Il regime in 41-bis: abusi, costituzionalità e inutilità nella lotta alla mafia
QUI la prima parte dell’inchiesta
Il 23 maggio 1992 circa 500 chili di tritolo posti in una galleria scavata sotto l’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci esplodono al passaggio della vettura su cui viaggiano il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.
L’attentato, passato alla storia come ‘la strage di Capaci’, segna una svolta nella legislazione penitenziaria destinata a durare fino ai nostri giorni: nella notte centinaia di detenuti per reati di mafia vengono trasferiti alle carceri speciali di Pianosa e dell’Asinara, e l’8 giugno viene emanato il cosiddetto decreto Martelli-Scotti (rispettivamente ministro della Giustizia e degli Interni) (1), che aggiunge un secondo comma all’articolo 41-bis della legge 663/1986 (2).
l secondo comma, rimasto immutato fino al 2002, recitava: “Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell’Interno, il ministro di Grazia e Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell’articolo 4-bis, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”. I delitti di cui all’art. 4-bis, comma 1 della legge 354/1975 (articolo introdotto un anno prima, dal D.L. 152/91), erano nella formulazione originale quelli commessi per finalità di terrorismo o di eversione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’associazione di tipo mafioso e il favoreggiamento alla mafia (3).
Nonostante il contenuto dell’art. 4-bis sia stato riscritto più volte nel corso degli anni, esso rappresenta tuttora la norma simbolo che ha dato vita allo stravolgimento dei princìpi che avevano ispirato la riforma penitenziaria del 1986. Secondo molti il legislatore aveva scelto consapevolmente di utilizzare strumentalmente la natura di alcuni reati per escludere definitivamente certe categorie di detenuti dalla fruizione dei benefici, abbandonando così nei loro confronti l’idea del trattamento individualizzato e della rieducazione, in deroga al principio costituzionale di eguaglianza di tutti i condannati nella fase dell’esecuzione della pena. In altri termini il regime detentivo cui sono sottoposti alcuni detenuti particolari, anche durante il periodo della custodia cautelare (non dimentichiamo che il regime speciale viene tuttora applicato anche a soggetti in carcerazione preventiva, e quindi non ancora condannati per i delitti di cui sono accusati), non dipende dall’effettiva pericolosità all’interno delle mura carcerarie, ma dal tipo di imputazione tout court.
Il carcere duro ex art. 41-bis comma 2 si caratterizzava (e si caratterizza) dunque come una punizione extra decisa politicamente (a comminarlo non è un magistrato, ma il ministro della Giustizia), con lo scopo esplicito di convincere i detenuti a collaborare alla lotta alla criminalità organizzata o almeno di impedire loro di mantenere i contatti all’esterno anche quando questi contatti non siano stati accertati. Data la natura del reato, la presenza di legami pericolosi dentro e fuori dal carcere viene infatti considerata scontata, e tocca al condannato (o al presunto colpevole), secondo la formula probatoria prevista per i reati associativi, l’onere di provare di non essere (o non essere più) in contatto con la criminalità organizzata: una prova diabolica, cioè di impossibile dimostrazione, secondo molti giuristi, data la diffi coltà di provare un fatto storico non avvenuto. Lo scopo implicito del decreto è quello invece di tranquillizzare l’opinione pubblica sconvolta dall’escalation della violenza mafiosa (il 19 luglio dello stesso anno verrà assassinato in via d’Amelio anche il collega di Falcone Paolo Borsellino con cinque uomini della sua scorta), ribadendo la supremazia dello Stato con politiche marcatamente repressive.
Le conseguenze del decreto non avrebbero tardato a farsi sentire: nella notte fra il 9 e il 10 giugno una maxiretata condotta da Milano a Palermo, passando per le zone calde della Puglia, del Lazio, della Calabria e della Campania, riempì le caserme di mezza Italia. Più di 200 pregiudicati, la maggior parte sospettati di far parte di organizzazioni mafiose, vennero fermati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Guardasigilli dichiarò che lo Stato si era ispirato nella formulazione del decreto a Rosaria Schifani, la vedova di uno dei tre poliziotti trucidati insieme a Falcone, la quale, rivolgendosi pubblicamente ai responsabili della strage, aveva dichiarato: «Io vi perdono, ma voi vi dovete inginocchiare». Secondo il ministro Martelli la filosofia del nuovo 41-bis era riassumibile nell’assunto: massime agevolazioni per chi si pente e decide di collaborare con la giustizia, e carcere sempre più duro per chi invece decide di sottostare alla legge dell’omertà mafiosa.
