Yuri Cano
I rapporti di baratto e ricatto tra il prigioniero e l’istituto carcerario, la ‘buona condotta’ come necessità di controllo e ordine
“Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle”.
Voltaire
A fronte di una situazione perenne di emergenza e di totale degrado che coinvolge tutti gli istituti di pena – condizione dichiarata, ripetuta e sulla quale ognuno specula come meglio crede – e, soprattutto, a fronte di un imbarbarimento sociale denunciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo quale forma di tortura, vale la pena chiedersi quanto possa esserci di effettivamente rieducativo in un sistema punitivo basato sulla reclusione; quanto una situazione simile di inciviltà e regresso influisca sul carattere del ristretto quando questi rientrerà in un regime di ‘libertà’, dal momento che, piaccia o meno, il fine pena non è un miraggio del detenuto ma un dato di fatto che si trasforma in fenomeno sociale. Insomma, davanti a una realtà che è oggettivamente simile a un campo di battaglia in terra di nessuno, è inevitabile domandarsi quale sia la vera natura della cosiddetta funzione riabilitativa. Quella struttura rieducativa nella quale nessuno crede, a partire dagli operatori e dagli assistenti sociali che ne fanno parte. E diventa altresì obbligatorio chiedersi se i ruoli della punizione e del castigo abbiano un valore sociale, o non solo vendicativo, e quindi se il carcere serva concretamente a qualcosa, oppure assolutamente a nulla.
Sembra sia stato Elam Lind, fondatore dell’istituto di pena di Sing Sing, e già direttore del penitenziario di Auburn durante la prima metà dell’Ottocento, a promettere a coloro i quali avessero mantenuto una ‘buona condotta’, quindi un comportamento di partecipazione all’ordine e alla disciplina, uno sconto di pena. Individuando nell’ordine e nella disciplina la capacità del recluso di adattarsi alle esigenze dell’istituto.
Se è vero che il precursore Elam Lind – che verrà processato nel 1829 per gli abusi compiuti nel periodo in cui era direttore penitenziario – ha segnato un punto importante nel decorso a venire dell’espiazione, aprendo le porte al sistema di commutazione della pena, è altrettanto vero che il contesto di ‘ordine’ riferito a quel periodo includeva ancora il castigo corporale e il lavoro forzato, e che il numero dei forzati era di gran lunga superiore a quello dei sorveglianti; con tale dettame venivano quindi ben rimarcate le ancestrali necessità di ordine e di controllo, laddove l’arbitrio della punizione non era più in grado di soddisfare i requisiti minimi richiesti. Ed è proprio in questa urgenza di governo che viene sintetizzata e intesa la radice futura della buona condotta, o meglio di quel vincolo posto nel mezzo tra adattamento e disprezzo, tra rifiuto e assenso, da cui deriva un modello di adeguamento, o di sopportazione dovuta, che il recluso adotta nei confronti della potestà dominante.
La ‘completezza del pratico’, si potrebbe definire, una situazione dove le condizioni e i presupposti modellano il concetto e non il contrario.
La funzione ‘correttiva’ della sovrana autorità nasce dunque, per poi continuare a vivere, in determinati e circoscritti contesti, e con motivazioni che poco hanno da spartire con la nobile causa della sicurezza sociale; operando per di più sotto forma di baratto e di ricatto. In un contesto del tutto limitato, il recluso negozia una parte di sé per comprare un bene – la sua sentenza di condanna, non più definitiva ma divenuta oggetto di scambio – e, soprattutto, è sottoposto al giudizio arbitrario dei custodi del suo tempo.
Nel luglio 1975 viene approvata in Italia la legge 354, che orienta le modalità dell’esecuzione della pena in funzione di premi e riconoscimenti nei confronti del detenuto, qualora venga certificato un comportamento di partecipazione all’opera di rieducazione. Ed ecco che il percorso iniziato nel XVIII secolo – periodo nel quale nascono i primi luminari della dinamica punitiva, quei riformatori che tendono a individuare prima l’uomo e poi il reo, e che chiedono la metamorfosi giuridica da vendetta a castigo – trova sbocco nell’intervento legislativo.
