del quale venivano accusati ma delle loro storie personali e del sistema collettivo che le conteneva. Questo per affermare che la nostra procedura penale è cosa assai diversa del diritto penale sostanziale e che è più orizzontale di quanto sembri o, per lo meno, la si può rendere per così dire più orizzontale, quando, difendendo, veramente lo si voglia. Nel libro di Christie c’è un’attenzione particolare alla differenza tra una giustizia ‘orizzontale’ e una ‘verticale’. Si suppone e si dice che quella verticale ora sia quella del diritto, ora della legge, ora delle norme penali specifiche. La prima osservazione che mi viene da fare, pur tenendo conto delle importanti differenze segnalate da Christie, è che non bisogna mai confondere i termini ‘diritto’, ‘legge’, ‘norma’.</p>



<p>Il diritto è storia, è filosofia, è persino letteratura. La legislazione è il massimo della astrazione del sistema dei divieti. La norma è un ‘dire’ specifico diretto a un soggetto concreto specifico: è la forma legale unica con la quale viene definita una specifica responsabilità e quella sola, una alla volta e in ogni singolo processo, anch’esso uno alla volta. In questo non c’è nulla di astratto, nulla di ripetibile, nulla di preesistente. Se non si lavora entro questo orizzonte logico/pratico, si può essere avvocato ma non si può fare il difensore. E si può fare il difensore (questa essendo la sua unica e vera funzione quando, dopo il normale<em>&nbsp;cursus honorum</em>, è stato nominato avvocato) solo se, pur conoscendo tutto che ciò che c’è da conoscere intorno al diritto e alla legge, si è però in grado di rendere elasticamente orizzontale la procedura. In poche parole: è esistente (c’è) solo il divieto che è anche applicabile per la prima e unica volta. Muovendosi in questo modo si può istituire un rapporto fecondo tra difensore e difeso, perché questo è anche l’unico modo che il difeso ha di concepire la storia processuale facendola sua.</p>



<p>Va detto qualcosa a proposito della quantità dei divieti penali: il nostro codice di diritto sostanziale contiene circa 700 reati che sono già molti, ma molti di più sono i ‘non puoi’ i ‘non si fa’ delle legislazioni speciali. Per esempio, e al volo, quella sull’immigrazione, quella sul riciclaggio, quella sulla criminalità informatica, quella sulla violenza sessuale, quella sullo sfruttamento della prostituzione, quella sull’evasione fiscale, quella sul contrabbando dei tabacchi, quella sul terrorismo internazionale, quella sugli incidenti sul lavoro e sul lavoro in nero, quella sul maltrattamento degli animali, quella sulla pedopornografia, quella sulla mutilazione dell’organo genitale femminile, quella del codice della strada, e tutto questo è ancora niente. E perché succede tutto questo? Ogni anno vengono emanati circa 3.000 (tremila!) leggi. Ciascuna di queste contiene almeno un divieto penale. Se si sommano tutti questi divieti-reati si capisce perché si stia imponendo un principio in contrasto con la secolare tradizione secondo la quale “l’ignoranza della legge non scusa”. Ora spesso scusa, eccome, dato che sempre più frequentemente ci sono divieti che nemmeno i magistrati dell’accusa o quelli giudicanti conoscono e tanto meno gli avvocati.</p>



<p>Questi sono problemi in qualche modo risolvibili, altri sono molto più difficili da risolvere e sono quelli dei quali il professor Christie si fa carico e che segnala proponendoli alla discussione. In sintesi, si tratta di un punto di vista che credo di aver praticato intuitivamente senza troppo rifletterci sopra, ma che ora riconsidero e ripenso logicamente. Il punto di vista è di fatto una risposta a un quesito normalmente occultato che bisogna invece rendere esplicito. Il sistema giudiziario (più precisamente il ‘procedimento penale’) entra nel conflitto sociale senza sopprimere la vendetta? Se non vi rinuncia, se non la sopprime, allora cosa fa, entro la catena (o le catene) dei conflitti? Perché e come interviene negandosi come ‘giustiziere’ ma assumendosi come promotore di giustizia?</p>



<p>Secondo la mia opinione il sistema penal/processuale italiano ha la pretesa di sommare e produrre in contemporanea sia il principio di giustizia che il principio di vendetta dove la ‘giusta vendetta’ consiste in una reciprocità (violenta) di retribuzione. Poiché è ben chiaro il divieto di farsi giustizia da soli, ad agire in risposta allo ‘sgradevole’ comportamento sociale dell’autore non è la vittima in proprio o il suo clan di riferimento, ma è un soggetto terzo e terzo è appunto il giudice non coinvolto nel conflitto, anzi che è a esso del tutto estraneo. Non essere coinvolti ma ugualmente intervenire, è preciso e concreto sintomo di una mediazione che non sopprime la vendetta ma la disloca su un piano concentrato in un’unica rappresaglia, chiudendo con ciò il circuito senza fine delle vendette permanenti. Dunque la modulazione di questa rappresaglia ha tre aspetti: evita la riproduzione a catena di infinite vendette; deve anche essere consonante con le sensibilità individuali e collettive; infine, è anche depurata dall’arbitrio punitivo eccessivamente violento.</p>



<p>Ma se questo è immaginato teoricamente, le conseguenze di una pratica deformante e deformata sono spesso molto diverse, sicché il cattivo uso di questi strumenti originari di interpretazione e realizzazione vanifica le aspettative sistemiche pure affermanti come assolutamente necessarie in difesa di una pretesa pace sociale. Qui si vede bene che ho chiama ‘sensibilità individuali e collettive’ tutto ciò che dipende da fattori culturali e politici mutevoli e sempre insidiati da vocazioni autoritarie o anche disgregative. E altrettanto debba dirsi della ‘pace sociale’, che spesso viene sostituita dalla sottomissione collettiva imposta dai più forti sui più deboli, pur mantenendo lo stesso nome di facciata.</p>



<p>Ma la questione più ardua e subito attuale da esaminare è proprio quella della ‘rappresaglia-retribuzione’ che viene individuata nella pena detentiva (con diversi livelli di gravità) e che dovrebbe essere rappresentata, da noi, da una ‘pena costituzionale’. Comminata e vissuta come utile, flessibile, funzionale alla risocializzazione di chi viene condannato. Questa ri-socializzazione è un fattore assai discutibile perché dipende da fattori soggettivi molto diversi a partire dal più immediato e semplice: condannato sì, ma per essere restituito tale quale al proprio sistema di vita abituale, alle proprie relazioni sociali, non a una dimensione altra. Il che dice chiaramente come il problema abbia subito due facce, per così dire, rieducative: quella del condannato escluso dal contesto sociale e però anche quello del contesto sociale che dovrebbe ri-accoglierlo.</p>



<p>Allo stato delle cose si afferma che la pena deve essere almeno differenziata in ragione della soggettività di chi è stato condannato (elaborazione del suo senso di colpa?): così prevede il nostro ordinamento. Ma così non è: la pena è il carcere di San Vittore, la pena è qui dentro. Se fosse mai possibile mi piacerebbe accompagnare il professor Christie al terzo o al settimo raggio o a quello dei giovani adulti o a quello dei detenuti ‘protetti’, e così potrebbe vedere in cosa consiste la pena-retribuzione in nulla assimilabile alla personalizzazione soggettiva in vista di un qualche ragionevole scopo, pena priva di duttilità, di elasticità e anche di umanità. La nostra pratica punitiva fa a botte con qualsiasi ragionamento logico sociale o con qualsiasi previsione costituzionale. La pena detentiva è una sconfitta definitiva della mediazione penal/processuale. Si tratta di un nodo drammaticamente difficile da sciogliere.</p>



