Yuri Cano
La potestà punitiva dello Stato, la custodia cautelare, la pratica della confessione… quando il carcere è la zona grigia dove la nostra ‘civiltà’ combatte i propri fantasmi
“Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”, scriveva il Beccaria. L’analisi della citazione non dovrebbe concentrarsi solo sul cerchio affliggente della detenzione, ma andrebbe ampliata al meccanismo di un sistema economico e sociale che sacrifica l’individualità alla massificazione ideologica e strumentale. Verrebbe da chiedersi quale sia il vero significato del termine ‘libertà’, quali siano le paure intrinseche e quanti siano i fattori deterrenti, soprattutto quando non ci sentiamo più autonomamente coscienti, ma avvertiamo i sintomi di una prigionia quotidiana, qualcosa di tanto indefinito quanto innaturale, il nostro adulato ‘senso di appartenenza’ ridotto ai minimi termini, e moltiplicato all’infinito. Fatto sta che la potestà punitiva dello Stato rappresenta la linea di confine tra la società e i suoi conflitti, e il carcere il suo contenitore sempre in ebollizione. Non è la frontiera che separa il bene dal male, se mai dovessero esistere queste due entità in forma distinta, ma è la zona grigia dove la nostra ‘civiltà’ combatte i propri fantasmi. Placebo sempre richiesto, nel quale si possono abilmente diluire miscele dense di timori e colme di interessi.
Rotto il contratto delle buone regole – contratto stipulato a priori e dove il margine è sempre ambiguo – subentra il riconoscimento della responsabilità individuale. Ci si ritrova in un gioco che ha ben poco di etico, e nel quale la stessa natura socio-culturale, che dovrebbe quanto meno analizzare statistiche ed elementi, dichiara forfait per darsela a gambe levate, marchiando poi a fuoco quello che, alla fine, risulta essere solo un segno manifesto del vuoto atroce che si respira in ogni situazione di disagio sociale.
Certo che è sempre un onere fastidioso lo sguardo che ci consegna all’implicazione. Lo specchio dove nessuno vuole vedersi riflesso. Al di là dei modelli sociali, chimere a buon mercato, o dei falsi valori di cui siamo impregnati, bisognerebbe infatti prima approfondire gli aspetti inconsci del comportamento ‘antisociale’, qualunque esso sia e indipendentemente dalla sua gravità, e una volta riscontrata la matrice comune della totale mancanza di consapevolezza – intesa come radice di sé e di ciò che ci circonda – bisognerebbe spostare il centro di gravità proprio dove queste situazioni hanno avuto origine, cioè in quel contesto sociale e culturale nel quale viviamo. Rabbia o disperazione, così come avidità o prevaricazione, trovano anch’esse ragione di essere in un sentiero caotico privo di interiorità. Inquietudine senza risposte laddove non si trovano esempi.
Ed effettivamente fa sorridere il fatto che l’annichilimento della crescita individuale, anche in termini di strumenti e opportunità, sia il male oscuro del nostro secolo, ed è persino sarcastico il fatto che sia proprio il nostro sistema culturale a esigere tale caratteristica involutiva. È un dato di fatto che, poi, un percorso inverso di tale portata sia in buona parte psicologico, e senza ombra di dubbio individuale, ma lo stesso finisce inevitabilmente per relazionarsi, nella sua complessità, con il paradigma socio-culturale e con il modello economico del periodo storico di collocazione. Ed è spesso da questo che dipende poi la reiterazione, il ciclo ripetitivo comportamentale e di condotta illecita.
Il riconoscimento della responsabilità individuale, dunque; o, meglio, gli ingranaggi del potere giudiziario che distribuiscono olio al motore affinché il sistema penale lubrifichi i pistoni e si possa procedere con la combustione: il gioco delle parti. Quando si analizzano i vari significati che si possono evincere dai comportamenti del potere, a prescindere dalla sua natura e dalla sua funzione, non si può evitare di riflettere su quale sia, in tale contesto, il valore che si attribuisce alla vita stessa; valore individuato, appunto, all’interno di un complesso sistema sociale e collettivo, che dovrebbe interagire nel rispetto dell’individualità di ciascuno dei suoi membri. Risulta sempre più difficile trovare traccia di questo pensiero oggigiorno, anche se l’evoluzione di tale concetto avrebbe dovuto porre la base per i fondamenti istituzionali di questa ambigua epoca. Quando si rivela, è sempre piacevolmente ingenuo il discernimento.
