I dettagli di un parere giuridico storico che sancisce le violazioni delle Convenzioni di Ginevra e dell’Aja da parte di Israele in Cisgiordania e Gaza; “L’ONU è una palude di bile antisemita” è stata la livorosa e arrogante risposta di Netanyahu, che dà la cifra di quanto Israele si consideri al di sopra di qualsiasi legge
“Per i palestinesi, questa casa delle tenebre delle Nazioni Unite è il tribunale di casa. Sanno che in questa palude di bile antisemita, c’è una maggioranza automatica disposta a demonizzare lo Stato ebraico per qualsiasi cosa. In questa società anti-Israele della terra piatta, qualsiasi falsa accusa, qualsiasi accusa stravagante può radunare una maggioranza. […] finché Israele, finché lo Stato ebraico, non sarà trattato come le altre nazioni, finché questa palude antisemita non sarà prosciugata, l’ONU sarà ovunque vista dalle persone imparziali come niente più che una farsa sprezzante. E dato l’antisemitismo all’ONU, non dovrebbe sorprendere nessuno che il procuratore della CPI, uno degli organi affiliati all’ONU, stia considerando di emettere mandati di arresto contro di me e il ministro della Difesa israeliano” (a). Questi sono i toni con cui Netanyahu si rivolge all’Assemblea generale dell’ONU il 27 settembre 2024. Il livore e l’arroganza che caratterizzano le sue parole, già presenti in dichiarazioni precedenti nei confronti delle Nazioni Unite, assumono livelli parossistici in questo frangente a causa della condanna dell’occupazione israeliana dei Territori Palestinesi Occupati espressa due mesi prima dalla Corte internazionale di giustizia dell’ONU, ai sensi del diritto internazionale. L’iter del procedimento si avvia nel dicembre 2022, dunque è precedente allo scoppio della guerra del 7 ottobre 2023, e prende vita da una risoluzione dell’Assemblea generale ONU che chiede alla Corte un parere consultivo sulle “conseguenze giuridiche derivanti dalla continua violazione da parte di Israele del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, dalla sua prolungata occupazione, insediamento e annessione del Territorio Palestinese Occupato dal 1967, comprese le misure volte ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status della Città Santa di Gerusalemme, e dalla sua adozione di misure e legislazioni discriminatorie correlate”; chiede inoltre l’Assemblea quali siano le conseguenze giuridiche “per tutti gli Stati e per le Nazioni Unite” derivanti da questo status. La risposta della Corte ONU, emessa il 19 luglio 2024 e che qui pubblichiamo in estratto, con traduzione a cura di Paginauno, e in due parti – qui la prima parte, la seconda sul prossimo numero della rivista – è estremamente dettagliata e precisa, come si confà a un parere giuridico.
Scrive la Corte: “l’occupazione di Israele dura da oltre 57 anni” a fronte di un diritto internazionale che stabilisce che “l’occupazione è una situazione temporanea per rispondere a necessità militari e non può trasferire il titolo di sovranità alla potenza occupante”, la quale “ha il dovere di amministrare il territorio a beneficio della popolazione locale”; “il trasferimento di coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est da parte di Israele, nonché il mantenimento della loro presenza”, sono contrari alla Quarta Convenzione di Ginevra, mentre “Israele adotta regolarmente misure atte a legalizzare retroattivamente gli avamposti”; l’espansione degli insediamenti israeliani “si basa sulla confisca o requisizione di vaste aree di terra”, “fino a circa 2.000 kmq nella sola Area C dal 1967, il che equivale a più di un terzo della Cisgiordania”; Israele “sfrutta le risorse naturali, tra cui acqua, minerali e altre risorse, a beneficio della propria popolazione, a svantaggio o addirittura a esclusione della popolazione palestinese locale”; “Israele ha imposto restrizioni alla costruzione e alla manutenzione da parte dei palestinesi di installazioni idriche senza un permesso militare e impedisce ai palestinesi di accedere ed estrarre acqua dal fiume Giordano”; “le politiche israeliane in materia di acqua e terra hanno portato alla riduzione dei terreni agricoli” da 2.400 kmq nel 1980 a 1.000 kmq nel 2010, “mentre la quota dell’agricoltura nel prodotto interno lordo del Territorio Palestinese Occupato è scesa dal 35% nel 1972 al 12% nel 1995, a meno del 4% nel 2020”; “la confisca su larga scala di terreni e la privazione dell’accesso alle risorse naturali privano la popolazione locale dei suoi mezzi di sussistenza di base, inducendone così la partenza”, e “una serie di misure adottate dalle forze militari israeliane ha esacerbato la pressione sulla popolazione palestinese affinché abbandoni parti del Territorio Palestinese Occupato contro la propria volontà”: perché “il trasferimento può essere ‘forzato’ – e quindi vietato ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 49 della Convenzione di Ginevra – non solo quando è ottenuto mediante l’uso della forza fisica, ma anche quando le persone interessate non hanno altra scelta che andarsene”.
Israele viola dunque il Diritto internazionale, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, il Diritto Internazionale Umanitario, la Convenzioni di Ginevra e dell’Aja, oltre a numerevoli Risoluzioni ONU, conclude la Corte. Ed è importante evidenziare che il parere non include – perché la richiesta dell’Assemblea generale ONU, a cui la Corte era obbligata ad attenersi, era precedente e dunque non la contemplava – la politica di Israele nei Territori Palestinesi Occupati successiva all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Ma a conti fatti, il distinguo appare superfluo. Perché ciò che sta accadendo in Palestina dall’ottobre 2023 non è altro che la prosecuzione di ciò che accade dal 1967.
Conseguenze giuridiche derivanti dalle politiche e pratiche di Israele nel Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est. Corte internazionale di giustizia – ONU
Contesto generale
Dopo aver fatto parte dell’Impero Ottomano, alla fine della prima guerra mondiale, la Palestina fu posta sotto un Mandato di classe “A” che fu affidato alla Gran Bretagna dalla Società delle Nazioni, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del Patto della Società delle Nazioni. Secondo questa disposizione, “[c]erte comunità, precedentemente appartenenti all’Impero turco, hanno raggiunto uno stadio di sviluppo in cui la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, subordinatamente alla prestazione di consulenza amministrativa e assistenza da parte di un Mandatario, fino a quando non saranno in grado di stare in piedi da sole”. I confini territoriali della Palestina mandataria furono stabiliti da vari strumenti, in particolare, sul confine orientale, da un memorandum britannico del 16 settembre 1922 e dal trattato anglo-transgiordano del 20 febbraio 1928.
Nel 1947, il Regno Unito annunciò la sua intenzione di completare l’evacuazione del territorio sotto mandato entro il 1° agosto 1948, anticipando successivamente tale data al 15 maggio 1948. Nel frattempo, il 29 novembre 1947, l’Assemblea generale aveva adottato la risoluzione 181 (II) sul futuro governo della Palestina, che “[r]accomandava al Regno Unito […] e a tutti gli altri membri delle Nazioni Unite l’adozione e l’attuazione […] del Piano di spartizione” del territorio, come stabilito nella risoluzione, tra due Stati indipendenti, uno arabo, l’altro ebraico, nonché la creazione di uno speciale regime internazionale per la città di Gerusalemme. La risoluzione prevedeva che “[i]ndipendenti Stati arabi ed ebrei […] sarebbero venuti alla luce in Palestina due mesi dopo l’evacuazione della […] Potenza mandataria”.
Mentre la popolazione ebraica accettò il Piano di Partizione, la popolazione araba della Palestina e gli Stati arabi respinsero questo piano, sostenendo, tra l’altro, che fosse sbilanciato.
Il 14 maggio 1948, Israele proclamò la propria indipendenza facendo riferimento alla risoluzione 181 (II) dell’Assemblea generale; scoppiò quindi un conflitto armato tra Israele e alcuni Stati arabi e il Piano di spartizione non fu attuato.
Con la risoluzione 62 (1948) del 16 novembre 1948, il Consiglio di sicurezza decise che “un armistizio sarebbe stato stabilito in tutti i settori della Palestina” e invitò le parti direttamente coinvolte nel conflitto a cercare un accordo a tal fine. In conformità con questa decisione, nel 1949 furono conclusi a Rodi gli accordi generali di armistizio tra Israele e i suoi Stati confinanti, attraverso la mediazione delle Nazioni Unite, che stabilirono le linee di demarcazione dell’armistizio tra le forze israeliane e arabe (spesso in seguito chiamate collettivamente “Linea verde”, a causa del colore utilizzato per esse sulle mappe, e di seguito denominate come tali). Le linee di demarcazione erano soggette a rettifica che poteva essere concordata dalle parti.
Il 29 novembre 1948, riferendosi alla risoluzione 181 (II), Israele chiese di essere ammesso come membro delle Nazioni Unite. L’11 maggio 1949, quando ammise Israele come Stato membro delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale richiamò la risoluzione 181 (II) e prese nota delle dichiarazioni di Israele “riguardo all’attuazione della suddetta risoluzione” (risoluzione 273 (III) dell’Assemblea generale).
Nel 1964, l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) fu creata per rappresentare il popolo palestinese.
Nel 1967 scoppiò un conflitto armato (noto anche come “Guerra dei sei giorni”) tra Israele e i Paesi confinanti Egitto, Siria e Giordania. Quando le ostilità cessarono, le forze israeliane occuparono tutti i territori della Palestina sotto mandato britannico, oltre la Linea Verde.