Eppure, nonostante tutto, la conversione sperata e sospirata, ossia la trasformazione della reclusione da luogo di punizione a momento di rieducazione, non si verifica: il carcere continua indefesso a incamerare quel senso nauseante di inutilità che si diffonde tra gli addetti ai lavori prima e nella società poi. Nel luogo comune, infatti, sempre riconosciuto e più che mai consolidato, il carcere non rieduca proprio nessuno. Forgia anzi il criminale del domani. Chi entra in punizione per circostanze non eccessivamente allarmanti, tende a uscire con tutte le carte in regola per delinquere professionalmente e con cognizione di causa.
Per le amicizie maturate all’interno dell’istituto, per le difficoltà economiche, ma soprattutto per aver compiuto quella particolare metamorfosi che rende l’uomo meno umano e più rabbioso. A conti fatti, possiamo dire che per ogni nuovo entrato in carcere avremo un potenziale ‘delinquente abituale’, nell’attitudine definita dal codice penale. Se il carcere è devastante, sia per chi lo subisce sia per la società, che si trova a dovere gestire un effetto boomerang incessante e demolente, occorre provare a capire perché tale pratica sia rimasta immutata nel corso della Storia. Diventa altresì perentorio addentrarsi nel lato oscuro della punizione, quando questo genera la metamorfosi idrofoba che condanna definitivamente l’essere umano alla condizione di eterno reietto, rendendo così la società più fragile e meno protetta – alla faccia della conclamata ‘sicurezza’.
La certezza della pena, per esempio.
Mai, nella storia giudiziaria, un inasprimento della punizione ha coinciso con l’ammorbidimento del crimine; a regole esasperate la risposta è sempre stata feroce nella componente delittuosa. L’addolcirsi della punizione, al contrario, ha sempre combinato in sé più fattori sociali, tanto da coincidere con una notevole diminuzione dell’efferatezza nei delitti. Al punto che l’inasprimento delle regole trova tra i suoi detrattori principali non tanto i riformisti di sorta, ma gli esattori del castigo incarnati dagli organi extragiuridici di merito: i controllori della punizione e i custodi del corpo del punito. L’assetto giuridico delle pene alternative, e soprattutto quello previsto dalla buona condotta, mantengono infatti salda un’àncora di salvezza tra il personale di sorveglianza e i detenuti, laddove altrimenti la violenza sarebbe la sola risposta al sovraffollamento e alla conseguente frustrazione.
Perché dunque una riflessione sul concetto stesso di reclusione non assume valore rilevante nel campo speciale della punizione e del castigo? Si dichiara forfait, ammettendo l’inutilità sociale della struttura della reclusione, per mantenere integre solo le argomentazioni della vendetta nei confronti del malvagio di turno. Non può a questo punto sorprendere la mancanza di personale per un sistema riconosciuto come inutile dal punto di vista sociale, laddove l’attività di recupero psico/sociale richiederebbe una forte esperienza e una notevole preparazione.
E non è nemmeno casuale la mancanza di infrastrutture, laddove non vi sia un profitto su cui speculare, o meglio laddove il corpo del punito non sia immediatamente assimilabile a una dinamica di bene mercificabile. È infatti proprio nella sola ottica di sfruttamento di forza lavoro gratuita che spesso si sono inquadrate le dinamiche di reinserimento lavorativo, e se il lavoro forzato non è certo da rimpiangere, resta il fatto che per il detenuto è oggi una chimera riuscire a lavorare. In più, la sua forza contrattuale è chiaramente inesistente, mentre gli aspetti vantaggiosi degli sgravi fiscali rappresentano la componente positiva sconfessata delle magnanime possibilità offerte ai detenuti dalle aziende. Un aspetto del reinserimento sociale che altro non è se non lo specchio del modello economico di riferimento.
Se poi manteniamo vivo il ragionamento nel solo ambiente in cui le streghe non hanno mai smesso di bruciare, ecco che è proprio nello sviluppo della dinamica di correzione che si inizia a percepire la presenza di un dominio fine a se stesso, totalmente incapace di congegnare una qualsivoglia risposta sociale. Un ragionamento che ci consegna a ritroso modalità e tempi, dal momento che a ridosso delle problematiche di reintegro si delinea un castigo inteso come prassi strumentale nel corso dei secoli. E in questa prassi le evoluzioni si riflettono, esigenza dopo esigenza, nel contesto sociale e storico di appartenenza.
