di Massimo Vaggi e Bruno Laudi * |
Le nuove norme devastanti di cui nessuno parla: l’abrogazione della cassa integrazione per le imprese in fallimento
In questi mesi si è molto dibattuto e discusso a proposito della volontà di questo governo di ‘tecnici’ di voler porre mano all’ordinamento giuslavoristico, già sensibilmente modificato dal precedente governo Berlusconi, e in particolare a proposito del fatto che un tale intervento – si dice sollecitato dall’Europa – possa essere una delle soluzioni essenziali per uscire dalla crisi e riaccendere la capacità competitiva del nostro Paese, favorendo gli investimenti da parte degli imprenditori, italiani e non.
Lasciando per un momento da parte la valutazione dei criteri con i quali si intende raggiungere lo scopo, e la considerazione che tale valutazione dovrebbe pure essere preliminare degli interessi che si sacrificano, consapevolmente, sull’altare dello sviluppo industriale e produttivo, anticipiamo la nostra opinione: di fatto, la soluzione imposta dal governo non potrà in ogni caso raggiungere lo scopo che i suoi ministri, e in particolare la Fornero, propagandano come essenziale e utile per attraversare il guado della crisi.
Fino a oggi l’attenzione alla riforma delle parti politiche e sindacali si è concentrata – tutta o quasi – sull’art. 18 della legge n. 300/70, e in particolare sulle conseguenze che consideriamo disastrose sul piano dei diritti dei lavoratori rispetto alla stabilità del loro posto di lavoro e alla funzione ‘di garanzia’ che l’articolo 18 rappresentava. Tuttavia esistono altri aspetti della riforma meno eclatanti, ma forse ancor più pericolosi quanto alle conseguenze sociali di medio e lungo periodo, elementi che vorrebbero costituire parte della ‘medicina’ proposta dal governo, che tuttavia non solo sembra priva – per continuare la metafora – di un’effettiva capacità curativa, ma, anzi, capace di determinare effetti collaterali che rischiano di accelerare, insieme alla deriva dei diritti dei lavoratori, anche l’affossamento ulteriore della capacità imprenditoriale del nostro Paese.
Parliamo di cassa integrazione.
In termini generali, la riforma in senso riduttivo degli armonizzatori sociali è l’ultima cosa che un governo può e deve pensare in un momento di sofferenza del sistema economico. Se non al prezzo di aggravare la situazione di vasti strati della popolazione, maggiormente sofferenti dal punto di vista economico e prossimi, nella prospettiva, alla soglia della povertà: le persone, spesso di una certa età, che perdono il lavoro per una crisi più o meno irreversibile dell’azienda. Al contrario i nostri ‘tecnicissimi’, che però hanno evidentemente scarsa conoscenza dei meccanismi che governano la crisi di un’impresa, hanno pensato bene di spazzare in un unico colpo uno strumento che aveva non solo una funzione di protezione per i lavoratori, ma era anche essenziale per gli imprenditori per poter programmare la propria ripresa.
Ci riferiamo a una norma di cui pochi discutono, e pochi – se non i diretti interessati o le parti sociali più avvedute – conoscono: nella falcidia delle abrogazioni è finito infatti anche l’art. 3 della legge n. 223/91, che disciplinava, e, soprattutto garantiva, l’accesso alla cassa integrazione per i lavoratori dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria ecc.).
Per meglio comprendere la portata negativa di questa parte della riforma è necessaria una breve (e per quanto sarà possibile a-tecnica) illustrazione, non solo del funzionamento dello strumento, ma soprattutto della sua funzione.
L’art. 3 della legge n. 223/91 riconosceva ai lavoratori dipendenti di aziende in crisi, e sottoposte a una procedura concorsuale, il diritto di poter usufruire della cassa integrazione per almeno dodici mesi prorogabili a ulteriori sei, evitando, in tal modo, il loro immediato licenziamento.
Dunque al momento della dichiarazione di fallimento o di ammissione a concordato preventivo – ipotesi che nel nostro Paese era e sta sempre più diventando fenomeno rilevantissimo – uno dei primi atti che venivano posti in essere dagli organi della procedura era quello di collocare i dipendenti in cassa integrazione, sospendendo i rapporti di lavoro senza risolverli.
La cassa integrazione per procedura concorsuale svolgeva pertanto svariate funzioni, tutte positive. Quella più evidente è che ai lavoratori consentiva di poter accedere a un reddito (se pur ridotto), sollevandoli parzialmente dalla sofferenza economica dovuta all’insolvenza del datore di lavoro.