Il 22 novembre 1967, il Consiglio di sicurezza adottò all’unanimità la risoluzione 242 (1967), che “sottolineava l’inammissibilità dell’acquisizione di territorio mediante la guerra”, chiedeva il “ritiro delle forze armate israeliane dai territori occupati nel recente conflitto” e “[l]a cessazione di tutte le rivendicazioni o stati di belligeranza, il rispetto e il riconoscimento della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica di ogni Stato nell’area e del loro diritto a vivere in pace entro confini sicuri e riconosciuti, liberi da minacce o atti di forza”. Ha inoltre affermato “la necessità […] di raggiungere una giusta soluzione del problema dei rifugiati” e “di garantire l’inviolabilità territoriale e l’indipendenza politica di ogni Stato nell’area, attraverso misure che includono l’istituzione di zone smilitarizzate”.
Dal 1967 in poi, Israele ha iniziato a stabilire o sostenere insediamenti nei territori occupati e ha adottato una serie di misure volte a modificare lo status della Città di Gerusalemme. Il Consiglio di sicurezza, dopo aver ricordato in diverse occasioni “il principio secondo cui l’acquisizione di territorio mediante conquista militare è inammissibile”, ha condannato tali misure e, con la risoluzione 298 del 25 settembre 1971, ha confermato che “tutte le azioni legislative e amministrative intraprese da Israele per cambiare lo status della città di Gerusalemme, tra cui l’espropriazione di terreni e proprietà, il trasferimento di popolazioni e la legislazione volta all’incorporazione della sezione occupata, sono totalmente invalide e non possono cambiare tale status”.
Nell’ottobre 1973 scoppiò un altro conflitto armato tra Egitto, Siria e Israele.
Con la risoluzione 338 del 22 ottobre 1973, il Consiglio di sicurezza ha invitato le parti in conflitto a porre fine a ogni attività militare e ad avviare immediatamente dopo il cessate il fuoco l’attuazione della risoluzione 242 (1967) del Consiglio di sicurezza in tutte le sue parti; ha inoltre deciso che, “immediatamente e contemporaneamente al cessate il fuoco, saranno avviati negoziati tra le parti interessate”.
Il 14 ottobre 1974, l’Assemblea generale riconobbe, con la risoluzione 3210 (XXIX), l’OLP come rappresentante del popolo palestinese. Con la risoluzione 3236 (XXIX) del 22 novembre 1974, riconobbe “che il popolo palestinese ha diritto all’autodeterminazione in conformità con la Carta delle Nazioni Unite”.
Il 17 settembre 1978, Israele ed Egitto firmarono gli “Accordi di Camp David”, che portarono l’anno seguente a un Trattato di pace tra i due Paesi. Successivamente, il 26 ottobre 1994 fu firmato un trattato di pace tra Israele e Giordania. Tale trattato fissò il confine tra i due Stati secondo le linee stabilite dal Mandato per la Palestina, ma stabilì che, per quanto riguarda il “territorio che era passato sotto il controllo del governo militare israeliano nel 1967”, il confine con la Giordania sarebbe stato considerato “amministrativo”.
Il 15 novembre 1988, riferendosi alla risoluzione 181 (II) “che suddivideva la Palestina in uno Stato arabo e uno ebraico”, l’OLP “proclamò la fondazione dello Stato di Palestina”.
Nel 1993 e nel 1995, Israele e OLP firmarono gli Accordi di Oslo I e Oslo II. In uno scambio di lettere del 9 settembre 1993, l’OLP riconobbe il diritto di Israele a esistere in pace e sicurezza, e Israele riconobbe l’OLP come legittimo rappresentante del popolo palestinese. L’accordo di Oslo I ha stabilito le linee guida generali per i negoziati da condurre tra Israele e Palestina. L’accordo di Oslo II, tra l’altro, ha diviso la Cisgiordania occupata da Israele in tre aree amministrative (A, B e C), con l’area C, che copre più del 60% della Cisgiordania, amministrata esclusivamente da Israele. Gli Accordi di Oslo richiedevano a Israele, tra l’altro, di trasferire alle autorità palestinesi determinati poteri e responsabilità esercitati nelle Aree A e B della Cisgiordania dalle sue autorità militari e dall’amministrazione civile; laddove tali trasferimenti, rimasti limitati e parziali, hanno avuto luogo, Israele ha mantenuto un controllo significativo in relazione alle questioni di sicurezza.
A seguito di un aumento degli atti di violenza in Cisgiordania, nei primi anni del 2000 Israele ha iniziato a costruire una “recinzione continua” (di seguito il “Muro”) in gran parte in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Un rapporto del Segretario generale afferma che “[i]l governo di Israele ha preso in considerazione dal 1996 piani per fermare l’infiltrazione in Israele dalla Cisgiordania centrale e settentrionale” (1). Un piano di questo tipo è stato approvato per la prima volta dal governo israeliano nel luglio 2001. Successivamente, il governo ha preso diverse decisioni relative alla costruzione del Muro e la prima parte dei lavori pertinenti è stata dichiarata completata il 31 luglio 2003. Nonostante il parere della Corte del 2004, che ha ritenuto che “la costruzione del Muro da parte di Israele, potenza occupante, nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est e i suoi dintorni, e il suo regime associato, [sono] contrari al diritto internazionale” (2), la costruzione del Muro è continuata, così come l’espansione degli insediamenti nel Territorio Palestinese Occupato.
I rapporti indicano che, al 2005, i coloni che risiedevano in 21 insediamenti nella Striscia di Gaza e in quattro insediamenti nella Cisgiordania settentrionale sono stati evacuati ai sensi di un “Piano di disimpegno” israeliano (3). Al 2023, circa 465.000 coloni risiedevano in Cisgiordania, distribuiti in circa 300 insediamenti e avamposti, mentre circa 230.000 coloni risiedevano a Gerusalemme Est (4). I residenti degli insediamenti e degli “avamposti” nel Territorio Palestinese Occupato (“coloni”) sono prevalentemente israeliani, nonché ebrei non israeliani che hanno i requisiti per la nazionalità israeliana ai sensi della legislazione israeliana.
Il 19 novembre 2003, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1515, con la quale ha “[approvato] la Roadmap basata sulle prestazioni del Quartetto per una soluzione permanente a due Stati del conflitto israelo-palestinese”. Il Quartetto è composto da rappresentanti degli Stati Uniti d’America, dell’Unione Europea, della Federazione Russa e delle Nazioni Unite. Tale risoluzione “[c]hiedeva alle parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi della Roadmap in cooperazione con il Quartetto e di realizzare la visione di due Stati che vivono fianco a fianco in pace e sicurezza”.
Il 29 novembre 2012, l’Assemblea generale, richiamando, tra l’altro, la risoluzione 181 (II), ha riconosciuto alla Palestina lo status di Stato osservatore non membro presso le Nazioni Unite (risoluzione 67/19).
Nel 2016, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 2334 nella quale ha sollecitato “l’intensificazione e l’accelerazione degli sforzi diplomatici internazionali e regionali e del sostegno volti a raggiungere senza indugio una pace globale, giusta e duratura in Medio Oriente sulla base delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, dei termini di riferimento di Madrid, incluso il principio della terra in cambio di pace, dell’Iniziativa di pace araba e della Roadmap del Quartetto, e la fine dell’occupazione israeliana iniziata nel 1967”.
Il 10 maggio 2024, l’Assemblea generale ha adottato la risoluzione ES-10/23 in cui “[d]etermina che lo Stato di Palestina è qualificato per l’adesione alle Nazioni Unite in conformità con l’articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe pertanto essere ammesso come membro delle Nazioni Unite”.
Il 10 giugno 2024, il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 2735, con la quale ha ribadito “il suo incrollabile impegno nei confronti della visione della soluzione dei due Stati in cui due Stati democratici, Israele e Palestina, vivono fianco a fianco in pace all’interno di confini sicuri e riconosciuti, in conformità con il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, e a questo proposito ha sottolineato l’importanza di unificare la Striscia di Gaza con la Cisgiordania sotto l’Autorità Nazionale Palestinese”.
Portata e significato delle domande poste dall’Assemblea generale
La Corte passa ora a esaminare la portata e il significato delle due questioni sollevate dall’Assemblea generale, e ricorda che esse sono formulate come segue:
“(a) Quali sono le conseguenze giuridiche derivanti dalla continua violazione da parte di Israele del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, dalla sua prolungata occupazione, insediamento e annessione del Territorio Palestinese Occupato dal 1967, comprese le misure volte ad alterare la composizione demografica, il carattere e lo status della Città Santa di Gerusalemme, e dalla sua adozione di misure e legislazioni discriminatorie correlate?
(b) In che modo le politiche e le pratiche di Israele a cui si fa riferimento nel paragrafo 18 (a) di cui sopra influenzano lo status giuridico dell’occupazione, e quali sono le conseguenze giuridiche che derivano da questo status per tutti gli Stati e le Nazioni Unite?”