E proprio la legittimità o meno di molte delle esigenze di custodie cautelari, disposte nel corso di un procedimento penale, è un tema che spinge a rivalutare l’importanza della dignità dell’individuo nel rapporto col potere, in particolare quando gli stessi istituti di pena non riescono più a gestire il sovraffollamento. Quando le condizioni di vita all’interno del carcere diventano disumane, si aggiunge tortura alla pena da scontare, senza parlare delle situazioni che si generano, sempre più critiche e pericolose. Basta sentire parlare i rappresentanti del Dap, quando in più occasioni hanno dato sfogo al malcontento generale, e potremmo dire di avere a che fare con degli assistenti sociali mancati. Al destino sì che non manca mai il senso dell’ironia.
Per il nostro orientamento giuridico, la libertà della persona è sacra, e per violare tale fondamento sociale, costituzionale e umano, dal momento che quando parliamo di libertà parliamo del significato dell’intera esistenza, occorrono inequivocabili e tangenti segni di imprescindibilità nell’azione del potere, nel nostro caso specifico quello giudiziario. Invero, quando si interviene con un’ordinanza di custodia cautelare, soprattutto detentiva, si pone in primo piano la tutela del bene sociale, e, in secondo piano, quella della libertà individuale. Cioè si sacrifica il valore rappresentato dalla propria libertà a favore di una difesa del valore collettivo, nazionale o pubblico qualsivoglia. L’esigenza è a potestà del patrimonio e non più della singola persona.
Entriamo così in un tema veramente delicato, enigmatico e problematico, soprattutto quando lo relazioniamo con la società, e lo vincoliamo all’autorità di sorta. Non sono forse, la libertà e il bene comune, una la stretta parente dell’altro in un tentativo di società più sensibile e più profonda? Più vivibile insomma. Ma purtroppo esiste un filo neanche troppo sottile che separa l’apparenza dal mondo reale, sempre e comunque, proprio a discapito dei principi e dei valori sociali ai quali dovremmo fare riferimento. Menzogne convenzionali che diventano sempre più brutali. Un farfugliare senza senso.
In questo limbo si colloca perfettamente il contesto giuridico di ogni sistema contemporaneo, dal momento che niente di quello che è richiamo ai valori del ‘diritto’, trova nel procedimento penale giusta collocazione. Laddove molte condizioni di disagio, e perché no, anche di particolare degrado sociale, che andrebbero affrontate con peculiare competenza, ma soprattutto con una dose di elementare buonsenso, si trasformano in situazioni di allarme sociale; laddove si lavori a uso e disuso delle statistiche, che sempre hanno buona parte di merito; laddove si consumi la speculazione delle testate giornalistiche, le quali a volte danno l’impressione di voler creare un clima di terrore generale piuttosto che informare; laddove la ‘giustizia’ venga ridotta a questo, i parametri di valutazione delle esigenze di custodia cautelare vengono letteralmente fagocitati e triturati, sono praticamente divorati da questa struttura invisibile che non ha niente da spartire con l’umanità, e tanto meno con la ragione.
Sembra a questo punto evidente che, una volta iniziata una minima analisi sulle modalità dell’azione penale, ci si trovi a riflettere sui conflitti e sulle stesse contraddizioni che da sempre cerchiamo di ignorare, se non addirittura di seppellire. Il carcere appunto ne rappresenta l’essenza, il fattore esponenziale al massimo della potenza. Tutto ciò non è altro che la conseguenza di una struttura socio-culturale, della quale crediamo di sapere tutto e che invece ignoriamo. Ambienti e ‘mondi sociali’ che generano di continuo i propri paralleli, equivalenze e contrapposizioni dei primi, i quali non potrebbero sopravvivere un giorno senza generare, inizialmente lo sviluppo, poi il martirio dei secondi. Un rebus storico e non certo giuridico, secoli e secoli di inutili atrocità.