<p>Faccio un passo indietro e seguo il ragionamento di Nils Christie, quello sulla giustizia orizzontale rappresentato da una figura simbolica: le donne alla fontana che, in un villaggio qualsiasi, lavano i panni e intanto parlano, discutono, ragionano sugli avvenimenti e sui fatti collettivi. Gli uomini magari si trovano da qualche altra parte e anche loro mettono in luce fatti sgradevoli occorsi dentro la loro comunità, dentro la loro vita associata. Cosa c’è di utile in questo fitto parlare delle donne e degli uomini? Di utile c’è che ci sono punti di aggregazione, di incontro, nei quali innanzitutto vengono descritti gli eventi che hanno dato origine ai conflitti. Cosa è veramente successo e come mai è successo? Non si tratta tanto di qualificare come ‘crimine’ quella ‘cosa’, ma si tratta certamente di un alcunché di sgradevole, inopportuno, incoerente con ciò che è la vita comunitaria, con la giusta necessità di vivere in comune. Descrivere a fondo gli eventi è un fatto importante perché in questo modo si mette a fuoco un comune sentire su ciò che è ‘giusto’ e ciò che è ‘sbagliato’. E anche, osservo io, si mette a fuoco chi ha tenuto un comportamento giusto e chi quello sbagliato, poiché non esistono eventi separabili dai loro autori e spesso gli autori sono perfettamente identificati e nominati da questi eventi che, appunto, modificano la loro identità.</p>



<p>Senza necessità di parlare di delitti, di condanne e di pene, queste intense conversazioni producono un sistema di compensazioni sociali che leniscono la dannosità degli eventi sgradevoli e anche un sistema di norme per interazione. Ecco che le donne alla fontana realizzano i piani di una sensibilità soggettiva e collettiva, promuovono norme di comportamento che distinguono lo sbagliato dal giusto, compensano il danno e in qualche modo rieducano il danneggiatore. Escluso che, nella società metropolitana nella quale viviamo, esistano fontane ove si raccolgono donne a lavare i panni e a fare il punto sulla situazione e dunque qui si possano avverare tutte le interessanti cose appena descritte, resta aperta la questione centrale: la inconferenza della bulimia dei precetti penali, la innaturalezza dei relativi processi e, specialmente, la inutilità della pena detentiva.<br>Ciò che è pertinente nel ragionamento del professor Christie, al di là del racconto simbolico, è che non esista legge astratta ma solo norma specifica da misurare sul soggetto sotto esame (da parte di un aggregato sociale condiviso dal soggetto, o da un ente specializzato non condiviso se non per la storia comune che ha unificato gli aggregati) quasi fosse, appunto, di sua esclusiva pertinenza. Questa parte centrale dell’insegnamento di Nils Christie la condivido del tutto, cosi come quella molto più problematica della pena, cioè del contrappasso.</p>



<p>Comunque, se anche nella nostra attuale condizione di vita ci sono gruppi di condivisione e di aggregazione (da quelli familiari a quelli di partito o di movimento o di giocatori di scopone al bar), per il resto, che è un resto maggioritario, noi tutti viviamo dentro una società complessivamente frantumata e sgrammaticata: non ci vediamo, non ci conosciamo, non ci incontriamo, non formiamo nuclei stabili e perciò non siamo in grado, come le donne alla fontana, di selezionare ciò che è davvero rilevante al fine di descrivere l’evento sgradevole purgandolo da tutti gli elementi irrilevanti.<br>In ogni narrazione (anche in quella propriamente processuale) di singoli episodi e delle circostanze soggettive di ciascuno, la selezione che viene effettuata degli elementi rilevanti è decisiva specie quando, nel nostro sistema ordinario, la figura del reato è descritta in modo essenziale ed è dotata di pochi elementi circostanziali. Le attenuanti, le aggravanti, la preterintenzione, la capacità di intendere e di volere, per esempio, così come i fraintendimenti, la provocazione, la tenuità del danno, il caso fortuito, il concorso eventuale indiretto, e altro ancora, tutto questo apre spiragli, non sempre modesti, in direzione di sguardi più penetranti verso l’imputato, ma al fondo si mantiene sempre la consueta rigidità definitoria degli elementi essenziali e rilevanti.</p>



<p>Al contrario le donne alla fontana sembrano togliere ogni rigidità formale al loro sguardo quando prendono in considerazione i ‘moventi’ ( il movente è parola chiave nel libro di Christie) e anche la provocazione o meglio la sola ombra della provocazione. Ma, quel che più conta, non c’è nulla di predeterminato nelle conclusioni finali quasi dando per ammesso che sempre ci sia un nesso rovesciabile tra le due posizioni, quella di chi si impone e quella di chi è costretto, di chi è l’autore/attore e di chi è la vittima, di chi, in altri termini si potrà dire, è incubo e di chi è succubo.<br>Christie osserva che così procedendo si rende inessenziale la pena, essenziale piuttosto essendo la comprensione/compensazione la quale dipende necessariamente da una classificazione, di volta in volta nuova, degli elementi rilevanti del fatto e di una loro ridefinizione quando non anche di una loro moltiplicazione sorprendente e magari nemmeno prima immaginata.</p>



<p>Credo di non aver capito bene che cosa precisamente dovrebbe succedere a questo punto. Mi sembra che si richieda, anzi si esiga, che dal soggetto in discussione emerga, si manifesti, sgorghi finalmente, un preciso senso di colpa, un riconoscimento di essere entrato in contraddizione non solo con un qualcuno ma con l’intera comunità. Un riconoscimento che attesta un ‘ho sbagliato’, un ‘ho commesso un errore’, un ‘così nessuno deve comportarsi’. Rispetto alla rigidità e alla inflessibilità, manifestata nel compimento dell’’atto socialmente sgradito’ e alla perseveranza difensiva di questo atto, si arriva alla compensazione con la premonizione che il suo nucleo sociale di riferimento lo considera provvisoriamente un estraneo, lasciandogli però una prospettiva, quella di ri-accoglierlo poiché ha coltivato ed espresso il senso della sua colpa. Tutto questo è anche inteso come sostanziale ‘risarcimento’ in favore della ‘vittima’, benché Christie non vuole che la si chiami così: perché da un lato la stessa parola indica la permanenza del conflitto, e dall’altro non esiste mai una vittima esente da colpe. Uso per comodità questo termine (vittima) per indicare la controparte di un conflitto.</p>



<p>Resta il fatto che nell’incontro sociale risolutorio, questa controparte è inevitabilmente esclusa quando sia morta; però potrebbero esserci al suo posto i parenti prossimi ben vivi o gli amici fidati ben stretti, tutti animati da uno spirito magari irriducibilmente reattivo. Non ci si dovrebbe meravigliare. Leggo poco le cronache giudiziarie dei giornali, ne ho lette troppe negli incarti processuali. In ogni caso non ho mai chiesto ai miei difesi se fossero colpevoli o se si reputassero innocenti, non ho mai chiesto le loro opinioni sui fatti contestati e anche ora, entrando in carcere, non chiedo di sapere dai miei interlocutori perché siano detenuti. Ci sono fin troppe e altre cose di cui parlare e anche troppe e altre cose da ascoltare, più decisive di quelle che sono state già dette o che già ho ascoltate. Tuttavia c’è sempre qualcuno, in tutte queste vicende, che si duole di avvenimenti ‘sgradevoli’, non accettabili. Per mio conto, uso un’altra parola e così entro in un altro sistema che non è solo comunicativo e che non è solo tecnicolegale.</p>



<p>È ben vero che ogni volta che si cambia una nominazione si cambia anche il sistema di riferimento. Chiamo dunque con un’altra parola ciò che nel processo penale è chiamato ‘reato’. Chiamo i ‘non puoi’, i ‘non devi’, limiti non superabili che hanno esistenza, origine e forme di controllo derivate sia da formazioni sociali allargate che da organismi normativi ristretti. Limiti che riguardano non solo l’uccidere, ma nemmeno il rubare le elemosine in chiesa, oppure l’aggiotaggio, e anche l’organizzazione dell’accattonaggio o dei venditori di fiori senza licenza che fanno la posta ai clienti fuori dai ristoranti, e così le corruzioni di ogni genere. Non si possono fare un mucchio di cose, non si possono valicare molti limiti. I limiti funzionano per il mantenimento di rapporti sociali come dati e questo è un paradosso, questo è il limite dei limiti. Capisco benissimo che a qualsiasi sistema penale, compreso a quello italiano, non si possa né si debba dare un fondamento di natura teologica, ma, per la sua bulimia, nemmeno uno teleologico, cioè finalizzato. La mancanza di un fondamento dipende dalla fragilità degli ammassi legislativi prodotti da autorità pubbliche troppo spesso inaffidabili, incerte, emotive, che a loro volta diffondono incertezza, confusione, disorientamento, intorno al ‘che fare” socialmente utile, produttivo ed escludente comportamenti sgraditi.</p>