La Corte rileva che le questioni definiscono la portata materiale, territoriale e temporale dell’indagine della Corte. […]
In termini di ambito territoriale, la questione (a) si riferisce al “Territorio Palestinese Occupato dal 1967”, che comprende la Cisgiordania, Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza. La Corte rileva che i vari organi e organismi delle Nazioni Unite fanno spesso riferimento specifico alle diverse parti del Territorio Palestinese Occupato. La Corte lo farà anche nel presente Parere consultivo, ove opportuno. Tuttavia, la Corte ricorda che, da un punto di vista giuridico, il Territorio Palestinese Occupato costituisce un’unica unità territoriale, la cui unità, contiguità e integrità devono essere preservate e rispettate (5). Pertanto, tutti i riferimenti contenuti nel presente parere al Territorio Palestinese Occupato sono riferimenti a questa singola unità territoriale. […]
La Corte rileva che la richiesta di parere consultivo è stata adottata dall’Assemblea generale il 30 dicembre 2022 e ha chiesto alla Corte di affrontare le politiche e le pratiche “in corso” o “continuative” di Israele (6). Pertanto, la Corte ritiene che le politiche e le pratiche contemplate dalla richiesta dell’Assemblea generale non includano la condotta di Israele nella Striscia di Gaza in risposta all’attacco condotto contro di essa da Hamas e altri gruppi armati il 7 ottobre 2023. […]
Legge applicabile
Dopo aver definito la portata e il significato delle questioni poste dall’Assemblea generale, la Corte deve determinare la legge applicabile. Nella sua richiesta alla Corte, l’Assemblea generale fa riferimento a: “le norme e i principi del diritto internazionale, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, il Diritto Internazionale Umanitario, il Diritto Internazionale dei diritti umani, le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza, dell’Assemblea generale e del Consiglio per i Diritti Umani, nonché il parere consultivo della Corte del 9 luglio 2004.” L’applicabilità di alcune norme di diritto internazionale nel territorio interessato dipende dallo status di tale territorio secondo il diritto internazionale. La Corte accerterà innanzitutto lo status del Territorio Palestinese Occupato secondo il diritto internazionale. Quindi la Corte determinerà quali norme di diritto internazionale sono rilevanti per rispondere alle domande poste dall’Assemblea generale.
Le domande poste dall’Assemblea generale si basano sul presupposto che il Territorio Palestinese Occupato sia occupato da Israele. Nel suo Parere consultivo sul Muro, la Corte ha stabilito le circostanze in cui si stabilisce uno stato di occupazione: “[S]otto il diritto internazionale consuetudinario, come riflesso […] nell’articolo 42 del Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre allegato alla Quarta Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 […], un territorio è considerato occupato quando è effettivamente posto sotto l’autorità dell’esercito nemico, e l’occupazione si estende solo al territorio in cui tale autorità è stata stabilita e può essere esercitata.” (7) Nello stesso parere consultivo, la Corte ha osservato che, nel conflitto armato del 1967, Israele ha occupato i territori situati tra la Linea Verde e l’ex confine orientale della Palestina sotto il mandato britannico, vale a dire la Cisgiordania e Gerusalemme Est (8). La Corte ha affermato che gli eventi successivi non avevano alterato lo status dei territori in questione come territori occupati, né lo status di Israele come potenza occupante (9).
Nel suo parere consultivo sul Muro, la Corte non ha espresso un parere sullo status giuridico della Striscia di Gaza, poiché la costruzione del Muro non ha avuto ripercussioni sulla Striscia di Gaza. La Striscia di Gaza è parte integrante del territorio occupato da Israele nel 1967. Dopo il conflitto armato del 1967, Israele, in quanto potenza occupante, ha posto la Striscia di Gaza sotto il suo effettivo controllo. Tuttavia, nel 2004, Israele annunciò un “Piano di disimpegno”. Secondo quel piano, Israele avrebbe dovuto ritirare la sua presenza militare dalla Striscia di Gaza e da diverse aree nella parte settentrionale della Cisgiordania (10). Entro il 2005, Israele aveva completato il ritiro del suo esercito e la rimozione degli insediamenti nella Striscia di Gaza. Tuttavia, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele (di seguito “Commissione internazionale indipendente d’inchiesta”) riferisce che Israele mantiene il controllo “su, tra l’altro, lo spazio aereo e le acque territoriali di Gaza, nonché i suoi attraversamenti terrestri ai confini, la fornitura di infrastrutture civili, tra cui acqua ed elettricità, e funzioni governative chiave come la gestione del registro della popolazione palestinese” (11). Ciò è supportato dalle precedenti conclusioni della Commissione indipendente d’inchiesta istituita ai sensi della risoluzione S-21/1 del Consiglio per i diritti umani, che ha affermato che “[i] fatti successivi al disimpegno del 2005, tra cui il continuo pattugliamento del mare territoriale adiacente a Gaza da parte della Marina israeliana e i voli di sorveglianza costanti degli aerei delle IDF [Israeli Defense Forces], in particolare degli aerei pilotati a distanza, dimostrano il continuo controllo esclusivo da parte di Israele dello spazio aereo e delle aree marittime di Gaza che, a eccezione di limitate attività di pesca, ai palestinesi non è consentito utilizzare. Dal 2000, le IDF hanno inoltre costantemente imposto una no-go zone di larghezza variabile all’interno di Gaza lungo la recinzione della Linea Verde. Anche nei periodi in cui non si verificano ostilità attive, le IDF conducono regolarmente operazioni in quella zona, come il livellamento del terreno. Israele regola il mercato monetario locale, che si basa sulla valuta israeliana, e ha controllo sui dazi doganali. Nell’ambito del Gaza Reconstruction Mechanism, Israele continua a esercitare un elevato grado di controllo sull’industria edile a Gaza. I disegni dei progetti pubblici e privati su larga scala, così come le quantità pianificate di materiale da costruzione richieste, devono essere approvati dal governo di Israele. Israele controlla anche il registro della popolazione palestinese, che è comune sia alla Cisgiordania che a Gaza, e le carte d’identità palestinesi possono essere emesse o modificate solo con l’approvazione israeliana. Israele regola anche tutti i valichi che consentono l’accesso a e da Gaza. Sebbene sia vero che il valico di Rafah è governato dall’Egitto, Israele esercita comunque un ampio grado di controllo, poiché solo i palestinesi in possesso di passaporto sono autorizzati ad attraversarlo e i passaporti possono essere rilasciati solo alle persone presenti nel registro della popolazione generato da Israele” (12).
In queste circostanze, la Corte deve stabilire se e in che modo il ritiro da parte di Israele della sua presenza militare fisica sul territorio della Striscia di Gaza nel 2004-2005 abbia influito sui suoi obblighi ai sensi della legge di occupazione in quell’area. Come la Corte ha osservato sopra, un territorio è occupato quando è effettivamente posto sotto l’autorità dell’esercito nemico. Uno Stato occupa un territorio che non è suo quando, e nella misura in cui, esercita un controllo effettivo su di esso. Uno Stato, pertanto, non può essere considerato una potenza occupante a meno che e finché non abbia posto un territorio che non è suo sotto il suo controllo effettivo (13). Quando uno Stato ha posto un territorio sotto il suo controllo effettivo, potrebbe essere in grado di mantenere tale controllo e di continuare a esercitare la propria autorità nonostante l’assenza di una presenza militare fisica sul territorio, la quale non è indispensabile per l’esercizio da parte di uno Stato di un controllo effettivo, fintanto che lo Stato in questione ha la capacità di far rispettare la propria autorità, anche facendo sentire la propria presenza fisica entro un lasso di tempo ragionevole (14). L’analisi precedente indica che, ai fini della determinazione se un territorio rimane occupato ai sensi del diritto internazionale, il criterio decisivo non è se la Potenza occupante mantenga la sua presenza militare fisica nel territorio in ogni momento, ma piuttosto se la sua autorità “sia stata stabilita e possa essere esercitata” (Articolo 42 del Regolamento relativo alle leggi e agli usi della guerra terrestre allegato alla Quarta Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907; di seguito “Regolamento dell’Aja”). Quando una Potenza occupante, avendo precedentemente stabilito la sua autorità nel territorio occupato, ritira in seguito la sua presenza fisica in parte o in tutto, può ancora avere obblighi ai sensi del diritto di occupazione nella misura in cui rimane in grado di esercitare, e continua a esercitare, elementi della sua autorità al posto del governo locale.
Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Corte ritiene che Israele sia rimasto in grado di esercitare, e abbia continuato a esercitare, alcuni elementi chiave dell’autorità sulla Striscia di Gaza, tra cui il controllo delle frontiere terrestri, marittime e aeree, le restrizioni alla circolazione di persone e merci, la riscossione delle tasse di importazione ed esportazione e il controllo militare sulla zona cuscinetto, nonostante il ritiro della sua presenza militare nel 2005. Ciò è ancora più vero dal 7 ottobre 2023. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza non lo abbia completamente liberato dai suoi obblighi ai sensi della legge di occupazione. Gli obblighi di Israele sono rimasti commisurati al grado del suo controllo effettivo sulla Striscia di Gaza. […]
Politiche e pratiche di Israele nel Territorio Palestinese Occupato
La Corte valuterà ora la conformità delle politiche e delle pratiche di Israele nel Territorio Palestinese Occupato, come identificato nella domanda (a), con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale. In particolare, l’analisi della Corte esaminerà, a sua volta, le questioni dell’occupazione prolungata, della politica di insediamento di Israele, dell’annessione del Territorio Palestinese Occupato dal 1967, e della sua adozione di leggi e misure correlate che sono presumibilmente discriminatorie. La Corte valuterà se e, in caso affermativo, in che modo, le politiche e le pratiche di Israele influenzano il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione, dopo che tali altre questioni saranno state prese in considerazione.