L’art. 41-bis comma 2 ripropone in molte sue parti il contenuto dell’art. 90 o.p., abrogato con la legge Gozzini nel 1986 a causa delle distorsioni applicative alle quali aveva dato luogo e dei molti aspetti di dubbia costituzionalità che il suo utilizzo aveva portato in evidenza. La scelta di utilizzare nuovamente la formula della “sospensione delle normali regole penitenziarie” non era stata casuale: se durante i cosiddetti anni di piombo, infatti, l’art. 90 aveva dispiegato la sua efficacia soprattutto nei confronti della criminalità terroristico-eversiva, con il nuovo art. 41-bis comma 2 si intendeva colpire la compagine mafiosa agendo specificamente sui soggetti che, usufruendo dei diritti inerenti al normale regime penitenziario, si riteneva mantenessero i contatti con le associazioni criminali, utilizzando lo stesso strumento che nel passato aveva dimostrato una notevole funzionalità nel controllo dei detenuti.
Si noti che, mentre l’art. 41-bis comma 1 prevedeva la sospensione delle regole trattamentali nei casi in cui fosse necessario fronteggiare situazioni generiche di turbamento all’interno delle carceri (la ratio sottostante era quella di porre rimedio a stati transitori di crisi di origine ambientale), il comma 2 era di natura del tutto diversa, in primo luogo perché mirava a fronteggiare situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica esterni all’istituto; e in secondo luogo perché si indirizzava a singoli individui senza nessuna correlazione con il luogo di detenzione, a differenza del comma 1 che estendeva la sua efficacia a tutto l’istituto penitenziario o a intere sezioni di esso. Da allora non si parlerà più, dunque, di ‘carceri speciali’, bensì di ‘detenuti speciali’.
Inizialmente era previsto che l’articolo 41-bis comma 2 dovesse cessare la sua efficacia trascorsi tre anni dall’entrata in vigore del decreto; alla scadenza, tuttavia, i vari governi hanno provveduto, con una serie di proroghe, a mantenere in vita il contenuto della misura sospensiva lasciandone inalterato il carattere temporaneo, fino a che, nel dicembre 2002 (governo Berlusconi II, ministro della Giustizia Roberto Castelli, ministro degli Interni Giuseppe Pisanu), l’art. 41-bis comma 2 è stato definitivamente inserito nell’ordinamento penitenziario. La legge 23 dicembre 2002 n. 279 ha modificato sia il testo dell’art. 4-bis che, in maniera più approfondita, quello dell’art. 41-bis comma 2.
In relazione a quest’ultimo, in particolare, le innovazioni hanno riguardato principalmente la disciplina dei presupposti sostanziali, i contenuti delle restrizioni nonché la procedura di controllo, ma il congegno normativo è rimasto qualitativamente lo stesso: accanto a un’espiazione rigida accompagnata dal provvedimento ministeriale che ne inasprisce l’afflittività, il legislatore ha voluto affiancare la prospettiva di un ritorno a un regime di carcerazione ordinaria condizionato alla collaborazione con la giustizia, oppure alla prova – variamente calibrata – del venir meno dei rapporti fra il detenuto e la criminalità organizzata. La legge 15 luglio 2009, n. 94, tuttora in vigore, ha modificato invece i limiti temporali: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.
Nella sua formulazione attuale, l’art. 41-bis, comma 2 recita: “Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del ministro dell’Interno, il ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”
In particolare, i detenuti sottoposti al regime di 41-bis devono essere ristretti all’interno di istituti esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, oppure all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto, e la loro custodia è affidata a un reparto specializzato della polizia penitenziaria, il Gom (Gruppo operativo mobile).