<p>Mi vado allora convincendo di questo: come tutte le donne intorno alla fontana, ciascuno di noi è chiamato ad assumersi responsabilità pubbliche nel senso di assolvere, al momento opportuno, il compito di orientare e di canalizzare bisogni e desideri sia personali che collettivi e sociali.<br>Tutti come donne alla fontana, ma anche con gli uomini riavvicinati per non lasciarli soli a discutere. Lo capisco nel senso di una necessità: quella di diventare tutti ‘testimoni’ dei limiti e non solo ‘spettatori’ dei limiti. Appunto testimoni: laddove la testimonianza come termine nuovo di riferimento ha una precisa derivazione etimologica che dovrebbe piacere anche a Christie. La sua derivazione è latina, testis, a sua volta derivata da terstis, come colui che sta come terzo nel conflitto ed è chiamato a collaborare nella soluzione dei contrasti. O, con termine greco, marturya che nulla ha a che fare con i martiri o il martirio, ma piuttosto riporta non già a un sanguinoso sacrificio bensì al mantenimento di una buona memoria.</p>



<p>In questa società nella quale fioriscono quantità esagerate di precetti penali e di divieti, in questa società non etica ma cosiddetta ‘del tutto penale’, risulta ben chiaro che questo essere ‘tutto penale’ non è per nulla efficace, non lo è nemmeno la minaccia delle pene, perché il corpo sociale si dibatte tra istanze moralizzatrici e spaventose tendenze a rifiutare qualsiasi remora sociale. Una volta c’erano i padri legislatori. La giustizia verticale è rappresentata icasticamente da Mosè che scende dal monte con le sue tavole della legge. Padre nobile lui, come padri nobili sono i fondatori di tutte le religioni ‘del libro’ e anche di tutte le legislazioni laiche. Ebbene tutti questi ‘padri’, e specialmente quelli della molteplicità dei prodotti penali diffusi, si sono ridotti a un padre solo ma evaporato, disciolto, e anche dissoluto: disciolto perché non è più controllabile, liquido com’è; dissoluto perché, lui per primo, si è liberato dalle regole, da ogni regola. Ecco perché la testimonianza delle donne alla fontana (in questo momento mi piacerebbe essere una di loro) è una testimonianza contro la dissoluzione del padre, contro la rinuncia a esercitare il senso e il valore del limite, perciò anche contro la violenza come metodo risolutore dei conflitti.</p>



<p>Desidero che l’ultima parola spetti a Platone nel&nbsp;<em>Protagora</em>&nbsp;e gliela cedo sintetizzandola: “Vergogna e giustizia, da parte del padre Zeus, sono state diffuse su tutti e per tutti, allo scopo che la legge fondamentale sia questa: chi non partecipa della vergogna e della giustizia deve essere senz’altro escluso dalla città”. Il legame sociale è disciplinato da una unità tra&nbsp;<em>aidos</em>&nbsp;(vergogna) e&nbsp;<em>dike</em>&nbsp;(giustizia) senza delegare a nessun specialista la funzione esclusiva del controllo dei limiti. Questo è forse il punto di convergenza che, seppure con natura diversa originata da diversi sistemi socio-giudiziari, potrebbe intersecare utilmente la strada aperta da Nils Christie. Almeno lo spero.</p>
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		<title>Il totalitarismo flessibile: i nuovi dispositivi di sospensione del diritto</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-totalitarismo-flessibile-i-nuovi-dispositivi-di-sospensione-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Renato Curcio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 08:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[41bis]]></category>
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		<category><![CDATA[dispositivi potere]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal carcere al lavoro passando per i Cie]]></description>
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<li><em><a href="http://rivistapaginauno.it/numero-31-febbraio-marzo-2013/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 31, febbraio &#8211; marzo 2013)</a></em></li>
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<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Dal carcere al lavoro passando per i Cie</p>
</blockquote>



<p class="has-small-font-size"><em>Incontro dibattito sul tema “Lavoro, sfruttamento, precarietà, repressione, carcere”, dal saggio&nbsp;<strong>41 bis, il carcere di cui non si parla</strong>&nbsp;(Maria Rita Prette, Sensibili alle foglie, collana Gli indicibili sociali), presso il Centro sociale Vittoria di Milano, 25 ottobre 2012</em></p>



<p class="has-drop-cap">In questo Paese ci sono cose di cui nessuno vuole parlare, e una di queste è il 41 bis. Un ‘non detto’ per eccellenza, il carcere di cui non si discute, se non nell’unico modo con cui si possono raccontare gli ‘indicibili’, vale a dire attraverso narrazioni anche sconfortanti, ma sempre sostitutive. Sappiamo che la censura, da molti anni, dopo che Roland Barthes l’ha ben inquadrata, non funziona con il silenzio: un indicibile non è una cosa muta, è spesso qualcosa di cui si parla moltissimo, ma per raccontare un’altra storia.</p>



<p>In sintesi, il 41 bis è un articolo della riforma penitenziaria che oggi riguarda circa 700 persone. Alcuni obiettano che 700 persone su 63.000 detenuti sono una piccola minoranza, più o meno l’1%, quindi perché interessarsene? Altri affermano che, alla fin fine, queste 700 persone sono per la prevalenza, se non tutte, mafiose – e questo è un pregiudizio, non è vero, ma è un’idea diffusa – e quindi, di nuovo, perché interessarsene? Perché interessarsi del 41 bis e non di tutto il carcere, che vede 63.000 persone rinchiuse e, da un punto di vista dei diritti umani, tutte quante piuttosto maltrattate? (L’Italia è al settimo posto nella graduatoria dei 47 Paesi europei per la violazione dei diritti umani, e prevalentemente gli indici riguardano il carcere.) Perché, dunque? Perché il 41 bis, come vedremo, non è solo un regime carcerario ma è un dispositivo che può essere utilizzato come analizzatore della vita sociale.</p>



<p>Occorre fare una premessa.<br>Sappiamo che le cooperative hanno una lunga storia nel movimento dell’Ottocento e del Novecento, ma hanno un epilogo in quest’epoca piuttosto curioso: sono diventate, per la stragrande maggioranza, luoghi molto ambigui, all’interno dei quali prospera una figura particolare che è il caporale modernizzato. Non quindi la figura del caporale post unitario, il successore dei campieri, ma un nuovo tipo di caporalato che nel mondo capitalistico è venuto ad affermarsi con forza soprattutto dopo la legge 30, che ha autorizzato l’intermediazione della forza lavoro. Tutte le grandi strutture produttive di questo Paese, per esempio la Fiera del libro di Torino, la Fiera del mobile di Rho, la Fiera di Milano, oggi sono luoghi infestati dalla struttura del caporalato moderno, un caporalato che media la relazione con il lavoro presentando un volto accettabile e svolgendo una pratica violenta e inaccettabile; un caporalato che è fondato, in altri termini, sulla confisca e sulla sospensione dei diritti dei lavoratori, che vengono utilizzati per la valorizzazione del capitale e per la parte di valorizzazione che li riguarda.</p>



<p>Cosa c’entra il 41 bis con queste nuove figure del lavoro, cioè con queste nuove trasformazioni dei processi di valorizzazione? C’entra moltissimo, perché il dispositivo del 41 bis e il dispositivo del caporalato sono assolutamente identici: sono dispositivi che mettono bene in evidenza una forte tendenza, all’interno di questa società, verso il totalitarismo.</p>



<p>Uso questa parola nel senso vero del termine, che significa ‘potere totalitario’, un potere che non lascia spazi, che elimina completamente, nei coni di suo dominio, ogni possibilità di relazione. Siamo di fronte quindi a una tendenza verso una società totalitaria, nella quale però il termine non ci rimanda nel suo significato agli anni Trenta, al fascismo oppure al nazismo, non ci rimanda a quel totalitarismo ideologico gestito da una narrazione; siamo di fronte a un totalitarismo flessibile come è flessibile oggi il lavoro, un totalitarismo che appare e scompare, che è molto nascosto, che si presenta in alcuni luoghi, che sembra non ci sia da alcuna parte ma ecco, per esempio, spunta fuori dentro il carcere come 41 bis, nei Centri di identificazione ed espulsione, nelle figure del caporalato moderno alle fiere di Milano, Rho e Torino, si presenta come diktat di Marchionne alla Fiat di Pomigliano. Questi momenti non sono tra loro differenti, sono tutti caratterizzati dallo stesso dispositivo relazionale.</p>