L’ordine e la disciplina di Sing Sing, nel lontano 1817, miravano a punire il disordine introdotto dal crimine; nell’arco di duecento anni, la risposta al disordine si è rinnovata di continuo, non solo nel castigo ma anche nel campo tecnico giuridico. Oggi, il ripristino dell’ordine nel crimine non può più considerare il corpo del punito come il solo destinatario della punizione: l’autorità sposta sempre più l’attenzione verso le passioni, si raffina nel valutare i comportamenti, prova a colpire attitudini e rivalità.
Una pratica visibile anche nelle dinamiche inquisitorie attuali, dove si individua in forza maggiore lo spirito del delitto, e si cerca di colpire l’intenzione quale essenza e anima del criminale. Il fattore della natura intrinseca del reo, menzionato spesso nelle ordinanze di natura giuridica odierne, con motivazioni che rasentano un paradosso esistenziale e psicologico insieme, riducono l’uomo che si trova dentro al corpo del punito a un banale prestampato, a un foglio su cui ogni argomentazione è speculativa alla giustificazione di una concessione o di un diniego della commutazione della pena. Dal progressivo percorso della disciplina scaturisce il bisogno di dissezione contenuto nelle pratiche punitive. Un percorso intimo, che doveva coinvolgere l’anima del condannato mediante un rigore morale, prima, e che lo deve valutare attraverso un cammino psicologico, oggi. Una revisione della colpa, trasformata da quaestio ad artificio rieducativo, e un pianeta attorno al quale si muovono inevitabilmente più satelliti.
In questa specializzazione continua, infatti, che modifica i contorni ma non la radice, la vita del punito viene inglobata in un rapporto compreso tra le esigenze giuridiche e quelle prettamente restrittive, e l’elemento psicologico, intimo, è messo in scena quale simbolo di utilità e conquista, laddove non è più proficuo il bruciare.
Occorre osservare come tale dottrina si consolidi durante un lungo periodo, ma nasca dalla spinta alle riforme del diritto criminale avvenuta tra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo, periodo in cui l’egemonia sovrana del monarca era gradita sempre meno dal sistema giurisdizionale, e in cui il giurista reclamava più autonomia nella gestione del castigo; rivendicando poi, nella successiva fase di autodeterminazione del potere giudiziario, una sorta di competenza specifica nel curare i mali sociali, una maggiore autonomia nel perseguire, una maggiore autorità nel reprimere. Da sempre, d’altra parte, il gioco dei poteri contrapposti rappresenta un conflitto interno allo Stato, scatenato mai a favore di una maggiore democrazia ma per una ristrutturazione nelle relazioni di potere e nella gestione dei privilegi.
Questo nuovo indirizzo del diritto penale non nasce quindi quale fattore esterno all’organo preposto, bensì germoglia come nuova strategia per il riassetto di un sistema già conflittuale. Certamente i filosofi dell’illuminismo, a partire da Voltaire, e i nemici dichiarati del dispotismo, spingono per un’evoluzione umanitaria, ma la riforma della giustizia viene intesa e sviluppata per rendere più efficace il potere di punire, non per dare un equilibrio costruttivo in ambito comunitario e sociale. Gli uomini di legge, siano questi magistrati o meno, iniziano a proclamarsi indispensabili in una struttura sociale malata che non può più prescindere dalle loro specializzazioni; rivendicano un potere di giudicare sul quale non deve più pesare l’esercizio del sovrano, un potere affrancato da vincoli politici e che vuole e deve specializzarsi nella sfera della punizione, concepita come economia e cura sociale.
I magistrati, d’altra parte, sono da sempre i partigiani di un maggior rigore, lo richiedevano e lo richiedono incarnando la parte dei risolutori. Davanti alla miseria e alla corruzione dei costumi, diventano i nostri soli paladini. Si indirizzavano al re, allora, durante le assemblee, e comunicano attraverso i mass-media, oggi.