Nato nel 1997 (governo Prodi, Guardasigilli Giovanni Maria Flick, ministro degli Interni Giorgio Napolitano), il Gom è stato normato prima con il Decreto ministeriale del 14 febbraio del 1999 (governo D’Alema, Guardasigilli Oliviero Diliberto, ministro degli Interni Rosa Russo Jervolino), e successivamente, per quanto riguarda le sue funzioni, con il Decreto ministeriale del 4 giugno 2007 (governo Prodi II, alla Giustizia Clemente Mastella e agli Interni Giuliano Amato). Il Gom ha sede a Roma e dispone di dodici reparti operativi all’interno degli istituti carcerari, in cui gli agenti ruotano con cadenza quadrimestrale. Oltre alla custodia dei detenuti soggetti al 41-bis, il gruppo gestisce i collaboratori di giustizia giudicati maggiormente esposti al rischio, i trasferimenti e i piantonamenti dei detenuti ad altissimo indice di pericolosità, e può essere chiamato a intervenire in ogni altro caso in cui vi sia esigenza di fronteggiare gravi situazioni gestionali (4). Al Gom, inoltre, spetta il compito di garantire la sicurezza nello svolgimento dei processi alla criminalità organizzata, in particolare per quanto concerne il servizio di multivideocomunicazione (cioè i processi in videoconferenza), nell’ambito dello svolgimento di procedimenti penali a distanza.
Il regime di 41-bis, comma 2 prevede l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna che, nelle intenzioni dichiarate dal legislatore, riguardano principalmente la necessità di prevenire contatti di qualunque genere con l’organizzazione criminale di appartenenza o con le cosche alleate.
I colloqui con i familiari sono limitati a un massimo di uno al mese in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e vengono sempre videoregistrati. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto o, per quanto riguarda i soggetti in custodia cautelare, dall’autorità giudiziaria competente. Solo per i detenuti che non ricevono visite (caso non raro dato che vengono per legge incarcerati in penitenziari difficilmente raggiungibili, e comunque lontani dalla regione di appartenenza), è ammesso un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, sottoposto a registrazione, e in ogni caso le telefonate non possono essere autorizzate prima che i soggetti abbiano trascorso sei mesi di reclusione in regime speciale.
I contatti con gli avvocati difensori sono limitati a un massimo di tre a settimana, e la durata della singola telefonata o colloquio è la stessa di quanto previsto per i familiari. La corrispondenza è sottoposta a visto di censura, fatta eccezione per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee e nazionali competenti in materia di giustizia. Le cosiddette ore d’aria sono limitate a un massimo di due al giorno, da trascorrersi in gruppi non superiori a quattro persone, e le misure di sicurezza adottate devono in ogni caso garantire che sia assicurata “l’assoluta impossibilità di comunicare fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi”. I soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis, comma 2 sono inoltre esclusi dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati e sono sottoposti a ulteriori limitazioni (a discrezione, o a capriccio, del direttore del carcere), per quanto riguarda le somme di denaro, i beni e gli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno.
Capita così che la lista della spesa consentita vari da sezione a sezione: nel carcere di Spoleto sono pericolosi i fagioli, in quello di Parma le uova. In alcuni penitenziari è consentito il walkman per studiare l’inglese e in altri no. A L’Aquila è possibile indossare una giacca imbottita durante l’inverno, privilegio invece vietato ai detenuti di Viterbo e Novara. Anche la visione dei canali televisivi in chiaro deve essere autorizzata: l’oscuramento parziale della tv ai detenuti in regime speciale è stato disposto, il 29 ottobre 2010, da una circolare del Dap, dopo che un’inchiesta aveva rivelato come la malavita organizzata comunicasse con i propri affi liati in carcere attraverso sms pubblicati in diverse trasmissioni tv di successo.