In sostanza, non è un azzardo dire che l’unità di misura in una società organizzata consiste nella sua capacità di interagire o meno con le contraddizioni che inevitabilmente prendono forma al suo interno. Questo quando si cerca un equilibrio costruttivo, altrimenti tutto è lecito. Lo stesso aforisma volterriano, ormai famoso: “Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”, racchiude nella sua genuina semplicità, non solo un appello all’umanità delle condizioni detentive, ma un vero e proprio concetto di evoluzione sociale. Un sistema incapace di interfacciarsi con le condizioni di vita a esso riconducibili, al contrario, trova nella violenza e nell’oscura repressione la sola risposta che gli permette di continuare a mentire a se stesso, nascondendo così la miseria della propria decadenza morale e culturale, che trasmette ai suoi proseliti quasi fosse una virtù e non una barbarie.
Altra questione che merita attenzione nell’avvio dell’azione penale, e quindi sempre relazionata alla fase preliminare, con nesso e connesso la limitazione della libertà personale, è quella delle indagini. Certamente, i metodi ortodossi da sempre utilizzati, prima dagli inquisitori e ora dagli organi inquirenti, suscitano scalpore/inquietudine solo quando le maglie del potere giudiziario si stringono intorno a personaggi legati al potere economico/politico. Ma se si vuole essere disincantati bisognerebbe ammettere che, indipendentemente dalla natura o dalla posizione sociale dell’inquisito, i concetti di legalità e giustizia non hanno mai avuto molto da spartire con l’imperativa necessità di ottenere confessioni. Sia che queste dovessero servire a uno scopo, vedi le inquisizioni medievali così come molti processi di matrice politica, sia che queste potessero rappresentare l’unica plausibile via di uscita per vicende gravi o complesse.
Senza entrare nel merito dei metodi di tortura ancora utilizzati in molti Paesi, tra i quali si distingue la tecnica di annegamento o waterboarding, che potremmo tranquillamente assimilare a una sorta di evoluzione della vecchia tortura dell’acqua, non si può certo ignorare quanto i fattori di pressione, o meglio di vessazione psicologica, occupino da sempre un ruolo primario nel modus operandi dell’autorità inquirente. E anche in questi casi i parametri di valutazione di molte delle ordinanze di custodia cautelare vengono stravolti e vanno interpretati solo in tale consolidata pratica. Questi interventi che ledono la libertà individuale non trovano ragione di essere nelle norme di diritto, ma fanno parte di questa prassi riprodotta secolo dopo secolo, una condotta disonorevole che portata ai minimi termini si riduce a: se collabori e ammetti si attenuano le esigenze cautelari, altrimenti si chiudono catenacci e porte. E le porte che si chiudono non sono solo quelle tangibili della cella: si sbarrano i battenti che riguardano anche la fase di giudizio di merito, così come gli eventuali e futuri accessi al trattamento riabilitativo.
Se la magistratura non è mai stata capace di fare autocritica, mai come ora si è irrigidita tanto da rasentare il fanatismo. La difesa a oltranza dai continui attacchi che le vengono rivolti da una parte del potere politico ha creato una situazione ancora più esasperata, con la conseguenza che anche quando è palese l’errore intrapreso con le indagini, o pronunciato nelle sentenze di condanna, il caso è raramente esposto a un capitolo di riesame.
Leggere la documentazione di tanti e svariati procedimenti è quasi imbarazzante: casi di piccola e media portata sui quali sono più i dubbi che le certezze, e quando è persino la Cassazione, che con diverse sentenze si dichiara incompetente e impossibilitata a rivalutare la fase preliminare al giudizio di merito, dando di fatto ragione al ricorrente ma lasciandolo marcire in carcere, non c’é altro da aggiungere.
Questo è il fattore x dello scontro in atto. Anche se, quando parlano, tutti hanno in bocca la locuzione ‘democrazia e giustizia’. Senza ragionare sul fatto che è veramente privo di futuro un Paese che affida le proprie possibilità di riscatto al potere giudiziario, dimenticando così secoli di storia. Basti solo ricordare come il paravento legislativo, evoluto o meno, sia sempre servito per crocifiggere personaggi scomodi, resi poi martiri dal riciclo sistematico del momento.
Fatto sta che qualsiasi istituzione radicata sulla volontà di potere, temuto o riconosciuto, religioso o meno, non potrà mai esimersi dal sacrificare la volontà, o la serenità della collettività, a vantaggio del proprio circolo di sopravvivenza. Non potrà mai dispensare per rendere liberi, ma potrà solo imporre le proprie esigenze. Non a caso il nostro mondo abbonda di prigioni, fisiche e mentali.