Inoltre, avendo riguardo alla prospettiva occupazionale, la cassa integrazione svolgeva una funzione sociale altrettanto importante in quanto, evitando l’immediata espulsione dei lavoratori, consentiva una più agile ed effettiva collocazione sul mercato dell’azienda sottoposta a procedura concorsuale, preservando in tal modo uno dei fattori più importanti di valorizzazione dell’impresa, rappresentato dalla professionalità e dalla capacità tecnica dei suoi dipendenti. In altre parole l’azienda sottoposta a procedura concorsuale poteva trovare più facilmente acquirenti solidi e affidabili dal punto di vista della continuità produttiva, in quanto garantiva che il valore intrinseco, il know-how produttivo, fosse per un certo periodo preservato dalla dispersione degli elementi più qualificanti, gli unici che avrebbero avuto chance di immediata occupazione. Infatti, garantendo la tutela del reddito si evitava la dispersione dei lavoratori e le conseguenze depauperatorie per l’azienda.
Operazioni oculate da parte dei giudici potevano dunque portare – e spesso hanno portato – al salvataggio di un’azienda fallita, magari non per ragioni inevitabili e strutturali ma per un’incapacità dirigenziale, o per fattori transitori, o per un ‘eccesso’ di finanziarizzazione.
Il costo della cassa integrazione, peraltro in gran parte coperto dagli stessi lavoratori e imprenditori con il versamento contributivo, era dunque ampiamente compensato dal fatto di poter mantenere i livelli occupazionali e riavviare l’impresa a beneficio del sistema economico nazionale: l’impresa in crisi accertata aveva così la possibilità di rinascere, nuova come araba fenice.
D’altronde nel caso di vendita di un’azienda da procedura concorsuale non agivano quei limiti rigidi, quanto al trasferimento di tutto il personale, che valgono ancora nel caso di passaggio tra due soggetti ‘liberi’. Nella gestione del trasferimento, infatti, operava quella disposizione dell’art.
2112 cod. civ. che imponeva all’acquirente di assumere alle proprie dipendenze tutti i dipendenti, salvo deroghe concordate con accordo collettivo: il sindacato e gli organi della procedura concorsuale, insieme all’acquirente, erano pertanto chiamati a svolgere un ruolo delicatissimo per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la ripresa dell’attività produttiva: determinare e contrattare il limite occupazionale al di sopra del quale veniva meno l’interesse ad acquistare del nuovo imprenditore. In questa fase si avviavano così trattative sindacali spesso serrate che vedevano contrapposte da una parte le richieste delle organizzazioni sindacali e dall’altra le sempre costanti esigenze del nuovo imprenditore di ridurre i livelli occupazionali.
Ma il presupposto della stessa possibilità di procedere in questo senso, l’alfa di ogni possibile contrattazione, l’inizio di una possibile nuova attività aziendale, era la previsione della cassa integrazione, e quindi la sussistenza dei rapporti di lavoro.
Questo fatto, insieme al principio generale sancito dall’art. 2112 cod. civ. (l’obbligo di assunzione di tutti i lavoratori in caso di trasferimento di azienda, vinto solo da un accordo collettivo), poteva consentire al sindacato di tenere una posizione meno sbilanciata nei confronti del nuovo imprenditore, a salvaguardia dei posti di lavoro. In particolare in quei casi in cui gli organi della procedura hanno manifestato maggiore sensibilità, e non solo nelle realtà più ‘forti’ dal punto di vista sindacale, spesso gli accordi intervenuti per governare il passaggio dei lavoratori hanno saputo introdurre importanti elementi di garanzia: per esempio nel caso di una deroga riguardo al numero dei lavoratori che dovevano essere assunti dal nuovo imprenditore (nel caso in cui non fosse la loro totalità), si stabilivano regole stringenti per garantire, in caso di future assunzione, il diritto di precedenza per i lavoratori che rimanevano alle dipendenze della procedura concorsuale e che nel frattempo potevano continuare a usufruire degli ammortizzatori sociali.
Inoltre questo tipo di accordi hanno spesso vincolato l’imprenditore a mantenere i siti produttivi
esistenti, evitando così o limitando la delocalizzazione e, sopratutto, gli intenti speculativi.
Nonostante infatti la procedura concorsuale faccia pensare a un’azienda decotta, sono stati molti i ‘salvataggi’ di realtà produttive, a riprova del fatto che in molti casi era stata la gestione incapace o speculativa a determinare il crollo industriale, e non le reali condizioni produttive e di mercato.