Il percorso storico del perfezionamento del castigo permette di comprendere perché il carcere sia fallimentare, quando parliamo di ricostruzione collettiva e individuale. Nel XVIII secolo non nasce una riforma sociale, ma si afferma con determinazione una nuova egemonia che esige un potere maggiore. Ci troviamo dunque davanti alla Storia rappresentata da un sistema che non può permettersi il lusso di guardare dentro l’abisso che ha generato, perché il rischio di specchiarsi nei mostri che dice di combattere sarebbe devastante; ed ecco come il dominare diventa strumento di ordine, mentre il punire si materializza nell’ambiguità di chi deve marcare un confine invalicabile tra malversazione e disagio. Basti pensare a quella sorta di microcriminalità rappresentata dall’illegalismo popolare, che riassume in sé quasi una forma di sopravvivenza; un tipo di illegalismo che nei secoli scorsi e ancora oggi viene accettato dalla popolazione quasi come una forma di ribellione nei confronti di un potere considerato alieno. E se è vero che questa forma di esistenza degenera spesso in una voragine colma di iniquità, alimentando di conseguenza una forma di violenza gratuita e del tutto sconsiderata, è altrettanto vero che tale degrado sociale non nasce per caso: esso era frutto della costante prevaricazione perpetrata dall’aristocrazia sui contadini di ieri, ed è figlio della vessazione invisibile che domina le condizioni sociali di oggi.
La macchina del punire si mette quindi in moto per castigare atteggiamenti e comportamenti delittuosi che vivono sospesi tra glorificazione e biasimo. Un paradosso, se si inquadra la questione da un punto di vista sociale e costruttivo – ossia se si cerca di individuare una soluzione più adeguata attraverso la disamina della causa – ma non certamente se si inquadra il problema dall’ottica opposta, quella utile al potere, secondo la quale la sola cura possibile sta nel continuo affermarsi del predominio riconosciuto. E laddove l’imposizione non sortisce l’effetto desiderato, ecco comparire la squisita tecnologia del punire. Con nessi e connessi, privazioni e compromessi, nell’arcaico e nel moderno, con speculazione di causa e poca cognizione.
La vera questione quindi non è mai stata il tentativo di rieducare, bensì la mera necessità di controllo e ordine. L’esigenza di ricostruzione sociale è subordinata a quella della disciplina, e in tale panorama ogni forma di gestione deve essere inevitabilmente distribuita su più coordinate. Tuttavia, non si è passati semplicemente dalla brutalità del castigo corporale al tentativo più raffinato di conquistare l’anima dell’uomo – quindi non si è solo trasferita la competenza del potere in nome di una nuova strategia del redimere, da cui l’addolcirsi delle pene – ma si è inserita la stessa esigenza che ha creato i capi reparto nei posti di lavoro – i controllori dei controllati – e i kapò nei campi di sterminio – i dominatori dei dominati. Si è dato vita a una forma arbitraria di potere in grado di riassumere in sé componenti distinte e in contrasto tra loro; a un’egemonia che vive in bilico tra caos e autodeterminazione, ma che possiede anche la capacità di gestire l’alienazione in maniera direttamente proporzionale al malessere che la genera.
Probabilmente è stato e continua a essere un tentativo per regolare i meccanismi di potere, ma quel che è certo è che si è rivelato un enorme perfezionamento di tali meccanismi. Un dispositivo che consiste nel prendere in carico l’esistenza degli individui, metterla sotto sorveglianza nella loro quotidianità per verificarne la condotta, e vagliare quei gesti senza apparente importanza per favorire la creazione di una corrente uniforme tra una molteplicità di persone e l’esigenza della struttura. Tanto per le necessità detentive quanto per quelle produttive.
“Ad Auburn esiste una disposizione che facilita in modo particolare la scoperta di tutte le infrazioni alla disciplina. Ognuno dei luoghi dove i detenuti lavorano è sormontato da una galleria dalla quale si può vederli senza essere visti da loro. Noi abbiamo spesso, approfittando di questa galleria, spiato la condotta dei prigionieri, e non li abbiamo trovati in difetto una sola volta. […] I detenuti di Sing Sing sono occupati a estrarre pietre dalle cave situate all’esterno delle mura del penitenziario; dal che deriva che 900 detenuti, sorvegliati da 30 guardie soltanto, lavorano in libertà in mezzo all’aperta campagna, senza che alcuna catena vincoli i loro piedi o le loro mani. È chiaro che la vita dei guardiani sarebbe nelle mani dei detenuti se a questi bastasse la forza fisica, ma essi mancano della forza morale” (1).