La questione dell’occupazione prolungata
La questione (a) riguarda in parte le conseguenze legali derivanti dalla “prolungata occupazione” del Territorio Palestinese Occupato da parte di Israele. A questo proposito, la Corte rileva che l’occupazione di Israele dura da oltre 57 anni. Per rispondere a questo aspetto della questione, la Corte deve rivolgersi alla relazione tra Israele, in quanto potenza occupante, e la popolazione protetta del territorio occupato, che è disciplinata dalla legge sull’occupazione.
In virtù del suo status di potenza occupante, uno Stato assume una serie di poteri e doveri rispetto al territorio su cui esercita un controllo effettivo. In questo contesto, la potenza occupante ha il dovere di amministrare il territorio a beneficio della popolazione locale. Non c’è nulla nella Quarta Convenzione di Ginevra o nel diritto internazionale consuetudinario che suggerisca che la natura e la portata dei poteri e dei doveri della potenza occupante siano subordinate alle circostanze in cui l’occupazione è stata realizzata. Piuttosto, la natura e la portata di questi poteri e doveri si basano sempre sullo stesso presupposto: che l’occupazione è una situazione temporanea per rispondere a necessità militari, e non può trasferire il titolo di sovranità alla potenza occupante.
Questa ipotesi è alla base di diverse norme del diritto di occupazione. Ai sensi dell’articolo 64 della Quarta Convenzione di Ginevra e della norma sancita dall’articolo 43 del Regolamento dell’Aja, per esempio, la potenza occupante è tenuta a rispettare, in linea di principio, le leggi vigenti nel territorio occupato. Analogamente, ai sensi del quinto paragrafo dell’articolo 50 della Quarta Convenzione di Ginevra, la potenza occupante non può ostacolare l’applicazione di una serie di misure preferenziali adottate prima dell’occupazione; e, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 54, non può modificare lo status dei funzionari pubblici o dei giudici nel territorio occupato. Inoltre, la norma stabilita dall’articolo 55 del Regolamento dell’Aja conferisce alla potenza occupante solo lo status di amministratore e usufruttuario di edifici pubblici, immobili, foreste e tenute agricole nel territorio occupato. Queste disposizioni sottolineano che l’occupazione è concepita come uno stato di cose temporaneo, durante il quale l’esercizio da parte della potenza occupante di autorità su territorio straniero è tollerato a beneficio della popolazione locale.
La stessa ipotesi spiega anche la dimensione temporale dei poteri e dei doveri conferiti alla potenza occupante in base alla legge di occupazione. La Corte osserva, a questo proposito, che il terzo paragrafo dell’articolo 6 della Quarta Convenzione di Ginevra stabilisce un limite temporale agli obblighi di uno Stato nella sua qualità di potenza occupante. Questo limite all’applicazione di alcune disposizioni della Quarta Convenzione di Ginevra non era finalizzato a liberare gli Stati dai loro obblighi ai sensi della presente Convenzione in situazioni di occupazione prolungata. Invece, i lavori preparatori della Quarta Convenzione di Ginevra indicano che questo limite era basato sull’intesa che, entro un anno dalla fine delle operazioni militari, le autorità locali nel territorio occupato avrebbero ripreso in gran parte a esercitare funzioni governative. […] la Corte ritiene che, in circostanze in cui le autorità locali nel territorio occupato non hanno ripreso a esercitare funzioni governative un anno dopo la conclusione delle operazioni militari, gli obblighi della potenza occupante ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra rimangono in vigore, nonostante l’articolo 6, paragrafo 3. La Corte rileva inoltre che non vi è alcun limite temporale all’applicazione degli obblighi di una potenza occupante ai sensi dei Regolamenti dell’Aja.
Inoltre, dall’articolo 6 della Quarta Convenzione di Ginevra non consegue che, in casi di occupazione prolungata, la potenza occupante acquisisca poteri aggiuntivi attraverso il passare del tempo. Il fatto dell’occupazione non può comportare il trasferimento del titolo, indipendentemente dalla durata dell’occupazione. […]
È in questo contesto che devono essere esaminate le politiche e le pratiche di Israele, nonché la sua continua presenza nel Territorio Palestinese Occupato. La Corte si occuperà ora di queste politiche e pratiche, iniziando dalla politica di insediamento di Israele.
Politica di insediamento
Panoramica
La domanda (a) posta dall’Assemblea generale riguarda in parte le conseguenze legali derivanti dalla politica di insediamento di Israele. La Corte rileva un certo grado di ambiguità nel termine inglese “settlement”, come utilizzato nella risoluzione dell’Assemblea generale e in altri testi. Questo termine può essere inteso come riferito alle comunità residenziali israeliane istituite o supportate da Israele nel Territorio Palestinese Occupato; può anche essere inteso come comprendente tutte le strutture e i processi fisici e non fisici che costituiscono, consentono e supportano l’istituzione, l’espansione e il mantenimento di queste comunità. In francese, i due concetti sono distinti attraverso l’uso dei termini “colonie” e “colonisation”, rispettivamente. La versione francese della risoluzione utilizza il termine “colonisation”, indicando così che la Corte è chiamata a esaminare la politica di Israele in relazione agli insediamenti in modo completo. Il fatto che la domanda (b), che costituisce il contesto per l’interpretazione della domanda (a), descriva l’insediamento come una politica o una pratica conferma questa interpretazione.
La Corte è consapevole che a volte viene fatta una distinzione tra “insediamenti” e “avamposti”, questi ultimi essendo stati istituiti in violazione del diritto interno israeliano. Secondo la Corte, questa distinzione è irrilevante ai fini dell’accertamento se le comunità in questione facciano parte della politica di insediamento di Israele. Ciò che conta è se siano istituite o mantenute con il sostegno di Israele. A questo proposito, la Corte nota che Israele adotta regolarmente misure atte a legalizzare retroattivamente gli avamposti e che fornisce loro l’infrastruttura necessaria per il loro mantenimento (15).
La Corte ricorda che Israele ha portato avanti una politica di insediamenti durante tutta la sua occupazione del Territorio Palestinese Occupato. Osserva inoltre che la questione degli insediamenti israeliani è stata ampiamente esaminata da vari organi e organismi delle Nazioni Unite. Per esempio, con la sua risoluzione 19/17, il Consiglio per i Diritti Umani ha istituito una missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti per indagare sulle implicazioni degli insediamenti israeliani sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese in tutto il Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est (di seguito indicata come “Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti”). Il Segretario generale delle Nazioni Unite, così come l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, pubblicano regolarmente relazioni che documentano i fatti che circondano l’istituzione e l’espansione degli insediamenti israeliani. La questione delle attività di insediamento israeliane e delle loro implicazioni è discussa anche nei rapporti della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta, nonché nei rapporti dei relatori speciali, tra cui il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Questi rapporti si basano su una varietà di fonti, tra cui resoconti di prima mano, per stabilire un’analisi fattuale dettagliata della politica di insediamento di Israele. La Corte rileva inoltre che, tra il 1967 e il 2005, la politica di insediamento di Israele è stata attuata in Cisgiordania, Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza. Dopo la rimozione degli insediamenti di Israele dalla Striscia di Gaza nel 2005, la politica di insediamento di Israele è continuata in Cisgiordania e a Gerusalemme Est; la Corte pertanto limiterà la sua analisi alla politica di insediamento di Israele in corso in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Allo stesso tempo, la Corte osserva che la politica di insediamento di Israele condotta nella Striscia di Gaza fino al 2005 non era sostanzialmente diversa dalla politica che continua oggi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est.
Trasferimento della popolazione civile
Nel suo parere consultivo sul Muro, la Corte ha ritenuto che la politica di insediamento di Israele violasse il sesto paragrafo dell’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra, che prevede che “[l]a potenza occupante non deporterà o trasferirà parti della propria popolazione civile nel territorio che occupa” (16). Come la Corte ha osservato in quel parere consultivo, questa disposizione “proibisce non solo le deportazioni o i trasferimenti forzati di popolazione come quelli effettuati durante la seconda guerra mondiale, ma anche qualsiasi misura adottata da una potenza occupante al fine di organizzare o incoraggiare i trasferimenti di parti della propria popolazione nel territorio occupato” (17). […]
Nel caso di specie, vi sono ampie prove della politica di Israele volta a fornire incentivi per il trasferimento di individui e aziende israeliane in Cisgiordania, nonché per il suo sviluppo industriale e agricolo da parte dei coloni (18). Come osservato sopra, Israele legalizza regolarmente gli avamposti che sono stati istituiti in violazione della legislazione nazionale israeliana. Per esempio, nel febbraio 2023, Israele ha annunciato la sua decisione di legalizzare dieci avamposti nell’Area C della Cisgiordania (19). La Corte ritiene che, nel perseguire tali pratiche, Israele incoraggi il trasferimento di parti della sua popolazione civile verso avamposti in Cisgiordania, in violazione del sesto paragrafo dell’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Inoltre, la costruzione di insediamenti da parte di Israele è accompagnata da infrastrutture civili appositamente progettate nella Cisgiordania e a Gerusalemme Est, che integrano gli insediamenti nel territorio di Israele. Il Segretariato della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD) riferisce che Israele “ha speso miliardi di dollari nella costruzione di infrastrutture moderne per incoraggiare l’espansione degli insediamenti, tra cui strade, sistemi idrici e fognari, sistemi di comunicazione ed elettrici, sistemi di sicurezza e strutture educative e sanitarie” (20).