D’altronde bisogna ricordare alla professoressa Fornero e agli ‘extra-tecnici’ del suo ministero che questo meccanismo di garanzia occupazionale, a dirla con parole spesso da lei usate per giustificare il massacro dei diritti dei lavoratori, è stato richiesto proprio dall’Europa già nel 1990 (non dal Consiglio dei Soviet della Rivoluzione, ma dalle istituzioni europee…). Il mantenimento dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento d’azienda (in crisi o no) è infatti un principio previsto dalle direttive comunitarie. Anzi, proprio recentemente (non più di due anni fa) l’Italia è stata condannata perché il nostro ordinamento prevedeva eccessive ipotesi di possibilità di deroga, tanto che il legislatore è dovuto intervenire per riallinearsi ai princìpi europei, paradossalmente più garantisti dei diritti dei lavoratori.
In spregio a questi importanti e basilari princìpi dell’ordinamento comunitario, i nostri ‘super-tecnici’ hanno invece ritenuto di prevedere, a partire dal 2016, la totale abrogazione della cassa integrazione in caso di procedura concorsuale.
Evviva. Fra tre anni dunque il panorama sarà drasticamente modificato. I lavoratori dipendenti di un’impresa in procedura concorsuale verranno immediatamente licenziati e potranno usufruire, per la tutela del loro reddito, solo della neonata Aspi con esiti, in tema di ripercussioni sociali, assai negativi. Nel contempo l’azienda, svuotata del suo valore più importante (ossia il fattore lavoro), verrà sbucciata come un carciofo e così ridotta non potrà che essere venduta a un minor prezzo e con tempi lunghi, ovvero dell’impresa potranno essere ceduti i singoli beni (i macchinari, i brevetti, i contratti), con gravi conseguenze generali anche per gli altri creditori della procedura, tra cui, per esempio, gli imprenditori fornitori dell’azienda insolvente (che a loro volta si troveranno in crisi di liquidità).
Il sindacato infine si vedrà totalmente estromesso (non sarà più necessario l’accordo sindacale) dalla gestione del trasferimento dell’azienda in quanto non essendoci più dipendenti non troveranno attuazione le norme di origine comunitaria che impongono la consultazione tra le parti sociali.
Infine: ci dicono che questa riforma la chiede l’Europa.
Insomma – così concepito – quello del governo è un provvedimento assurdo, non solo socialmente devastante ma privo di positiva conseguenza per l’economia generale. Un grande sacrifi cio per i lavoratori e un ennesimo sacrificio inutile, che verrà pagato dall’intera collettività (comprensiva anche degli imprenditori), che vedrà definitivamente sparire le realtà imprenditoriali sofferenti, senza alcuna possibilità di ripresa. Non a caso anche la parte industriale più avveduta, per non parlare dei tecnici (quelli veri) che si occupano di procedure concorsuali, hanno inutilmente e con forza sollevato il problema.
I nostri ‘iper-tecnici’, invece, quelli rinchiusi nelle stanzette del ministero, dimostrano di non avere alcuna conoscenza della realtà e soprattutto, nonostante i loro titoli spesso accademici, ignorano come si muove il mondo economico e del lavoro e quali sono gli effetti della crisi.
A tanto giunge il desiderio di comprimere i diritti dei lavoratori e di isolare il sindacato: eppure non era impossibile affrontare la problematica in maniera diversa, aiutando, nel contempo, l’imprenditoria italiana. Per esempio ci si chiede come mai non siano stati pensati provvedimenti che prevedessero meccanismi premiali per l’imprenditore che acquisti un’impresa in crisi, meccanismi di intensità maggiore e direttamente proporzionale al numero dei lavoratori assunti. Tutto ciò senza alcun costo per la collettività in quanto le risorse per gli eventuali incentivi per gli imprenditori potevano essere attinte dal risparmio sul costo degli armonizzatori sociali.
Ipotesi: la collettività risparmiava, l’imprenditore aveva una buona ed esperta manodopera a un costo inferiore in ragione degli incentivi, veniva ridata dignità al lavoratore che poteva proseguire la propria attività lavorativa, migliorando la sua professionalità e, soprattutto, mantenendo una prospettiva occupazionale altrimenti pressoché inesistente.
Il provvedimento che ha determinato l’abrogazione dell’art. 3 della legge n. 223/91 è paragonabile a quello del direttore del circo Barnum che, per risparmiare, non compra la rete di protezione per i trapezisti. E che rischia di trovarsi in poco tempo prima senza artisti e poi senza pubblico.
* Entrambi gli Autori sono avvocati specializzati in diritto del lavoro, consulenti Cgil e Fiom