La specializzazione dell’arbitrato nello sviluppo della disciplina: così Alexis de Tocqueville sintetizza i suoi elogi nei confronti del sistema penitenziario americano. Un sistema considerato capace di imporre le proprie regole non solo attraverso il castigo del corpo, bensì indirizzando le attenzioni verso l’anima, ossia verso l’oggetto da addomesticare per ammansirne la forza morale. Il tema centrale non si discosta mai dalla sua componente sperimentale, e quest’ultima non nasce nella punizione e nemmeno dalla tecnica del castigo, ma compendia piuttosto un’esigenza che è figlia diretta di un precetto costitutivo: possa dipendere dalla forza pura – castigo corporale – o dal condizionamento psicologico e ambientale – annullamento della forza di volontà – si deve disporre dell’uomo quale elemento subordinato a un determinato ordine sociale. “Bisogna aggiungere che un certo numero di contravvenzioni resta sempre sconosciuto. Ma la questione non è sapere se ci sono delle infrazioni, ma se queste infrazioni sono tali da distruggere l’ordine e la riforma dei detenuti. Questo è il punto da esaminare” (2).
Nell’economia della disciplina, le punizione corporali per chi infrange le regole del silenzio diventano inutili, secondo Livingston, se un diverso approccio può consentire di raggiungere ugualmente il fine preposto. Controllo severo sulle abitudini, quindi, lavoro, e rigoroso isolamento. Mentre l’agognata meta a cui ambire, contesa e discussa da giuristi e riformatori, è per tutti, sempre e comunque, la medesima: assicurare il buon esito della supremazia attraverso il controllo, prima spietato e poi sempre più raffinato, della forza di volontà. Proprio nell’esasperazione della supremazia, ritenuta da sempre la strada maestra per il buon governo del popolo, si evidenzia un profondo decadimento civile e culturale, che si ritrova altresì in quel preoccupante degrado che definisce i rapporti, sempre più controversi, tra individuo e organismi di potere; tanto che si potrebbe spiegare, già in questi termini, il totale fallimento di ogni tentativo di riforma in ambito carcerario.
Il rieducare dovrebbe riconoscersi in ben altro significato e, soprattutto, dovrebbe realizzarsi mediante un modello di vita che sia esempio concreto di civiltà, non certamente attraverso l’effetto arbitrario e dannoso creato dalla padronanza e dal controllo, giochi di forza nel dominio del quotidiano.
Ma non solo. Questa pratica di subordinazione riprodotta ovunque, ha creato un conflitto sempre più evidente tra la libertà individuale e il bene sociale: le intercettazioni a scopo ricognitivo, così come le immagini rubate alla quotidianità per una fantomatica sicurezza sul posto di lavoro, o per una paventata protezione della cosa pubblica, sono l’esempio pratico di come la sempre più sofisticata tecnica del controllo serva a delineare le compagini sociali, marcando anche le frontiere del domani.
Un esempio pratico è fornito dal posto di lavoro, dove se già di per sé esiste una disamina caratteriale, è proprio l’utilizzo frequente delle microcamere, ormai disseminate ovunque e spesso all’insaputa del personale, che ci consegna agli studi comportamentali effettuati dalla galleria del carcere di Auburn, quella galleria tanto utilizzata da Alexis de Tocqueville durante i suoi studi sulle infrazioni alla disciplina. Ed ecco come una gestualità apparentemente inutile riesca in realtà a raffigurare un segno manifesto di adeguamento o di disagio, ed ecco come, anche un innocuo atteggiamento, possa essere interpretato quale indice di contrasto o di netta adesione del lavoratore alla politica aziendale; ma, soprattutto, ecco come la buona condotta diventi rilevante in ogni ambito, eterna merce di scambio tra controllato e controllore.
Ed eccoci arrivati al micropotere, o meglio, ecco che si entra appieno nella microfisica del potere, dove il rapporto tra dominatori e dominati è caratterizzato da uno scambio continuo e reciproco. Basti pensare alla gerarchia che compone l’organigramma di qualsiasi società: avremo un controllore, che è sottoposto a disamina dall’appartenente al gradino superiore, e via di seguito fino al vertice.