<p>In questa analisi cercherò di mostrare qual è questo dispositivo, seguendo un percorso che pare paradossale e che utilizza l’istituto del 41 bis per guardare il dispositivo, usando un procedimento oggi desueto ma nobilitato da Marx nei famosi&nbsp;<em>Grundrisse, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica</em>&nbsp;– un libro importantissimo all’interno del quale Marx elabora una metodologia di lettura dei fatti sociali che mette insieme la profondità storica degli eventi e la orizzontalità, il modo in cui si presentano ai nostri occhi. Siamo infatti sempre un po’ affascinati dalle cose così come ci appaiono, ma queste cose hanno una storia, e per evitare di farne un’analisi storica e farne invece una genealogia, un po’ come ha fatto Foucault, occorre dotarsi di un certo tipo di strumenti, cioè partire dal presente e andare indietro fino al punto in cui l’evento o l’istituzione o il processo di cui ci interessiamo, iniziano, e poi ripercorrerne i passaggi per vedere i momenti di discontinuità. Sono le discontinuità a mostrare ciò che altrimenti è difficile vedere.</p>



<p>Il 41 bis ci porta molto indietro negli anni ma non negli eventi. Siamo nel 1931, in pieno fascismo, quando nelle carceri italiane entra in vigore la riforma di Alfredo Rocco, incentrata su due idee forza: la spersonalizzazione del detenuto – capelli a zero, divisa a strisce, ossia umiliazione della figura dell’umano – e ordine e disciplina, l’idea gerarchica del fascismo del controllo – se obbedisci sei una persona educata (Credere, obbedire, combattere), se disobbedisci sei una persona riprovevole. Il fascismo instaura quindi questa riforma carceraria, che io incontro personalmente nel 1974, quando finisco in carcere. Ma in quegli anni negli istituti penitenziari italiani è presente qualcos’altro oltre la riforma Rocco: c’è uno dei più vasti movimenti di lotta che abbiano attraversato l’Italia moderna, che è iniziato alla fine degli anni Sessanta, si è intrecciato alle lotte degli studenti e degli operai, ed è stato represso con una violenza sanguinaria assolutamente spaventosa – basti pensare che in un solo giorno il generale Dalla Chiesa, nel carcere di Alessandria, nel 1974, ha fatto sette morti; che un’organizzazione di detenuti, i Nap (Nuclei armati proletari), che poi ha allargato la sua influenza nella vita sociale soprattutto al sud e nel centro Italia, per le lotte legate al carcere aveva già avuto, nel 1974, sette militanti uccisi.</p>



<p>Quindi stiamo parlando di un movimento, che al di là della sua intensità e della sua lotta contro il carcere fascista, aveva seminato gli istituti penitenziari di intelligenza, cultura, organizzazione, sensibilità, e in tutte le carceri italiane l’ordine e la disciplina non passavano più attraverso ‘signorsì obbedisco’, ma diventavano dimensioni problematiche, messe in discussione del potere di quella istituzione. Ed è da questo fermento, da questa cultura materiale, da questa abnegazione, da questa tensione di centinaia e centinaia di persone, che è nata, nel 1975, la prima rottura con il carcere fascista: è del 1975, infatti, la riforma carceraria moderna.</p>



<p>Questo ci pone una prima grande domanda: perché dal 1945 al 1975, trent’anni, il carcere non è mai stato toccato dalle istituzioni italiane? Eppure anarchici, socialisti, comunisti, erano finiti in carcere durante la Resistenza; ma tutte queste persone, una volta uscite, non avevano fatto nulla. Perché quel dispositivo di potere arcaico precedente al ’45, che rimandava a un’epoca del tutto diversa, era ancora in piedi, nel ’75? Possiamo interrogarci su questo dilemma attraverso quello che si chiama uno spiazzamento: ossia non parliamo del carcere ma dell’università, e poi non parliamo dell’università ma del lavoro, nello stesso periodo.</p>



<p>Alla fine degli anni Sessanta, nelle università era ancora in vigore la riforma Gentile del 1923. Questo significa che il dispositivo che organizzava una delle più importanti istituzioni culturali di un Paese che voleva evolversi e svilupparsi, era lo stesso che il fascismo aveva dato a quella istituzione. E così nelle fabbriche, dove fino alla fine degli anni Sessanta ritroviamo i medesimi dispositivi di ordine, gerarchia, comando e caporalato in senso arcaico che avevano caratterizzato il periodo precedente.<br>Iniziamo dunque a vedere come i dispositivi di potere sopravvivano ai regimi, li attraversino a spizzichi e bocconi, non c’è più il fascismo ma ci sono i suoi dispositivi. Ed è chiaro come attraverso il 41 bis, attraverso il carcere, sia possibile guardare la società così come viene crescendo in quegli anni, perché i dispositivi impiegati nel carcere non solo non sono lontani dagli altri, ma addirittura, in taluni casi, possono aiutare a capire aspetti delle altre istituzioni che non sono stati compresi neppure oggi.</p>



<p>Nel ’75 entra quindi in vigore la riforma carceraria, e tutti tirano un sospiro di sollievo. Io ritorno in carcere alla fine del 1976, e scopro che questa nuova riforma è spaventosa. Mi mette di fronte un regolamento carcerario che tutti osannano come molto democratico, ma che contiene un articoletto, l’articolo 90, inserito in extremis, in fondo, che dice: nel caso in cui dei detenuti si mettano in testa di lottare, di&nbsp;<em>movimentare</em>&nbsp;la quiete dell’istituto carcerario, nei loro confronti è possibile sospendere la riforma. Vale a dire: ci sono dei diritti stabiliti da una legge, ma questi diritti valgono fino a quando nessuno li contrasta, perché se qualcuno all’interno del carcere li combatte, il diritto è sospeso. I diritti ci sono solo fi nché non c’è conflitto, questo è il punto.</p>



<p>L’articolo 90 introduce nella società italiana un dispositivo totalizzante, completamente nuovo, e un tema che oggi è oggetto di una riflessione profonda, anche filosofi ca, su che cosa sia la sospensione del diritto: la sospensione del diritto è il fondamento di tutte le dittature, è il principio, la possibilità di un potere di fare quello che vuole sui cittadini che sono sotto il suo dominio; sospendere il diritto è l’atto estremo del potere totalitario.<br>E se io trovo dentro una istituzione un dispositivo che consente la sospensione del diritto, devo chiedermi come mai, in questo Paese, c’è un così grande silenzio su questa questione.</p>



<p>Me lo chiedo e si ritorna a quel periodo, nel 1976-77, e allora non c’era affatto silenzio. Fino al ’79-80 tutte le carceri italiane sono state un fronte di lotta assoluto e totale contro l’articolo 90, io c’ero e posso dirlo. All’Asinara, a Trani, ma non solo negli speciali, anche nelle carceri normali, e non solo dentro le carceri, si attivarono gli avvocati di Soccorso Rosso e moltissimi giornali, intelligenti e forti, e non solo in Italia, anche in Germania, in Francia, in Spagna, ci sono state lotte culturali, politiche, di informazione, per far capire che cosa fosse l’articolo 90. Si è insomma creato un movimento talmente vasto che lo Stato ha dovuto prendere atto che era pericoloso mantenere in vita quell’articolo, e ha risolto la questione in un modo che possiamo definire tradizionale per la storia italiana: ha cambiato nome all’istituzione.</p>



<p>Nel 1986, una riforma della riforma sopprime l’articolo 90 e lo sostituisce con l’articolo 41 bis. Se si prendono i due testi, diventa chiaro che il dispositivo è lo stesso, con un’aggravante: mentre l’articolo 90 stabiliva che la validità della soppressione del diritto era limitata nel tempo, finché durava la lotta, e nello spazio, in quel carcere, con il 41 bis questa attenzione alle dimensioni locali e temporali sparisce completamente. La nuova legge afferma semplicemente che la sospensione del diritto è una cosa giusta da fare, talmente giusta che nell’arco di un paio d’anni, attraverso una serie di aggiustamenti legislativi, il 41 bis diventa un regime carcerario. E può diventarlo attraverso una nuova discontinuità, che ha due precedenti passaggi molto interessanti nei quali vediamo progredire la dimensione totalitaria.</p>