La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta aggiunge che la continua espansione da parte di Israele degli insediamenti e delle infrastrutture correlate contribuisce attivamente al consolidamento dell’occupazione (21). Come ha osservato l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, la popolazione degli insediamenti israeliani è cresciuta rapidamente a seguito dell’istituzione di infrastrutture israeliane (22). Inoltre, Israele impone condizioni specifiche all’uso delle infrastrutture e della rete di trasporto in Cisgiordania. La Corte rileva inoltre che il divieto di trasferimento della popolazione civile della potenza occupante, come contenuto nel sesto paragrafo dell’articolo 49, non è subordinato al conseguente spostamento forzato della popolazione locale. Il trasferimento di membri della popolazione civile della potenza occupante nel territorio occupato è vietato indipendentemente dal fatto che comporti o meno lo spostamento della popolazione locale. In ogni caso, come la Corte esaminerà di seguito, il trasferimento della popolazione civile di Israele in Cisgiordania e a Gerusalemme Est ha comportato lo spostamento dei palestinesi che vi risiedevano.
Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il trasferimento da parte di Israele di coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, nonché il mantenimento della loro presenza da parte di Israele, siano contrari al sesto paragrafo dell’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Confisca o requisizione di terreni
L’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est si basa sulla confisca o requisizione di vaste aree di terra. Secondo la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta, oltre 2 milioni di dunam (circa 2.000 kmq) sono stati espropriati nella sola Area C dal 1967, il che equivale a più di un terzo della Cisgiordania (23). Ciò include considerevoli aree di terra che sarebbero caratterizzate come proprietà privata ma che sono state dichiarate ‘terra di Stato’ da Israele – e quindi destinate all’uso pubblico – in base a un’interpretazione selettiva della legge in vigore al momento dell’occupazione israeliana (24). L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani riferisce che quasi tutta questa terra di Stato è stata assegnata a beneficio degli insediamenti israeliani (25).
A Gerusalemme Est, dove, come la Corte spiegherà di seguito, Israele applica in modo esaustivo il proprio diritto interno, la confisca di terreni palestinesi è resa possibile dall’applicazione della legge sulla proprietà degli assenti del 1950. Questa legge consente la confisca di beni il cui proprietario si trovava fuori dall’area dopo il 27 novembre 1947. Secondo l’articolo 46 del Regolamento dell’Aja, la proprietà privata deve essere rispettata e non può essere confiscata. La Corte osserva che questo divieto di confisca della proprietà privata è incondizionato: non ammette eccezioni, né per esigenze militari né per qualsiasi altro motivo (26). Inoltre, l’articolo 52 del Regolamento dell’Aja stabilisce che non devono essere richieste requisizioni in natura agli abitanti, se non per le esigenze dell’esercito di occupazione. La proprietà immobiliare pubblica, a sua volta, deve essere amministrata dalla potenza occupante in conformità alle norme di usufrutto ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento dell’Aja. Secondo la Corte, ciò implica che la potenza occupante ha il dovere di amministrare la proprietà pubblica a beneficio della popolazione locale o, eccezionalmente, per soddisfare le esigenze dell’esercito di occupazione. Nel caso di specie, tuttavia, la proprietà pubblica confiscata o requisita per lo sviluppo degli insediamenti israeliani avvantaggia la popolazione civile dei coloni, a scapito della popolazione palestinese locale. La Corte, pertanto, conclude che queste politiche fondiarie non sono conformi agli articoli 46, 52 e 55 dei Regolamenti dell’Aja.
La Corte rileva che questa conclusione è coerente con quella raggiunta nel suo Parere consultivo sul Muro. In quel caso, la Corte ha esaminato le conseguenze giuridiche della pratica di Israele di confiscare e requisire terreni palestinesi, nella misura in cui era associata alla costruzione da parte di Israele del Muro nel Territorio Palestinese Occupato. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Corte ha concluso che la costruzione del Muro aveva portato alla distruzione o alla requisizione di beni in condizioni contrarie ai requisiti degli articoli 46 e 52 del Regolamento dell’Aja (27). Come la Corte ha osservato in tale Parere, il percorso sinuoso del Muro era stato tracciato in modo tale da includere nei suoi confini la grande maggioranza degli insediamenti israeliani nel Territorio Palestinese Occupato (28). Poiché la costruzione del Muro è parte integrante della politica di insediamento di Israele, la Corte ritiene che la conclusione a cui è giunta nel suo Parere consultivo sul Muro in relazione alla confisca o alla requisizione di terreni ai fini della costruzione del Muro sia applicabile anche all’acquisizione di terreni per tutti gli scopi che supportano l’ulteriore perseguimento della politica di insediamento di Israele. Ciò include i terreni utilizzati per l’istituzione di insediamenti israeliani, nonché le aree della “zona di giunzione” (aree che ricadono tra il Muro e la Linea verde del 1949), aree di sicurezza speciali vicino agli insediamenti e zone di tiro militari chiuse.
Sfruttamento delle risorse naturali
La Corte ricorda che, in base al principio di diritto internazionale consuetudinario contenuto nell’articolo 55 del Regolamento dell’Aja, la Potenza occupante sarà considerata solo come amministratore e usufruttuario delle risorse naturali nel territorio occupato, comprese, ma non limitate a, foreste e tenute agricole, e dovrà “salvaguardare il capitale” di tali risorse. Pertanto, l’uso da parte della Potenza occupante delle risorse naturali non deve eccedere quanto necessario ai fini dell’occupazione. A questo proposito, la Corte osserva che la Potenza occupante ha il dovere continuo di garantire che la popolazione locale abbia un adeguato approvvigionamento di generi alimentari, compresa l’acqua (articolo 55 della Quarta Convenzione di Ginevra). Inoltre, l’uso delle risorse naturali nel territorio occupato deve essere sostenibile e deve evitare danni ambientali. Ciò si riflette nel principio 23 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992, che prevede che “[l]’ambiente e le risorse naturali delle popolazioni sotto […] occupazione devono essere protetti” (29). […]
La Corte rileva che l’Area C è ricca di risorse naturali (30). Vi sono prove che Israele sfrutta queste risorse naturali, tra cui acqua, minerali e altre risorse, a beneficio della propria popolazione, a svantaggio o addirittura a esclusione della popolazione palestinese locale.
Secondo le informazioni a disposizione della Corte, Israele ha posto le risorse idriche nel Territorio Palestinese Occupato sotto il suo controllo militare dopo l’inizio dell’occupazione nel 1967; successivamente, nel 1982, Israele ha trasferito l’autorità sulle risorse idriche in Cisgiordania e Gerusalemme Est a Mekorot, la compagnia idrica nazionale israeliana (31). I rapporti delle Nazioni Unite confermano che Israele dà priorità all’approvvigionamento idrico degli insediamenti, a scapito delle comunità palestinesi, che soffrono di lunghe e frequenti interruzioni dell’acqua (32). Israele ha imposto restrizioni alla costruzione e alla manutenzione da parte dei palestinesi di installazioni idriche senza un permesso militare e impedisce ai palestinesi di accedere ed estrarre acqua dal fiume Giordano (33). Pertanto, in pratica, i palestinesi hanno scarse possibilità di garantirsi l’accesso all’acqua in gran parte della Cisgiordania; devono invece acquistare quantità significative di acqua da Israele a un prezzo elevato (34). Come risultato del controllo e della gestione da parte di Israele delle risorse idriche in Cisgiordania, sia la quantità che la qualità dell’acqua a cui i palestinesi hanno accesso sono ben al di sotto dei livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità (35). Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ha notato con preoccupazione l’impatto della politica di insediamento di Israele sull’accesso dei palestinesi all’acqua (36). Secondo la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta e l’UNCTAD, le politiche israeliane in materia di acqua e terra hanno portato alla riduzione dei terreni agricoli da 2,4 milioni di dunam (circa 2.400 kmq) nel 1980 a circa 1 milione di dunam (circa 1.000 kmq) nel 2010, mentre la quota dell’agricoltura nel prodotto interno lordo del Territorio Palestinese Occupato è scesa dal 35% nel 1972 al 12% nel 1995, a meno del 4% nel 2020. Inoltre, l’espansione degli insediamenti e delle zone industriali ha contribuito all’inquinamento delle acque dolci e delle falde acquifere. La diminuzione delle scorte d’acqua e il conseguente degrado ambientale hanno gravemente minato il settore agricolo palestinese, riducendo le possibilità di occupazione (37).
La Missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti ha affermato che l’86% della valle del Giordano – ricca di minerali – e del Mar Morto è in pratica sotto la giurisdizione dei consigli regionali degli insediamenti israeliani, e che gli insediamenti estraggono minerali e coltivano terreni agricoli fertili a spese dei palestinesi (38). Secondo la Commissione internazionale indipendente di inchiesta, Israele ha concesso concessioni minerarie alle cave gestite da Israele nell’Area C; la quota maggiore delle materie prime estratte viene trasferita in Israele (39). Al contrario, è stato segnalato che Israele non ha rilasciato permessi di estrazione per le aziende palestinesi nell’Area C dal 1994 (40).