Così il direttore del carcere di Rebibbia ha deciso di negare la visione di Rai Storia e Rai Sport a un detenuto in 41-bis che ne aveva fatto richiesta. Il detenuto ha inoltrato reclamo al magistrato di sorveglianza, il quale lo ha accolto il 17 maggio 2011 sostenendo che, nel caso in specie, la limitazione al diritto costituzionalmente garantito all’informazione non era supportata da un’adeguata motivazione sulle ragioni per cui la libera visione avrebbe potuto rappresentare un rischio per la sicurezza, poiché mancava ogni riferimento all’eventualità che i due canali potessero veicolare messaggi dall’esterno o far trapelare messaggi all’esterno. Ma il ministero della Giustizia, pur non impugnando il provvedimento, ha disposto di non dare esecuzione all’ordinanza del magistrato.
Il detenuto ha quindi presentato ricorso al Tar del Lazio, mentre il magistrato ha sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. La vicenda è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare e l’Unione delle camere penali italiane ha diffuso un comunicato intitolato “Regime di detenzione speciale 41-bis: dalla tortura democratica, alla destabilizzazione dell’ordine costituzionale”. Il garante dei detenuti del Lazio, Angiolo Marroni, in una lettera al ministro Severino afferma: “Al di là del merito della vicenda, credo sia inopportuno che proprio il ministero della Giustizia decida di non dare attuazione a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, a seguito di un procedimento nel corso del quale l’amministrazione stessa ha potuto contraddire le ragioni a sostegno della decisione assunta. […] A ciò si aggiunga che la limitazione, oltre a non avere alcun concreto effetto in termini di riduzione del rischio di contatto tra detenuti e mondo esterno, appare particolarmente odiosa perché rivolta a detenuti già sottoposti a un regime detentivo inumano e degradante. Le chiedo pertanto di riesaminare la decisione del suo predecessore e di dare attuazione all’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma”.
Che il regime detentivo ex art. 41-bis, comma 2 sia al limite della costituzionalità appare fuor di dubbio: fino a che punto lo Stato può spingersi per tutelare l’ordine pubblico e per combattere la criminalità organizzata?
La formulazione dell’articolo, volutamente (e perciò colpevolmente) vaga, lascia di fatto la strada aperta ad abusi politici e giudiziari. Quali dovrebbero essere gli “elementi tali da far ritenere (si noti che per “far ritenere” basta davvero poco, n.d.a.) la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”? E sulla base di quali criteri si dovrebbero identificare i “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica”? La legge non lo spiega, e di conseguenza l’articolo è lasciato alla libera interpretazione di ministri e magistrati. Si può ribattere che basta ‘pentirsi’ per ritornare immediatamente a un trattamento più equilibrato, ma cosa accade se, per caso, non si ha nulla da dire? E in ogni caso, ci sono diritti che devono – piaccia o meno – essere garantiti a tutti i detenuti, perché fanno parte del dettato costituzionale: il diritto a un trattamento penitenziario non contrario al senso di umanità, il diritto alla difesa e quello a un giusto processo non sono compatibili con il regime di detenzione speciale. L’isolamento forzato, l’arbitrio cui i detenuti in 41-bis sono sottoposti in ogni momento della loro esistenza (riguardo al cibo, ai vestiti, ai libri, ai canali televisivi), la violazione di qualunque forma di privacy non sono conformi alle regole base del nostro ordinamento.
L’accusato non può collaborare efficacemente con il suo difensore nelle condizioni cui lo sottopone il 41-bis, e la teleconferenza limita fortemente le possibilità di intervento e di comunicazione fra avvocato e cliente rispetto a quanto avviene in un processo normale.
E, ancora, che ne è dell’obiettivo alla rieducazione che la pena deve per legge soddisfare?
Uno dei problemi è che in Italia, unico fra i Paesi europei, non esiste il reato di tortura, nonostante gli appelli della Comunità europea affinché il Parlamento vi ponga rimedio. E finché non esiste il reato, non si può affermare che sia stato commesso (anche se molti giuristi e alcuni parlamentari definiscono il 41-bis, come abbiamo visto, una ‘tortura democratica’, cioè legittimamente esercitata dallo Stato contro i suoi cittadini). L’altro è il buio in cui viene lasciata l’opinione pubblica, e dato che è quasi impossibile venire a conoscenza di quel che davvero avviene nelle sezioni speciali, non si riescono a esercitare le pressioni necessarie perché tale regime venga abbandonato.
La Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) ha più volte accolto i ricorsi di detenuti italiani soggetti al 41-bis, senza mai spingersi tuttavia a dichiarare illegale l’articolo nel suo complesso. La maggior parte delle cause vinte riguarda il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto per legge (art. 41-bis, comma 2, sexies), circa l’esame da parte del tribunale di sorveglianza dell’eventuale ricorso del detenuto contro il provvedimento applicativo del regime speciale. Dati i tempi lunghi della giustizia italiana, la censura del giudice competente giunge spesso quando il decreto esaminato è già stato superato da uno successivo, vanificando i tentativi del detenuto di far valere i propri diritti. In altri casi la Cedu ha dichiarato illegittimi i decreti ministeriali ‘fotocopia’ che, uguali per tutti, applicano le restrizioni previste dal 41-bis, e solo sporadicamente ha dichiarato inumano e degradante il regime detentivo nel singolo caso. Strasburgo suggerisce di trasformare il 41-bis da regime speciale a regime ordinario, così da poter usufruire di tutte le deroghe previste in favore dei detenuti oppure, in alternativa, di regolamentarlo come pena diversa, inflitta in sede di condanna a discrezione del giudice, con possibilità di affievolimento nel tempo come per tutte le altre pene.
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel suo Report on arbitrary detention: mission to Italy del 26 gennaio 2009 nota inoltre che alcune delle misure straordinarie adottate “recano con sé il rischio considerevole di sfociare in detenzioni arbitrarie (5) e, a proposito dei provvedimenti di rinnovo che si succedono anno dopo anno, mette in dubbio la correttezza di trasferire sul detenuto l’onere di provare di non avere più contatti, dopo anni di segregazione draconiana, con organizzazioni criminali, come la legge gli impone (6). Raccomanda inoltre che il governo italiano trovi modi per assicurare la riabilitazione sociale dei detenuti speciali, a norma dell’art. 10 della Convenzione internazionale dei diritti dell’uomo e dell’art. 27 della Costituzione italiana, e di non sacrificare questo obiettivo essenziale a preoccupazioni di pubblica sicurezza (7).
Ma, al di là di ogni considerazione normativa, posto per assurdo che davvero il fine giustifichi i mezzi, i mezzi riescono a raggiungere il fine? In altri termini: l’art. 41-bis è davvero essenziale nella lotta alla criminalità organizzata, come sostiene a gran voce la maggior parte delle procure? Il carcere duro, che tanto aveva potuto negli anni ’70 e ’80 contro il terrorismo nostrano, non sembra avere lo stesso successo nella lotta alla mafia, che invece continua a prosperare e a espandersi. Per ovvie ragioni: in primo luogo, il radicamento culturale e territoriale del fenomeno, ben superiore a quello dell’eversione; e secondariamente, per la capacità delle cosche di trasformarsi nel tempo, integrandosi sempre più a fondo, soprattutto dal punto di vista finanziario, nel tessuto sociale ‘sano’, cosicché diventa diffi cile combattere efficacemente l’illegalità senza mettere a repentaglio l’intera struttura politico-economica del nostro Paese. I tempi cambiano, la mafia analfabeta e con la coppola viene sconfitta dalla mafia finanziaria in giacca e cravatta, ben radicata nei mercati mondiali, e nessuno sembra accorgersene.
Da tempo il computer ha sostituito il pizzino, ma si continua (volutamente?) a trattare la mafia come un fenomeno agro-pastorale, invece di una fenice capace di risorgere dalle proprie ceneri. Cherchez l’argent, si dovrebbe dire, e cioè centrare le attività investigative sui flussi di denaro invece che sui singoli esponenti, in larga misura sostituibili senza nessuna con-seguenza.
Che le disposizioni sul carcere duro abbiano avuto un impatto praticamente nullo sulla lotta alla criminalità organizzata lo dicono i numeri. La tabella 1 evidenzia il numero dei detenuti soggetti al 41-bis al primo giugno 2012 (686 in totale, fra cui quattro donne) suddivisi per organizzazioni, mentre la tabella 2 mostra l’andamento storico del 41-bis, dalla sua introduzione a tutto il 2011.