<p>Il primo avviene nel 1982, un anno particolare per l’Italia, un anno di confine.<br>Dopo le carceri speciali e le lotte contro l’articolo 90, lo Stato inventa i ‘braccetti della morte’, dove rinchiude coloro che, nonostante l’articolo 90, continuano a lottare. È chiaro che era una frontiera estrema, talmente estrema che anche all’interno del sistema politico italiano nasce una rifl essione che possiamo definire di delocalizzazione dell’intelligenza: ci si sposta da quel modulo, che sta portando a uno scontro mortale senza nessuna possibilità di via d’uscita, e si costruisce una legge a cavallo di un tentativo di introdurre la tortura. Il 1982 è l’anno del sequestro del generale Dozier, con i casi di tortura che, a distanza di quarant’anni, sono stati ufficialmente riconosciuti da parte del capo dei torturatori con dichiarazioni agli uffici interessati e alla stampa. Quindi oggi possiamo dire che, di fatto, la tortura è stata un momento del 1982, un momento estremo, ma non è questo che mi interessa sottolineare ora.</p>



<p>Il punto è: a che cosa è servita la tortura, in quel momento? A introdurre la legge a favore di chi si pente, che rompe il nesso tra il reato e la pena.<br>C’è di mezzo una collaborazione, c’è di mezzo l’identità: sei salvo se sposti la tua identità, se collabori – che significa mettere un altro al proprio posto, ossia puoi uscire dalla galera basta che ne fai entrare un altro, un po’ lo stesso discorso che fa Marchionne quando dice: reintegro gli operai iscritti alla Fiom, come mi ordina la magistratura, ma ne licenzio altrettanti.</p>



<p>Mettere un altro al proprio posto è un dispositivo perverso, terribile, totalitario, è il dispositivo su cui il nazismo ha costruito i campi di concentramento – moltissimi cittadini accusati di essere ebrei comperarono la loro impunità, basti ricordare la risiera di San Sabba, a Trieste, gestita da ricchi e facoltosi ebrei che fecero funzionare quei forni crematori dove gli ebrei poveri, non avendo i soldi per comprare la propria impunità, andarono a bruciare. Ed è su questo dispositivo che inizia a operare la legge sul pentimento, che libererà alcuni pentiti introducendo nell’ordinamento penitenziario questo nuovo dispositivo totalitario, che ci ritroviamo tuttora. Al punto che molti magistrati italiani ne chiedono oggi l’estremizzazione, una legge che dia la impunibilità totale a chi dà una collaborazione totale. Ed è interessante osservare come questo dispositivo poggi su di un principio mercantilistico: io compro e tu vendi. Non c’è più quindi la vecchia logica del periodo fascista, premi, punizioni ecc., ma entriamo in una nuova logica, che è una logica capitalistica, è la logica del mercato che entra nelle istituzioni, ne stravolge i vecchi dispositivi e ne deposita di nuovi.</p>



<p>Il secondo passaggio che porta il 41 bis a essere un regime carcerario riguarda lo sviluppo ulteriore della legge sui pentiti, ossia la legge per chi si dissocia. Una forma attenuata dello stesso principio, tuttavia particolarmente importante perché introduce una divisione all’interno dell’istituzione carceraria, creando due figure: il dissociato, che non si pente ma prende un altro andamento rispetto alle istituzioni e le leggi, e&nbsp;<em>l’irriducibile</em>. Ecco che viene costruita una categoria, chi non fa una cosa diventa irriducibile, chi non si adatta subisce una pena per il fatto di non essersi adattato. Irriducibile significa che una persona non avrà diritto alla riforma carceraria, che sarà fuori dal diritto perché è irriducibile.</p>



<p>Questo aspetto è fondamentale perché deposita all’interno dell’istituzione carceraria italiana un’area di irriducibilità che si misura con un’idea vaga, che è l’idea di pericolosità sociale; un concetto tuttora presente nella legislazione e che è stato inserito nel codice penale nel 1931, durante il fascismo. Come si fa a stabilire che una persona deve rimanere in carcere per molti anni ancora? Occorre stabile la sua pericolosità sociale. E come la si definisce? Chi la definisce? In Italia questa discussione ha avuto due corsi diversi, uno psichiatrico e uno civile. Quello psichiatrico – Lombroso, ecc. – non ci riguarda in questa sede, quello civile è molto interessante.</p>



<p>Il fascismo e il nazismo definirono socialmente pericolosi i pacifisti, perché erano contrari alla guerra: questo mostra come la definizione della pericolosità sociale non sia qualcosa che attiene a colui che viene definito, ma a colui che definisce. È un atto di imperio, che attraverso una parola denigratoria o connotativa, a un certo punto sostiene che quella persona è pericolosa socialmente, punto e basta; quella persona è un irriducibile, punto e basta. In Italia la connotazione di pericolosità sociale ha avuto vari destinatari, e ha accompagnato il dispositivo di sospensione del diritto.</p>



<p>Come abbiamo visto, prima c’è stata l’emergenza ‘terrorismo’ – da un certo momento in poi, perché fino al ’73, fino al compromesso storico, nessuno ci chiamava terroristi, anche perché si sarebbero dovuti definire ‘terroristi’ troppe persone in questo Paese, di troppe radici e ramificazioni sociali – poi è venuta l’emergenza sequestri, poi l’emergenza mafia, e via di seguito. Nei primi anni Novanta compare l’emergenza immigrazione, ed è un passaggio finale di trasformazione del dispositivo che è importante osservare.</p>



<p>Per la prima volta perdiamo completamente il confine carcerario. I centri di permanenza temporanea, oggi Cie, nuove istituzioni create sul dispositivo di sospensione del diritto, non sono infatti carceri, non ne hanno lo statuto e non possono esserlo, perché le persone che vi sono rinchiuse non hanno commesso alcun tipo di reato; sono campi di concentramento, tecnicamente non politicamente, perché all’interno di queste istituzioni finiscono persone indesiderabili. L’unica ragione per cui si ritrovano lì è perché il potere li ha definiti indesiderabili. Li ha connotati con un atto di imperio.</p>



<p>Tirando le fila, che cosa c’entrano dunque il campo di concentramento, il carcere, con il lavoro? C’entrano eccome. Perché il dispositivo di sospensione del diritto che sta alla base della creazione dei Cie, consente di togliere definitivamente i diritti a un’area sociale vastissima, e deposita in questo Paperese una sottoclasse di lavoratori senza diritti. Saranno quei lavoratori che troviamo alla Fiera di Torino, alla Fiera del mobile di Rho, alla Esselunga, nei servizi delocalizzati della Auchan, ovunque, fino nell’agenzia di pulizie al Corriere della sera.</p>



<p>Interessarsi del 41 bis significa quindi interessarsi di una modalità di istituzione di un totalitarismo flessibile, e nello stesso tempo usare questo dispositivo come specchio di tutti gli altri che incontriamo nella nostra vita quotidiana. Questo ci pone una domanda: fino a che punto siamo ancora disposti a tacere, a lasciare nel non detto questa particolarità della società italiana? È una domanda importante, perché se non risponderemo in fretta questi dispositivi, che già sono operanti, molto presto renderanno questo totalitarismo molto più indigesto anche nella nostra quotidianità.</p>
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		<title>Il carcere duro in Italia fra illegittimità costituzionale e necessità investigative (2ª parte)</title>
		<link>https://rivistapaginauno.it/il-carcere-duro-in-italia-fra-illegittimita-costituzionale-e-necessita-investigative-2a-parte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giovanna Baer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 09:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dura lex]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[41bis]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime in 41-bis: abusi, costituzionalità e inutilità nella lotta alla mafia
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<ul class="wp-block-list"><li><em><a href="http://rivistapaginauno.it/numero-29-ottobre-novembre-2012/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">(Paginauno n. 29, ottobre &#8211; novembre 2012)</a></em></li></ul>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow"><p>Il regime in 41-bis: abusi, costituzionalità e inutilità nella lotta alla mafia</p></blockquote>



<p><em><a href="https://rivistapaginauno.it/il-carcere-duro-in-italia-fra-illegittimita-costituzionale-e-necessita-investigative-1a-parte/" data-type="post" data-id="901" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>QUI&nbsp;</strong>la&nbsp;<strong>prima parte</strong>&nbsp;dell&#8217;inchiesta</a></em></p>