La Corte rileva che il Consiglio di sicurezza ha sottolineato l’importanza di garantire la protezione delle risorse idriche nei territori occupati (41). L’Assemblea generale ha ripetutamente chiesto a Israele di “cessare lo sfruttamento, il danneggiamento, la causa di perdita o esaurimento e la messa in pericolo delle risorse naturali nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est” (42). Sulla base delle prove in suo possesso, la Corte ritiene che l’uso da parte di Israele delle risorse naturali nel Territorio Palestinese Occupato sia incompatibile con i suoi obblighi ai sensi del diritto internazionale. Deviando una quota importante delle risorse naturali alla propria popolazione, compresi i coloni, Israele viola il suo obbligo di agire come amministratore e usufruttuario. A questo proposito, la Corte ricorda che il trasferimento da parte di Israele della propria popolazione nel Territorio Palestinese Occupato è contrario al diritto internazionale. Pertanto, secondo la Corte, l’uso delle risorse naturali nel territorio occupato non può essere giustificato con riferimento alle esigenze di tale popolazione. La Corte ritiene inoltre che, limitando severamente l’accesso della popolazione palestinese all’acqua disponibile nel Territorio Palestinese Occupato, Israele agisca in modo incoerente con il suo obbligo di garantire la disponibilità di acqua in quantità e qualità sufficienti (articolo 55 della Quarta Convenzione di Ginevra). La Corte osserva che, mentre l’Accordo di Oslo II regola l’acqua e le acque reflue nel Territorio Palestinese Occupato (43), tale accordo non può essere inteso come una deroga all’obbligo di Israele ai sensi del diritto internazionale umanitario di fornire acqua in quantità e qualità sufficienti. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude infine che la politica di Israele di sfruttamento delle risorse naturali nel Territorio Palestinese Occupato è incompatibile con il suo obbligo di rispettare il diritto del popolo palestinese alla sovranità permanente sulle risorse naturali.
Estensione della legge israeliana
Ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento dell’Aja, la potenza occupante deve in linea di principio rispettare la legge in vigore nel territorio occupato, a meno che non ne sia assolutamente impedita. Questa norma è completata dal secondo paragrafo dell’articolo 64 della Quarta Convenzione di Ginevra, che eccezionalmente consente alla potenza occupante di “sottoporre la popolazione del territorio occupato a disposizioni essenziali per consentire alla Potenza occupante di adempiere ai propri obblighi ai sensi della [Quarta Convenzione di Ginevra], per mantenere il governo ordinato del territorio e per assicurare la sicurezza della Potenza occupante, dei membri e dei beni delle forze o dell’amministrazione occupante, nonché degli stabilimenti e delle linee di comunicazione da esse utilizzate”. In linea di principio, quindi, la legge di occupazione non priva le istituzioni civili della popolazione locale nel territorio occupato dell’autorità di regolamentazione di cui possono disporre. Piuttosto, investe nella Potenza occupante un insieme di poteri di regolamentazione su base eccezionale e su specifici motivi enumerati.
Nel caso di specie, Israele ha ampliato la propria sfera di regolamentazione giuridica in Cisgiordania. Come spiega la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta: “Dall’inizio dell’occupazione, Israele ha esteso il suo dominio legale nella West Bank, portando a cambiamenti di vasta portata nella legge applicabile e, in pratica, a due serie di leggi applicabili: la legge militare e la legge interna israeliana, che è stata estesa extraterritorialmente per applicarsi solo ai coloni israeliani. Ciò è stato fatto tramite ordini militari, legislazione e decisioni della Corte Suprema e include il diritto penale, la legge sull’assicurazione sanitaria nazionale, le leggi fiscali e le leggi relative alle elezioni. Esistono anche sistemi legali separati per l’applicazione delle leggi sul traffico e una separazione istituzionale e legislativa nel regime di pianificazione e costruzione” (44). Israele ha in larga misura sostituito la sua legge militare alla legge locale in vigore nel Territorio Palestinese Occupato all’inizio dell’occupazione nel 1967. I reati ai sensi della legge militare israeliana sono giudicati da tribunali militari israeliani piuttosto che da tribunali civili o penali locali. Inoltre, come prassi, le autorità militari israeliane competenti applicano ai coloni la legge applicabile ai civili in Israele, così come agli ebrei non israeliani presenti in Cisgiordania. Di conseguenza, i coloni in Cisgiordania godono dei diritti e dei privilegi della cittadinanza israeliana, così come delle protezioni delle leggi interne israeliane e dei benefici sociali. Inoltre, i coloni non sono soggetti a tribunali militari israeliani e vengono invece processati dinanzi a tribunali civili israeliani. I palestinesi in Cisgiordania sono quindi soggetti alla legge militare e ai tribunali militari, mentre i coloni beneficiano del diritto penale e del sistema di giustizia penale applicabili ai civili in Israele. Inoltre, i consigli regionali e locali dei coloni hanno assunto di fatto la giurisdizione sugli insediamenti in Cisgiordania (45). Dalla fine del 2022, Israele ha trasferito il potere decisionale sugli affari civili nell’Area C dall’esercito a un ministro civile del Ministero della Difesa.
A Gerusalemme Est, il diritto interno israeliano è stato applicato fin dall’inizio dell’occupazione nel 1967. Con la sua Ordinanza sulle procedure governative e legali (n. 11), 5727-1967, del 28 giugno 1967, Israele ha dichiarato che il suo diritto interno, la sua giurisdizione e la sua amministrazione erano applicabili a Gerusalemme Est, i cui confini geografici sono stati ampliati. Nel 1980, Israele ha adottato una Legge fondamentale che ha proclamato “Gerusalemme completa e unita” come capitale di Israele e sede del suo governo (46). La stessa legge proibiva la delega di qualsiasi potere riguardante Gerusalemme a “una potenza politica o governativa straniera, o a un’altra autorità straniera simile, sia in modo permanente che per un dato periodo”. La Corte discuterà le politiche di Israele a Gerusalemme Est, così come la loro conformità con il diritto internazionale, di seguito. Qui è sufficiente notare che, dal punto di vista del diritto interno, Israele tratta Gerusalemme Est come proprio territorio nazionale, dove il diritto israeliano è applicato integralmente e a esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico interno.
Nel caso di specie, la Corte non è convinta che l’estensione del diritto israeliano alla Cisgiordania e a Gerusalemme Est sia giustificata da una qualsiasi delle motivazioni stabilite nel secondo paragrafo dell’articolo 64 della Quarta Convenzione di Ginevra. A questo proposito, la Corte ricorda che il trasferimento da parte di Israele della sua popolazione civile in Cisgiordania e a Gerusalemme Est è contrario alla Quarta Convenzione di Ginevra; pertanto, non può essere invocato come motivo di regolamentazione in questi territori. Inoltre, l’applicazione completa del diritto israeliano in Cisgiordania e Gerusalemme Est, così come la sua applicazione in relazione ai coloni in tutta la Cisgiordania, non può essere considerata “essenziale” per nessuno degli scopi elencati nel secondo paragrafo dell’articolo 64 della Quarta Convenzione di Ginevra. Gli accordi concordati tra Israele e l’OLP negli Accordi di Oslo vanno nella stessa direzione. […]
Per queste ragioni, la Corte ritiene che Israele abbia esercitato la sua autorità regolamentare in quanto potenza occupante in un modo che è incompatibile con la norma riflessa nell’articolo 43 del Regolamento dell’Aja e nell’articolo 64 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Spostamento forzato della popolazione palestinese
La Corte si sofferma ora sugli effetti della politica di insediamento di Israele sulla partenza della popolazione palestinese. A questo proposito, la Corte ricorda la sua osservazione nel Parere consultivo sul Muro secondo cui la politica di insediamento di Israele ha contribuito alla partenza della popolazione palestinese dalle aree della Cisgiordania e di Gerusalemme Est (47).
La Corte osserva che la confisca su larga scala di terreni e la privazione dell’accesso alle risorse naturali privano la popolazione locale dei suoi mezzi di sussistenza di base, inducendone così la partenza. Inoltre, una serie di misure adottate dalle forze militari israeliane ha esacerbato la pressione sulla popolazione palestinese affinché abbandoni parti del Territorio Palestinese Occupato contro la propria volontà. Rapporti del Segretario generale delle Nazioni Unite, dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di altri organismi delle Nazioni Unite documentano che Israele sfratta o sposta centinaia di palestinesi dal Territorio Palestinese Occupato ogni anno, comunemente a seguito della demolizione delle loro proprietà o a seguito di politiche di zonizzazione e pianificazione e dei piani di ricollocazione a esse associati. Per esempio, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha riferito che più di mille palestinesi sono stati sfollati tra giugno 2022 e maggio 2023 dopo che le autorità israeliane hanno demolito, confiscato o sigillato le loro proprietà (48). Inoltre, le demolizioni hanno causato lo sfollamento di oltre 700 palestinesi tra aprile 2021 e marzo 2022 (49). Inoltre, nel maggio 2022 l’Alta Corte di Giustizia di Israele ha respinto le petizioni contro gli ordini di sfratto emessi nei confronti di circa 1.150 residenti palestinesi di un’area designata da Israele come zona di tiro (50). Tali pratiche espongono un numero maggiore di palestinesi al rischio di sfratto forzato in futuro.