Continuando il percorso delle modalità dell’azione penale, sulla stessa linea di quanto maturato durante la fase preliminare, anche l’atteggiamento processuale dell’indagato diventa determinante e può essere suddiviso in due categorie distinte: meritorio o lodevole, oppure biasimevole. Ossia, lodabile e premiato da indulgenza se la scelta processuale prevede un accordo con la procura di turno, o per un giudizio abbreviato, deplorevole e contenzioso se si rifiuta qualsiasi sorta di accordo con la procura e si decide per un giudizio di tipo dibattimentale, rifiutando in toto gli addebiti contestati.
L’atteggiamento di sfida non ha mai trovato ricompensa nel rapporto storico tra singolo e autorità, e continua a essere controproducente. Non a caso il consiglio di molti avvocati difensori riguarda proprio le scelte processuali nella fase di merito, e quanto meno si cerca sempre di convincere l’assistito ad accettare accordi o riti abbreviati, per limitare i danni.
Chiunque abbia un minimo di abitudine con le pratiche giudiziarie conosce queste realtà, è un segreto di Pulcinella al quale tutti fanno acquiescenza. Il problema si presenta e si trasforma in dramma quando l’indagato di turno vorrebbe battersi per provare la propria estraneità ai fatti, perché innocente. La documentazione a suffragio della difesa viene spesso ignorata, e a volte nemmeno letta. Il dibattimento diventa una spada di Damocle sulla testa dell’indagato. Solo uno stolto, anche se innocente, non accetta le condizioni della procura, la quale mette sul piatto sempre offerte interessanti, pur di chiudere in bellezza.
Si chiama “applicazione della pena su richiesta delle parti”, istituto giuridico di compromesso con tanto di orientamenti che definiscono tale accordo non come ammissione di colpa da parte dell’imputato, ma solo come rappresentanza di un rito premiale per quest’ultimo. Anche se in realtà la sola cosa che rappresenta è la rinuncia alla difesa in favore della vittoria dell’accusa.
Eppure, verità o meno, colpevolezza o innocenza, questa è diventata l’unica strada processuale capace di garantire una certa equità nel trattamento. Anche perché una volta emessa sentenza di condanna definitiva, senza avere stipulato un accordo riparatore, o comunque senza che vi sia stato da parte dell’imputato almeno un accenno implicito di ammissione di colpa, dica quel che dica l’orientamento giuridico di riferimento, subentra un problema ancora più grande che riguarda la fase della cosiddetta rieducazione. L’articolo 27 al comma terzo della Costituzione italiana testualmente cita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
La sopravvivenza di un modello sociale costruito su di una complessa struttura che ci vuole massa e in cui la libertà è un paravento venduto insieme ad altri mille prodotti, necessita proprio di quel tipo di comportamento che poi dice di combattere. La via di non ritorno del socialmente pericoloso, ormai perso nel suo comportamento deviante, combacia alla perfezione con l’esigenza di avere sempre un Caino a disposizione. Lo posso mostrare alle masse insoddisfatte e incerte, mi posso gratificare per essere riuscito a rappresentare il bene davanti al male. Il giusto monito per ogni decisione e il giusto premio per ogni frustrazione, evitando così quelle contraddizioni e quei conflitti che mi troverebbero nudo e disarmato. L’osservazione della personalità del detenuto in istituto è quasi inesistente a causa della sproporzione tra personale a ciò adibito e numero dei detenuti. Non c’è alcuna volontà di ‘riabilitare’.
L’istituto della rieducazione, che di fatto trova, nei compiti dell’ufficio di sorveglianza prima, e nell’organo collegiale dopo, la giurisdizione e la potestà di valutare eventuali misure alternative alla detenzione, si basa esclusivamente su due parametri. Il primo dipende dalla collaborazione del soggetto con l’autorità inquirente, e il caso di Angelo Izzo può valere come esempio senza bisogno di ulteriori commenti; il secondo si basa sulle valutazioni fatte all’interno dell’istituto e relative al comportamento dell’individuo, considerato come indice precursore della personalità dello stesso in un contesto relazionale.