Come è evidente, il numero totale dei pentiti (204), è sproporzionato non solo rispetto ai decreti emessi (16.157), ma anche rispetto ai decreti di rinnovo (12.963), che, dovendo essere motivati da ragioni ulteriori, dovrebbero rappresentare fedelmente il numero dei mafiosi accertati. Il numero di chi decide di passare dall’altra parte è addirittura quattro volte inferiore al numero dei decreti annullati dal giudice di sorveglianza (800), il che significa che i successi investigativi sono molto minori degli errori di applicazione della norma, con i costi sociali collegati. Non solo, una volta finiti nella spirale del carcere duro, ci si rimane a tempo indeterminato (i rinnovi sono più dell’80% dei provvedimenti totali), ben oltre ogni criterio di ragionevolezza.
I collaboratori di giustizia riacquistano i privilegi del carcerare ordinario (e siamo sicuri che, loro, abbiano detto tutta la verità e non intrattengano più legami con le cosche?), gli altri, quelli che non vogliono parlare o non hanno niente da dire, rimangono anno dopo anno in solitudine, alcuni impazziscono (come il boss pugliese Vincenzo Stranieri, in carcere da 25 anni, da 18 in regime di 41-bis), alcuni muoiono, altri si suicidano, ma le notizie filtrano poco (la direzione del Dap ritiene, per ragioni di sicurezza, di non dover rendere pubblico il numero e la causa della morte degli individui deceduti in regime di 41-bis). Nel frattempo la Mafia spa è diventata la più grande azienda italiana, con un giro d’affari pari al 7% del Pil. Solo il ramo commerciale fattura ogni anno 140 miliardi di euro, con un utile che supera i 100 miliardi, come certifica il tredicesimo rapporto annuale Sos Impresa di Confesercenti, presentato a gennaio 2012. E mentre le banche stringono i cordoni della borsa, le cosche hanno a disposizione 65 miliardi di euro di denaro liquido.
Questa è la dimensione reale dell’emergenza: la si deve affrontare con nuovi metodi d’indagine o continuiamo ad affidarci alla tortura democratica?
(1) D.L. 8 giugno 1992, n.306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356
(2) La legge 663/1986 è nota come ‘riforma Gozzini’, dal nome del suo promotore, vedi prima parte dell’articolo su Paginauno n. 28/2012
(3) Nella sua versione attuale l’art. 4 bis comma 1 prevede anche la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù, l’induzione o lo sfruttamento della prostituzione minorile, la produzione e il commercio di materiale pornografico minorile, la tratta di persone, l’acquisto e alienazione di schiavi, la violenza sessuale di gruppo e l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(4) L’istituzione del Gom è stata oggetto di molte polemiche, soprattutto a causa dei metodi talvolta violenti adoperati dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Nel luglio 2001 il Gom venne mobilitato in occasione delle manifestazioni indette a Genova nei giorni in cui si riuniva il vertice del G8, e fu responsabile delle violenze contro i manifestanti operate nelle caserme di Bolzaneto e Forte San Giuliano, per cui 44 fra agenti e dirigenti del corpo di polizia penitenziaria sono stati condannati in appello con sentenza del 16 aprile 2011
(5) “Carry with them a considerable risk of resulting in arbitrary detention”
(6) “On the one hand, it is difficult for the Ministry to prove that, in spite of several years of draconian segregation, a prisoner is still involved in the activities of his criminal organization, providing new elements every year which would establish continuing contacts between the prisoner and the organization and shifts the burden of proof on the detainee. But for the detainee it is extremely difficult to actually prove that ‘his ability to maintain contacts with the criminal or terrorist organizations has vanished’”
(7) “The Government should also consider ways to ensure that reformation and social rehabilitation of the offender, which are essential aims of imprisonment according to both article 10 ICCPR and article 27 of the Italian Constitution, are not sacrificed to public security concern”