La Corte ricorda che, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra, “[i] trasferimenti forzati individuali o di massa, nonché le deportazioni di persone protette dal territorio occupato verso il territorio della Potenza occupante o verso quello di qualsiasi altro Paese, occupato o meno, sono vietati, indipendentemente dal motivo”. I termini di questa disposizione distinguono tra “trasferimenti” da un lato e, dall’altro, “deportazioni […] dal territorio occupato verso il territorio della Potenza occupante o verso quello di qualsiasi altro Paese”. Secondo il significato ordinario di questi termini, tutti i trasferimenti forzati di persone protette sono vietati, compresi i trasferimenti all’interno del territorio occupato. […]
Lo scopo del divieto indica anche, secondo la Corte, che la disposizione protegge una popolazione occupata da qualsiasi trasferimento di carattere involontario. I lavori preparatori della Quarta Convenzione di Ginevra confermano che il termine “forzato” intendeva escludere dall’ambito del divieto i trasferimenti che potrebbero essere effettuati con il consenso delle persone protette (51). Di conseguenza, il trasferimento può essere “forzato” – e quindi vietato ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 49 – non solo quando è ottenuto mediante l’uso della forza fisica, ma anche quando le persone interessate non hanno altra scelta che andarsene (52). Pertanto, l’assenza di forza fisica non esclude la possibilità che il trasferimento in questione sia forzato. Inoltre […] l’evacuazione di un’area è ammissibile eccezionalmente se, ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 49, “la sicurezza della popolazione o imperativi motivi militari lo richiedono”. Anche in tali casi, tuttavia, questo paragrafo prevede che le persone evacuate “devono essere trasferite alle loro case non appena siano cessate le ostilità nell’area in questione”. Ciò indica che le evacuazioni sono concepite come una misura temporanea, da revocare non appena siano cessati gli imperativi motivi militari. Al contrario, le evacuazioni di carattere permanente o indefinito violano il divieto di trasferimento forzato. Pertanto, non sono coperte dall’eccezione stabilita nel secondo paragrafo dell’articolo 49.
La Corte ritiene che le politiche e le pratiche di Israele, che discute in modo più dettagliato di seguito, compresi gli sfratti forzati, le estese demolizioni di case e le restrizioni alla residenza e alla circolazione, spesso lasciano poca scelta ai membri della popolazione palestinese che vivono nell’Area C, se non quella di lasciare la propria area di residenza. La natura degli atti di Israele, compreso il fatto che Israele confisca frequentemente terreni in seguito alla demolizione di proprietà palestinesi per la riassegnazione agli insediamenti israeliani, indica che le sue misure non sono di carattere temporaneo e pertanto non possono essere considerate evacuazioni ammissibili. Secondo la Corte, le politiche e le pratiche di Israele sono contrarie al divieto di trasferimento forzato della popolazione protetta ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra.
Violenza contro i palestinesi
La Corte rileva che la politica di insediamento di Israele ha dato origine a violenze contro i palestinesi da parte dei coloni e delle forze di sicurezza. A questo proposito, la Corte ricorda che il diritto alla vita delle persone protette nel territorio occupato è garantito dalla norma riflessa nell’articolo 46 del Regolamento dell’Aja. Tale norma è completata dal primo paragrafo dell’articolo 27 della Quarta Convenzione di Ginevra, che prevede che le persone protette siano trattate con umanità e protette contro ogni minaccia o atto di violenza. Inoltre, il diritto alla vita e alla protezione contro la violenza sono garantiti dall’articolo 6, paragrafo 1, e dall’articolo 7 dell’ICCPR.
Secondo vari rapporti delle Nazioni Unite, i coloni sottopongono spesso i palestinesi nel Territorio Palestinese Occupato a violenze estese, che le autorità israeliane non riescono a prevenire o punire (53). Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha regolarmente documentato un aumento della frequenza e della gravità degli attacchi dei coloni contro i palestinesi (54). È stata documentata anche l’incapacità di Israele di rispondere a tale violenza. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta afferma che, sebbene Israele sembri affermare il proprio dovere di prevenire e punire tali attacchi, spesso non interviene nella violenza dei coloni contro i palestinesi (55). Altri rapporti delle Nazioni Unite documentano incidenti di coloni armati che hanno compiuto attacchi all’interno di comunità palestinesi, a volte in prossimità delle forze di sicurezza israeliane, le quali non intervengono o, addirittura, sostengono i coloni nei loro attacchi (56). Inoltre, si segnala che gli israeliani che danneggiano i palestinesi in Cisgiordania hanno significativamente meno probabilità di essere incriminati rispetto a quando la loro vittima non è palestinese (57). Secondo il Comitato per i diritti umani, la mancanza di accesso delle vittime alla giustizia e a rimedi efficaci favorisce un “clima generale di impunità” in caso di violenza dei coloni contro i palestinesi (58).
Le prove presentate alla Corte indicano che le forze di sicurezza israeliane intervengono con una forza non necessaria o sproporzionata contro i palestinesi in seguito ad attacchi di coloni, o nel contesto di manifestazioni palestinesi contro l’espansione degli insediamenti. La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta ha segnalato diversi incidenti in cui le forze di sicurezza israeliane hanno utilizzato munizioni vere per reprimere le manifestazioni dei palestinesi, causando centinaia di morti e feriti (59). Secondo un rapporto del 2023 del Segretario generale delle Nazioni Unite, sono stati identificati “delle forze di sicurezza israeliane che applicano tattiche militari alle operazioni di applicazione della legge in Cisgiordania […] Le forze di sicurezza israeliane sembrano non aver preso misure per ridurre l’escalation delle situazioni di confronto, o per garantire che la forza potenzialmente letale venga impiegata solo come ultima risorsa, quando strettamente necessario per proteggere la vita o prevenire gravi lesioni da una minaccia imminente” (60) Secondo lo stesso rapporto, nel 2022 sono stati uccisi più palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est che in qualsiasi altro anno dal 2005 (61).
Inoltre, si segnala che le donne e le ragazze palestinesi sono sottoposte a violenza di genere sotto forma di uso eccessivo della forza e abusi, tra cui abusi fisici, psicologici e verbali e molestie sessuali, da parte delle forze di sicurezza israeliane e dei coloni (62).
La Corte ritiene che la violenza dei coloni contro i palestinesi, l’incapacità di Israele di prevenirla o punirla efficacemente, e il suo uso eccessivo della forza contro i palestinesi, contribuiscono alla creazione e al mantenimento di un ambiente coercitivo contro i palestinesi. Nel presente caso, sulla base delle prove di cui dispone, la Corte ritiene che l’incapacità sistematica di Israele di prevenire o punire gli attacchi dei coloni contro la vita o l’integrità fisica dei palestinesi, nonché l’uso eccessivo della forza da parte di Israele contro i palestinesi, siano incompatibili con gli obblighi identificati sopra (articolo 46 del Regolamento dell’Aja, articolo 27 della Quarta Convenzione di Ginevra, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7 dell’ICCPR).
Conclusione sulla politica di insediamento di Israele
Alla luce di quanto sopra, la Corte ribadisce che gli insediamenti israeliani in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, e il regime a essi associato, sono stati istituiti e vengono mantenuti in violazione del diritto internazionale (63). La Corte nota con grave preoccupazione i resoconti secondo cui la politica di insediamento di Israele si è ampliata a partire dal Parere consultivo della Corte sul Muro. In particolare, nel dicembre 2022 il Parlamento israeliano ha approvato l’istituzione di un ministro aggiuntivo, all’interno del Ministero della Difesa, investito di poteri di governo in Cisgiordania, tra cui designazioni di terreni, pianificazione e coordinamento delle demolizioni, il che accelererebbe il processo di approvazione per i nuovi insediamenti. Inoltre, le dimensioni degli insediamenti israeliani esistenti sono aumentate dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023 a un ritmo significativo, con circa 24.300 unità abitative all’interno degli insediamenti israeliani esistenti in Cisgiordania in fase di avanzamento o approvazione, tra cui circa 9.670 a Gerusalemme Est (64).