Nonostante la casistica di giurisprudenza annoti, all’alba del secolo ventuno, niente di meno che un richiamo alle modalità di valutazione del comportamento, asserendo che il mancato riconoscimento di colpa da parte del detenuto non dovrebbe in alcun modo inficiare un percorso di reinserimento sociale, menzionando altresì il fatto che l’osservazione della personalità dovrebbe basarsi sul comportamento mantenuto durante la restrizione, quindi la socialità o meno nei rapporti con il personale di sorveglianza, così come con gli altri detenuti, la disponibilità e l’impegno nello svolgere attività in comune o lavorative, laddove ve ne sia possibilità ecc., la dura e consolidata realtà consiste invece nella certezza che senza un’ammissione di colpa non inizia nemmeno una fase di valutazione sulla personalità del ristretto; come se il sistema giudiziario occidentale fosse perfetto e imprigionasse solo colpevoli.
Vi è stato persino un periodo in cui, per rimediare agli errori giudiziari commessi, si è paventato l’inserimento legislativo della responsabilità personale dei giudici; a parallelo della responsabilità individuale del cittadino, si voleva contrapporre l’implicazione dell’autorità giudicante. Quasi un sarcasmo nel paradosso, ma del tutto impraticabile, dal momento che il giudice agisce in funzione dell’autorità concessa dallo Stato e non può essere separato da questa: in tal caso perderebbe la natura e la ragione di essere in una società organizzata e composta nei parametri che conosciamo.
Questa fatidica ‘confessione’ viene poi richiesta mettendo in atto ben poca dissimulazione. Il personale adibito a relazionarsi di norma col tribunale preposto, quindi quello di sorveglianza unito agli operatori di equipe, criminologi dell’ultima ora che forse vedono troppe volte Massimo Picozzi in televisione, enunciano chiaramente, e dall’alto della loro posizione, che senza un riconoscimento degli addebiti per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna, non si può svolgere quel lavoro psicologico richiesto per la valutazione della personalità.
Insomma, una barbarie medievale trasportata, con tanto di specializzazione, ai giorni nostri, e coadiuvata dall’atteggiamento dei vari uffici di sorveglianza, che non vogliono nemmeno sentir parlare di presunti innocenti rinchiusi in carcere, come se si trattasse della peste bubbonica.
Utile invece è rammentare che vi sono davvero molti casi di piccola, media, e anche grande portata, sui quali è stata pronunciata sentenza di condanna, più per volontà che per certezza. Sono molte le documentazioni processuali da cui si evince, sin dalle prime indagini, evidenti forzature. È la minestra riscaldata di sempre nel rapporto dominante tra cittadino e autorità, ma è proprio da questo ripetuto atteggiamento che nasce la necessità della ‘confessione’, indipendentemente dal momento processuale nel quale questa avviene; proprio perché essa diventa sinonimo di vittoria e soprattutto di convincimento laddove la correttezza non è stata certamente protagonista.
L’ultima considerazione riguarda l’istituto giuridico della revisione, praticabile senza limiti di tempo qualora nuovi elementi, o nuove valutazioni su testimonianze e altri procedimenti collaterali, emergano a sostegno della proclamata innocenza dell’allora condannato. Nonostante i parametri giuridici siano a tutti gli effetti molto rigidi, questo procedimento, regolato dalle disposizioni dell’articolo 629 del c.p.p., lascerebbe sempre aperta la possibilità di riaprire il caso per il quale si è stati condannati, indipendentemente dall’avvenuta espiazione della pena. Ma sempre per modalità e termini, l’eventuale dichiarazione di colpevolezza, documentata ufficialmente dal personale interno e dall’ufficio di sorveglianza, anche se avvenuta in circostanze di pressione psicologica, o determinata dalla totale incapacità del soggetto a vivere nel regime carcerario, non aiuta certamente a ottenere una risposta positiva da parte dell’ennesimo organo giurisdizionale chiamato in causa. Certamente aiuta e facilita il ruolo dell’autorità, che si avvantaggia ulteriormente nei confronti del singolo.
Un sistema che si deve dimostrare innanzitutto umano, dovrebbe lavorare sulla dignità del singolo e non sulla sua devastazione, come primo passo per esigere la correttezza, come primo gradino per educare al rispetto di se stessi e della collettività. Per raggiungere le coscienze e aumentare la consapevolezza degli individui, senza distruggerne l’identità.