Di natura ancor più rigida è qualsiasi struttura con ossatura militare, politica o religiosa, dove i giochi che abbracciano le componenti macrofisiche del potere sono chiaramente più evidenti e dirette; detta in altre parole, qui non domina tanto la buona condotta del proselito, ma risulta fondamentale la sua capacità di concedersi e di coltivare le alleanze giuste nel momento giusto. Ma bisogna pensare anche alla famiglia quale binario di transito degli schemi sociali, contesto nel quale l’individuo dominato sul posto di lavoro può trasformarsi in dominatore, riproducendosi così nell’ampliamento di un automatismo dapprima indotto e poi convalidato. Perché il potere alla fine si rivela nella nostra cultura come elemento predominante.
Siamo quindi tutti potenziali dominatori, e tutti a nostra volta siamo dominati, ma quando questa realtà raggiunge le mura del carcere, ecco come tutto appare più evidente e più brutale. Negli istituti di pena questa estensione di una politica del sociale non è supportata dalle apparenze di alcun rito: le maschere cadono e l’inciviltà esce allo scoperto. La metamorfosi del dominato, al quale viene concesso il privilegio illusorio di trasformarsi in dominatore, è la prassi più antica della prevaricazione tra essere umani: poteva quindi non annoverarsi anche tra le mura carcerarie? Per cui assicurarsi una fantomatica alleanza col ristretto equivale in parte alla conquista di un feudo, ma non solo; è proprio il sottobosco detentivo il luogo in cui la complicità che può generarsi tra agenti di custodia e detenuti è determinante per la salvaguardia del territorio; il potere all’interno del feudo può essere quindi distribuito a seconda dei ruoli e dei rapporti di forza.
Si entra così in una situazione del tutto particolare, dove i vantaggi vanno di pari passo con gli effetti collaterali; e se è doveroso sottolineare che il personale addetto alla sorveglianza all’interno degli istituti deve a volte vestire i panni del buon ascoltatore e recitare una parte non di sua competenza per ovviare alle esigenze drammatiche che riguardano la vita dei condannati, è altrettanto legittimo porre l’accento sul malcontento generale che alberga tra gli addetti ai lavori e sulla frustrazione da questo derivante. Orari estenuanti, sproporzione costante tra effettivi e numero di reclusi, sovraffollamento e situazioni limite, trasformano la vita del controllore del tutto simile a quella del controllato.
Quasi a confermare un divario insormontabile tra potere centrale, rappresentato da Stato e magistratura, e i suoi diretti subordinati, agenti e organi preposti alla gestione della punizione. Perdipiù un apparato, quest’ultimo, di tipo militare, che non sempre risponde a quei requisiti richiesti dall’elemento legislativo, sempre che l’elemento legislativo possa essere inquadrato in un’ottica sociale. In cruda sintesi, potremmo tranquillamente trovare situazioni dove il contesto di buona condotta così come il fattore di partecipazione all’opera di rieducazione – componenti che determinano le modalità d’esecuzione della pena e la sua effettiva durata – si trasformano in un ulteriore scambio di colpi tra l’organo di controllo e il detenuto ribelle, dal momento che quello che è realmente in gioco non è il percorso penale del condannato bensì la gestione del potere all’interno della struttura detentiva.
A tutto ciò si aggiungono anche i regimi di sorveglianza particolare, concessioni previste dal legislatore e consegnate nelle mani dei controllori, dove la penitenza può essere maggiore o minore, a seconda del comportamento del recluso.
Il punto centrale della questione evidenziato da questa simbiosi biologica dei meccanismi ancestrali del potere, fino ad arrivare alle ramificazioni capillari della sua struttura, mostra che il quis custodiet ipsos custodes? è argomento più che mai vivo e attuale. Ed è stata proprio tale tematica a riaffacciarsi ultimamente, con inaudita prepotenza, in relazione ai vari casi di morti sospette all’interno delle ‘case di correzione’, in Italia e non solo. Perché chiaramente dove il sistema non si identifica più con il vero oggetto della questione, sia per comodità che per scelta pratica, l’effettivo custode nell’esecuzione della pena non è più un giudice di un ufficio di sorveglianza sempre convalescente, stracarico di pratiche; egli limita felicemente il suo compito a un ruolo passivo, e può tranquillamente recitare la parte del Ponzio Pilato senza mai entrare veramente nel merito della questione; approva un programma rituale stilato dal carcere, e applica la liberazione anticipata basandosi esclusivamente sul rapporto del personale di sorveglianza presente all’interno della struttura, quasi dovesse convincersi di quanto l’operato della magistratura e la realtà carceraria possano appartenere a due realtà e a due entità distinte, non collegabili tra loro. Come se le condizioni della seconda non fossero direttamente connesse alle azioni della prima.