1) Rapporto del Segretario generale del 24 novembre 2003, doc. ONU A/ES-10/248
2) Conseguenze legali della costruzione di un Muro nel Territorio Palestinese Occupato, parere consultivo, relazioni della Corte internazionale di giustizia 2004 (I), p. 201, par. 163
3) Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people across the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, doc. ONU A/HRC/22/63 (7 febbraio 2023)
4) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN doc. A/HRC/55/72 (1 febbraio 2024), par. 9
5) Risoluzione dell’Assemblea generale 77/247, paragrafo 12; articolo XI dell’Accordo di Oslo II; risoluzione dell’Assemblea generale ES-10/20 (2018), sedicesimo paragrafo del preambolo; risoluzione del Consiglio di sicurezza 1860 (2009), secondo paragrafo del preambolo; risoluzione del Consiglio di sicurezza 2720 (2023), quarto paragrafo del preambolo
6) Risoluzione 77/247, ventottesimo e ventinovesimo paragrafo del preambolo e paragrafo 18 (a) ONU A/HRC/22/63 (7 febbraio 2023)
7) ICJ Reports 2004 (I), p. 167, par. 78; vedere anche Attività armate nel territorio del Congo (Repubblica democratica del Congo contro Uganda), sentenza, ICJ Reports 2005, P. 229, par. 172
8) ICJ Reports 2004 (I), p. 167, par. 78
9) Ibidem
10) Israeli Ministry of Foreign Affairs, “The Cabinet Resolution Regarding the Disengagement Plan” (6 giugno 2004); vedi anche “Prime Minister Ariel Sharon’s Address to the Knesset — The Vote on the Disengagement Plan” (25 ottobre 2004)
11)“Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele”, doc. ONU A/77/328 (14 settembre 2022), par. 19
12) Report of the detailed findings of the independent commission of inquiry established according to Human Rights Council resolution S-21/1, UN doc. A/HRC/29/CRP.4 (24 giugno 2015), par. 29
13) Attività armate nel territorio del Congo (Repubblica democratica del Congo contro Uganda), sentenza, ICJ Reports 2005, pag. 230, paragrafo 173
14) Per esempio, vedere United States Military Tribunal, USA v. Wilhelm List and others (Hostage case) (19 February 1948), Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, Vol. XI, p. 1243; International Criminal Tribunal for the former Jugoslavia, Prosecutor v. Mladen Naletiliÿ and Vinko Martinoviÿ, IT-98-34-T, Trial Chamber, Judgement, 31 March 2003, par. 217
15) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupy Syrian Golan: Report of the Secretary-General, UN doc. A/78/554 (25 ottobre 2023), paragrafi 15-20; Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN doc. A/HRC/52/76 (15 marzo 2023), paragrafi 14-15
16) ICJ Reports 2004 (I), p. 183, par. 120
17) Ibidem
18) Vedere, per esempio, “Ripercussioni economiche e sociali dell’occupazione israeliana sulle condizioni di vita del popolo palestinese nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme, e della popolazione araba nel Golan siriano occupato”, doc. ONU A/ 53/163-E/1998/79 (14 luglio 1998), par. 21; “Database di tutte le imprese commerciali coinvolte nelle attività dettagliate nel paragrafo 96 del Rapporto della missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti per indagare sulle implicazioni degli insediamenti israeliani sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese in tutto il Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est: rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani”, doc. ONU A/HRC/37/39 (1° febbraio 2018), par. 43-45; “Rapporto sull’assistenza dell’UNCTAD al popolo palestinese: sviluppi nell’economia del Territorio Palestinese Occupato”, doc. ONU TD/B/EX(71)/2 (20 settembre 2021), parr. 40-41
19) “Insediamenti israeliani nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e il Golan siriano occupato: Rapporto del Segretario generale”, doc. ONU A/ 78/554 (25 ottobre 2023), paragrafo 17
20) Rapporto sull’assistenza dell’UNCTAD al popolo palestinese: sviluppi nell’economia del Territorio Palestinese Occupato, doc. ONU TD/B/EX(71)/2 (20 settembre 2021), par. 40
21) Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele, doc. ONU A/77/328 (14 settembre 2022), par. 51
22) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN doc. A/HRC/52/76 (15 marzo 2023), par. 10
23) Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, UN doc. A/77/328 (14 settembre 2022), par. 39
24) Ibidem, par. 33; Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people across the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN doc. A/HRC/22/63 (7 febbraio 2013), par. 63
25) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN doc. A/HRC/52/76 (15 marzo 2023), par. 8
26) Conseguenze giuridiche della costruzione di un Muro nel Territorio Palestinese Occupato, parere consultivo, ICJ Reports 2004 (I), pag. 192, paragrafo 135
27) ICJ Reports 2004 (I), p. 189, par. 132
28) Ivi, p. 183, par. 119
29) Vedere anche Commissione di diritto internazionale, Progetto di principi sulla protezione dell’ambiente in relazione ai conflitti armati, con commenti, 2022, doc. ONU A/77/10, principio 20
30) Ripercussioni economiche e sociali dell’occupazione israeliana sulle condizioni di vita del popolo palestinese nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e della popolazione araba nel Golan siriano occupato, doc. ONU A/78/127-E/2023/95 (30 giugno 2023), par. 61; Banca mondiale, Area C e il futuro dell’economia palestinese (2013), pp. 21-25
31) Assegnazione delle risorse idriche nel Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est: Rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, doc. ONU A/HRC/48/43 (15 ottobre 2021), par. 18
32) Rapporto della missione indipendente internazionale di accertamento dei fatti per indagare sulle implicazioni degli insediamenti israeliani sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese in tutto il Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, doc. ONU A/HRC/22/63 (7 febbraio 2013), paragrafi 83-85
33) Ripercussioni economiche e sociali dell’occupazione israeliana sulle condizioni di vita del popolo palestinese nel Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est, e della popolazione araba nel Golan siriano occupato, doc. ONU A/78/127-E/2023/95 (30 giugno 2023), paragrafi 62-63
34) Assegnazione delle risorse idriche nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est: rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, doc. ONU A/HRC/48/43 (15 ottobre 2021), paragrafi 30 e 43
35) Ivi, par. 26
36) Osservazioni conclusive sul quarto rapporto periodico di Israele, doc. ONU E/C.12/ISR/CO/4 (12 novembre 2019), par. 46
37) Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele, doc. ONU A/77/328 (14 settembre 2022), par. 72; Rapporto sull’assistenza dell’UNCTAD al popolo palestinese: sviluppi nell’economia del Territorio Palestinese Occupato, doc. ONU TD/B/67/5 (5 agosto 2020), par. 31
38) Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people across the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, UN doc. A/HRC/22/63 (7 febbraio 2013), par. 36
39 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, UN doc. A/77/328 (14 settembre 2022), par. 37
40) Economic and social repercussions of the Israeli employment on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupy Syrian Golan, UN doc. A/74/88-E/2019/72 (13 maggio 2019), par. 86
41) Risoluzione 465 (1980) del Consiglio di sicurezza del 1° marzo 1980, par. 8
42) Vedere, per esempio, la risoluzione 78/170 dell’Assemblea generale del 19 dicembre 2023, par. 2
43) Articolo 40 dell’Appendice I dell’Allegato III dell’Accordo di Oslo II
44) Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est, e Israele, doc. ONU A/77/328 (14 settembre 2022), par. 46
45) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupy Syrian Golan: Report by the Secretary-General, UN doc. A/67/375 (18 settembre 2012), parr. 11-13
46) Legge fondamentale: Gerusalemme capitale di Israele, 5740-1980
47) ICJ Reports 2004 (I), p. 184, par. 122
48) Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupy Syrian Golan: Report of the Secretary-General, UN doc. A/78/554 (25 ottobre 2023), par. 31
49) Economic and social repercussions of the Israeli employment on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupy Syrian Golan, UN doc. A/77/90-E/2022/66 (8 giugno 2022), par. 43
50) HCJ 413/13 Abu ‘Aram contro Ministro della Difesa, 2022; vedere anche Insediamenti israeliani nel Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est, e nel Golan siriano occupato: Rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, doc. ONU A/HRC/52/76 (15 marzo 2023), paragrafi 52-53
51) Vedere Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II, sezione A, Report of Committee III to the Plenary Assembly of the Diplomatic Conference of Geneva, p. 827
52) Vedi Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, Procuratore contro Milomir Stakiÿ, Caso n. IT-97-24-A, Camera d’appello, sentenza del 22 marzo 2006, paragrafo 279
53) Vedere, per esempio, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupy Syrian Golan: Report of the Secretary-General, doc. ONU A/78/554 (25 ottobre 2023), paragrafi 45-74; Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, doc. ONU A/HRC/55/72 (1° febbraio 2024), paragrafi 16-33
54) Per esempio, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the occupy Syrian Golan: Report of the Secretary-General, UN doc. A/76/336 (23 settembre 2021), par. 17
55) Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, UN doc. A/77/328 (14 settembre 2022), par. 64
56) Per esempio, Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupy Syrian Golan: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN doc. A/HRC/49/85 (28 aprile 2022), par. 13
57) Insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme Est, e il Golan siriano occupato: rapporto del Segretario generale, doc. ONU A/77/493 (3 ottobre 2022), par. 41
58) Vedere Comitato per i diritti umani, Osservazioni conclusive sul quinto rapporto periodico di Israele, doc. ONU CCPR/C/ISR/CO/5 (5 maggio 2022), par. 24
59) Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, UN doc. A/78/198 (5 settembre 2023), paragrafi 12-21; Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, UN doc. A/77/328 (14 settembre 2022), paragrafo 68
60) Pratiche israeliane che incidono sui diritti umani del popolo palestinese nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est: rapporto del Segretario generale, doc. ONU A/78/502 (2 ottobre 2023), par. 14
61) Ivi, par. 13
62) Rapporto della Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sul Territorio Palestinese Occupato, compresa Gerusalemme Est, e Israele, doc. ONU A/77/328 (14 settembre 2022), par. 59
63) Vedi Conseguenze giuridiche della costruzione di un Muro nel Territorio Palestinese Occupato, parere consultivo, Relazioni della Corte internazionale di giustizia 2004 (I), pag. 184, paragrafo 120
64) Insediamenti israeliani nel Territorio Palestinese Occupato, inclusa Gerusalemme Est, e nel Golan siriano occupato: Rapporto dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, doc. ONU A/HRC/55/72 (1° febbraio 2024), paragrafi 7 e 10