<p class="has-drop-cap">Il 23 maggio 1992 circa 500 chili di tritolo posti in una galleria scavata sotto l’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci esplodono al passaggio della vettura su cui viaggiano il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.<br>L’attentato, passato alla storia come ‘la strage di Capaci’, segna una svolta nella legislazione penitenziaria destinata a durare fino ai nostri giorni: nella notte centinaia di detenuti per reati di mafia vengono trasferiti alle carceri speciali di Pianosa e dell’Asinara, e l’8 giugno viene emanato il cosiddetto decreto Martelli-Scotti (rispettivamente ministro della Giustizia e degli Interni) (1), che aggiunge un secondo comma all’articolo 41-bis della legge 663/1986 (2). </p>



<p>l secondo comma, rimasto immutato fino al 2002, recitava: “Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell’Interno, il ministro di Grazia e Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. I delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1 della legge 354/1975 (articolo introdotto un anno prima, dal D.L. 152/91), erano nella formulazione originale quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso e il favoreggiamento alla mafia (3).</p>



<p>Nonostante il contenuto dell’art. 4-bis sia stato riscritto più volte nel corso degli anni, esso rappresenta tuttora la norma simbolo che ha dato vita allo stravolgimento dei princìpi che avevano ispirato la riforma penitenziaria del 1986. Secondo molti il legislatore aveva scelto consapevolmente di utilizzare strumentalmente la natura di alcuni reati per escludere definitivamente certe categorie di detenuti dalla fruizione dei benefici, abbandonando così nei loro confronti l’idea del trattamento individualizzato e della rieducazione, in deroga al principio costituzionale di eguaglianza di tutti i condannati nella fase dell’esecuzione della pena. In altri termini il regime detentivo cui sono sottoposti alcuni detenuti particolari, anche durante il periodo della custodia cautelare (non dimentichiamo che il regime speciale viene tuttora applicato anche a soggetti in carcerazione preventiva, e quindi non ancora condannati per i delitti di cui sono accusati), non dipende dall’effettiva pericolosità all’interno delle mura carcerarie, ma dal tipo di imputazione tout court.</p>



<p>Il carcere duro ex art. 41-bis comma 2 si caratterizzava (e si caratterizza) dunque come una punizione extra decisa politicamente (a comminarlo non è un magistrato, ma il ministro della Giustizia), con lo scopo esplicito di convincere i detenuti a collaborare alla lotta alla criminalità organizzata o almeno di impedire loro di mantenere i contatti all’esterno anche quando questi contatti non siano stati accertati. Data la natura del reato, la presenza di legami pericolosi dentro e fuori dal carcere viene infatti considerata scontata, e tocca al condannato (o al presunto colpevole), secondo la formula probatoria prevista per i reati associativi, l’onere di provare di non essere (o non essere più) in contatto con la criminalità organizzata: una prova diabolica, cioè di impossibile dimostrazione, secondo molti giuristi, data la diffi coltà di provare un fatto storico non avvenuto. Lo scopo implicito del decreto è quello invece di tranquillizzare l’opinione pubblica sconvolta dall’escalation della violenza mafiosa (il 19 luglio dello stesso anno verrà assassinato in via d’Amelio anche il collega di Falcone Paolo Borsellino con cinque uomini della sua scorta), ribadendo la supremazia dello Stato con politiche marcatamente repressive.</p>



<p>Le conseguenze del decreto non avrebbero tardato a farsi sentire: nella notte fra il 9 e il 10 giugno una maxiretata condotta da Milano a Palermo, passando per le zone calde della Puglia, del Lazio, della Calabria e della Campania, riempì le caserme di mezza Italia. Più di 200 pregiudicati, la maggior parte sospettati di far parte di organizzazioni mafiose, vennero fermati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Guardasigilli dichiarò che lo Stato si era ispirato nella formulazione del decreto a Rosaria Schifani, la vedova di uno dei tre poliziotti trucidati insieme a Falcone, la quale, rivolgendosi pubblicamente ai responsabili della strage, aveva dichiarato: «Io vi perdono, ma voi vi dovete inginocchiare». Secondo il ministro Martelli la filosofia del nuovo 41-bis era riassumibile nell’assunto: massime agevolazioni per chi si pente e decide di collaborare con la giustizia, e carcere sempre più duro per chi invece decide di sottostare alla legge dell’omertà mafiosa.</p>



<p>L’art. 41-bis comma 2 ripropone in molte sue parti il contenuto dell’art. 90 o.p., abrogato con la legge Gozzini nel 1986 a causa delle distorsioni applicative alle quali aveva dato luogo e dei molti aspetti di dubbia costituzionalità che il suo utilizzo aveva portato in evidenza. La scelta di utilizzare nuovamente la formula della “sospensione delle normali regole penitenziarie” non era stata casuale: se durante i cosiddetti anni di piombo, infatti, l’art. 90 aveva dispiegato la sua efficacia soprattutto nei confronti della criminalità terroristico-eversiva, con il nuovo art. 41-bis comma 2 si intendeva colpire la compagine mafiosa agendo specificamente sui soggetti che, usufruendo dei diritti inerenti al normale regime penitenziario, si riteneva mantenessero i contatti con le associazioni criminali, utilizzando lo stesso strumento che nel passato aveva dimostrato una notevole funzionalità nel controllo dei detenuti. </p>



<p>Si noti che, mentre l’art. 41-bis comma 1 prevedeva la sospensione delle regole trattamentali nei casi in cui fosse necessario fronteggiare situazioni generiche di turbamento&nbsp;<em>all’interno</em>&nbsp;delle carceri (la ratio sottostante era quella di porre rimedio a stati transitori di crisi di origine ambientale), il comma 2 era di natura del tutto diversa, in primo luogo perché mirava a fronteggiare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica&nbsp;<em>esterni</em>&nbsp;all’istituto; e in secondo luogo perché si indirizzava a singoli individui senza nessuna correlazione con il luogo di detenzione, a differenza del comma 1 che estendeva la sua efficacia a tutto l’istituto penitenziario o a intere sezioni di esso. Da allora non si parlerà più, dunque, di ‘carceri speciali’, bensì di ‘detenuti speciali’.</p>



<p>Inizialmente era previsto che l’articolo 41-bis comma 2 dovesse cessare la sua efficacia trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del decreto; alla scadenza, tuttavia, i vari governi hanno provveduto, con una serie di proroghe, a mantenere in vita il contenuto della misura sospensiva lasciandone inalterato il carattere temporaneo, fino a che, nel dicembre 2002 (governo Berlusconi II, ministro della Giustizia Roberto Castelli, ministro degli Interni Giuseppe Pisanu), l’art. 41-bis comma 2 è stato definitivamente inserito nell’ordinamento penitenziario. La legge 23 dicembre 2002 n. 279 ha modificato sia il testo dell’art. 4-bis che, in maniera più approfondita, quello dell’art. 41-bis comma 2. </p>



<p>In relazione a quest’ultimo, in particolare, le innovazioni hanno riguardato principalmente la disciplina dei presupposti sostanziali, i contenuti delle restrizioni nonché la procedura di controllo, ma il congegno normativo è rimasto qualitativamente lo stesso: accanto a un’espiazione rigida accompagnata dal provvedimento ministeriale che ne inasprisce l’afflittività, il legislatore ha voluto affiancare la prospettiva di un ritorno a un regime di carcerazione ordinaria condizionato alla collaborazione con la giustizia, oppure alla prova – variamente calibrata – del venir meno dei rapporti fra il detenuto e la criminalità organizzata. La legge 15 luglio 2009, n. 94, tuttora in vigore, ha modificato invece i limiti temporali: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.</p>



<p>Nella sua formulazione attuale, l’art. 41-bis, comma 2 recita: “Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell’Interno, il ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”</p>



<p>In particolare, i detenuti sottoposti al regime di 41-bis devono essere ristretti all’interno di istituti esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, oppure all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto, e la loro custodia è affidata a un reparto specializzato della polizia penitenziaria, il Gom (Gruppo operativo mobile).</p>