In un tale campo di azione così configurato, continueremo ad avere un barlume di convivenza civile laddove l’empatia e la coscienza godano di adeguata rappresentanza, sia tra i puniti che nei settori a essi collegati, e avremo crudeltà e disperazione laddove il rigetto e l’umiliazione prendano il sopravvento. Il vero potere ama nascondersi, narrava Shakespeare in Misura per Misura; adora rendere i propri feudi dei labirinti inaccessibili e inviolabili, delegando le proprie funzioni per sopravvivere, ed evitando così il contatto immediato con le proprie responsabilità.
Laddove si veda esautorato qualsiasi concetto rieducativo, si aggiunge poi l’elemento preventivo, per cui la miscela che si ottiene è composta da una retorica legale e dalle necessità che si combinano tra loro nelle fasi di accertamento della colpa. Non si possono assolutamente separare le funzioni della magistratura dalle realtà detentive, nonostante molte sedi giuridiche si barrichino dietro questo paravento.
Le statistiche odierne, tra l’altro, confermano che la metà della popolazione detenuta è in attesa di giudizio, per cui in stato di carcerazione preventiva, e, a fronte di una disposizione perimetrale all’interno delle celle che si aggira intorno a 3 metri quadrati per recluso, bisogna ricordare che la superficie a disposizione del detenuto è stabilita, per non cadere in forma di tortura, in circa 7 metri quadrati per persona. Per cui ogni ristretto potrebbe tranquillamente chiedere un risarcimento simbolico allo Stato, passando per la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Indennizzo già concesso in più casi, sia in Francia che in Italia. Nelle contraddizioni del sistema si evidenzia il conflitto storico e sociale mai risolto. Quel conflitto che riassume tre componenti dinamiche interattive: l’ordine (necessità primaria del potere), il disagio (processo di reazione naturale del patire, attivo o passivo, psicologico e fisico, che sfocia nel crimine) e la punizione (esercizio di forza e di monito).
“È meglio correre il rischio di salvare un colpevole piuttosto che condannare un innocente” diceva Voltaire, ma la realtà è che, indipendentemente dall’innocenza o dalla colpevolezza del castigato (molte continuano a essere le persone ingiustamente rinchiuse), e a prescindere dal livello di gravità del presunto reato (sconvolgente come chi trovi la morte in regime detentivo appartenga allo strato più denso di emarginazione e di disagio, e spesso abbia solo commesso banali reati contro il patrimonio), ciò che si tocca con mano è che l’assetto di colpa e castigo continua a muoversi secondo gli stessi parametri nei quali ha avuto origine: un apparato di dominio che decapita intenzionalmente qualsiasi conflitto in ambito storico e sociale. Ed ecco che, storicamente, il castigare discende da quel diritto di spada, da quel potere assoluto di vita e di morte di cui si parla nel diritto romano sotto il nome di merum imperium, diritto in virtù del quale il principe fa eseguire la sua legge, ordinando la punizione del criminale.
“Troppo potere da parte di un’accusa, cui sono dati, quasi senza limite, mezzi per perseguire, mentre l’accusato è disarmato di fronte a essa, il che induce i giudici a essere talvolta troppo severi, talaltra per reazione, troppo indulgenti; troppo potere ai giudici che possono accontentarsi di prove futili, quando siano [legali] e che dispongono di una libertà piuttosto vasta nella scelta della pena […]. La paralisi della giustizia è meno legata a un indebolimento che non a una mal regolata distribuzione del potere, alla sua concentrazione in un certo numero di punti, e ai conflitti, alle discontinuità che ne derivano”. Così Michel Foucault descriveva, in ambito prettamente storico, il panorama della giustizia di fine Settecento, e l’impressione è che tale descrizione sia più vicina alla cronaca di oggi che alla storia di ieri.
(1) Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France (1833), Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont
(2) Dalla Lettera del 1828 di Livingston, futuro segretario di Stato americano, a Roberts Vaux, giurista della Pennsylvania