<p>Nato nel 1997 (governo Prodi, Guardasigilli Giovanni Maria Flick, ministro degli Interni Giorgio Napolitano), il Gom è stato normato prima con il Decreto ministeriale del 14 febbraio del 1999 (governo D’Alema, Guardasigilli Oliviero Diliberto, ministro degli Interni Rosa Russo Jervolino), e successivamente, per quanto riguarda le sue funzioni, con il Decreto ministeriale del 4 giugno 2007 (governo Prodi II, alla Giustizia Clemente Mastella e agli Interni Giuliano Amato). Il Gom ha sede a Roma e dispone di dodici reparti operativi all’interno degli istituti carcerari, in cui gli agenti ruotano con cadenza quadrimestrale. Oltre alla custodia dei detenuti soggetti al 41-bis, il gruppo gestisce i collaboratori di giustizia giudicati maggiormente esposti al rischio, i trasferimenti e i piantonamenti dei detenuti ad altissimo indice di pericolosità, e può essere chiamato a intervenire in ogni altro caso in cui vi sia esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali (4). Al Gom, inoltre, spetta il compito di garantire la sicurezza nello svolgimento dei processi alla criminalità organizzata, in particolare per quanto concerne il servizio di multivideocomunicazione (cioè i processi in videoconferenza), nell’ambito dello svolgimento di procedimenti penali a distanza.</p>



<p>Il regime di 41-bis, comma 2 prevede l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna che, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, riguardano principalmente la necessità di prevenire contatti di qualunque genere con l’organizzazione criminale di appartenenza o con le cosche alleate.</p>



<p>I colloqui con i familiari sono limitati a un massimo di uno al mese in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e vengono sempre videoregistrati. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto o, per quanto riguarda i soggetti in custodia cautelare, dall’autorità giudiziaria competente. Solo per i detenuti che non ricevono visite (caso non raro dato che vengono per legge incarcerati in penitenziari difficilmente raggiungibili, e comunque lontani dalla regione di appartenenza), è ammesso un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, sottoposto a registrazione, e in ogni caso le telefonate non possono essere autorizzate prima che i soggetti abbiano trascorso sei mesi di reclusione in regime speciale.</p>



<p>I contatti con gli avvocati difensori sono limitati a un massimo di tre a settimana, e la durata della singola telefonata o colloquio è la stessa di quanto previsto per i familiari. La corrispondenza è sottoposta a visto di censura, fatta eccezione per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee e nazionali competenti in materia di giustizia. Le cosiddette ore d’aria sono limitate a un massimo di due al giorno, da trascorrersi in gruppi non superiori a quattro persone, e le misure di sicurezza adottate devono in ogni caso garantire che sia assicurata “l’assoluta impossibilità di comunicare fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi”. I soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis, comma 2 sono inoltre esclusi dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati e sono sottoposti a ulteriori limitazioni (a discrezione, o a capriccio, del direttore del carcere), per quanto riguarda le somme di denaro, i beni e gli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.</p>



<p>Capita così che la lista della spesa consentita vari da sezione a sezione: nel carcere di Spoleto sono pericolosi i fagioli, in quello di Parma le uova. In alcuni penitenziari è consentito il walkman per studiare l’inglese e in altri no. A L’Aquila è possibile indossare una giacca imbottita durante l’inverno, privilegio invece vietato ai detenuti di Viterbo e Novara. Anche la visione dei canali televisivi in chiaro deve essere autorizzata: l’oscuramento parziale della tv ai detenuti in regime speciale è stato disposto, il 29 ottobre 2010, da una circolare del Dap, dopo che un’inchiesta aveva rivelato come la malavita organizzata comunicasse con i propri affi liati in carcere attraverso sms pubblicati in diverse trasmissioni tv di successo. </p>



<p>Così il direttore del carcere di Rebibbia ha deciso di negare la visione di Rai Storia e Rai Sport a un detenuto in 41-bis che ne aveva fatto richiesta. Il detenuto ha inoltrato reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale lo ha accolto il 17 maggio 2011 sostenendo che, nel caso in specie, la limitazione al diritto costituzionalmente garantito all’informazione non era supportata da un’adeguata motivazione sulle ragioni per cui la libera visione avrebbe potuto rappresentare un rischio per la sicurezza, poiché mancava ogni riferimento all’eventualità che i due canali potessero veicolare messaggi dall’esterno o far trapelare messaggi all’esterno. Ma il ministero della Giustizia, pur non impugnando il provvedimento, ha disposto di non dare esecuzione all’ordinanza del magistrato.</p>



<p>Il detenuto ha quindi presentato ricorso al Tar del Lazio, mentre il magistrato ha sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. La vicenda è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare e l’Unione delle camere penali italiane ha diffuso un comunicato intitolato “Regime di detenzione speciale 41-bis: dalla tortura democratica, alla destabilizzazione dell’ordine costituzionale”. Il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, in una lettera al ministro Severino afferma: “Al di là del merito della vicenda, credo sia inopportuno che proprio il ministero della Giustizia decida di non dare attuazione a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, a seguito di un procedimento nel corso del quale l’amministrazione stessa ha potuto contraddire le ragioni a sostegno della decisione assunta. [&#8230;] A ciò si aggiunga che la limitazione, oltre a non avere alcun concreto effetto in termini di riduzione del rischio di contatto tra detenuti e mondo esterno, appare particolarmente odiosa perché rivolta a detenuti già sottoposti a un regime detentivo inumano e degradante. Le chiedo pertanto di riesaminare la decisione del suo predecessore e di dare attuazione all’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma”.</p>



<p>Che il regime detentivo ex art. 41-bis, comma 2 sia al limite della costituzionalità appare fuor di dubbio: fino a che punto lo Stato può spingersi per tutelare l’ordine pubblico e per combattere la criminalità organizzata?</p>



<p>La formulazione dell’articolo, volutamente (e perciò colpevolmente) vaga, lascia di fatto la strada aperta ad abusi politici e giudiziari. Quali dovrebbero essere gli “elementi tali da far ritenere (si noti che per “far ritenere” basta davvero poco,&nbsp;<em>n.d.a.</em>) la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”? E sulla base di quali criteri si dovrebbero identificare i “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”? La legge non lo spiega, e di conseguenza l’articolo è lasciato alla libera interpretazione di ministri e magistrati. Si può ribattere che basta ‘pentirsi’ per ritornare immediatamente a un trattamento più equilibrato, ma cosa accade se, per caso, non si ha nulla da dire? E in ogni caso, ci sono diritti che&nbsp;<em>devono</em>&nbsp;– piaccia o meno – essere garantiti a tutti i detenuti, perché fanno parte del dettato costituzionale: il diritto a un trattamento penitenziario non contrario al senso di umanità, il diritto alla difesa e quello a un giusto processo non sono compatibili con il regime di detenzione speciale. L’isolamento forzato, l’arbitrio cui i detenuti in 41-bis sono sottoposti in ogni momento della loro esistenza (riguardo al cibo, ai vestiti, ai libri, ai canali televisivi), la violazione di qualunque forma di privacy non sono conformi alle regole base del nostro ordinamento.</p>



<p>L’accusato non può collaborare efficacemente con il suo difensore nelle condizioni cui lo sottopone il 41-bis, e la teleconferenza limita fortemente le possibilità di intervento e di comunicazione fra avvocato e cliente rispetto a quanto avviene in un processo normale.<br>E, ancora, che ne è dell’obiettivo alla rieducazione che la pena deve per legge soddisfare?</p>



<p>Uno dei problemi è che in Italia, unico fra i Paesi europei, non esiste il reato di tortura, nonostante gli appelli della Comunità europea affinché il Parlamento vi ponga rimedio. E finché non esiste il reato, non si può affermare che sia stato commesso (anche se molti giuristi e alcuni parlamentari definiscono il 41-bis, come abbiamo visto, una ‘tortura democratica’, cioè legittimamente esercitata dallo Stato contro i suoi cittadini). L’altro è il buio in cui viene lasciata l’opinione pubblica, e dato che è quasi impossibile venire a conoscenza di quel che davvero avviene nelle sezioni speciali, non si riescono a esercitare le pressioni necessarie perché tale regime venga abbandonato.</p>



<p>La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha più volte accolto i ricorsi di detenuti italiani soggetti al 41-bis, senza mai spingersi tuttavia a dichiarare illegale l’articolo nel suo complesso. La maggior parte delle cause vinte riguarda il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto per legge (art. 41-bis, comma 2, sexies), circa l’esame da parte del tribunale di sorveglianza dell’eventuale ricorso del detenuto contro il provvedimento applicativo del regime speciale. Dati i tempi lunghi della giustizia italiana, la censura del giudice competente giunge spesso quando il decreto esaminato è già stato superato da uno successivo, vanificando i tentativi del detenuto di far valere i propri diritti. In altri casi la Cedu ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali ‘fotocopia’ che, uguali per tutti, applicano le restrizioni previste dal 41-bis, e solo sporadicamente ha dichiarato inumano e degradante il regime detentivo nel singolo caso. Strasburgo suggerisce di trasformare il 41-bis da regime speciale a regime ordinario, così da poter usufruire di tutte le deroghe previste in favore dei detenuti oppure, in alternativa, di regolamentarlo come pena diversa, inflitta in sede di condanna a discrezione del giudice, con possibilità di affievolimento nel tempo come per tutte le altre pene.</p>



<p>Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel suo&nbsp;<em>Report on arbitrary detention: mission to Italy</em>&nbsp;del 26 gennaio 2009 nota inoltre che alcune delle misure straordinarie adottate “recano con sé il rischio considerevole di sfociare in detenzioni arbitrarie (5) e, a proposito dei provvedimenti di rinnovo che si succedono anno dopo anno, mette in dubbio la correttezza di trasferire sul detenuto l’onere di provare di non avere più contatti, dopo anni di segregazione draconiana, con organizzazioni criminali, come la legge gli impone (6). Raccomanda inoltre che il governo italiano trovi modi per assicurare la riabilitazione sociale dei detenuti speciali, a norma dell’art. 10 della Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e dell’art. 27 della Costituzione italiana, e di non sacrificare questo obiettivo essenziale a preoccupazioni di pubblica sicurezza (7).</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="alignleft size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="333" height="337" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab1.jpg" alt="" class="wp-image-1033" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab1.jpg 333w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab1-296x300.jpg 296w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab1-100x100.jpg 100w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab1-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 333px) 100vw, 333px" /></figure></div>



<p>Ma, al di là di ogni considerazione normativa, posto per assurdo che davvero il fine giustifichi i mezzi, i mezzi riescono a raggiungere il fine? In altri termini: l’art. 41-bis è davvero essenziale nella lotta alla criminalità organizzata, come sostiene a gran voce la maggior parte delle procure? Il carcere duro, che tanto aveva potuto negli anni ’70 e ’80 contro il terrorismo nostrano, non sembra avere lo stesso successo nella lotta alla mafia, che invece continua a prosperare e a espandersi. Per ovvie ragioni: in primo luogo, il radicamento culturale e territoriale del fenomeno, ben superiore a quello dell’eversione; e secondariamente, per la capacità delle cosche di trasformarsi nel tempo, integrandosi sempre più a fondo, soprattutto dal punto di vista finanziario, nel tessuto sociale ‘sano’, cosicché diventa diffi cile combattere efficacemente l’illegalità senza mettere a repentaglio l’intera struttura politico-economica del nostro Paese. I tempi cambiano, la mafia analfabeta e con la coppola viene sconfitta dalla mafia finanziaria in giacca e cravatta, ben radicata nei mercati mondiali, e nessuno sembra accorgersene.</p>



<p>Da tempo il computer ha sostituito il pizzino, ma si continua (volutamente?) a trattare la mafia come un fenomeno agro-pastorale, invece di una fenice capace di risorgere dalle proprie ceneri.&nbsp;<em>Cherchez l’argent</em>, si dovrebbe dire, e cioè centrare le attività investigative sui flussi di denaro invece che sui singoli esponenti, in larga misura sostituibili senza nessuna con-seguenza.<br>Che le disposizioni sul carcere duro abbiano avuto un impatto praticamente nullo sulla lotta alla criminalità organizzata lo dicono i numeri. La tabella 1 evidenzia il numero dei detenuti soggetti al 41-bis al primo giugno 2012 (686 in totale, fra cui quattro donne) suddivisi per organizzazioni, mentre la tabella 2 mostra l’andamento storico del 41-bis, dalla sua introduzione a tutto il 2011.</p>



<p>Come è evidente, il numero totale dei pentiti (204), è sproporzionato non solo rispetto ai decreti emessi (16.157), ma anche rispetto ai decreti di rinnovo (12.963), che, dovendo essere motivati da ragioni ulteriori, dovrebbero rappresentare fedelmente il numero dei mafiosi accertati. Il numero di chi decide di passare dall’altra parte è addirittura quattro volte inferiore al numero dei decreti annullati dal giudice di sorveglianza (800), il che significa che i successi investigativi sono molto minori degli errori di applicazione della norma, con i costi sociali collegati. Non solo, una volta finiti nella spirale del carcere duro, ci si rimane a tempo indeterminato (i rinnovi sono più dell’80% dei provvedimenti totali), ben oltre ogni criterio di ragionevolezza.</p>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="615" height="396" src="http://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab2.jpg" alt="" class="wp-image-1034" srcset="https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab2.jpg 615w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab2-300x193.jpg 300w, https://rivistapaginauno.it/wp-content/uploads/2020/07/41bis-tab2-600x386.jpg 600w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></figure></div>



<p>I collaboratori di giustizia riacquistano i privilegi del carcerare ordinario (e siamo sicuri che, loro, abbiano detto tutta la verità e non intrattengano più legami con le cosche?), gli altri, quelli che non vogliono parlare o non hanno niente da dire, rimangono anno dopo anno in solitudine, alcuni impazziscono (come il boss pugliese Vincenzo Stranieri, in carcere da 25 anni, da 18 in regime di 41-bis), alcuni muoiono, altri si suicidano, ma le notizie filtrano poco (la direzione del Dap ritiene, per ragioni di sicurezza, di non dover rendere pubblico il numero e la causa della morte degli individui deceduti in regime di 41-bis). Nel frattempo la Mafia spa è diventata la più grande azienda italiana, con un giro d’affari pari al 7% del Pil. Solo il ramo commerciale fattura ogni anno 140 miliardi di euro, con un utile che supera i 100 miliardi, come certifica il tredicesimo rapporto annuale&nbsp;<em>Sos Impresa</em>&nbsp;di Confesercenti, presentato a gennaio 2012. E mentre le banche stringono i cordoni della borsa, le cosche hanno a disposizione 65 miliardi di euro di denaro liquido.</p>



<p>Questa è la dimensione reale dell’emergenza: la si deve affrontare con nuovi metodi d’indagine o continuiamo ad affidarci alla tortura democratica?</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-small-font-size">(1) D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356</p>



<p class="has-small-font-size">(2) La legge 663/1986 è nota come ‘riforma Gozzini’, dal nome del suo promotore, vedi&nbsp;prima parte dell’articolo&nbsp;su Paginauno n. 28/2012</p>



<p class="has-small-font-size">(3) Nella sua versione attuale l’art. 4 bis comma 1 prevede anche la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, l’induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile, la produzione e il commercio di materiale pornografico minorile, la tratta di persone, l’acquisto e alienazione di schiavi, la violenza sessuale di gruppo e l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p>



<p class="has-small-font-size">(4) L’istituzione del Gom è stata oggetto di molte polemiche, soprattutto a causa dei metodi talvolta violenti adoperati dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Nel luglio 2001 il Gom venne mobilitato in occasione delle manifestazioni indette a Genova nei giorni in cui si riuniva il vertice del G8, e fu responsabile delle violenze contro i manifestanti operate nelle caserme di Bolzaneto e Forte San Giuliano, per cui 44 fra agenti e dirigenti del corpo di polizia penitenziaria sono stati condannati in appello con sentenza del 16 aprile 2011</p>



<p class="has-small-font-size">(5) “Carry with them a considerable risk of resulting in arbitrary detention”</p>



<p class="has-small-font-size">(6) “On the one hand, it is difficult for the Ministry to prove that, in spite of several years of draconian segregation, a prisoner is still involved in the activities of his criminal organization, providing new elements every year which would establish continuing contacts between the prisoner and the organization and shifts the burden of proof on the detainee. But for the detainee it is extremely difficult to actually prove that ‘his ability to maintain contacts with the criminal or terrorist organizations has vanished’”</p>



<p class="has-small-font-size">(7) “The Government should also consider ways to ensure that reformation and social rehabilitation of the offender, which are essential aims of imprisonment according to both article 10 ICCPR and article 27 of the Italian Constitution, are not sacrificed to public security concern”</p>
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